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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di II grado iscritte ai nn. 105 e 246/2024 RGA (la seconda riunita alla prima) tra
, con il patrocinio degli avvocati Antonello LAMANNA e Renato VESTINI Pt_1 APPELLANTE IN RGA 105/24 APPELLATA IN RGA 246/24
e e , con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_1 CP_2 PIZZOFERRATO APPELLATI
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_3 dello Stato APPELLATO IN RGA 105/24 APPELLANTE IN RGA 246/24
, con il patrocinio dell'avv. Torquato PIRANI CP_4 APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE IN RGA 105/24 Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 19.11.2021 davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pag. 1 di 11 quest'ultimo anche in proprio, hanno convenuto in giudizio , CP_2 Pt_1
E contestando gli esiti dell'accertamento ispettivo congiunto , CP_4 CP_5 Pt_1
, verbale unico di accertamento e notificazione del 31.5.2021, notificato il CP_6
9.6.2021, con cui erano state contestate alle parti ricorrenti irregolarità amministrative nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2021. In particolare veniva contestato: - l'occupazione irregolare della lavoratrice , Persona_1 dipendente di dal 1998 al 16.11.2016, dal 17/11/2016 al Controparte_1
31/12/2016, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per un totale di n. 30 giornate;
- la mancata registrazione sul LUL di agosto 2020 delle ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori , e Persona_2 Persona_3 [...]
l'omessa corresponsione agli stessi della maggiorazione prevista dal CCNL Per_4 applicato per il lavoro straordinario. Quindi, veniva contestato a nella CP_2 sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CP_1 CP_1 all'epoca dei fatti e trasgressore, nonché a quale obbligato in Controparte_1 solido: la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151; la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, d.lgs. n. 151/2015. Le parti ricorrenti esponevano che l'organo ispettivo aveva diffidato e quale coobbligato solidale, a sanare le predette CP_2 Controparte_1 violazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale e, contestualmente, aveva notificato illecito amministrativo per la somma complessiva di Euro 1.675,001 ovvero di Euro 3.350,002 in caso di mancata prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento della somma prevista entro i termini indicati. Esponeva che in data 31 maggio 2021 venivano notificate alla società ricorrente e per essa a n. 3 diffide accertative per crediti patrimoniali CP_2
In particolare veniva notificato: verbale di diffida n. BO00000/2021-733 del 31/05/2021 (prot. n. 15275 del 31/05/2021) relativo al lavoratore _3
; verbale di diffida n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 (prot. n. 15276
[...] del 31/05/2021) relativo al lavoratore verbale di diffida n. Persona_4
BO00000/2021-735 del 31/05/2021 (prot. n. 15277 del 31/05/2021) relativo alla lavoratrice . La parti ricorrenti contestavano la fondatezza degli Persona_2 esiti dell'accertamento ispettivo in fatto e in diritto. (…) formulavano le seguenti conclusioni: 1…accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia violazione delle disposizioni normative individuate nel verbale unico di accertamento e notificazione Co dell' di n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021 e, CP_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che le parti ricorrenti non sono tenute al versamento delle sanzioni amministrative ivi indicate né di sanzioni civili, premi assicurativi e/o contributi previdenziali e relativi interessi, comunque derivanti da tale accertamento;
2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato fra CP_1
e la sig.ra nel periodo contestato dall'Istituto ispettivo, ossia dal
[...] Persona_1
pag. 2 di 11 17/11/2016 al 29/1/2021, e comunque per il periodo dal 16/3/2020 al 4 luglio 2021 in cui la Società ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria “Covid-19” a zero ore;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare privo di effetti giuridici, e/o illegittimo, e/o invalido, e/o inefficace il verbale unico di accertamento e Co notificazione dell di n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021; 4. CP_1 accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito patrimoniale dei ricorrenti nei confronti di , e, conseguentemente, Persona_3 Persona_4 Persona_2 accertare e dichiarare che le parti ricorrenti non sono tenute a corrispondere ai lavoratori indicati nei suddetti verbali di diffida accertativa le somme ivi indicate;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare privi di effetti giuridici, e/o illegittimi, e/o invalidi, e/o inefficaci: - il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-733 del 31/05/2021 relativo al lavoratore;
- il Persona_3 verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 relativo al lavoratore - il verbale di diffida accertativa per Persona_4 crediti patrimoniali n. BO00000/2021-735 del 31/05/2021 relativo alla lavoratrice;
6. accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo e/o Persona_2 Co ragione, dai ricorrenti a favore dell' , dell e dell per tutti i motivi di cui al Pt_1 CP_4 presente atto difensivo”. Con vittoria delle spese di lite. Si costituivano ritualmente le parti convenute contestando le pretese del ricorrente e chiedendone il rigetto per le ragioni ampiamente dedotte nei rispettivi atti difensivi.” 2. Nella sentenza appellata il Tribunale adito, a seguito dell'esame dei documenti prodotti dalle parti e dell'escussione dei testi ammessi, previo riconoscimento che quanto portato nel verbale impugnato relativamente alla sezione
(per l'anno 2020) dovesse essere confermato (la lavoratrice aveva CP_4 PE svolto effettivamente un'attività lavorativa da inquadrarsi diversamente), ha annullato per il resto il detto verbale nonché i conseguenti n. 3 verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali da riconoscersi ai n. 3 lavoratori di cui sopra (per omessa corresponsione di “straordinario”); e a tanto è pervenuto innanzitutto rigettando le eccezioni di inammissibilità, formulata da parte di , ritenendo CP_5 sussistente nei ricorrenti “l'interesse ad instaurare un giudizio di accertamento negativo da parte del soggetto passivo di una obbligazione contributiva, in quanto il verbale unico, benché sia un atto interno del procedimento ispettivo, non immediatamente lesivo, e di norma destinato ad essere seguito dall'emissione di un provvedimento sanzionatorio incide su posizioni di diritto soggettivo senz'altro tutelabili dinanzi al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
di carenza di giurisdizione e di competenza (rispetto ai verbali concernenti le posizioni dei tre lavoratori) “in quanto il fatto da cui traggono origine le diffide predette attiene allo svolgimento di un rapporto di lavoro.”; di carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione passiva (di esso ) rispetto ai verbali di diffida accertativa CP_5 essendo “la diffida (..) atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato”; ha quindi altresì ritenuto, premettendo come gravasse sui resistenti l'onere di provare i fatti costitutivi dei diritti pag. 3 di 11 di cui si assumessero titolari, ritenendo che “le prove orali espletate nel presente processo non hanno confermato la correttezza degli esiti dell'accertamento ispettivo.”
3. Hanno proposto appello avverso la medesima sentenza – così dando origine Co a due distinti procedimenti – l' (RGA N. 105/2024) nonché l' e l' Pt_1 CP_8
(RGA N. 246/2024). Sulla scorta di un unico articolato motivo, l' lamenta “Erroneità sentenza 1^ Pt_1 grado per aver erroneamente ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato svolto da ex dipendente a seguito dell'intervenuto pensionamento” In particolare, avrebbe trascurato il contenuto delle deposizioni testimoniali, tutte confermative della mancanza di soluzione di continuità nelle prestazioni di lavoro della avrebbe trascurato il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni in PE sede ispettiva;
avrebbe sottovalutato le incoerenze della deposizione di
[...]
; non avrebbe tenuto nel debito conto la stessa previsione normativa (art. Tes_1 art. 1 comma 9 L. 92/2012) che pone le basi di solida presunzione della natura del lavoro come subordinato a tempo indeterminato né quella (art. 61 D-lgs 276/2003 come modificato dalla novella del 2012) che avrebbe richiesto la formalizzazione di un definito progetto di collaborazione se così fosse stato. Evidenzia, infine, la stessa ritenuta inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente in primo grado nei confronti di esso lì dove è volta all'”accertamento Pt_1 dell'insussistenza di alcun credito patrimoniale dei ricorrenti nei confronti di _3
, (…) visto che tali crediti patrimoniali non li
[...] Persona_4 Persona_2 ha certo pretesi o fatti valere l' nei confronti di ' e dove è Pt_1 Controparte_1 finalizzata “ad accertare privi di effetti giuridici, e/o illegittimi, e/o invalidi, e/o inefficaci il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021- 733 del 31/05/2021 relativo al lavoratore , il verbale di diffida Persona_3 accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 relativo al lavoratore il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. Persona_4
BO00000/2021-735 del 31/05/2021 relativo alla lavoratrice , visto Persona_2 che tali diffide ed i corrispondenti crediti patrimoniali non li ha certo pretesi o fatti valere l' nei confronti di ' . Pt_1 Controparte_1
E ha concluso per il rigetto della domanda dei ricorrenti1. 1 1) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia violazione normativa portata nel verbale unico di accertamento e notificazione;
2) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra essa appellata e la sig.ra ; Persona_1
3) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità del verbale unico;
4) Rigettare in quanto inammissibile nei confronti dell' e comunque infondata la domanda, proposta Pt_1 dalla detta appellata, volta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia credito patrimoniale verso essa vantato dai n. 3 lavoratori in quanto non preteso e/o vantato dall' nei Pt_1 confronti dell'appellata;
pag. 4 di 11 Co
e hanno impugnato la decisione sulla scorta di due motivi che nella CP_8 loro stessa rubrica esplicitano il contenuto della censura:
1) “Erroneità della appellata sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 744/2023 pubblicata in data 26/10/2023, avendo la medesima sentenza ritenuto ammissibile la proposizione di opposizione avverso Verbale unico di accertamento e notificazione n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021 Co emesso da di Bologna in contrasto con il consolidato orientamento della Corte Suprema di cassazione, che, relativamente alle sanzioni amministrative irrogate dagli , ritiene ammissibile l'opposizione Parte_2 esclusivamente avverso l'ordinanza-ingiunzione conclusiva del relativo procedimento accertativo e non avverso il Verbale. Violazione del combinato disposto degli artt. 14, 18 e 22 L. n. 689/1981 in relazione all'art. 100 c.p.c.”
2) “Erroneità della appellata sentenza del Tribunale di Bologna n. 744/2023 depositata in data 26/10/2023 anche nella parte in cui ha respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di competenza del Giudice adìto rispetto alle domande proposte dai ricorrenti di accertamento negativo di alcun credito patrimoniale di , e nei confronti di Persona_3 Persona_4 Persona_2 e di richiesta dichiarazione di illegittimità ed inefficacia dei verbali Controparte_1 di diffida accertativa n. BO00000/2021- 733 del 31/05/2021 (prot. n. 15275 del 31/05/2021) relativo al lavoratore;
verbale di diffida n. Persona_3 BO00000/2021-734 del 31/05/2021 (prot. n. 15276 del 31/05/2021) relativo al lavoratore e verbale di diffida n. BO00000/2021-735 del Persona_4 31/05/2021 (prot. n. 15277 del 31/05/2021) relativo alla lavoratrice Per_2 Co
sollevate da di nel giudizio di primo grado. Omessa pronuncia
[...] CP_1 ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni di interesse ad agire della parte ricorrente e di difetto Co di legittimazione passiva dell' e di Controparte_3 Co (e, più in generale, di tutti gli Istituti convenuti in giudizio)pure sollevate da di nel giudizio di primo grado, avendo ad oggetto l'azione di accertamento CP_1 negativo esercitata dagli odierni appellati l'insussistenza dei crediti patrimoniali dei suddetti lavoratori e non vizi propri dei verbali di diffida accertativa. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 100 c.p.c.”; L'Amministrazione ha concluso riproponendo le articolate richieste di cui alla memoria di costituzione in primo grado2.
5) Rigettare in quanto inammissibile nei confronti dell' e comunque infondata la domanda, proposta Pt_1 dalla detta appellata, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dei verbali di diffida accertativa non essendo essi, così come i corrispondenti crediti patrimoniali, pretesi o fatti valere dall' nei confronti dell'appellata; Pt_1
6) Rigettare in quanto infondata la domanda di accertamento dell'appellata che nulla è da essa dovuto dai Co ricorrenti in favore dell' , dell' e dell' ; Pt_1 CP_4
7) Condannare la appellata al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di Controparte_1 giudizio. 2 1) Rigettare in quanto inammissibile (in parte qua, relativamente alle sole sanzioni amministrative Co irrogate da ) e/o comunque infondato il ricorso in opposizione dell'appellata nei Controparte_1 confronti del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione di legge, ed in specie del combinato disposto degli artt. 14, 18 e 22 L. n. 689/1981 in relazione all'art. 100 c.p.c.; 2) Riformare l'impugnata sentenza per: a) non avere il Giudice adito accolto le eccezioni di carenza Co di giurisdizione e di competenza da esso sollevate in I° grado rispetto alle domande di accertamento negativo di alcun credito patrimoniale verso essi vantato dai n. 3 lavoratori;
b) aver omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni di interesse ad agire dei ricorrenti e di difetto di Co Co legittimazione passiva dell' e dell' , non inerendo l'azione esercitata dai ricorrenti eventuali vizi propri dei verbali di diffida accertativa pag. 5 di 11 4. Si è ricostituito il contraddittorio con le memorie di costituzione degli appellati e (ove essi hanno sostanzialmente chiesto la Controparte_1 CP_2 conferma integrale della sentenza gravata), (con appello incidentale volto a CP_4 censurare la decisione del i° grado lì dove non ha configurato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società appellata e la per la RGA N. PE
105/2024 e (con memorie pure qui volte alla Controparte_1 CP_2 conferma della statuizione di prime cure) e (ove l'istituto ha richiesto la riunione Pt_1 di questo giudizio a quello da esso incardinato quale appellante principale per poi riportare integralmente il contenuto dell'appello ivi proposto) per la RGA N. 246/2024;
5. La causa, previa riunione del giudizio recante RGA N. 246/2024 a quello rubricato con RGA N 105/2024, è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Va premesso che è passata in giudicato la decisione per ciò che concerne gli addebiti riferiti a ore di lavoro straordinario sottratte a contribuzione: sia che hanno Pt_1 CP_4 espressamente desistito da appello sul punto, in ragione dell'esiguità del contenuto economico della pretesa.
6. Quanto invece alla posizione della lavoratrice oggetto di puntuali PE motivi di gravame di entrambi gli enti, che possono essere così congiuntamente trattati, va osservato che la modifica intervenuta nel rapporto inter partes non è consistita certo nella materialità dei compiti alla stessa affidati, che sono rimasti di responsabile della produzione, per come dalla stessa riferito in sede di PE audizione ispettiva. Le circostanze - riferite con un certo candore dalla lavoratrice, dichiaratasi non al corrente della propria posizione previdenziale e assicurativa - sono eloquenti e danno conto di come la stessa abbia cercato di legittimare la veste data al rapporto, nella mancanza di percezione di compenso, ribadendo la continuità di un benefit e con la riferita saltuarietà della sua presenza in azienda, salvo poi necessariamente ridurre il tenore della dichiarazione, evidentemente consapevole della rilevanza di eventuali vere e proprie “falsità”: “Sono consigliera della dalla fine del 2016 Controparte_1
e lo sono diventata quando sono andata in pensione. Sono stata responsabile di produzione fino alla fine del 2016 e nel corso del mio rapporto di lavoro avevo un'automobile come benefit aziendale. Ho continuato ad avere questo benefit nonostante il rapporto di lavoro sia cessato;
in cambio mi rendo disponibile a venire al bisogno in azienda per aiutare. Oggi ero in produzione per controllare che la temperatura delle celle fosse regolare ed ho preparato dei campioni. L'attuale responsabile di produzione è ; vengo in azienda una/due Testimone_1 volte al mese. Oggi sono arrivata alle 08:30 e il mio compito oggi era di controllare la temperatura delle celle e preparare i campioni di pasta per completare le schede tecniche.
pag. 6 di 11 Non ricevo compensi per questa attività che svolgo gratuitamente comunque ho la macchina come benefit tuttora. Non so se sono iscritta all' e se ho una copertura . Pt_1 CP_4
Il nuovo responsabile di produzione l'ho formato io. A rettifica di quanto detto precedentemente preciso, che da quando sono andata in pensione sono venuta inizialmente più frequentemente circa 2/3 giorni a settimana e poi ho diminuito il numero delle giornate di lavoro a seconda delle necessità. Ho formato io il personale è di nuovo responsabile di produzione.”“ La sua stessa presenza in azienda è risultata quantomai assidua. Tutti i lavoratori ascoltati sul punto hanno riferito della quotidiana sua presenza, ad eccezione della teste che ha attenuato l'espressione de qua indicando “quasi Per_2 tutti i giorni”, salvo poi riferire di assenze pari a “due giorni al mese”, il che dà misura della sostanziale assoluta continuità (“ lavorava quasi tutti i giorni alle 8 PE quando io arrivavo lei era già lì e alle 17 restava a lavorare. A volte andava via prima per tenere il nipotino a volte non veniva ma potevano essere due giorni al mese di assenza”) La stessa peraltro, ha ammesso una sua presenza più assidua all'inizio della PE presunta collaborazione autonoma.
7. L'Istituto appellante ha evidenziato i passaggi contenuti nelle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi e confermate in sede giudiziale e gli stessi non lasciano spazio a una diversa lettura dei fatti: “la lavoratrice ebbe a dichiarare agli ispettori in data 8.3.2021 (doc.5): Persona_2
“…Quando sono arrivata (14/ 01/2019; n.d.r.) in azienda in produzione c'era PE che faceva la responsabile e ci dava le direttive… ci diceva cosa dovevamo Tes_1 fare ma noi seguivamo quello che ci diceva e non quello che ci diceva . PE Tes_1
la seguivamo solo in assenza di . lavorava quasi tutti i giorni, Tes_1 PE PE alle 8 quando io arrivavo lei era già lì e alle 17 restava a lavorare…Potevano essere due giorni al mese di assenza…. Era che ci dava le direttive e preparava le PE schede di lavoro …”.
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.6) “…ho Parte_3 iniziato a lavorare da ott. 2015 fino a giugno 2017…fino a quando ho lavorato lì, a giugno 2017, è sempre stata la responsabile di produzione che mi dava le PE direttive e organizzava il lavoro…So che doveva sostituire che Tes_1 PE doveva andar in pensione ma finchè ci sono stata io, era sempre lì a lavorare PE tutti i giorni ed era la responsabile di produzione…”. Nuovamente interrogata in data 9/03/2021 (doc.6Bis) ella specificava ulteriormente: “…da ottobre 2015 a giugno 2017…la sig.ra ha Persona_1 sempre lavorato per senza interruzione venendo tutti i giorni 8 ore Controparte_1 al giorno…Non ricordo che la sig.ra abbia mai smesso di lavorare a parte PE quando non la vedevo quando ero in ferie”
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.7): “…Le Parte_4 direttive me le dava che era la responsabile di produzione …la Persona_1 era il braccio destro del datore di lavoro ed era lei che organizzava il lavoro PE
pag. 7 di 11 sia come orario che come tipologia di lavoro da svolgere. La era la Persona_1 responsabile ed è rimasta fino a quando non sono andata via a dicembre 2018.
lavorava tutti i giorni ed era sempre la responsabile. Quando è arrivato PE [...]
..era sempre presente tutti i giorni… anche quando c'era il lavoro lo Tes_1 Tes_1 organizzava EL prevalentemente. era in pensione ma lavorava sempre lì. PE
So che aveva la macchina aziendale anche dopo che è andata in pensione…il datore di lavoro non si relazionava molto con noi dipendenti ma si relazionava solo con la responsabile, anche quando c'era . Io mi rivolgevo solo ad come PE Tes_1 PE responsabile…”.
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.8): Persona_3
“…EL mi diceva cosa dovevo fare e a che ora dovevo iniziare. è sempre PE stata presente anche nel 2020. è sempre stata la responsabile. non PE Tes_1 era il responsabile ma anche lui era diretto da . era presente quando Per_5 PE eravamo noi a lavorare, faceva i nostri stessi orari. Quindi da settembre 2017 ad ottobre 2020 era il mio responsabile”. Persona_1
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 8.3.2021 (doc.9): “…La Parte_5 produzione viene gestita ed organizzata dalla sig.ra che era Persona_1 dipendente fino al 2016 come resp della produzione e dopo è rimasta in azienda come consigliera e segue il reparto …Dopo che è andata in pensione in PE produzione non è cambiato molto perché lei è sempre il punto di riferimento…Dalla cessazione del rapporto di lavoro ha continuato a lavorare in azienda ed era PE il responsabile, anche quando è stato assunto , nel maggio 14 2017, è venuta Tes_1
a lavorare occupandosi anche dell'affiancamento per trasmettere il suo sapere ad
” (così le ampie e pertinenti citazioni contenute alle pagg. 5 e 6 dell'atto di Per_6 appello ). Pt_1
8. A ciò si aggiunga che il compenso alla stessa riconosciuto era quello che già faceva parte dell'iniziale trattamento economico, ovvero il mantenimento dell'uso di una macchina aziendale che già appunto costituiva benefit in precedenza. In assenza di qualsivoglia rapporto di parentela con i titolari della società, la versione dei fatti offerta da parte ricorrente risulta non plausibile e confligge sia con la stessa presunzione di subordinazione quale “tipico” rapporto di prestazione lavorativa, sia con la presunzione di onerosità del rapporto. Sarebbe stato onere della società offrire elementi idonei a vincere detta presunzione e a dare corpo all'affermata collaborazione (che difetterebbe peraltro di un oggetto autonomamente individuabile rispetto alla prestazione ordinaria di attività funzionale al raggiungimento dello scopo produttivo aziendale).
9. A nulla rileva la veste di componente del Consiglio d'Amministrazione della
– sottolineata in sede di discussione d'udienza – per la possibilità di PE concorrenti attività e compiti e per l'evidente eterogeneità, rispetto a quell'incarico, delle mansioni svolte quale responsabile di produzione che sono emerse come svolte in sostanziale continuità. Co 10. Quanto alla parte di domanda concernente le violazioni sanzionate da e oggetto di accertamento negativo ai capi 3 e 4 del ricorso introduttivo, va osservato,
pag. 8 di 11 con la giurisprudenza consolidata, che trattasi di domanda inammissibile, non essendovi ancora un atto autonomamente impugnabile. Per quanto il verbale unico di accertamento faccia riferimento a precisi termini di pagamento agevolato e, in difetto, a una “finzione” di contestazione, così anticipando eventuali successive diffide3, certo è che in concreto difetta ancora una siffatta diffida e non può dunque ritenersi legittimata la reazione del destinatario dell'accertamento. La Cassazione ha diffusamente chiarito la ratio di questo distinto iter processuale4, che non può essere disatteso in nome di una ipotetica concentrazione di valutazioni: 3 4 Dalla motivazione di Cassazione civile, sez. lav., 18/3/2024, n. 7211: “1.2. Nei termini si è pronunciata anzitutto questa Corte a Sez. Unite con la sentenza n. 16 del 04/01/2007 statuendo che: "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981".
1.3. L'orientamento è stato poi ribadito da ultimo da questa sezione lavoro con ordinanza n. 32886 del 19/12/2018, secondo cui: "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" E' stato osservato nella medesima ordinanza anzitutto che è consolidato il principio per cui "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" (Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
1.4. E' stato pure evidenziato in tale ultimo provvedimento che la disciplina in discorso "è dunque diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (ora, v. art. 7 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), ma ciò in quanto atto che, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo,
pag. 9 di 11 si tratta del rispetto di una normativa speciale sottratta alla disponibilità delle parti e alle valutazioni di “economia processuale” del giudice. Co 11. Parimenti da accogliere l'appello di laddove censura la decisione per avere accolto la richiesta di accertamento negativo riferito alle diffide accertative. Cassazione civile sez. lav., 30/10/2023, n. 30119 ha affermato (enfasi aggiunta) che “quando non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate – di agire coattivamente nei confronti della società datrice di lavoro, quest'ultima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve ritenersi legittimata ad esperire l'azione di accertamento negativo del credito, in quanto l'unica “utile” a rimuovere lo stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti”. Presupposto di questo specifico interesse ad agire (che determina altresì la passiva Co legittimazione di ) è che le diffide abbiano già assunto valore di titolo esecutivo e la domanda può essere esaminata solo se nel contraddittorio con i diretti interessati
- qui mai convenuti e non destinatari di alcuna richiesta. La cosa non deve peraltro indurre a valutazioni di tipo per così dire processuale, ma solo a ricondurre anche questa parte di domanda nell'alveo dell'opposizione al verbale e a ritenerne l'inammissibilità per le già viste ragioni (cfr. ex plurimis Cass. n. 11369/2020, conf. Cass. SS.UU. n. 16/2007). 12. Gli appelli degli enti devono dunque essere accolti, con il rigetto di quanto riferito alla posizione della per il periodo oggetto di causa, ovvero dal PE
17/11/2016 al 29/1/2021, e con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in via di accertamento negativo riferito al verbale ITL.
come non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo".
1.5. Oltre alla menzionata materia della circolazione stradale, va rilevato che, come risulta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro;
essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo – in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n. 12025/2019, n. 9159/2017).
1.6. Infine va considerato che come già affermato dalla citata ordinanza n. 32886 del 19/12/2018 nemmeno può dirsi che la normativa, così impostata, solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa (art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della PA rispetto alla pretesa sanzionatoria. Da cui si evince pure che nessuna ragione logica giuridica esiste per consentire di adire il giudice prima ancora che si consolidi la pretesa amministrativa con l'eventuale emissione della ordinanza con cui vengono in ipotesi comminate le sanzioni”
pag. 10 di 11 13. Nella regolamentazione delle spese processuali pare corretto considerare come alcune recenti pronunce di legittimità, in questo come nell'ambito affine delle opposizioni a ingiunzione di pagamento, abbiano indotto a confidare nella possibilità di tutele anticipate (ovvero differite) rispetto a quanto reiteratamente affermato da quella giurisprudenza cui questa Corte territoriale ritiene di dare continuità: dette spese possono dunque essere compensate nella misura di un terzo.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2023 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 26/10/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dei proposti appelli,
1. rigetta il ricorso della società e di con Controparte_1 CP_2 riferimento a quanto contestato da e in relazione al rapporto di Pt_1 CP_4 lavoro intercorso con per il periodo oggetto di causa e Persona_1 Co
2. dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento di;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. condanna la società al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di e dei due terzi delle spese processuali, liquidate per Pt_1 CP_4
l'intero in €.3.000,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
Co 5. compensa per intero le spese del doppio grado tra la società appellata e . Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di II grado iscritte ai nn. 105 e 246/2024 RGA (la seconda riunita alla prima) tra
, con il patrocinio degli avvocati Antonello LAMANNA e Renato VESTINI Pt_1 APPELLANTE IN RGA 105/24 APPELLATA IN RGA 246/24
e e , con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_1 CP_2 PIZZOFERRATO APPELLATI
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_3 dello Stato APPELLATO IN RGA 105/24 APPELLANTE IN RGA 246/24
, con il patrocinio dell'avv. Torquato PIRANI CP_4 APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE IN RGA 105/24 Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 19.11.2021 davanti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pag. 1 di 11 quest'ultimo anche in proprio, hanno convenuto in giudizio , CP_2 Pt_1
E contestando gli esiti dell'accertamento ispettivo congiunto , CP_4 CP_5 Pt_1
, verbale unico di accertamento e notificazione del 31.5.2021, notificato il CP_6
9.6.2021, con cui erano state contestate alle parti ricorrenti irregolarità amministrative nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2021. In particolare veniva contestato: - l'occupazione irregolare della lavoratrice , Persona_1 dipendente di dal 1998 al 16.11.2016, dal 17/11/2016 al Controparte_1
31/12/2016, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per un totale di n. 30 giornate;
- la mancata registrazione sul LUL di agosto 2020 delle ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori , e Persona_2 Persona_3 [...]
l'omessa corresponsione agli stessi della maggiorazione prevista dal CCNL Per_4 applicato per il lavoro straordinario. Quindi, veniva contestato a nella CP_2 sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CP_1 CP_1 all'epoca dei fatti e trasgressore, nonché a quale obbligato in Controparte_1 solido: la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151; la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, d.lgs. n. 151/2015. Le parti ricorrenti esponevano che l'organo ispettivo aveva diffidato e quale coobbligato solidale, a sanare le predette CP_2 Controparte_1 violazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale e, contestualmente, aveva notificato illecito amministrativo per la somma complessiva di Euro 1.675,001 ovvero di Euro 3.350,002 in caso di mancata prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento della somma prevista entro i termini indicati. Esponeva che in data 31 maggio 2021 venivano notificate alla società ricorrente e per essa a n. 3 diffide accertative per crediti patrimoniali CP_2
In particolare veniva notificato: verbale di diffida n. BO00000/2021-733 del 31/05/2021 (prot. n. 15275 del 31/05/2021) relativo al lavoratore _3
; verbale di diffida n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 (prot. n. 15276
[...] del 31/05/2021) relativo al lavoratore verbale di diffida n. Persona_4
BO00000/2021-735 del 31/05/2021 (prot. n. 15277 del 31/05/2021) relativo alla lavoratrice . La parti ricorrenti contestavano la fondatezza degli Persona_2 esiti dell'accertamento ispettivo in fatto e in diritto. (…) formulavano le seguenti conclusioni: 1…accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia violazione delle disposizioni normative individuate nel verbale unico di accertamento e notificazione Co dell' di n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021 e, CP_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che le parti ricorrenti non sono tenute al versamento delle sanzioni amministrative ivi indicate né di sanzioni civili, premi assicurativi e/o contributi previdenziali e relativi interessi, comunque derivanti da tale accertamento;
2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato fra CP_1
e la sig.ra nel periodo contestato dall'Istituto ispettivo, ossia dal
[...] Persona_1
pag. 2 di 11 17/11/2016 al 29/1/2021, e comunque per il periodo dal 16/3/2020 al 4 luglio 2021 in cui la Società ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria “Covid-19” a zero ore;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare privo di effetti giuridici, e/o illegittimo, e/o invalido, e/o inefficace il verbale unico di accertamento e Co notificazione dell di n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021; 4. CP_1 accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito patrimoniale dei ricorrenti nei confronti di , e, conseguentemente, Persona_3 Persona_4 Persona_2 accertare e dichiarare che le parti ricorrenti non sono tenute a corrispondere ai lavoratori indicati nei suddetti verbali di diffida accertativa le somme ivi indicate;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare privi di effetti giuridici, e/o illegittimi, e/o invalidi, e/o inefficaci: - il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-733 del 31/05/2021 relativo al lavoratore;
- il Persona_3 verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 relativo al lavoratore - il verbale di diffida accertativa per Persona_4 crediti patrimoniali n. BO00000/2021-735 del 31/05/2021 relativo alla lavoratrice;
6. accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsiasi titolo e/o Persona_2 Co ragione, dai ricorrenti a favore dell' , dell e dell per tutti i motivi di cui al Pt_1 CP_4 presente atto difensivo”. Con vittoria delle spese di lite. Si costituivano ritualmente le parti convenute contestando le pretese del ricorrente e chiedendone il rigetto per le ragioni ampiamente dedotte nei rispettivi atti difensivi.” 2. Nella sentenza appellata il Tribunale adito, a seguito dell'esame dei documenti prodotti dalle parti e dell'escussione dei testi ammessi, previo riconoscimento che quanto portato nel verbale impugnato relativamente alla sezione
(per l'anno 2020) dovesse essere confermato (la lavoratrice aveva CP_4 PE svolto effettivamente un'attività lavorativa da inquadrarsi diversamente), ha annullato per il resto il detto verbale nonché i conseguenti n. 3 verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali da riconoscersi ai n. 3 lavoratori di cui sopra (per omessa corresponsione di “straordinario”); e a tanto è pervenuto innanzitutto rigettando le eccezioni di inammissibilità, formulata da parte di , ritenendo CP_5 sussistente nei ricorrenti “l'interesse ad instaurare un giudizio di accertamento negativo da parte del soggetto passivo di una obbligazione contributiva, in quanto il verbale unico, benché sia un atto interno del procedimento ispettivo, non immediatamente lesivo, e di norma destinato ad essere seguito dall'emissione di un provvedimento sanzionatorio incide su posizioni di diritto soggettivo senz'altro tutelabili dinanzi al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
di carenza di giurisdizione e di competenza (rispetto ai verbali concernenti le posizioni dei tre lavoratori) “in quanto il fatto da cui traggono origine le diffide predette attiene allo svolgimento di un rapporto di lavoro.”; di carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione passiva (di esso ) rispetto ai verbali di diffida accertativa CP_5 essendo “la diffida (..) atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato”; ha quindi altresì ritenuto, premettendo come gravasse sui resistenti l'onere di provare i fatti costitutivi dei diritti pag. 3 di 11 di cui si assumessero titolari, ritenendo che “le prove orali espletate nel presente processo non hanno confermato la correttezza degli esiti dell'accertamento ispettivo.”
3. Hanno proposto appello avverso la medesima sentenza – così dando origine Co a due distinti procedimenti – l' (RGA N. 105/2024) nonché l' e l' Pt_1 CP_8
(RGA N. 246/2024). Sulla scorta di un unico articolato motivo, l' lamenta “Erroneità sentenza 1^ Pt_1 grado per aver erroneamente ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato svolto da ex dipendente a seguito dell'intervenuto pensionamento” In particolare, avrebbe trascurato il contenuto delle deposizioni testimoniali, tutte confermative della mancanza di soluzione di continuità nelle prestazioni di lavoro della avrebbe trascurato il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni in PE sede ispettiva;
avrebbe sottovalutato le incoerenze della deposizione di
[...]
; non avrebbe tenuto nel debito conto la stessa previsione normativa (art. Tes_1 art. 1 comma 9 L. 92/2012) che pone le basi di solida presunzione della natura del lavoro come subordinato a tempo indeterminato né quella (art. 61 D-lgs 276/2003 come modificato dalla novella del 2012) che avrebbe richiesto la formalizzazione di un definito progetto di collaborazione se così fosse stato. Evidenzia, infine, la stessa ritenuta inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente in primo grado nei confronti di esso lì dove è volta all'”accertamento Pt_1 dell'insussistenza di alcun credito patrimoniale dei ricorrenti nei confronti di _3
, (…) visto che tali crediti patrimoniali non li
[...] Persona_4 Persona_2 ha certo pretesi o fatti valere l' nei confronti di ' e dove è Pt_1 Controparte_1 finalizzata “ad accertare privi di effetti giuridici, e/o illegittimi, e/o invalidi, e/o inefficaci il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021- 733 del 31/05/2021 relativo al lavoratore , il verbale di diffida Persona_3 accertativa per crediti patrimoniali n. BO00000/2021-734 del 31/05/2021 relativo al lavoratore il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. Persona_4
BO00000/2021-735 del 31/05/2021 relativo alla lavoratrice , visto Persona_2 che tali diffide ed i corrispondenti crediti patrimoniali non li ha certo pretesi o fatti valere l' nei confronti di ' . Pt_1 Controparte_1
E ha concluso per il rigetto della domanda dei ricorrenti1. 1 1) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia violazione normativa portata nel verbale unico di accertamento e notificazione;
2) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra essa appellata e la sig.ra ; Persona_1
3) Rigettare in quanto infondata la domanda dell'appellata di accertamento Controparte_1 dell'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità del verbale unico;
4) Rigettare in quanto inammissibile nei confronti dell' e comunque infondata la domanda, proposta Pt_1 dalla detta appellata, volta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia credito patrimoniale verso essa vantato dai n. 3 lavoratori in quanto non preteso e/o vantato dall' nei Pt_1 confronti dell'appellata;
pag. 4 di 11 Co
e hanno impugnato la decisione sulla scorta di due motivi che nella CP_8 loro stessa rubrica esplicitano il contenuto della censura:
1) “Erroneità della appellata sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 744/2023 pubblicata in data 26/10/2023, avendo la medesima sentenza ritenuto ammissibile la proposizione di opposizione avverso Verbale unico di accertamento e notificazione n. BO00000/2021-698-01 del 31 maggio 2021 Co emesso da di Bologna in contrasto con il consolidato orientamento della Corte Suprema di cassazione, che, relativamente alle sanzioni amministrative irrogate dagli , ritiene ammissibile l'opposizione Parte_2 esclusivamente avverso l'ordinanza-ingiunzione conclusiva del relativo procedimento accertativo e non avverso il Verbale. Violazione del combinato disposto degli artt. 14, 18 e 22 L. n. 689/1981 in relazione all'art. 100 c.p.c.”
2) “Erroneità della appellata sentenza del Tribunale di Bologna n. 744/2023 depositata in data 26/10/2023 anche nella parte in cui ha respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di competenza del Giudice adìto rispetto alle domande proposte dai ricorrenti di accertamento negativo di alcun credito patrimoniale di , e nei confronti di Persona_3 Persona_4 Persona_2 e di richiesta dichiarazione di illegittimità ed inefficacia dei verbali Controparte_1 di diffida accertativa n. BO00000/2021- 733 del 31/05/2021 (prot. n. 15275 del 31/05/2021) relativo al lavoratore;
verbale di diffida n. Persona_3 BO00000/2021-734 del 31/05/2021 (prot. n. 15276 del 31/05/2021) relativo al lavoratore e verbale di diffida n. BO00000/2021-735 del Persona_4 31/05/2021 (prot. n. 15277 del 31/05/2021) relativo alla lavoratrice Per_2 Co
sollevate da di nel giudizio di primo grado. Omessa pronuncia
[...] CP_1 ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni di interesse ad agire della parte ricorrente e di difetto Co di legittimazione passiva dell' e di Controparte_3 Co (e, più in generale, di tutti gli Istituti convenuti in giudizio)pure sollevate da di nel giudizio di primo grado, avendo ad oggetto l'azione di accertamento CP_1 negativo esercitata dagli odierni appellati l'insussistenza dei crediti patrimoniali dei suddetti lavoratori e non vizi propri dei verbali di diffida accertativa. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 100 c.p.c.”; L'Amministrazione ha concluso riproponendo le articolate richieste di cui alla memoria di costituzione in primo grado2.
5) Rigettare in quanto inammissibile nei confronti dell' e comunque infondata la domanda, proposta Pt_1 dalla detta appellata, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dei verbali di diffida accertativa non essendo essi, così come i corrispondenti crediti patrimoniali, pretesi o fatti valere dall' nei confronti dell'appellata; Pt_1
6) Rigettare in quanto infondata la domanda di accertamento dell'appellata che nulla è da essa dovuto dai Co ricorrenti in favore dell' , dell' e dell' ; Pt_1 CP_4
7) Condannare la appellata al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di Controparte_1 giudizio. 2 1) Rigettare in quanto inammissibile (in parte qua, relativamente alle sole sanzioni amministrative Co irrogate da ) e/o comunque infondato il ricorso in opposizione dell'appellata nei Controparte_1 confronti del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione di legge, ed in specie del combinato disposto degli artt. 14, 18 e 22 L. n. 689/1981 in relazione all'art. 100 c.p.c.; 2) Riformare l'impugnata sentenza per: a) non avere il Giudice adito accolto le eccezioni di carenza Co di giurisdizione e di competenza da esso sollevate in I° grado rispetto alle domande di accertamento negativo di alcun credito patrimoniale verso essi vantato dai n. 3 lavoratori;
b) aver omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni di interesse ad agire dei ricorrenti e di difetto di Co Co legittimazione passiva dell' e dell' , non inerendo l'azione esercitata dai ricorrenti eventuali vizi propri dei verbali di diffida accertativa pag. 5 di 11 4. Si è ricostituito il contraddittorio con le memorie di costituzione degli appellati e (ove essi hanno sostanzialmente chiesto la Controparte_1 CP_2 conferma integrale della sentenza gravata), (con appello incidentale volto a CP_4 censurare la decisione del i° grado lì dove non ha configurato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società appellata e la per la RGA N. PE
105/2024 e (con memorie pure qui volte alla Controparte_1 CP_2 conferma della statuizione di prime cure) e (ove l'istituto ha richiesto la riunione Pt_1 di questo giudizio a quello da esso incardinato quale appellante principale per poi riportare integralmente il contenuto dell'appello ivi proposto) per la RGA N. 246/2024;
5. La causa, previa riunione del giudizio recante RGA N. 246/2024 a quello rubricato con RGA N 105/2024, è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Va premesso che è passata in giudicato la decisione per ciò che concerne gli addebiti riferiti a ore di lavoro straordinario sottratte a contribuzione: sia che hanno Pt_1 CP_4 espressamente desistito da appello sul punto, in ragione dell'esiguità del contenuto economico della pretesa.
6. Quanto invece alla posizione della lavoratrice oggetto di puntuali PE motivi di gravame di entrambi gli enti, che possono essere così congiuntamente trattati, va osservato che la modifica intervenuta nel rapporto inter partes non è consistita certo nella materialità dei compiti alla stessa affidati, che sono rimasti di responsabile della produzione, per come dalla stessa riferito in sede di PE audizione ispettiva. Le circostanze - riferite con un certo candore dalla lavoratrice, dichiaratasi non al corrente della propria posizione previdenziale e assicurativa - sono eloquenti e danno conto di come la stessa abbia cercato di legittimare la veste data al rapporto, nella mancanza di percezione di compenso, ribadendo la continuità di un benefit e con la riferita saltuarietà della sua presenza in azienda, salvo poi necessariamente ridurre il tenore della dichiarazione, evidentemente consapevole della rilevanza di eventuali vere e proprie “falsità”: “Sono consigliera della dalla fine del 2016 Controparte_1
e lo sono diventata quando sono andata in pensione. Sono stata responsabile di produzione fino alla fine del 2016 e nel corso del mio rapporto di lavoro avevo un'automobile come benefit aziendale. Ho continuato ad avere questo benefit nonostante il rapporto di lavoro sia cessato;
in cambio mi rendo disponibile a venire al bisogno in azienda per aiutare. Oggi ero in produzione per controllare che la temperatura delle celle fosse regolare ed ho preparato dei campioni. L'attuale responsabile di produzione è ; vengo in azienda una/due Testimone_1 volte al mese. Oggi sono arrivata alle 08:30 e il mio compito oggi era di controllare la temperatura delle celle e preparare i campioni di pasta per completare le schede tecniche.
pag. 6 di 11 Non ricevo compensi per questa attività che svolgo gratuitamente comunque ho la macchina come benefit tuttora. Non so se sono iscritta all' e se ho una copertura . Pt_1 CP_4
Il nuovo responsabile di produzione l'ho formato io. A rettifica di quanto detto precedentemente preciso, che da quando sono andata in pensione sono venuta inizialmente più frequentemente circa 2/3 giorni a settimana e poi ho diminuito il numero delle giornate di lavoro a seconda delle necessità. Ho formato io il personale è di nuovo responsabile di produzione.”“ La sua stessa presenza in azienda è risultata quantomai assidua. Tutti i lavoratori ascoltati sul punto hanno riferito della quotidiana sua presenza, ad eccezione della teste che ha attenuato l'espressione de qua indicando “quasi Per_2 tutti i giorni”, salvo poi riferire di assenze pari a “due giorni al mese”, il che dà misura della sostanziale assoluta continuità (“ lavorava quasi tutti i giorni alle 8 PE quando io arrivavo lei era già lì e alle 17 restava a lavorare. A volte andava via prima per tenere il nipotino a volte non veniva ma potevano essere due giorni al mese di assenza”) La stessa peraltro, ha ammesso una sua presenza più assidua all'inizio della PE presunta collaborazione autonoma.
7. L'Istituto appellante ha evidenziato i passaggi contenuti nelle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi e confermate in sede giudiziale e gli stessi non lasciano spazio a una diversa lettura dei fatti: “la lavoratrice ebbe a dichiarare agli ispettori in data 8.3.2021 (doc.5): Persona_2
“…Quando sono arrivata (14/ 01/2019; n.d.r.) in azienda in produzione c'era PE che faceva la responsabile e ci dava le direttive… ci diceva cosa dovevamo Tes_1 fare ma noi seguivamo quello che ci diceva e non quello che ci diceva . PE Tes_1
la seguivamo solo in assenza di . lavorava quasi tutti i giorni, Tes_1 PE PE alle 8 quando io arrivavo lei era già lì e alle 17 restava a lavorare…Potevano essere due giorni al mese di assenza…. Era che ci dava le direttive e preparava le PE schede di lavoro …”.
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.6) “…ho Parte_3 iniziato a lavorare da ott. 2015 fino a giugno 2017…fino a quando ho lavorato lì, a giugno 2017, è sempre stata la responsabile di produzione che mi dava le PE direttive e organizzava il lavoro…So che doveva sostituire che Tes_1 PE doveva andar in pensione ma finchè ci sono stata io, era sempre lì a lavorare PE tutti i giorni ed era la responsabile di produzione…”. Nuovamente interrogata in data 9/03/2021 (doc.6Bis) ella specificava ulteriormente: “…da ottobre 2015 a giugno 2017…la sig.ra ha Persona_1 sempre lavorato per senza interruzione venendo tutti i giorni 8 ore Controparte_1 al giorno…Non ricordo che la sig.ra abbia mai smesso di lavorare a parte PE quando non la vedevo quando ero in ferie”
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.7): “…Le Parte_4 direttive me le dava che era la responsabile di produzione …la Persona_1 era il braccio destro del datore di lavoro ed era lei che organizzava il lavoro PE
pag. 7 di 11 sia come orario che come tipologia di lavoro da svolgere. La era la Persona_1 responsabile ed è rimasta fino a quando non sono andata via a dicembre 2018.
lavorava tutti i giorni ed era sempre la responsabile. Quando è arrivato PE [...]
..era sempre presente tutti i giorni… anche quando c'era il lavoro lo Tes_1 Tes_1 organizzava EL prevalentemente. era in pensione ma lavorava sempre lì. PE
So che aveva la macchina aziendale anche dopo che è andata in pensione…il datore di lavoro non si relazionava molto con noi dipendenti ma si relazionava solo con la responsabile, anche quando c'era . Io mi rivolgevo solo ad come PE Tes_1 PE responsabile…”.
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 1.3.2021 (doc.8): Persona_3
“…EL mi diceva cosa dovevo fare e a che ora dovevo iniziare. è sempre PE stata presente anche nel 2020. è sempre stata la responsabile. non PE Tes_1 era il responsabile ma anche lui era diretto da . era presente quando Per_5 PE eravamo noi a lavorare, faceva i nostri stessi orari. Quindi da settembre 2017 ad ottobre 2020 era il mio responsabile”. Persona_1
ebbe a dichiarare agli ispettori in data 8.3.2021 (doc.9): “…La Parte_5 produzione viene gestita ed organizzata dalla sig.ra che era Persona_1 dipendente fino al 2016 come resp della produzione e dopo è rimasta in azienda come consigliera e segue il reparto …Dopo che è andata in pensione in PE produzione non è cambiato molto perché lei è sempre il punto di riferimento…Dalla cessazione del rapporto di lavoro ha continuato a lavorare in azienda ed era PE il responsabile, anche quando è stato assunto , nel maggio 14 2017, è venuta Tes_1
a lavorare occupandosi anche dell'affiancamento per trasmettere il suo sapere ad
” (così le ampie e pertinenti citazioni contenute alle pagg. 5 e 6 dell'atto di Per_6 appello ). Pt_1
8. A ciò si aggiunga che il compenso alla stessa riconosciuto era quello che già faceva parte dell'iniziale trattamento economico, ovvero il mantenimento dell'uso di una macchina aziendale che già appunto costituiva benefit in precedenza. In assenza di qualsivoglia rapporto di parentela con i titolari della società, la versione dei fatti offerta da parte ricorrente risulta non plausibile e confligge sia con la stessa presunzione di subordinazione quale “tipico” rapporto di prestazione lavorativa, sia con la presunzione di onerosità del rapporto. Sarebbe stato onere della società offrire elementi idonei a vincere detta presunzione e a dare corpo all'affermata collaborazione (che difetterebbe peraltro di un oggetto autonomamente individuabile rispetto alla prestazione ordinaria di attività funzionale al raggiungimento dello scopo produttivo aziendale).
9. A nulla rileva la veste di componente del Consiglio d'Amministrazione della
– sottolineata in sede di discussione d'udienza – per la possibilità di PE concorrenti attività e compiti e per l'evidente eterogeneità, rispetto a quell'incarico, delle mansioni svolte quale responsabile di produzione che sono emerse come svolte in sostanziale continuità. Co 10. Quanto alla parte di domanda concernente le violazioni sanzionate da e oggetto di accertamento negativo ai capi 3 e 4 del ricorso introduttivo, va osservato,
pag. 8 di 11 con la giurisprudenza consolidata, che trattasi di domanda inammissibile, non essendovi ancora un atto autonomamente impugnabile. Per quanto il verbale unico di accertamento faccia riferimento a precisi termini di pagamento agevolato e, in difetto, a una “finzione” di contestazione, così anticipando eventuali successive diffide3, certo è che in concreto difetta ancora una siffatta diffida e non può dunque ritenersi legittimata la reazione del destinatario dell'accertamento. La Cassazione ha diffusamente chiarito la ratio di questo distinto iter processuale4, che non può essere disatteso in nome di una ipotetica concentrazione di valutazioni: 3 4 Dalla motivazione di Cassazione civile, sez. lav., 18/3/2024, n. 7211: “1.2. Nei termini si è pronunciata anzitutto questa Corte a Sez. Unite con la sentenza n. 16 del 04/01/2007 statuendo che: "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981".
1.3. L'orientamento è stato poi ribadito da ultimo da questa sezione lavoro con ordinanza n. 32886 del 19/12/2018, secondo cui: "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" E' stato osservato nella medesima ordinanza anzitutto che è consolidato il principio per cui "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" (Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
1.4. E' stato pure evidenziato in tale ultimo provvedimento che la disciplina in discorso "è dunque diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (ora, v. art. 7 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), ma ciò in quanto atto che, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo,
pag. 9 di 11 si tratta del rispetto di una normativa speciale sottratta alla disponibilità delle parti e alle valutazioni di “economia processuale” del giudice. Co 11. Parimenti da accogliere l'appello di laddove censura la decisione per avere accolto la richiesta di accertamento negativo riferito alle diffide accertative. Cassazione civile sez. lav., 30/10/2023, n. 30119 ha affermato (enfasi aggiunta) che “quando non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate – di agire coattivamente nei confronti della società datrice di lavoro, quest'ultima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve ritenersi legittimata ad esperire l'azione di accertamento negativo del credito, in quanto l'unica “utile” a rimuovere lo stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti”. Presupposto di questo specifico interesse ad agire (che determina altresì la passiva Co legittimazione di ) è che le diffide abbiano già assunto valore di titolo esecutivo e la domanda può essere esaminata solo se nel contraddittorio con i diretti interessati
- qui mai convenuti e non destinatari di alcuna richiesta. La cosa non deve peraltro indurre a valutazioni di tipo per così dire processuale, ma solo a ricondurre anche questa parte di domanda nell'alveo dell'opposizione al verbale e a ritenerne l'inammissibilità per le già viste ragioni (cfr. ex plurimis Cass. n. 11369/2020, conf. Cass. SS.UU. n. 16/2007). 12. Gli appelli degli enti devono dunque essere accolti, con il rigetto di quanto riferito alla posizione della per il periodo oggetto di causa, ovvero dal PE
17/11/2016 al 29/1/2021, e con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in via di accertamento negativo riferito al verbale ITL.
come non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo".
1.5. Oltre alla menzionata materia della circolazione stradale, va rilevato che, come risulta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro;
essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo – in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass. n. 6753/2020; n. 12025/2019, n. 9159/2017).
1.6. Infine va considerato che come già affermato dalla citata ordinanza n. 32886 del 19/12/2018 nemmeno può dirsi che la normativa, così impostata, solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa (art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della PA rispetto alla pretesa sanzionatoria. Da cui si evince pure che nessuna ragione logica giuridica esiste per consentire di adire il giudice prima ancora che si consolidi la pretesa amministrativa con l'eventuale emissione della ordinanza con cui vengono in ipotesi comminate le sanzioni”
pag. 10 di 11 13. Nella regolamentazione delle spese processuali pare corretto considerare come alcune recenti pronunce di legittimità, in questo come nell'ambito affine delle opposizioni a ingiunzione di pagamento, abbiano indotto a confidare nella possibilità di tutele anticipate (ovvero differite) rispetto a quanto reiteratamente affermato da quella giurisprudenza cui questa Corte territoriale ritiene di dare continuità: dette spese possono dunque essere compensate nella misura di un terzo.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2023 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 26/10/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dei proposti appelli,
1. rigetta il ricorso della società e di con Controparte_1 CP_2 riferimento a quanto contestato da e in relazione al rapporto di Pt_1 CP_4 lavoro intercorso con per il periodo oggetto di causa e Persona_1 Co
2. dichiara l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento di;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. condanna la società al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di e dei due terzi delle spese processuali, liquidate per Pt_1 CP_4
l'intero in €.3.000,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
Co 5. compensa per intero le spese del doppio grado tra la società appellata e . Bologna, 17/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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