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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 58/2024
TRIBUNALE DI FERMO
Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso
DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Furiani Maria Ambra;
C.F._1
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; CP_1
visto il deposito della c.t.u. comunicato alle parti;
preso atto dell'assenza di contestazioni in ordine alle conclusioni del c.t.u. nel termine fissato;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario, indicando che è individuo invalido Parte_1
al 100% non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare in autonomia, a fini dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di maggio del 2024.
Visto l'art. 92 c.p.c. e considerato che il requisito sanitario è stato riconosciuto solo dalla data della visita peritale, compensa integralmente le spese di lite e pone quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' avuto riguardo all'esito dell'accertamento. CP_1
Fermo, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan
TRIBUNALE DI FERMO
Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso
DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Furiani Maria Ambra;
C.F._1
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; CP_1
visto il deposito della c.t.u. comunicato alle parti;
preso atto dell'assenza di contestazioni in ordine alle conclusioni del c.t.u. nel termine fissato;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario, indicando che è individuo invalido Parte_1
al 100% non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare in autonomia, a fini dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di maggio del 2024.
Visto l'art. 92 c.p.c. e considerato che il requisito sanitario è stato riconosciuto solo dalla data della visita peritale, compensa integralmente le spese di lite e pone quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' avuto riguardo all'esito dell'accertamento. CP_1
Fermo, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan