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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 4660/2023, promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa, (già , in persona del suo procuratore speciale (c.f. Parte_2 Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinoni ed elettivamente domiciliato presso il suo P.IVA_2 studio, in Bologna, via Barberia n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
CREDITRICE ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. ), non costituito Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), non costituito Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), non costituito CP_3 C.F._3
DEBITORI CONVENUTI - OPPOSTI CONTUMACI
e
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_4 P.IVA_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino ed elettivamente domiciliata presso la Sede Direzionale di di Bologna, in Bologna, CP_4 via Zanardi n. 28/6, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
TERZO PIGNORATO CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da foglio autorizzato di precisazione delle conclusioni del 27.9.2024 Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_4
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con ricorsi depositati in data 28.10.2022, i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 proponevano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. II, c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva presso terzi (RGE n. 1831/2022), promossa nei loro confronti da deducendo, a tale fine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, Parte_1 unitamente alla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente per mancanza di prova circa l'intervenuta cessione del credito e all'asserita impignorabilità degli emolumenti pensionistici versati CP_ dall'
1.2 - Con ordinanza pronunciata in data 11.3.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenendo non adeguatamente documentate le cessioni dedotte, accoglieva le domande cautelari formulate dai debitori opponenti, e, per l'effetto, sospendeva l'esecuzione ai sensi dell'art. 624, co. I, c.p.c.
1.3 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il creditore, introduceva il Parte_1 giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo la revoca e/o l'annullamento del provvedimento di sospensione, adottato in sede esecutiva, con ogni consequenziale provvedimento in punto di prosecuzione dell'esecuzione, in ragione della sua comprovata legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito preteso in pagamento;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.4 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.2.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, il terzo pignorato, al fine di dare atto del proprio diligente e tempestivo Controparte_4 adempimento agli obblighi normativamente prescritti, una volta ricevuta la notifica del pignoramento, rimettendosi, sostanzialmente, a giustizia quanto alle domande formulate da parte creditrice attrice.
1.5 - La causa, istruita a livello documentale, nella contumacia dei debitori convenuti, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ratione temporis applicabile.
2.
In questa sede, parte attrice ripropone parte dei motivi di opposizione formulati da parte debitrice nella precedente fase cautelare. In particolare, la presente analisi è da circoscriversi alla verifica, da un lato, della legittimazione ad agire della creditrice attrice, nella sua veste di cessionaria pro soluto dell'originario Parte_1 creditore, Credito Italiano S.p.A. e, dall'altro lato, dell'asserita pignorabilità degli emolumenti pensionistici percepiti dal sig. . Controparte_2 pagina 2 di 4 Per converso, non essendo stata riproposta, dai convenuti contumaci, la restante doglianza afferente alla presunta prescrizione del credito azionato, la stessa, è da intendersi abbandonata ai fini che qui interessano.
2.1 - Ciò posto, parte attrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito in questione all'esito di tre contratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB. Segnatamente: (i) il primo, concluso in data 27.11.2008 dalla cedente Controparte_6 alla cessionaria (Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 146 del 11-12- 2008); (ii) il Controparte_7 secondo, concluso in data 20.11.2014, dalla cedente (all'esito Controparte_8 della fusione per incorporazione con alla cessionaria (Gazzetta Controparte_7 Parte_4
Ufficiale Parte Seconda n. 139 del 25 novembre 2014 – doc. 8); (iii) l'ultimo, stipulato in data 8.8.2017 da con l'attuale titolare del credito (Gazzetta Ufficiale Parte Parte_4 Parte_1
Seconda n. 93 del 08.08.2017).
A riprova dell'intervenuta successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, l'odierna attrice ha, altresì, prodotto le copie conformi degli estratti originali dei contratti di cessione conclusi (doc.ti 7-8-9) nonché la dichiarazione della cedente Parte_4
2.2 – Tanto premesso, occorre, al riguardo, rammentare che il soggetto cessionario di un credito in quanto successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. del soggetto cedente, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e, quindi, l'effettività della cessione del credito (cfr. ex multis, Cass. n. 24798/2020); onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito (cfr. ex multis Tribunale Civitavecchia, sent. 29.06.2022; Tribunale di Bologna, sez. III, sent. 25.11.2022) che di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018), non può ritenersi assolto a mezzo della sola allegata pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, ancora una volta, evidenziato come la funzione di detta pubblicazione sia unicamente quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione, al debitore ceduto, di cui all'art. 1264 c.c. ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto ma non sia di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata. Al riguardo, in giurisprudenza, si è, oramai, da tempo chiarito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., posto che, in tale ultima ipotesi, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ., 22.3.2024, n. 7866).
