Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2715 del 2025, proposto da
RT AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
ES NI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025;
E PER LA DECLARATORIA
della spettanza del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un Collaboratore Scolastico inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA per la Provincia di Avellino, e, per il triennio 2014/2017, era incluso nelle Graduatorie ATA per la Provincia di Napoli.
In data 9.04.2025, ha formulato istanza di accesso presso le istituzioni scolastiche presso le quali ha presentato domanda di inserimento per il triennio 2014/2017 e, fra, queste, anche all’Istituto “Plinio Il Vecchio- Gramsci” di Bacoli (NA) esponendo che, per il triennio 2014/2017, l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda. Pertanto, ha chiesto l’ostensione dei contratti scolastici stipulati negli anni scolastici 2014/2015,2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico. Il ricorrente, pertanto, a fronte del mancato riscontro alla istanza ostensiva, ha proposto il presente ricorso deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione e chiedendo la condanna di questa alla ostensione di quanto richiesto.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il ricorrente aveva proposto una istanza dal carattere esplorativo, come tale inammissibile. L’oggetto della richiesta di ostensione non riguarderebbe, cioè, un procedimento amministrativo specifico, relativo alla posizione del richiedente, ma mirerebbe a raccogliere informazioni su una vasta categoria di atti (tutti i contratti con punteggio inferiore a 17,85) su un arco temporale di quattro anni, così trasmodando l’istanza in un’attività di indagine preliminare a carattere ispettivo, volta a indagare l’eventuale esistenza di una potenziale causa di azione legale (non già a tutelare una specifica posizione giuridico-subiettiva). L’evasione della richiesta comporterebbe, inoltre, un carico di lavoro manifestamente irragionevole e sproporzionato, tale da compromettere seriamente il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica e, dunque, il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Con riferimento alla richiesta formulata in via subordinata, di conoscenza dei “soli dati relativi alla durata dell’incarico e al monte ore”, ancora, si tratterebbe di una domanda vola ad una inammissibile rielaborazione di dati; l’istanza di accesso non era stata notificata a tutti i controinteressati e sarebbe, comunque, inammissibile se intesa come accesso civico generalizzato. L’istanza, infine, oltreché formulata asseritamente in nome e per conto del ricorrente in assenza di valida procura, coinvolgeva un numero elevato di controinteressati (tutti i Collaboratori Scolastici assunti con punteggio ≤ 17,85 nel quadriennio di riferimento); soggetti che l’Amministrazione dovrebbe individuare e notiziare ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006.
All’udienza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, il ricorso passava in decisione.
Il ricorrente ha inoltrato all’Istituto “Plinio Il Vecchio- Gramsci” di Bacoli (NA) istanza di accesso al fine di avere copia dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura del Collaboratore Scolastico. In via subordinata, ha chiesto di avere di conoscenza dei “soli dati relativi alla durata dell’incarico e al monte ore”.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Quanto alle eccezioni sollevate in via preliminare dal Ministero resistente, si rileva, invero, che, per giurisprudenza consolidata, l’istanza di accesso, qualora non sia presentata direttamente dall’interessato ma da un suo legale, deve essere o firmata anche dall’interessato, o accompagnata dalla procura che legittimi l’avvocato a presentarla in nome e per conto dell’assistito (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317, e sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 12 dicembre 2023, n. 18777; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 27 novembre 2021, n. 525; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2021, n. 609). In mancanza l'istanza è inammissibile (TAR Brescia, 10 aprile 2025, n. 311). Nel caso in esame, si evince che alla istanza di accesso veniva allegata anche la procura alle liti, sebbene essa non sia stata prodotta in questo giudizio.
Il ricorso risulta anche notificato ad almeno un controinteressato, cosi da integrare quanto prescritto dall’art 116 comma 1 c.p.a. Ed inoltre, la circostanza che gli eventuali controinteressati, che l’Amministrazione dovrebbe individuare e notiziare ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, siano numerosi, non costituisce di per sé un fattore ostativo alla ammissibilità della istanza di accesso.
Nel merito, poi, la pretesa è fondata atteso che parte ricorrente ha dimostrato la titolarità di un interesse ad accedere alla documentazione di cui in narrativa, necessaria per la cura di propri interessi giuridici; tale documentazione, immotivatamente, non è stata ostesa, dall’Istituto Scolastico. Il ricorso risulta altresì tempestivamente notificato in data 29.05.2025, nel termine di cui all’art. 116 comma 1 c.p.a.
In conclusione, il ricorso va accolto cosicchè l’Amministrazione Scolastica resistente dovrà consentire l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, nel termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione – o dalla notifica a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto ordina che l’Istituto Scolastico “Plinio Il Vecchio- Gramsci” di Bacoli (NA) consenta, al ricorrente, l’accesso alla documentazione, dal medesimo richiesta con istanza del 9.05.2025, nel termine perentorio indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
IT LU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | AO NI |
IL SEGRETARIO