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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 492 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente tra:
nata a [...] il [...], e Parte_1 residente in [...], frazione di Vigna di Valle, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Marasco e Andrea Bussa, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato, premesso che aveva contratto matrimonio nella Parte_1 provincia di Suceava (Romania) il 24.07.2011 con e che dalla loro Controparte_1 unione era nata in [...] la figlia (28.09.2014), venuta meno la Persona_1 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione sull'affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con nota del 18.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti della propria assistita ed ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il Giudice, preso atto, ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale rileva che non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio depositata in quanto il resistente è parte contumace nel giudizio e ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente, pronunciando sul ricorso di dichiara ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 492 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente tra:
nata a [...] il [...], e Parte_1 residente in [...], frazione di Vigna di Valle, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Marasco e Andrea Bussa, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato, premesso che aveva contratto matrimonio nella Parte_1 provincia di Suceava (Romania) il 24.07.2011 con e che dalla loro Controparte_1 unione era nata in [...] la figlia (28.09.2014), venuta meno la Persona_1 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione sull'affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con nota del 18.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti della propria assistita ed ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il Giudice, preso atto, ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale rileva che non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio depositata in quanto il resistente è parte contumace nel giudizio e ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente, pronunciando sul ricorso di dichiara ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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