2.3 - Nella specie, ferma la pacifica esistenza dell'operazione di cessione, la documentazione versata in atti da parte attrice, come sopra illustrata, appare sufficiente a ritenere provata la titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato in sede esecutiva. In particolare – in linea di continuità con l'indirizzo espresso in materia da Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200 – alla dichiarazione di scienza del creditore cedente può attribuirsi valenza indiziaria che, insieme pagina 3 di 4 ad altri elementi (quali i contratti di cessione e il possesso del titolo esecutivo) può dirsi idonea a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'identificazione del credito ceduto. In questi termini, non può verosimilmente dubitarsi che il credito in oggetto non fosse ricompreso nella cessione conclusa con Parte_4
Peraltro, tale affermazione risulta ulteriormente corroborata dalle risultanze della Centrale dei Rischi, (doc. 4 fasc. opposizione), ove il codice relativo alla posizione della debitrice ceduta GEIM S.r.l. (n. 917520309) trova corrispondenza nell'elenco dei debitori ceduti, acquisito agli atti di causa (doc. 5 fasc. opposizione, pag. 19). In definitiva, il quadro probatorio sin qui analizzato, depone nel senso della piena legittimazione attiva dell'odierna attrice.
2.4 – Quanto al restante motivo di opposizione - qui riproposto da parte creditrice e afferente alla dedotta pignorabilità degli emolumenti pensionistici versati dall' al debitore esecutato, sig. - CP_5 Controparte_2 devono ribadirsi le considerazioni già svolte dal Giudice dell'Esecuzione in punto di impignorabilità assoluta della pensione INCIV 07055204, trattandosi di prestazione assistenziale - non previdenziale - finalizzata a garantire un minimo vitale al soggetto beneficiario in ragione delle sue condizioni di disabilità. Peraltro, la dichiarazione rilasciata dall'ente previdenziale, su richiesta di parte attrice e prodotta in atti CP_ (cfr. “riscontro chiarimenti ), avalla le riflessioni che precedono, rimettendo al Giudice CP_2 dell'Esecuzione il compito di selezionare gli emolumenti suscettibili di pignoramento.
3.
L'esito complessivo del giudizio, contraddistinto da una reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ex art. 616 c.p.c. da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni altra istanza, eccezione e domanda,
[...] Controparte_2 CP_3 disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento parziale delle domande formulate, dichiara la legittimazione attiva di
[...]
e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi Parte_1
(RGE n. 1831/2022), rimettendo al competente Giudice dell'Esecuzione ogni consequenziale provvedimento in punto di revoca della sospensione, in precedenza, disposta;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 4660/2023, promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa, (già , in persona del suo procuratore speciale (c.f. Parte_2 Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinoni ed elettivamente domiciliato presso il suo P.IVA_2 studio, in Bologna, via Barberia n. 24, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
CREDITRICE ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. ), non costituito Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), non costituito Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), non costituito CP_3 C.F._3
DEBITORI CONVENUTI - OPPOSTI CONTUMACI
e
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_4 P.IVA_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino ed elettivamente domiciliata presso la Sede Direzionale di di Bologna, in Bologna, CP_4 via Zanardi n. 28/6, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
TERZO PIGNORATO CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da foglio autorizzato di precisazione delle conclusioni del 27.9.2024 Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_4
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con ricorsi depositati in data 28.10.2022, i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 proponevano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. II, c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva presso terzi (RGE n. 1831/2022), promossa nei loro confronti da deducendo, a tale fine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, Parte_1 unitamente alla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente per mancanza di prova circa l'intervenuta cessione del credito e all'asserita impignorabilità degli emolumenti pensionistici versati CP_ dall'
1.2 - Con ordinanza pronunciata in data 11.3.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenendo non adeguatamente documentate le cessioni dedotte, accoglieva le domande cautelari formulate dai debitori opponenti, e, per l'effetto, sospendeva l'esecuzione ai sensi dell'art. 624, co. I, c.p.c.
1.3 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il creditore, introduceva il Parte_1 giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo la revoca e/o l'annullamento del provvedimento di sospensione, adottato in sede esecutiva, con ogni consequenziale provvedimento in punto di prosecuzione dell'esecuzione, in ragione della sua comprovata legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito preteso in pagamento;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.4 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.2.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, il terzo pignorato, al fine di dare atto del proprio diligente e tempestivo Controparte_4 adempimento agli obblighi normativamente prescritti, una volta ricevuta la notifica del pignoramento, rimettendosi, sostanzialmente, a giustizia quanto alle domande formulate da parte creditrice attrice.
1.5 - La causa, istruita a livello documentale, nella contumacia dei debitori convenuti, veniva trattenuta in decisione, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., ratione temporis applicabile.
2.
In questa sede, parte attrice ripropone parte dei motivi di opposizione formulati da parte debitrice nella precedente fase cautelare. In particolare, la presente analisi è da circoscriversi alla verifica, da un lato, della legittimazione ad agire della creditrice attrice, nella sua veste di cessionaria pro soluto dell'originario Parte_1 creditore, Credito Italiano S.p.A. e, dall'altro lato, dell'asserita pignorabilità degli emolumenti pensionistici percepiti dal sig. . Controparte_2 pagina 2 di 4 Per converso, non essendo stata riproposta, dai convenuti contumaci, la restante doglianza afferente alla presunta prescrizione del credito azionato, la stessa, è da intendersi abbandonata ai fini che qui interessano.
2.1 - Ciò posto, parte attrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito in questione all'esito di tre contratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB. Segnatamente: (i) il primo, concluso in data 27.11.2008 dalla cedente Controparte_6 alla cessionaria (Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 146 del 11-12- 2008); (ii) il Controparte_7 secondo, concluso in data 20.11.2014, dalla cedente (all'esito Controparte_8 della fusione per incorporazione con alla cessionaria (Gazzetta Controparte_7 Parte_4
Ufficiale Parte Seconda n. 139 del 25 novembre 2014 – doc. 8); (iii) l'ultimo, stipulato in data 8.8.2017 da con l'attuale titolare del credito (Gazzetta Ufficiale Parte Parte_4 Parte_1
Seconda n. 93 del 08.08.2017).
A riprova dell'intervenuta successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, l'odierna attrice ha, altresì, prodotto le copie conformi degli estratti originali dei contratti di cessione conclusi (doc.ti 7-8-9) nonché la dichiarazione della cedente Parte_4
2.2 – Tanto premesso, occorre, al riguardo, rammentare che il soggetto cessionario di un credito in quanto successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. del soggetto cedente, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e, quindi, l'effettività della cessione del credito (cfr. ex multis, Cass. n. 24798/2020); onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito (cfr. ex multis Tribunale Civitavecchia, sent. 29.06.2022; Tribunale di Bologna, sez. III, sent. 25.11.2022) che di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018), non può ritenersi assolto a mezzo della sola allegata pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, ancora una volta, evidenziato come la funzione di detta pubblicazione sia unicamente quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione, al debitore ceduto, di cui all'art. 1264 c.c. ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto ma non sia di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata. Al riguardo, in giurisprudenza, si è, oramai, da tempo chiarito che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., posto che, in tale ultima ipotesi, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ., 22.3.2024, n. 7866).
2.3 - Nella specie, ferma la pacifica esistenza dell'operazione di cessione, la documentazione versata in atti da parte attrice, come sopra illustrata, appare sufficiente a ritenere provata la titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato in sede esecutiva. In particolare – in linea di continuità con l'indirizzo espresso in materia da Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200 – alla dichiarazione di scienza del creditore cedente può attribuirsi valenza indiziaria che, insieme pagina 3 di 4 ad altri elementi (quali i contratti di cessione e il possesso del titolo esecutivo) può dirsi idonea a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'identificazione del credito ceduto. In questi termini, non può verosimilmente dubitarsi che il credito in oggetto non fosse ricompreso nella cessione conclusa con Parte_4
Peraltro, tale affermazione risulta ulteriormente corroborata dalle risultanze della Centrale dei Rischi, (doc. 4 fasc. opposizione), ove il codice relativo alla posizione della debitrice ceduta GEIM S.r.l. (n. 917520309) trova corrispondenza nell'elenco dei debitori ceduti, acquisito agli atti di causa (doc. 5 fasc. opposizione, pag. 19). In definitiva, il quadro probatorio sin qui analizzato, depone nel senso della piena legittimazione attiva dell'odierna attrice.
2.4 – Quanto al restante motivo di opposizione - qui riproposto da parte creditrice e afferente alla dedotta pignorabilità degli emolumenti pensionistici versati dall' al debitore esecutato, sig. - CP_5 Controparte_2 devono ribadirsi le considerazioni già svolte dal Giudice dell'Esecuzione in punto di impignorabilità assoluta della pensione INCIV 07055204, trattandosi di prestazione assistenziale - non previdenziale - finalizzata a garantire un minimo vitale al soggetto beneficiario in ragione delle sue condizioni di disabilità. Peraltro, la dichiarazione rilasciata dall'ente previdenziale, su richiesta di parte attrice e prodotta in atti CP_ (cfr. “riscontro chiarimenti ), avalla le riflessioni che precedono, rimettendo al Giudice CP_2 dell'Esecuzione il compito di selezionare gli emolumenti suscettibili di pignoramento.
3.
L'esito complessivo del giudizio, contraddistinto da una reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso ex art. 616 c.p.c. da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni altra istanza, eccezione e domanda,
[...] Controparte_2 CP_3 disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento parziale delle domande formulate, dichiara la legittimazione attiva di
[...]
e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi Parte_1
(RGE n. 1831/2022), rimettendo al competente Giudice dell'Esecuzione ogni consequenziale provvedimento in punto di revoca della sospensione, in precedenza, disposta;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 4 di 4