TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 7702 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7702 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nata a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. CARTA MARIA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. CARTA MARIA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2025 e CP_1 [...] premettendo: CP_2
1 - di aver contratto matrimonio in Procida il 13/06/1998;
- che dalla predetta unione sono nati i figli (07.04.1999) e Per_1 Per_2
(18.03.2003);
- che, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 11.07.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
5430/2017.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 6.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ I. Tenuto conto della capacità economica di entrambi e di ogni utile elemento, non viene posto a carico di nessuno dei due alcun obbligo di contribuire l'uno all' altro con assegno divorzile.
II. L'appartamento coniugale sito in Casamicciola Terme alla via Ombrasco n. 32 in proprietà del Sig. e da lui abitato, verrà assegnato al marito CP_2
definitivamente. Controparte_2
La Sig.ra ha già da tempo trasferito la sua residenza. CP_1
III. I mobili e le suppellettili esistenti nell'immobile di via Ombrasco n. 32 in
Casamicciola Terme (NA), sono stati divisi tra i coniugi, e la Sig.ra ha CP_1 prelevato i propri effetti personali.
IV. Ognuno dei coniugi provvederà in proprio alle spese del proprio immobile.
2 V. In ordine ai figli, oggi entrambi maggiorenni, questi avranno domicilio privilegiato presso la madre.
Il sig. continuerà a corrispondere per il mantenimento dei figli CP_2 Per_1
e , la somma di €uro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre ad aumento Per_2
Istat, e precisamente € 250,00 a ciascuno di essi, somma da corrispondersi il giorno
01 di ogni mese;
entrambi i coniugi provvederanno a dividere eventuali spese straordinarie, quali spese mediche per i figli, spese per istruzione, ecc. al 50% da concordarsi preventivamente, fatta eccezione per eventi gravi ed improcrastinabili.
VI. I patti che precedono confermano quanto pattuito tra i coniugi in sede di separazione personale consensuale.
VII. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e di regolare in maniera definitiva i loro rapporti ai patti che precedono”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e a Procida il 13/06/1998 CP_1 Controparte_2
(atto n. 16, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
3 Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
4