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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4173/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Guglielmo Pezzolla;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Daniela Marzano;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale erano nate due CP_1 figlie: e rispettivamente il 1/3/2011 e il 14/1/2014, che entrambi Persona_1 Persona_2 avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata nel giugno 2016, quando il si era allontanato dalla casa CP_1 coniugale senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sè;
3. in data 24/01/2018 il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato il decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale;
4. lei, a causa della precarietà del proprio lavoro e delle condizioni di disabilità della figlia più piccola, non era più in grado di far fronte alle esigenze familiari;
chiedeva al Tribunale di Bari di porre a carico del un contributo al mantenimento della prole CP_1 in misura non inferiore a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamenti Istat. In data 07/12/2024 si costituiva il resistente, dichiarandosi disposto a versare € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione dell'intero AUU in favore della . Pt_1
All'udienza del 12/02/2025 le parti chiedevano un brevissimo rinvio per depositare la convenzione.
Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione recante la data del 12/02/2025 e depositata in data 18/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento esclusivo delle minori in favore della genitrice con loro collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il contributo al mantenimento delle figlie.
All'udienza figurata del 19/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. con nota del 28/5/2024 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
18/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento delle figlie, da loro generate fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento esclusivo delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno alla presenza dei Servizi Sociali;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento delle figlie della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con le figlie.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 8/4/2024 da nei riguardi di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alle figlie, da loro generate fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
12/02/2025 e depositata in data 18/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4173/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Guglielmo Pezzolla;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Daniela Marzano;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale erano nate due CP_1 figlie: e rispettivamente il 1/3/2011 e il 14/1/2014, che entrambi Persona_1 Persona_2 avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata nel giugno 2016, quando il si era allontanato dalla casa CP_1 coniugale senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sè;
3. in data 24/01/2018 il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato il decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale;
4. lei, a causa della precarietà del proprio lavoro e delle condizioni di disabilità della figlia più piccola, non era più in grado di far fronte alle esigenze familiari;
chiedeva al Tribunale di Bari di porre a carico del un contributo al mantenimento della prole CP_1 in misura non inferiore a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamenti Istat. In data 07/12/2024 si costituiva il resistente, dichiarandosi disposto a versare € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione dell'intero AUU in favore della . Pt_1
All'udienza del 12/02/2025 le parti chiedevano un brevissimo rinvio per depositare la convenzione.
Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione recante la data del 12/02/2025 e depositata in data 18/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento esclusivo delle minori in favore della genitrice con loro collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il contributo al mantenimento delle figlie.
All'udienza figurata del 19/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. con nota del 28/5/2024 interveniva nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
18/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento delle figlie, da loro generate fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento esclusivo delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno alla presenza dei Servizi Sociali;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento delle figlie della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con le figlie.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 8/4/2024 da nei riguardi di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alle figlie, da loro generate fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
12/02/2025 e depositata in data 18/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato