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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5294/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5294/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di regolamento dei confini, e tutela di diritti reali, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata Parte_1 Parte_2
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maddalena Caccavale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Maiori (SA), alla via Nuova di Chiunzi n. 44;
ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione CP_1 notificato, dall'avv. Aniello Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel San
IO (SA), alla via T.B. Lombardi n. 32;
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
. CP_2
CONVENTA IN RICONVENZIONALE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per gli attori, la nota del
10/6/2025; per la convenuta, la nota d'udienza del 9/6/2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] esponendo di essere comproprietari, unitamente alla loro madre , di un fondo CP_1 CP_2 rustico sito in Tramonti (SA), alla località Santa Mara La Neve, frazione Ponte, identificato in catasto terreni al foglio n. 15, p.lla n. 139, confinante, tra gli altri, con un fondo dell'odierna convenuta;
tale immobile era stato acquistato a seguito di accettazione della delazione ereditaria del sig. Per_1
, giusta dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Registro di Salerno in data
[...]
15.12.1998, n. 90, volume n. 1094.
Evidenziavano che detto fondo aveva accesso alla S.P. Maiori – Chiunzi attraverso un viottolo che, nella parte iniziale, insisteva sulla proprietà di riportata in catasto al foglio n. 11, Persona_2
p.lla n. 707, per poi proseguire sul fondo di loro proprietà.
Rappresentavano che tale terreno, coltivato a vigneto, era sottoposto rispetto a quello della convenuta, riportato in catasto al foglio n. 11, p.lle n. 592 e 196, dal quale era separato da una macera di terreno alta mediamente un metro, che costeggiava il loro fondo per un fronte di circa sessanta metri.
Lamentavano che il viottolo di accesso al vigneto era divenuto impraticabile già da qualche anno a causa dell'omessa manutenzione, pulizia e sistemazione della macera di sostegno del soprastante appezzamento di proprietà della convenuta, oltre che per la presenza di arbusti vari, situati nella zona prossima al confine, i cui rami si protendevano in modo tale da rendere il passaggio disagevole e inadeguato al transito pedonale e dei mezzi agricoli.
Rappresentando che tale stato di cattiva manutenzione della macera, oltre ad aver determinato un restringimento del viottolo di accesso al loro terreno, aveva reso incerto il confine tra i fondi, si dolevano che sul fondo di parte convenuta era stato realizzato un manufatto senza che fosse predisposta idonea regimentazione delle acque pluvie che, pertanto, andavano a riversarsi sul loro fondo, così causando numerosi danni.
Tanto premesso, rilevato il fallimento del tentativo di composizione stragiudiziale della vertenza, concludevano chiedendo che fosse accertato l'esatto confine tra il fondo di loro proprietà, identificato al locale C.T. al foglio n. 15, p.lla n. 139, e quello di proprietà della convenuta, identificato al locale
C.T. al foglio n. 11, p.lle n. 592 e 196.
Instavano, altresì, perché fosse disposta l'eliminazione e il taglio dei rami di alberi e di arbusti che si protendevano sul viottolo in esame, oltre che delle altre piante situate in prossimità del confine tra i fondi, che intralciavano il regolare passaggio pedonale e dei mezzi agricoli o che, comunque, erano ad una distanza non legale dal loro fondo, con ordine alla sig.ra di eseguire tutti i CP_1 lavori necessari ad evitare il franamento di terreno nel fondo di parte attrice e a eliminare lo sversamento di acque piovane nel medesimo fondo, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 5.7.2016, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improponibilità dell'avversa domanda di CP_1 regolamento di confini. Sul punto, evidenziava che, sulla base dell'atto pubblico con il quale i genitori degli odierni attori avevano acquistato il fondo di proprietà dei AN , risultava che i fondi oggetto di causa Pt_1 risultavano intersecati dal viottolo comune di accesso richiamato dagli stessi attori in citazione, dovendosi così escludere la contiguità dei medesimi fondi e l'incertezza dei confini, elementi necessari per la proponibilità dell'azione esperita dalla controparte.
In ogni caso, e a tutto voler concedere, deduceva che il viottolo descritto dagli attori ricadeva interamente nella proprietà sicché chiedeva di essere reimmessa nella disponibilità di tale CP_1 striscia di terreno.
Contestando in ogni caso la fondatezza delle avverse asserzioni in merito all'impraticabilità del viottolo in esame, spiegava domanda riconvenzionale, subordinata all'ammissibilità dell'avversa azione di regolamento dei confini, al fine di ottenere la costituzione, per acquisto a titolo originario, della servitù di mantenere le piante e gli arbusti insistenti sul proprio fondo in violazione delle distanze normativamente previste.
Deducendo, infine, l'infondatezza della ricostruzione degli attori relativa allo stillicidio sul loro fondo di acque piovane provenienti del fondo di parte convenuta, la sig.ra concludeva per CP_1
l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande.
In via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilità della domanda di regolamento dei confini spiegata dagli attori, chiedeva che fosse accolta la proposta domanda riconvenzionale, con conseguente declaratoria di costituzione, per acquisto a titolo originario, della servitù a mantenere le piante e gli arbusti insistenti sul proprio fondo in violazione delle distanze normativamente previste.
Ancora, in caso di accertamento dell'illegittimo sversamento di acque nel fondo attoreo, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra , instava per la declaratoria di CP_2 costituzione per usucapione della servitù di stillicidio a carico del fondo di parte attrice e in favore del fondo di proprietà vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , all'udienza dell'1.3.2017 CP_2 veniva dichiarata la contumacia di tale parte in ragione della mancata costituzione in giudizio.
Svolta l'istruttoria orale e disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., la causa veniva più volte rinviata, su richiesta delle parti, per il bonario componimento della lite. All'esito, constatato il fallimento delle trattative, completate le operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.6.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 28.7.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di regolamento dei confini va accolta entro i limiti di cui si dirà; le ulteriori domande formulate dall'attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione. Va infine dichiarato l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.
In via pregiudiziale, non risulta integrata l'ipotesi di nullità dell'atto di citazione la genericità dell'editio actionis, come pure genericamente allegata da parte della convenuta.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda degli odierni attori risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo gli stessi specificamente dedotto il titolo della richieste formulate in atti. Per altro verso, e a tutto voler concedere, la circostanza che l'odierna convenuta avesse puntualmente rassegnato le proprie difese, nel merito, depone senz'altro per l'effettiva circostanza che la stessa avesse senz'altro ben inteso il contenuto delle doglianze dedotte da parte dell'odierno attore.
In linea del tutto preliminare, e nel merito, occorre rilevare come l'azione di regolamento dei confini abbia ad oggetto l'accertamento dell'esatta demarcazione dei confini intercorrenti tra due fondi limitrofi, così risultando funzionale alla neutralizzazione di una situazione di incertezza in merito all'esatta individuazione degli stessi, sia essa oggettiva, ovvero subiettiva (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. VI, 13.10.2020, n. 22095).
Sotto tale profilo, invero, appare evidente la distinzione di tale tutela rispetto all'azione di revindica, la quale presuppone un conflitto di titoli e l'insussistenza di alcuna incertezza in merito all'esatta individuazione del confine tra i fondi (Cass. Civ., Sez. II, 21.7.2021, n. 20912), laddove, invece,
l'azione ex art. 950 c.c. investe un “conflitto tra fondi”, nel senso che il thema decidendum investe piuttosto l'accertamento dell'esatta demarcazione del confine, risultando lo stesso incerto, a prescindere dal fatto che tale situazione sia determinata anche da un'avvenuta usurpazione del terreno, configurandosi invero l'effetto recuperatorio quale mera conseguenza del preesistente stato di incertezza sui confini (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 25.9.2018, n. 22645).
Peraltro, l'azione risulta ammissibile esclusivamente nell'ipotesi di contiguità tra i fondi (Cass. Civ.,
Sez. II, 25.3.1978, n. 1451), sia pure intesa in senso lato (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 24.8.2017, n.
20349).
Tanto premesso, alcun dubbio si pone circa la riconducibilità della domanda proposta da parte degli attori nell'ambito dell'azione ex art. 950 c.c., a tanto deponendo il complessivo esame delle richieste degli attori, che, per l'appunto, miravano a stabilire i confini tra le porzioni di fondo in esame.
Inoltre, risulta validamente instaurato il rapporto processuale intercorrente tra gli odierni attori e la convenuta con riferimento alla domanda di regolamento dei confini, e tanto nonostante che i primi fossero comproprietari del terreno in uno alla sig.ra , che non si costituiva in giudizio e CP_2 pertanto non si associava alla predetta domanda.
Nel caso di specie, infatti, nonostante la circostanza che tale fondo appartenesse anche a tale persona, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire senza l'intervento degli altri, non risultando formulata alcuna domanda diretta al rilascio del fondo in conseguenza dell'usurpazione del fondo altrui (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.5.2019, n.
11770).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale.
Ed invero, deve evidenziarsi che i due fondi oggetto di causa risultano contigui, dovendosi così rigettare l'eccezione di improponibilità della domanda attorea spiegata per conto dell'odierna convenuta.
La sig.ra deduceva che il confine tra i fondi oggetto di causa fosse rappresentato dal CP_1 viottolo di accesso che, dalla S.P. Maiori – Chiunzi, portava al fondo rustico di proprietà dei AN
e tanto in ragione di quanto riportato nell'atto di compravendita per Notaio del Pt_1 Per_3
20.2.1980, rep. n. 6352 racc. n. 1087, (allegato alla comparsa di costituzione e risposta di CP_1 unitamente alla relativa nota di trascrizione), nel quale veniva specificato che il terreno
[...] acquistato da e “ha accesso dalla strada provinciale per Chiunzi Persona_1 CP_2 attraverso il viottolo comune che interseca proprietà aliene”.
Gli odierni attori contestavano quanto rilevato dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., depositata in data 29.3.2017. In particolare, rilevavano che i fondi delle odierne parti in causa erano contigui e confinanti, come facilmente deducibile tanto dall'atto per notaio , già richiamato dalla controparte, con cui la Per_3 sig.ra ed il sig. acquistarono il fondo di cui alla p.lla n. 139, che dall'atto CP_2 Persona_1 per notaio del 22.6.1999, rep. 10806, racc. 4.236 (cfr. allegato alla medesima memoria Per_4 depositata il 29.3.2017), con il quale la convenuta aveva acquistato la proprietà del fondo di cui alle p.lle nn. 592 e 196.
Gli attori rappresentavano che dall'esame di tali atti non risultava alcun riferimento alla circostanza che il viottolo comune fosse frapposto tra i fondi, ricadendo lo stesso nelle proprietà di Per_2
per il tratto iniziale, e nella proprietà dei AN per il tratto finale.
[...] Pt_1
Sul punto, l'ausiliario del giudice, sulla base dell'esame dei titoli di provenienza prodotti in giudizio dalle parti, (pagine 67 e ss. della relazione peritale), precisava che: “nell'Atto di compravendita per
Notar del 20/02/1980, si specifica che il terreno acquistato dai coniugi e Per_3 Persona_1
(foglio 15, p.lla 139), ha accesso dalla strada provinciale per Chiunzi attraverso il CP_2 viottolo comune che interseca proprietà aliene. Nell' Atto di Donazione – Divisione – Compravendita per Notaio del 22/06/1999, si specifica che il fondo rustico della SI.ra Per_4 CP_1
(foglio 11 p.lle 196 e 592), confina con strada comune di accesso, beni di , Controparte_3 beni , eredi , beni e . Pertanto, da tale atto del 1999 CP_4 Per_5 CP_2 Persona_1
(successivo a quello per Notar del 20/02/1980) si evince che la proprietà Per_3 CP_1 confina direttamente con i beni e . Dalla lettura completa dell'Atto del CP_2 Persona_1
Notaio del 1999 non si riscontrano, infatti, elementi incontestabili per chiarire se la Per_4 descrizione “confina con strada comune di accesso” possa riferirsi al “viottolo comune” (di cui anche all'Atto del 1980 – tesi sostenuta dal CTP di parte convenuta) ovvero alla p.lla 595 foglio 11
(di proprietà e al 50% ciascuno – non oggetto di vertenza), CP_1 Persona_6 confinante con la p.lla n. 592 di proprietà , come invece sostenuto dal CTP di parte CP_1 attrice. Tale p.lla 595, pur venendo identificata come vigneto, viene infatti qualificata nell'Atto del
1999 come “terreno adibito a strada di accesso”. Si specifica a tal proposito che la particella catastale n. 595, anche se adibita a strada di accesso, si trova a quota più elevata rispetto al viottolo comune che conduce anche alla proprietà e viene lambita dallo stesso viottolo lungo l'intero Pt_1 confine lato Sud della particella”.
Ancora, a pagina 96 dell'elaborato peritale, l'ausiliario del giudice ribadiva che dall'atto per Notaio del 1999 era possibile evincere che la proprietà dell'odierna convenuta confinava Per_4
“direttamente con i beni e ”. CP_2 Persona_1
A fronte di tali riscontri, pertanto, non è in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, il confine tra i due fondi in esame dovesse essere rappresentato da un “viottolo comune”: al riguardo, si registra un evidente deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, a fronte delle predette risultanze istruttorie.
D'altro canto, a pag. 96, il C.T.U. Riferiva che: “Il rilievo topografico veniva regolarmente eseguito in data 28 gennaio 2025 con l'ausilio del Tecnico Topografo P.I. . Come ci si Persona_7 attendeva, dai sopralluoghi effettuati, i termini di confine rinvenuti risultavano poco attendibili e probabilmente modificati negli anni. È stata effettuata la georeferenziazione delle mappe d'impianto recuperate presso gli uffici preposti individuando gli elementi certi e ben identificabili nel territorio
(spigoli fabbricati, termini territoriali, ecc.) che potevano essere utilizzati come riferimenti. Tali punti sono stati rilevati mediante idonea strumentazione topografica GPS di ultima generazione e sovrapposti alla mappa georeferenziata (scartando quelli palesemente errati) in modo da poter individuare in mappa le linee di confine cercate. In data 13/02/2025 si è quindi provveduto ad individuare sul posto i punti di tracciamento tramite picchettamento. Come previsto, nonostante le tolleranze della mappa di impianto, la ricostruzione della linea di confine tra le proprietà e CP_1
è stata individuata esattamente al piede della scarpata ubicata tra i due fondi, spostata di Pt_1 qualche centimetro verso il viottolo;
scarpata che, a questo punto, viene a trovarsi completamente nella proprietà ”. CP_1
A tutto voler concedere, deve evidenziarsi che la circostanza dedotta da parte convenuta non trova in ogni caso riscontro.
Se, da un lato, infatti, non è dato comprendere come il viottolo di accesso al fondo degli odierni attori costituisse il confine tra i due fondi in esame alla luce di quanto indicato nei titoli di provenienza e puntualmente richiamato dal c.t.u., dall'altro deve rilevarsi come lo stesso viottolo non risulta in alcun modo esattamente individuato.
Sul punto, deve richiamarsi anche quanto affermato dal perito industriale , Persona_7 incaricato dall'ausiliario del giudice a redigere una relazione tecnica di riconfinamento tra i fondi delle odierne parti in causa (cfr. elaborato tecnico allegato alla relazione di c.t.u. alle pagine 110 e ss.). Tale ausiliario, in sede di introduzione alla propria relazione, aveva modo di chiarire che “dal sopralluogo delle zone interessate eseguito in data 28/01/2025 è emerso che esistono termini di confine rivenuti che risultano poco attendibili e probabilmente modificati negli anni, quindi del tutto inadatti alla determinazione univoca del confine, a tal scopo si riporta (allegato A) una verifica delle misure che avvalora tale tesi. Da colloqui avuti con i diretti interessati e, più in generale, con persone informate sullo stato dei luoghi presente e passato, è emerso che non esistono prove testimoniali atte ad individuare sul posto elementi concreti di identificazione del confine”.
Né ulteriori elementi di segno contrario possono rinvenirsi dall'esame delle testimonianze rese all'udienza del 21.6.2018. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per conto di parte convenuta, infatti, sono relative esclusivamente alla natura delle colture presenti sul fondo della sig.ra CP_1
e ai lavori di costruzione del fabbricato ivi esistente.
Ne deriva, pertanto, a fronte dei significativi elementi di prova dedotti per conto di parte attrice, come non risulti in alcun modo provato che il confine tra i due fondi per cui è causa risulti un vialetto comune, così dovendosi riscontrare l'infondatezza della doglianza di parte convenuta.
Passando all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi oggetto di causa, occorre richiamare in questa sede le condivisibili risultanze dell'accertamento peritale.
A seguito dell'udienza del 31.10.2024, accertato il mancato perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti, nonostante i plurimi rinvii disposti su loro richiesta a tal fine, veniva infatti disposta la prosecuzione delle operazioni peritali con autorizzazione al c.t.u. ad avvalersi di un collaboratore per la realizzazione di un rilievo topografico propedeutico al tracciamento della linea di confine tra i fondi – Pt_1 CP_1
Tale rilievo topografico, eseguito in data 28.1.2025 con l'ausilio del perito e Persona_7 allegato alla relazione dell'ing. permetteva di rilevare, mediante apposita strumentazione, i Per_8 punti di tracciamento del confine tra i due fondi che, in data 13.2.2025, venivano fisicamente individuati sui luoghi di causa mediante operazione di picchettamento.
Vanno pertanto richiamate integralmente in questa sede le risultanze topografiche di cui alle pagg. 77
e 78 dell'elaborato peritale;
tale confine veniva materializzato sul terreno mediante l'affissione di sette paletti in ferro, oltre ad un ottavo paletto posizionato come riferimento ulteriore più a monte, collegati da due livelli di nastro segnaletico in plastica bianco/rosso.
Sulla base di tali operazioni, a pagina 96 dell'elaborato peritale, il c.t.u. evidenziava che: “la ricostruzione della linea di confine tra le proprietà e è stata individuata esattamente CP_1 Pt_1 al piede della scarpata ubicata tra i due fondi, spostata di qualche centimetro verso il viottolo;
scarpata che, a questo punto, viene a trovarsi completamente nella proprietà . Il confine è CP_1 stato materializzato sul terreno mediante l'affissione di sette paletti in ferro (oltre un ottavo paletto posizionato come ulteriore riferimento più a monte) collegati da due livelli di nastro segnaletico in plastica bianco/rosso”, per poi ulteriormente precisare a pagina 97 che: “la nuova individuazione planimetrica della linea di confine, in perfetta analogia a quella allegata alla proposta conciliativa del 06/03/2023 non perfezionata, evidenzia l'attesa coincidenza della linea di confine “di fatto” con quella “legale”, individuata dal rilievo topografico. Per l'individuazione grafica della linea di confine si rimanda all'elaborato planimetrico allegato alla relazione del Tecnico Topografo Geom.
P.I. ”. Persona_7
Tale linea di confine risulta così rappresentata nell'elaborato planimetrico allegato alla relazione topografica del geometra (cfr. pag. 141 della relazione peritale). Per_7 Più in particolare, le operazioni tecniche erano consistite nelle seguenti attività: recupero presso gli uffici preposti delle originarie mappe d'impianto; georeferenziazione delle mappe attraverso procedure di calcolo ai minimi quadrati che riportano in scala gli elementi della mappa e riducono al minimo le eventuali deformazioni subite nel tempo;
individuazione nella mappa di elementi certi e ben identificabili nel territorio (spigoli di fabbricati, cippi, termini territoriali, ecc.) che potevano essere utilizzati come riferimenti;
rilievo attraverso procedure topografiche di tutti gli elementi individuati al punto precedente (rilievo d'inquadramento) con GPS Trimble R10 seconda generazione;
sovrapposizione del rilievo alla mappa georeferenziata tramite l'utilizzo dei punti in comune eventualmente scartando i punti palesemente errati;
individuazione nella mappa della linea o delle linee di confine cercate;
determinazione dei punti di tracciamento e apposizione dei picchetti sul luogo.
Inoltre, la mappa è stata sottoposta ad un processo di georeferenziazione attraverso la procedura dei punti omologhi, ovvero dei punti ben identificabili nella mappa stessa e di cui si conoscono le coordinate nel sistema di riferimento utilizzato. Si rinvia alle risultanze tecniche di cui alle pagg. 2 e ss. della relazione tecnica del geom. . Per_7
Va infine recepito in questa sede il rilievo di cui alla pag. 28 della medesima relazione;
gli scarti espressi dai calcoli rientravano nelle tolleranze normali per tale tipologia di riconfinazioni (pag. 30 della relazione tecnica del geom. ). Per_7
Tali conclusioni risultano logiche e coerenti, e pertanto, in assenza di significativi elementi di segno contrario, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
tale accertamento, infatti, veniva effettuato sulla scorta di un attento esame dei titoli di provenienza degli immobili in esame, oltre che del sopralluogo sul posto e della sovrapposizione della situazione di fatto alle risultanze di tali titoli, avuto altresì riguardo alla documentazione catastale così esaminata.
Pertanto, deve concludersi nel senso che la linea di confine tra la particella 139, di proprietà degli attori, e le particelle nn. 592 e 196, di proprietà della convenuta, coincida con la linea specificamente indicata nel rilievo di cui alle pagg. 77 e 78 dell'elaborato peritale, che tra l'altro congiunge i picchetti ivi apposti.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze degli odierni attori, i AN lamentavano che Pt_1 il viottolo di accesso al loro fondo era diventato impraticabile a causa della scarsa manutenzione della macera di sostegno del soprastante appezzamento di terreno di proprietà dell'odierna convenuta dal quale, inoltre, si protendevano dei rami di arbusti siti in una zona prossima al confine, che rendevano disagevole il transito pedonale e di mezzi agricoli. La sig.ra contestava tale ricostruzione rappresentando che i due fondi oggetto di causa non CP_1 erano contigui e, a tutto voler concedere, evidenziava che le piante presenti sul proprio terreno erano comunque poste ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 c.c.
Sotto tale profilo occorre anzitutto evidenziare l'obiettivo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riguardo alla specifica individuazione di tali piante;
né tantomeno risulta in altro modo meglio chiarito in cosa sarebbe consistita tale omessa manutenzione della macera oggetto di contestazione.
Tanto premesso, l'ausiliario del giudice, alle pagine 83 e 84 della relazione peritale, aveva modo di rilevare che “In assenza di prescrizioni più restrittive eventualmente contenute nei regolamenti comunali specifici (in particolare ci si è riferiti all'ultimo Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale di cui si è dotato il Comune di Tramonti nel mese di dicembre 2023) le distanze da rispettare secondo l'articolo 892 del Codice Civile sono le seguenti: 3 metri per gli alberi di alto fusto: un albero è considerato di alto fusto se il suo tronco, semplice o con rami, supera i 3 metri di altezza. Questa categoria include noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e altre specie simili;
‒ 1,5 metri per gli alberi non di alto fusto: un albero è considerato non di alto fusto se il tronco e i rami principali non superano i 3 metri;
0,5 metri per viti, siepi, arbusti e alberi da frutto con un'altezza non superiore a 2,5 metri. La tipologia di essenze presenti in loco rientra in quelle contemplate nell'ultimo caso del soprastante elenco. In particolare, nella proprietà , nelle CP_1 vicinanze della scarpata, si dà atto della presenza di un albero di fico, un gelso, un alloro e un pesco.
Si evidenzia che, mediamente, i filari di viti di proprietà vengono a trovarsi a distanza di Pt_1 circa 1,4 m dalla linea di confine;
i filari di salici (nuovi e vecchi) di proprietà sono a CP_1 distanza media di circa 0,8 m dalla linea di confine, mentre gli alberi più significativi (in proprietà
) si trovano a circa 1,6 m dalla stessa nuova linea”. CP_1
Sulla base di tale accertamento, e in mancanza di elementi probatori di segno contrario, deve pertanto rilevarsi che le piante presenti sul terreno di proprietà dell'odierna convenuta, nella zona prossima al confine con il fondo dei AN , rispettino la distanza minima prevista dalla legge, dovendosi Pt_1 così rigettare la domanda degli attori volta alla rimozione delle stesse. Risulta pertanto assorbita la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una servitù in parte qua.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che l'accertamento effettuato da parte del C.T.U. abbia avuto proprio ad oggetto le piante innestate nella proprietà della sig.ra e tanto a prescindere CP_1 dall'evidente errore materiale attinente al quesito n. 5 dell'ordinanza del 21.12.2017.
Quanto alla sussistenza di fenomeni di franamento del terreno di proprietà della convenuta nel fondo degli odierni attori, alle pagine 79 e ss. della relazione peritale, l'ing. riferiva che: “durante Per_8 i diversi sopralluoghi sui luoghi di causa si è potuto verificare che, dalla data del primo accesso, effettuato il 27/03/2019, all'accesso del 14/02/2023, la scarpata di proprietà ha avuto CP_1 un'erosione dell'ordine di qualche decina di centimetri, passando, infatti, la distanza del piede scarpata dai ventitré pali in legno di proprietà (all'epoca usati come riferimento dei rilievi), Pt_1 da una larghezza media iniziale di circa un metro ad una larghezza media (su 23 punti misurati) di circa un metro e trentacinque centimetri. Durante l'accesso effettuato in data 02/09/2024 (ottavo accesso), la ripa si presentava in buono stato manutentivo, fatta eccezione per una piccola porzione centrale che risultava danneggiata in qualche punto a causa del passaggio di un branco di cinghiali
(come dichiarato dai SIg. - Parte Attrice). La situazione è poi rimasta pressoché invariata, Pt_1 come riscontrato nel nono accesso del 28/01/2025 e nel decimo accesso del 13/02/2025. Escluso questo evento eccezionale (branco di cinghiali), i vari interventi di natura antropica e gli eventi meteorici verificatisi nel corso di questi sei anni di sopralluoghi hanno evidenziato una sostanziale buona tenuta della ripa e ciò anche grazie agli interventi legati alla “normale conduzione” dei rispettivi fondi effettuati dalle parti. I sigg. hanno sempre provveduto alla pulizia del vialetto Pt_1 posto “a valle” lungo il confine (nella loro proprietà) tagliando la vegetazione che, ciclicamente, ne ostacolava il passaggio. La SI.ra ha provveduto a coltivare e a manutenere la ripa (di sua CP_1 proprietà) e a tenere libero il canale (solco) di raccolta delle acque di ruscellamento presente “a monte” della scarpata lungo l'intero sviluppo del perimetro esterno della stessa proprietà, a tutela delle sottostanti proprietà ed altre”. Pt_1
Sicché, tenuto altresì conto dell'obiettiva genericità degli elementi di prova dedotti da parte degli attori al riguardo, anche tale domanda è senz'altro infondata, anche a voler ritenere che la stessa rientri nell'alveo di una tutela reale del diritto di proprietà degli odierni attori. Né, d'altro canto, a fronte delle risultanze dell'elaborato peritale, risulta in altro modo meglio provato come ed in quali termini la piantumazione di nuovi arbusti e salici sulla sommità della scarpata da parte convenuta avrebbe determinato un'alterazione peggiorativa dello stato dei luoghi con riferimento al terreno di parte attrice.
Viene pertanto in rilievo, al riguardo, un evidente deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova.
Infine, con specifico riferimento alla circostanza dedotta in citazione dagli attori in relazione allo sversamento, sul loro fondo, di acque piovane provenienti dal terreno di proprietà della convenuta, il c.t.u., a pagina 86 dell'elaborato peritale, accertava: “i fondi oggetto di vertenza fanno parte di un versante collinare sistemato a terrazzamento lungo il quale ruscellano naturalmente le acque meteoriche che precipitano sul fondo di proprietà , in direzione della proprietà . A CP_1 Pt_1 monte della scarpata, nella proprietà , è presente un canale di raccolta delle acque scavato CP_1 a mo' di solco nel terreno ed utilizzato sia per la normale coltivazione dello stesso, sia proprio per impedire lo sversamento diretto delle acque pluvie nel sottostante fondo di proprietà . Pt_1
Durante i vari accessi si è sempre potuto prendere atto della sufficiente integrità e pulizia di tale canale. Anche nei vari verbali di accordo (mai perfezionati) si prendeva atto della volontà di mantenere la funzionalità dello stesso canale da parte della SI.ra , nell'ambito delle normali CP_1 attività di conduzione del proprio fondo. Si specifica, inoltre che in prossimità del confine tra i due fondi non sono presenti manufatti che abbiano “in qualche modo, deviato o aggravato tale scolo”.
L'abitazione della SI.ra (unico edificio presente a monte del confine con la proprietà CP_1
) si trova infatti a più di cento metri di distanza in linea d'aria dall'inizio della proprietà Pt_1
, in posizione non interferente con il naturale deflusso delle acque meteoriche. Tra l'altro, Pt_1 immediatamente a monte della proprietà , in posizione più prossima all'edificio di proprietà Pt_1
, sono presenti “altri terreni”, di “altra proprietà”, non interessati dal presente giudizio. Il CP_1 viottolo che corre alla base della scarpata di proprietà raccoglie anche le acque che CP_1 provengono da tali altre proprietà confinanti (estranee) e, soprattutto, dalla Via Provinciale di
Chiunzi, convogliandole verso valle. Il soprastante canale di raccolta delle acque piovane presente nella proprietà ha la funzione di limitare le portate di acqua meteorica che altrimenti si CP_1 riverserebbero direttamente nel sottostante viottolo”.
Le conclusioni del c.t.u., dettagliatamente motivate sulla base degli accessi ai luoghi di causa eseguiti in un ampio lasso temporale, appaiono pienamente condivisibili;
tra l'altro le parti non sollevavano alcuna contestazione con riferimento all'individuazione del confine.
Per altro verso, risultano del tutto generiche le osservazioni dedotte in proposito per conto del consulente di parte attrice, dovendosi integralmente richiamare le repliche dedotte dall'ausiliario del giudice sul punto (pagg. 87 e ss. dell'elaborato peritale).
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche della domanda formulata al capo n. 3) dell'atto di citazione;
d'altro canto, nessun elemento di prova veniva al riguardo dedotto da parte attrice, risultando peraltro del tutto generiche le risultanze della c.t.p. a firma dell'ing. . Per_9
L'accoglimento della domanda di regolamento dei confini nei termini così evidenziati, nonché il rigetto della domanda avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per evitare il franamento di terreno e per eliminare lo sversamento delle acque piovane, determina l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte dell'odierna convenuta (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023,
n. 26507).
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, la parziale soccombenza degli attori giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta da parte degli attori (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 30.5.2024, n. 1523).
Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico degli attori, per la quota della metà, e della convenuta, per la quota della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento n. 5294/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara che la linea di confine che separa il fondo rustico, sito in Tramonti (SA) alla località
Santa Maria La Neve, riportato nel N.C.T. al foglio n. 15, p.lla n. 139, di proprietà, tra l'altro, degli odierni attori, dal fondo rustico, sito nella medesima località, riportato nel N.C.T. al foglio n. 11, p.lle nn. 592 e 196, di proprietà di corrisponde al confine CP_1 specificamente indicato negli elaborati grafici di cui alle pagg. 77 e 78 dell'elaborato peritale, che formano parte integrante della presente sentenza, e coincide con la linea di congiunzione tra i picchetti apposti in loco dal medesimo C.T.U.;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate per conto della sig.ra CP_1
[...]
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte degli attori;
5) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
6) spese di C.T.U. a definitivo carico degli attori per la quota della metà e per la quota della restante metà a carico della convenuta.
Così deciso in Salerno, il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5294/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di regolamento dei confini, e tutela di diritti reali, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata Parte_1 Parte_2
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maddalena Caccavale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Maiori (SA), alla via Nuova di Chiunzi n. 44;
ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione CP_1 notificato, dall'avv. Aniello Capuano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel San
IO (SA), alla via T.B. Lombardi n. 32;
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
. CP_2
CONVENTA IN RICONVENZIONALE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per gli attori, la nota del
10/6/2025; per la convenuta, la nota d'udienza del 9/6/2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] esponendo di essere comproprietari, unitamente alla loro madre , di un fondo CP_1 CP_2 rustico sito in Tramonti (SA), alla località Santa Mara La Neve, frazione Ponte, identificato in catasto terreni al foglio n. 15, p.lla n. 139, confinante, tra gli altri, con un fondo dell'odierna convenuta;
tale immobile era stato acquistato a seguito di accettazione della delazione ereditaria del sig. Per_1
, giusta dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Registro di Salerno in data
[...]
15.12.1998, n. 90, volume n. 1094.
Evidenziavano che detto fondo aveva accesso alla S.P. Maiori – Chiunzi attraverso un viottolo che, nella parte iniziale, insisteva sulla proprietà di riportata in catasto al foglio n. 11, Persona_2
p.lla n. 707, per poi proseguire sul fondo di loro proprietà.
Rappresentavano che tale terreno, coltivato a vigneto, era sottoposto rispetto a quello della convenuta, riportato in catasto al foglio n. 11, p.lle n. 592 e 196, dal quale era separato da una macera di terreno alta mediamente un metro, che costeggiava il loro fondo per un fronte di circa sessanta metri.
Lamentavano che il viottolo di accesso al vigneto era divenuto impraticabile già da qualche anno a causa dell'omessa manutenzione, pulizia e sistemazione della macera di sostegno del soprastante appezzamento di proprietà della convenuta, oltre che per la presenza di arbusti vari, situati nella zona prossima al confine, i cui rami si protendevano in modo tale da rendere il passaggio disagevole e inadeguato al transito pedonale e dei mezzi agricoli.
Rappresentando che tale stato di cattiva manutenzione della macera, oltre ad aver determinato un restringimento del viottolo di accesso al loro terreno, aveva reso incerto il confine tra i fondi, si dolevano che sul fondo di parte convenuta era stato realizzato un manufatto senza che fosse predisposta idonea regimentazione delle acque pluvie che, pertanto, andavano a riversarsi sul loro fondo, così causando numerosi danni.
Tanto premesso, rilevato il fallimento del tentativo di composizione stragiudiziale della vertenza, concludevano chiedendo che fosse accertato l'esatto confine tra il fondo di loro proprietà, identificato al locale C.T. al foglio n. 15, p.lla n. 139, e quello di proprietà della convenuta, identificato al locale
C.T. al foglio n. 11, p.lle n. 592 e 196.
Instavano, altresì, perché fosse disposta l'eliminazione e il taglio dei rami di alberi e di arbusti che si protendevano sul viottolo in esame, oltre che delle altre piante situate in prossimità del confine tra i fondi, che intralciavano il regolare passaggio pedonale e dei mezzi agricoli o che, comunque, erano ad una distanza non legale dal loro fondo, con ordine alla sig.ra di eseguire tutti i CP_1 lavori necessari ad evitare il franamento di terreno nel fondo di parte attrice e a eliminare lo sversamento di acque piovane nel medesimo fondo, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 5.7.2016, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improponibilità dell'avversa domanda di CP_1 regolamento di confini. Sul punto, evidenziava che, sulla base dell'atto pubblico con il quale i genitori degli odierni attori avevano acquistato il fondo di proprietà dei AN , risultava che i fondi oggetto di causa Pt_1 risultavano intersecati dal viottolo comune di accesso richiamato dagli stessi attori in citazione, dovendosi così escludere la contiguità dei medesimi fondi e l'incertezza dei confini, elementi necessari per la proponibilità dell'azione esperita dalla controparte.
In ogni caso, e a tutto voler concedere, deduceva che il viottolo descritto dagli attori ricadeva interamente nella proprietà sicché chiedeva di essere reimmessa nella disponibilità di tale CP_1 striscia di terreno.
Contestando in ogni caso la fondatezza delle avverse asserzioni in merito all'impraticabilità del viottolo in esame, spiegava domanda riconvenzionale, subordinata all'ammissibilità dell'avversa azione di regolamento dei confini, al fine di ottenere la costituzione, per acquisto a titolo originario, della servitù di mantenere le piante e gli arbusti insistenti sul proprio fondo in violazione delle distanze normativamente previste.
Deducendo, infine, l'infondatezza della ricostruzione degli attori relativa allo stillicidio sul loro fondo di acque piovane provenienti del fondo di parte convenuta, la sig.ra concludeva per CP_1
l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande.
In via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilità della domanda di regolamento dei confini spiegata dagli attori, chiedeva che fosse accolta la proposta domanda riconvenzionale, con conseguente declaratoria di costituzione, per acquisto a titolo originario, della servitù a mantenere le piante e gli arbusti insistenti sul proprio fondo in violazione delle distanze normativamente previste.
Ancora, in caso di accertamento dell'illegittimo sversamento di acque nel fondo attoreo, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra , instava per la declaratoria di CP_2 costituzione per usucapione della servitù di stillicidio a carico del fondo di parte attrice e in favore del fondo di proprietà vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , all'udienza dell'1.3.2017 CP_2 veniva dichiarata la contumacia di tale parte in ragione della mancata costituzione in giudizio.
Svolta l'istruttoria orale e disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., la causa veniva più volte rinviata, su richiesta delle parti, per il bonario componimento della lite. All'esito, constatato il fallimento delle trattative, completate le operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.6.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 28.7.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di regolamento dei confini va accolta entro i limiti di cui si dirà; le ulteriori domande formulate dall'attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione. Va infine dichiarato l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.
In via pregiudiziale, non risulta integrata l'ipotesi di nullità dell'atto di citazione la genericità dell'editio actionis, come pure genericamente allegata da parte della convenuta.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda degli odierni attori risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo gli stessi specificamente dedotto il titolo della richieste formulate in atti. Per altro verso, e a tutto voler concedere, la circostanza che l'odierna convenuta avesse puntualmente rassegnato le proprie difese, nel merito, depone senz'altro per l'effettiva circostanza che la stessa avesse senz'altro ben inteso il contenuto delle doglianze dedotte da parte dell'odierno attore.
In linea del tutto preliminare, e nel merito, occorre rilevare come l'azione di regolamento dei confini abbia ad oggetto l'accertamento dell'esatta demarcazione dei confini intercorrenti tra due fondi limitrofi, così risultando funzionale alla neutralizzazione di una situazione di incertezza in merito all'esatta individuazione degli stessi, sia essa oggettiva, ovvero subiettiva (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. VI, 13.10.2020, n. 22095).
Sotto tale profilo, invero, appare evidente la distinzione di tale tutela rispetto all'azione di revindica, la quale presuppone un conflitto di titoli e l'insussistenza di alcuna incertezza in merito all'esatta individuazione del confine tra i fondi (Cass. Civ., Sez. II, 21.7.2021, n. 20912), laddove, invece,
l'azione ex art. 950 c.c. investe un “conflitto tra fondi”, nel senso che il thema decidendum investe piuttosto l'accertamento dell'esatta demarcazione del confine, risultando lo stesso incerto, a prescindere dal fatto che tale situazione sia determinata anche da un'avvenuta usurpazione del terreno, configurandosi invero l'effetto recuperatorio quale mera conseguenza del preesistente stato di incertezza sui confini (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 25.9.2018, n. 22645).
Peraltro, l'azione risulta ammissibile esclusivamente nell'ipotesi di contiguità tra i fondi (Cass. Civ.,
Sez. II, 25.3.1978, n. 1451), sia pure intesa in senso lato (arg. da Cass. Civ., Sez. II, 24.8.2017, n.
20349).
Tanto premesso, alcun dubbio si pone circa la riconducibilità della domanda proposta da parte degli attori nell'ambito dell'azione ex art. 950 c.c., a tanto deponendo il complessivo esame delle richieste degli attori, che, per l'appunto, miravano a stabilire i confini tra le porzioni di fondo in esame.
Inoltre, risulta validamente instaurato il rapporto processuale intercorrente tra gli odierni attori e la convenuta con riferimento alla domanda di regolamento dei confini, e tanto nonostante che i primi fossero comproprietari del terreno in uno alla sig.ra , che non si costituiva in giudizio e CP_2 pertanto non si associava alla predetta domanda.
Nel caso di specie, infatti, nonostante la circostanza che tale fondo appartenesse anche a tale persona, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire senza l'intervento degli altri, non risultando formulata alcuna domanda diretta al rilascio del fondo in conseguenza dell'usurpazione del fondo altrui (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.5.2019, n.
11770).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale.
Ed invero, deve evidenziarsi che i due fondi oggetto di causa risultano contigui, dovendosi così rigettare l'eccezione di improponibilità della domanda attorea spiegata per conto dell'odierna convenuta.
La sig.ra deduceva che il confine tra i fondi oggetto di causa fosse rappresentato dal CP_1 viottolo di accesso che, dalla S.P. Maiori – Chiunzi, portava al fondo rustico di proprietà dei AN
e tanto in ragione di quanto riportato nell'atto di compravendita per Notaio del Pt_1 Per_3
20.2.1980, rep. n. 6352 racc. n. 1087, (allegato alla comparsa di costituzione e risposta di CP_1 unitamente alla relativa nota di trascrizione), nel quale veniva specificato che il terreno
[...] acquistato da e “ha accesso dalla strada provinciale per Chiunzi Persona_1 CP_2 attraverso il viottolo comune che interseca proprietà aliene”.
Gli odierni attori contestavano quanto rilevato dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., depositata in data 29.3.2017. In particolare, rilevavano che i fondi delle odierne parti in causa erano contigui e confinanti, come facilmente deducibile tanto dall'atto per notaio , già richiamato dalla controparte, con cui la Per_3 sig.ra ed il sig. acquistarono il fondo di cui alla p.lla n. 139, che dall'atto CP_2 Persona_1 per notaio del 22.6.1999, rep. 10806, racc. 4.236 (cfr. allegato alla medesima memoria Per_4 depositata il 29.3.2017), con il quale la convenuta aveva acquistato la proprietà del fondo di cui alle p.lle nn. 592 e 196.
Gli attori rappresentavano che dall'esame di tali atti non risultava alcun riferimento alla circostanza che il viottolo comune fosse frapposto tra i fondi, ricadendo lo stesso nelle proprietà di Per_2
per il tratto iniziale, e nella proprietà dei AN per il tratto finale.
[...] Pt_1
Sul punto, l'ausiliario del giudice, sulla base dell'esame dei titoli di provenienza prodotti in giudizio dalle parti, (pagine 67 e ss. della relazione peritale), precisava che: “nell'Atto di compravendita per
Notar del 20/02/1980, si specifica che il terreno acquistato dai coniugi e Per_3 Persona_1
(foglio 15, p.lla 139), ha accesso dalla strada provinciale per Chiunzi attraverso il CP_2 viottolo comune che interseca proprietà aliene. Nell' Atto di Donazione – Divisione – Compravendita per Notaio del 22/06/1999, si specifica che il fondo rustico della SI.ra Per_4 CP_1
(foglio 11 p.lle 196 e 592), confina con strada comune di accesso, beni di , Controparte_3 beni , eredi , beni e . Pertanto, da tale atto del 1999 CP_4 Per_5 CP_2 Persona_1
(successivo a quello per Notar del 20/02/1980) si evince che la proprietà Per_3 CP_1 confina direttamente con i beni e . Dalla lettura completa dell'Atto del CP_2 Persona_1
Notaio del 1999 non si riscontrano, infatti, elementi incontestabili per chiarire se la Per_4 descrizione “confina con strada comune di accesso” possa riferirsi al “viottolo comune” (di cui anche all'Atto del 1980 – tesi sostenuta dal CTP di parte convenuta) ovvero alla p.lla 595 foglio 11
(di proprietà e al 50% ciascuno – non oggetto di vertenza), CP_1 Persona_6 confinante con la p.lla n. 592 di proprietà , come invece sostenuto dal CTP di parte CP_1 attrice. Tale p.lla 595, pur venendo identificata come vigneto, viene infatti qualificata nell'Atto del
1999 come “terreno adibito a strada di accesso”. Si specifica a tal proposito che la particella catastale n. 595, anche se adibita a strada di accesso, si trova a quota più elevata rispetto al viottolo comune che conduce anche alla proprietà e viene lambita dallo stesso viottolo lungo l'intero Pt_1 confine lato Sud della particella”.
Ancora, a pagina 96 dell'elaborato peritale, l'ausiliario del giudice ribadiva che dall'atto per Notaio del 1999 era possibile evincere che la proprietà dell'odierna convenuta confinava Per_4
“direttamente con i beni e ”. CP_2 Persona_1
A fronte di tali riscontri, pertanto, non è in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, il confine tra i due fondi in esame dovesse essere rappresentato da un “viottolo comune”: al riguardo, si registra un evidente deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, a fronte delle predette risultanze istruttorie.
D'altro canto, a pag. 96, il C.T.U. Riferiva che: “Il rilievo topografico veniva regolarmente eseguito in data 28 gennaio 2025 con l'ausilio del Tecnico Topografo P.I. . Come ci si Persona_7 attendeva, dai sopralluoghi effettuati, i termini di confine rinvenuti risultavano poco attendibili e probabilmente modificati negli anni. È stata effettuata la georeferenziazione delle mappe d'impianto recuperate presso gli uffici preposti individuando gli elementi certi e ben identificabili nel territorio
(spigoli fabbricati, termini territoriali, ecc.) che potevano essere utilizzati come riferimenti. Tali punti sono stati rilevati mediante idonea strumentazione topografica GPS di ultima generazione e sovrapposti alla mappa georeferenziata (scartando quelli palesemente errati) in modo da poter individuare in mappa le linee di confine cercate. In data 13/02/2025 si è quindi provveduto ad individuare sul posto i punti di tracciamento tramite picchettamento. Come previsto, nonostante le tolleranze della mappa di impianto, la ricostruzione della linea di confine tra le proprietà e CP_1
è stata individuata esattamente al piede della scarpata ubicata tra i due fondi, spostata di Pt_1 qualche centimetro verso il viottolo;
scarpata che, a questo punto, viene a trovarsi completamente nella proprietà ”. CP_1
A tutto voler concedere, deve evidenziarsi che la circostanza dedotta da parte convenuta non trova in ogni caso riscontro.
Se, da un lato, infatti, non è dato comprendere come il viottolo di accesso al fondo degli odierni attori costituisse il confine tra i due fondi in esame alla luce di quanto indicato nei titoli di provenienza e puntualmente richiamato dal c.t.u., dall'altro deve rilevarsi come lo stesso viottolo non risulta in alcun modo esattamente individuato.
Sul punto, deve richiamarsi anche quanto affermato dal perito industriale , Persona_7 incaricato dall'ausiliario del giudice a redigere una relazione tecnica di riconfinamento tra i fondi delle odierne parti in causa (cfr. elaborato tecnico allegato alla relazione di c.t.u. alle pagine 110 e ss.). Tale ausiliario, in sede di introduzione alla propria relazione, aveva modo di chiarire che “dal sopralluogo delle zone interessate eseguito in data 28/01/2025 è emerso che esistono termini di confine rivenuti che risultano poco attendibili e probabilmente modificati negli anni, quindi del tutto inadatti alla determinazione univoca del confine, a tal scopo si riporta (allegato A) una verifica delle misure che avvalora tale tesi. Da colloqui avuti con i diretti interessati e, più in generale, con persone informate sullo stato dei luoghi presente e passato, è emerso che non esistono prove testimoniali atte ad individuare sul posto elementi concreti di identificazione del confine”.
Né ulteriori elementi di segno contrario possono rinvenirsi dall'esame delle testimonianze rese all'udienza del 21.6.2018. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per conto di parte convenuta, infatti, sono relative esclusivamente alla natura delle colture presenti sul fondo della sig.ra CP_1
e ai lavori di costruzione del fabbricato ivi esistente.
Ne deriva, pertanto, a fronte dei significativi elementi di prova dedotti per conto di parte attrice, come non risulti in alcun modo provato che il confine tra i due fondi per cui è causa risulti un vialetto comune, così dovendosi riscontrare l'infondatezza della doglianza di parte convenuta.
Passando all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi oggetto di causa, occorre richiamare in questa sede le condivisibili risultanze dell'accertamento peritale.
A seguito dell'udienza del 31.10.2024, accertato il mancato perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti, nonostante i plurimi rinvii disposti su loro richiesta a tal fine, veniva infatti disposta la prosecuzione delle operazioni peritali con autorizzazione al c.t.u. ad avvalersi di un collaboratore per la realizzazione di un rilievo topografico propedeutico al tracciamento della linea di confine tra i fondi – Pt_1 CP_1
Tale rilievo topografico, eseguito in data 28.1.2025 con l'ausilio del perito e Persona_7 allegato alla relazione dell'ing. permetteva di rilevare, mediante apposita strumentazione, i Per_8 punti di tracciamento del confine tra i due fondi che, in data 13.2.2025, venivano fisicamente individuati sui luoghi di causa mediante operazione di picchettamento.
Vanno pertanto richiamate integralmente in questa sede le risultanze topografiche di cui alle pagg. 77
e 78 dell'elaborato peritale;
tale confine veniva materializzato sul terreno mediante l'affissione di sette paletti in ferro, oltre ad un ottavo paletto posizionato come riferimento ulteriore più a monte, collegati da due livelli di nastro segnaletico in plastica bianco/rosso.
Sulla base di tali operazioni, a pagina 96 dell'elaborato peritale, il c.t.u. evidenziava che: “la ricostruzione della linea di confine tra le proprietà e è stata individuata esattamente CP_1 Pt_1 al piede della scarpata ubicata tra i due fondi, spostata di qualche centimetro verso il viottolo;
scarpata che, a questo punto, viene a trovarsi completamente nella proprietà . Il confine è CP_1 stato materializzato sul terreno mediante l'affissione di sette paletti in ferro (oltre un ottavo paletto posizionato come ulteriore riferimento più a monte) collegati da due livelli di nastro segnaletico in plastica bianco/rosso”, per poi ulteriormente precisare a pagina 97 che: “la nuova individuazione planimetrica della linea di confine, in perfetta analogia a quella allegata alla proposta conciliativa del 06/03/2023 non perfezionata, evidenzia l'attesa coincidenza della linea di confine “di fatto” con quella “legale”, individuata dal rilievo topografico. Per l'individuazione grafica della linea di confine si rimanda all'elaborato planimetrico allegato alla relazione del Tecnico Topografo Geom.
P.I. ”. Persona_7
Tale linea di confine risulta così rappresentata nell'elaborato planimetrico allegato alla relazione topografica del geometra (cfr. pag. 141 della relazione peritale). Per_7 Più in particolare, le operazioni tecniche erano consistite nelle seguenti attività: recupero presso gli uffici preposti delle originarie mappe d'impianto; georeferenziazione delle mappe attraverso procedure di calcolo ai minimi quadrati che riportano in scala gli elementi della mappa e riducono al minimo le eventuali deformazioni subite nel tempo;
individuazione nella mappa di elementi certi e ben identificabili nel territorio (spigoli di fabbricati, cippi, termini territoriali, ecc.) che potevano essere utilizzati come riferimenti;
rilievo attraverso procedure topografiche di tutti gli elementi individuati al punto precedente (rilievo d'inquadramento) con GPS Trimble R10 seconda generazione;
sovrapposizione del rilievo alla mappa georeferenziata tramite l'utilizzo dei punti in comune eventualmente scartando i punti palesemente errati;
individuazione nella mappa della linea o delle linee di confine cercate;
determinazione dei punti di tracciamento e apposizione dei picchetti sul luogo.
Inoltre, la mappa è stata sottoposta ad un processo di georeferenziazione attraverso la procedura dei punti omologhi, ovvero dei punti ben identificabili nella mappa stessa e di cui si conoscono le coordinate nel sistema di riferimento utilizzato. Si rinvia alle risultanze tecniche di cui alle pagg. 2 e ss. della relazione tecnica del geom. . Per_7
Va infine recepito in questa sede il rilievo di cui alla pag. 28 della medesima relazione;
gli scarti espressi dai calcoli rientravano nelle tolleranze normali per tale tipologia di riconfinazioni (pag. 30 della relazione tecnica del geom. ). Per_7
Tali conclusioni risultano logiche e coerenti, e pertanto, in assenza di significativi elementi di segno contrario, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
tale accertamento, infatti, veniva effettuato sulla scorta di un attento esame dei titoli di provenienza degli immobili in esame, oltre che del sopralluogo sul posto e della sovrapposizione della situazione di fatto alle risultanze di tali titoli, avuto altresì riguardo alla documentazione catastale così esaminata.
Pertanto, deve concludersi nel senso che la linea di confine tra la particella 139, di proprietà degli attori, e le particelle nn. 592 e 196, di proprietà della convenuta, coincida con la linea specificamente indicata nel rilievo di cui alle pagg. 77 e 78 dell'elaborato peritale, che tra l'altro congiunge i picchetti ivi apposti.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze degli odierni attori, i AN lamentavano che Pt_1 il viottolo di accesso al loro fondo era diventato impraticabile a causa della scarsa manutenzione della macera di sostegno del soprastante appezzamento di terreno di proprietà dell'odierna convenuta dal quale, inoltre, si protendevano dei rami di arbusti siti in una zona prossima al confine, che rendevano disagevole il transito pedonale e di mezzi agricoli. La sig.ra contestava tale ricostruzione rappresentando che i due fondi oggetto di causa non CP_1 erano contigui e, a tutto voler concedere, evidenziava che le piante presenti sul proprio terreno erano comunque poste ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 c.c.
Sotto tale profilo occorre anzitutto evidenziare l'obiettivo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riguardo alla specifica individuazione di tali piante;
né tantomeno risulta in altro modo meglio chiarito in cosa sarebbe consistita tale omessa manutenzione della macera oggetto di contestazione.
Tanto premesso, l'ausiliario del giudice, alle pagine 83 e 84 della relazione peritale, aveva modo di rilevare che “In assenza di prescrizioni più restrittive eventualmente contenute nei regolamenti comunali specifici (in particolare ci si è riferiti all'ultimo Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale di cui si è dotato il Comune di Tramonti nel mese di dicembre 2023) le distanze da rispettare secondo l'articolo 892 del Codice Civile sono le seguenti: 3 metri per gli alberi di alto fusto: un albero è considerato di alto fusto se il suo tronco, semplice o con rami, supera i 3 metri di altezza. Questa categoria include noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e altre specie simili;
‒ 1,5 metri per gli alberi non di alto fusto: un albero è considerato non di alto fusto se il tronco e i rami principali non superano i 3 metri;
0,5 metri per viti, siepi, arbusti e alberi da frutto con un'altezza non superiore a 2,5 metri. La tipologia di essenze presenti in loco rientra in quelle contemplate nell'ultimo caso del soprastante elenco. In particolare, nella proprietà , nelle CP_1 vicinanze della scarpata, si dà atto della presenza di un albero di fico, un gelso, un alloro e un pesco.
Si evidenzia che, mediamente, i filari di viti di proprietà vengono a trovarsi a distanza di Pt_1 circa 1,4 m dalla linea di confine;
i filari di salici (nuovi e vecchi) di proprietà sono a CP_1 distanza media di circa 0,8 m dalla linea di confine, mentre gli alberi più significativi (in proprietà
) si trovano a circa 1,6 m dalla stessa nuova linea”. CP_1
Sulla base di tale accertamento, e in mancanza di elementi probatori di segno contrario, deve pertanto rilevarsi che le piante presenti sul terreno di proprietà dell'odierna convenuta, nella zona prossima al confine con il fondo dei AN , rispettino la distanza minima prevista dalla legge, dovendosi Pt_1 così rigettare la domanda degli attori volta alla rimozione delle stesse. Risulta pertanto assorbita la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una servitù in parte qua.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che l'accertamento effettuato da parte del C.T.U. abbia avuto proprio ad oggetto le piante innestate nella proprietà della sig.ra e tanto a prescindere CP_1 dall'evidente errore materiale attinente al quesito n. 5 dell'ordinanza del 21.12.2017.
Quanto alla sussistenza di fenomeni di franamento del terreno di proprietà della convenuta nel fondo degli odierni attori, alle pagine 79 e ss. della relazione peritale, l'ing. riferiva che: “durante Per_8 i diversi sopralluoghi sui luoghi di causa si è potuto verificare che, dalla data del primo accesso, effettuato il 27/03/2019, all'accesso del 14/02/2023, la scarpata di proprietà ha avuto CP_1 un'erosione dell'ordine di qualche decina di centimetri, passando, infatti, la distanza del piede scarpata dai ventitré pali in legno di proprietà (all'epoca usati come riferimento dei rilievi), Pt_1 da una larghezza media iniziale di circa un metro ad una larghezza media (su 23 punti misurati) di circa un metro e trentacinque centimetri. Durante l'accesso effettuato in data 02/09/2024 (ottavo accesso), la ripa si presentava in buono stato manutentivo, fatta eccezione per una piccola porzione centrale che risultava danneggiata in qualche punto a causa del passaggio di un branco di cinghiali
(come dichiarato dai SIg. - Parte Attrice). La situazione è poi rimasta pressoché invariata, Pt_1 come riscontrato nel nono accesso del 28/01/2025 e nel decimo accesso del 13/02/2025. Escluso questo evento eccezionale (branco di cinghiali), i vari interventi di natura antropica e gli eventi meteorici verificatisi nel corso di questi sei anni di sopralluoghi hanno evidenziato una sostanziale buona tenuta della ripa e ciò anche grazie agli interventi legati alla “normale conduzione” dei rispettivi fondi effettuati dalle parti. I sigg. hanno sempre provveduto alla pulizia del vialetto Pt_1 posto “a valle” lungo il confine (nella loro proprietà) tagliando la vegetazione che, ciclicamente, ne ostacolava il passaggio. La SI.ra ha provveduto a coltivare e a manutenere la ripa (di sua CP_1 proprietà) e a tenere libero il canale (solco) di raccolta delle acque di ruscellamento presente “a monte” della scarpata lungo l'intero sviluppo del perimetro esterno della stessa proprietà, a tutela delle sottostanti proprietà ed altre”. Pt_1
Sicché, tenuto altresì conto dell'obiettiva genericità degli elementi di prova dedotti da parte degli attori al riguardo, anche tale domanda è senz'altro infondata, anche a voler ritenere che la stessa rientri nell'alveo di una tutela reale del diritto di proprietà degli odierni attori. Né, d'altro canto, a fronte delle risultanze dell'elaborato peritale, risulta in altro modo meglio provato come ed in quali termini la piantumazione di nuovi arbusti e salici sulla sommità della scarpata da parte convenuta avrebbe determinato un'alterazione peggiorativa dello stato dei luoghi con riferimento al terreno di parte attrice.
Viene pertanto in rilievo, al riguardo, un evidente deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova.
Infine, con specifico riferimento alla circostanza dedotta in citazione dagli attori in relazione allo sversamento, sul loro fondo, di acque piovane provenienti dal terreno di proprietà della convenuta, il c.t.u., a pagina 86 dell'elaborato peritale, accertava: “i fondi oggetto di vertenza fanno parte di un versante collinare sistemato a terrazzamento lungo il quale ruscellano naturalmente le acque meteoriche che precipitano sul fondo di proprietà , in direzione della proprietà . A CP_1 Pt_1 monte della scarpata, nella proprietà , è presente un canale di raccolta delle acque scavato CP_1 a mo' di solco nel terreno ed utilizzato sia per la normale coltivazione dello stesso, sia proprio per impedire lo sversamento diretto delle acque pluvie nel sottostante fondo di proprietà . Pt_1
Durante i vari accessi si è sempre potuto prendere atto della sufficiente integrità e pulizia di tale canale. Anche nei vari verbali di accordo (mai perfezionati) si prendeva atto della volontà di mantenere la funzionalità dello stesso canale da parte della SI.ra , nell'ambito delle normali CP_1 attività di conduzione del proprio fondo. Si specifica, inoltre che in prossimità del confine tra i due fondi non sono presenti manufatti che abbiano “in qualche modo, deviato o aggravato tale scolo”.
L'abitazione della SI.ra (unico edificio presente a monte del confine con la proprietà CP_1
) si trova infatti a più di cento metri di distanza in linea d'aria dall'inizio della proprietà Pt_1
, in posizione non interferente con il naturale deflusso delle acque meteoriche. Tra l'altro, Pt_1 immediatamente a monte della proprietà , in posizione più prossima all'edificio di proprietà Pt_1
, sono presenti “altri terreni”, di “altra proprietà”, non interessati dal presente giudizio. Il CP_1 viottolo che corre alla base della scarpata di proprietà raccoglie anche le acque che CP_1 provengono da tali altre proprietà confinanti (estranee) e, soprattutto, dalla Via Provinciale di
Chiunzi, convogliandole verso valle. Il soprastante canale di raccolta delle acque piovane presente nella proprietà ha la funzione di limitare le portate di acqua meteorica che altrimenti si CP_1 riverserebbero direttamente nel sottostante viottolo”.
Le conclusioni del c.t.u., dettagliatamente motivate sulla base degli accessi ai luoghi di causa eseguiti in un ampio lasso temporale, appaiono pienamente condivisibili;
tra l'altro le parti non sollevavano alcuna contestazione con riferimento all'individuazione del confine.
Per altro verso, risultano del tutto generiche le osservazioni dedotte in proposito per conto del consulente di parte attrice, dovendosi integralmente richiamare le repliche dedotte dall'ausiliario del giudice sul punto (pagg. 87 e ss. dell'elaborato peritale).
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche della domanda formulata al capo n. 3) dell'atto di citazione;
d'altro canto, nessun elemento di prova veniva al riguardo dedotto da parte attrice, risultando peraltro del tutto generiche le risultanze della c.t.p. a firma dell'ing. . Per_9
L'accoglimento della domanda di regolamento dei confini nei termini così evidenziati, nonché il rigetto della domanda avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per evitare il franamento di terreno e per eliminare lo sversamento delle acque piovane, determina l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte dell'odierna convenuta (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023,
n. 26507).
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, la parziale soccombenza degli attori giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta da parte degli attori (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 30.5.2024, n. 1523).
Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico degli attori, per la quota della metà, e della convenuta, per la quota della restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento n. 5294/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara che la linea di confine che separa il fondo rustico, sito in Tramonti (SA) alla località
Santa Maria La Neve, riportato nel N.C.T. al foglio n. 15, p.lla n. 139, di proprietà, tra l'altro, degli odierni attori, dal fondo rustico, sito nella medesima località, riportato nel N.C.T. al foglio n. 11, p.lle nn. 592 e 196, di proprietà di corrisponde al confine CP_1 specificamente indicato negli elaborati grafici di cui alle pagg. 77 e 78 dell'elaborato peritale, che formano parte integrante della presente sentenza, e coincide con la linea di congiunzione tra i picchetti apposti in loco dal medesimo C.T.U.;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate per conto della sig.ra CP_1
[...]
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte degli attori;
5) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
6) spese di C.T.U. a definitivo carico degli attori per la quota della metà e per la quota della restante metà a carico della convenuta.
Così deciso in Salerno, il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato