TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 139/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 25 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
GRASSO giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- e n.q. di eredi di (C.f. Controparte_1 CP_2 Persona_1
titolare della ditta individuale LU Lidano C.F._2
NONCHÉ
- già (C.F. – P.I. in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sveva BERNARDINI giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da Persona_1
OGGETTO: lesione.
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 25 settembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 10 gennaio 2018 conveniva in giudizio Parte_1
, rappresentante legale della omonima ditta individuale, deducendo: Persona_1
a) di essere stato dipendente della ditta edile di con la qualifica di Persona_1
operaio generico, dal 22 gennaio 2006 fino al licenziamento intervenuto l'1 ottobre
2010;
b) che in data 20 novembre 2009, mentre era intento con il collega in lavori CP_5
di manutenzione all'interno dello stabilimento della Jansenn Cilag sito di Latina
(LT), sopra un ponteggio mobile su ruote (trabattello) accostato a ridosso della parete, all'altezza di circa 1,50 m. da terra, precipitava dall'apertura creatasi tra il ponte mobile e la parete cui era appoggiato, in terra, battendo violentemente la testa e perdendo i sensi;
c) che al momento del fatto erano presenti anche altri operai;
d) che il datore di lavoro non chiamava i soccorsi né trasportava l'infortunato presso il
P.S. più vicino ma lo accompagnava con la propria autovettura a casa raccomandandosi di riferire di essere caduto nella propria abitazione e non sui luoghi di lavoro;
e) che nel pomeriggio dello stesso giorno, poiché le sue condizioni peggiorarono,
veniva accompagnato dalla moglie presso il P.S. di Sezze (LT), ove diagnosticavano
“trauma cranico regione occipitale con vomito”;
f) che, intimorito dall'avvertimento del datore di lavoro, dichiarava al sanitario di essere caduto nella propria abitazione;
g) nei giorni successivi perdurava lo stato di malessere ed il si recava Pt_1
nuovamente presso il P.S. di Latina (27/11/09) dove, veniva eseguita una T.A.C.
cranica e diagnosticati “esiti di trauma cranico, prognosi di 3 gg”;
h) anche nelle settimane successive si recava al P.S., si sottoponeva a diverse visite mediche specialistiche ed esami clinici, in data 15.01.2010 l'esame TC encefalo evidenziava un ematoma sub durale sub acuto parietale bilaterale;
i) in data 19.1.2010 si recava al P.S. di Sezze dove veniva ricoverato e dimesso il
23.1.2010 con diagnosi di cefalea in ematoma subacuto subdurale parietale;
j) perdurando la cefalea acuta, con amnesia, astenia, vertigini e stato confusionale il
Sig. di recava presso il P.S. di Latina ove gli diagnosticavano sindrome Pt_1
vertiginosa e disorientamento temporospaziale in ematoma subdurale cronico;
k) ricoverato presso il reparto di traumatologia, in data 26.1.2010 il Sig. veniva Pt_1
trovato privo di coscienza nel bagno del reparto con una ferita lacero – contusa al cuoio capelluto, riscontrato uno stato di confusione, eseguito il videat psichiatrico,
emergeva un quadro misto con sindrome psicorganica e reazione depressiva, con necessaria somministrazione di psicofarmaci;
l) solo in data 28.01.2010, con colpevole ritardo, la ditta LU formulava denuncia d'infortunio presso l'INAIL;
m) che il si assentata dal lavoro per malattia dal 20.11.2009 sino al 01.10.2010 Pt_1
data in cui la ditta lo licenziava;
n) nel luglio 2010 il denunciava i fatti alla Procura della Repubblica ipotizzando Pt_1
il reato di cui all'art. 590 c.p. e la violazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro;
o) in esito agli accertamenti effettuati dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL,
e dalle sommarie informazioni testimoniali, l'incidente venne qualificato come infortunio sul lavoro;
p) nel procedimento penale n. R.G.N.R. 1458/2011 aperto a carico del datore di lavoro,
il si costituiva parte civile;
Pt_1
q) nonostante dall'istruttoria dibattimentale fossero emersi elementi in ordine alla responsabilità penale del titolare della ditta edile per lesioni colpose, il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato;
r) che è evidente in capo al datore di lavoro la violazione dell'art.2087 c.c., dell'art.71 c. determinato la creazione di aperture maggiori sui due lati paralleli alla parete dalle quali il precipitava a terra;
Pt_1
s) il riportava gravi lesioni attestate dalla documentazione medica allegata, Pt_1
determinanti postumi invalidanti e inabilitanti.
Per quanto rappresentato, l'attore concludeva chiedendo di accertare la responsabilità
della ditta nella determinazione del sinistro de quo, condannare il Persona_1
convenuto al risarcimento di tutti i danni materiali, biologici, morali ed esistenziali subiti a seguito ed in conseguenza della violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/2008 per effetto della omissione della campata terminale del trabattello ove si trovava il lavoratore, quantificati nella misura di € 5.200,00 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa,
oltre interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva con comparsa in data 30 aprile 2018 titolare Persona_1
dell'omonima ditta deducendo:
a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex artt.163 n.3,4, 164 e 414 cpc;
b) l'infondatezza della domanda e l'errata ricostruzione dei fatti;
c) l'assenza di responsabilità della ditta essendo l'evento riconducibile alla esclusiva colpa dell'infortunato, per sua imperizia e negligenza;
d) la corretta e conforme condotta del datore sull'adozione delle necessarie Per_1
misure di sicurezza ed antinfortunistiche, nel pieno rispetto dell'art. 2087 c.c.;
e) che fu il a rifiutare di essere accompagnato in ospedale;
Pt_1
f) la carenza di prova della riconducibilità della caduta del al Pt_1
malfunzionamento del trabattello;
g) che la ditta ha adempiuto a munire i propri dipendenti degli strumenti di Per_1
lavoro, del trabattello completo di struttura, assemblato e montato senza mancanze e difetti;
h) di aver provveduto ad inoltrare la denuncia di infortunio all' CP_6
i) che l'istruttoria da parte dell' si è conclusa con esito negativo e l'accertamento CP_6
dell'“inidoneità lesiva dell'evento denunciato, non ricorrendo le caratteristiche della causa
violenta... omissis, l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo ma per rischio
generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"
(doc.3);
j) che il procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere;
k) che in sede penale riferiva circostanze differenti e contraddittorie da quelle Pt_1
rese nelle sommarie informazioni;
l) che in sede penale i testi escussi, hanno confermato che il datore Tes_1 CP_5
di lavoro aveva munito i dipendenti delle attrezzature necessarie e che il trabattello era stato installato a regola d'arte;
m) che l'accertamento dell'U.P.G. della ASL è avvenuto solo nel 2011, a distanza di due anni dall'evento, con verifica del trabattello non nell'area di infortunio;
n) che dalle dichiarazioni rilasciate dal risulta che lo stesso lavorava sempre in Pt_1
conformità alle prescrizioni di legge che il suo datore aveva pienamente osservato dotandolo di tutte le attrezzature e mezzi idonei per lo svolgimento della propria attività di lavoro;
o) di contestare anche il quantum della richiesta risarcitoria, non determinato nel suo ammontare e non provato. Per quanto dedotto, il convenuto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la responsabilità , concludeva Controparte_7
chiedendo di dichiararsi la nullità della domanda per indeterminatezza, nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
l'accoglimento della domanda di garanzia e la condanna diretta della
[...]
, già , a manlevare e tenere indenne l'assicurato da ogni Controparte_7 CP_4
obbligo risarcitorio nei confronti di;
con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con decreto in data 03 maggio 2018, il giudice autorizzava la chiamata del terzo in causa e con comparsa in data 6 novembre 2018 si costituiva la in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) l'inoperatività della polizza n.106/00387412, sostitutiva della polizza n. 106
00356664, ed il mancato deposito delle quietanze attestanti il regolare pagamento del premio per il periodo in contestazione;
b) la prescrizione del diritto all'indennizzo;
c) nel merito, di associarsi alle difese del convenuto atteso che in sede penale non si è
entrati nel merito delle responsabilità;
d) che l'accertamento degli U.P.G. della ASL è avvenuto dopo circa due anni dall'evento e in condizioni diverse da quelle esistenti al momento del fatto;
e) che, per quanto riferito in sede penale dal teste e dallo stesso , si ritiene la Pt_1
caduta dell'attore avvenuta per caso fortuito e/o per movimento incauto ed improvviso dello stesso , ovvero per malore, tant'è che l'altro collega non Pt_1
sarebbe caduto;
f) che alcuna responsabilità è configurabile in capo al datore di lavoro, poiché non sussisterebbe alcun comportamento colpevole e/o omissione attribuibile al convenuto, né una violazione dell'art. 2087 c.c.;
g) di contestare il quantum ex adverso richiesto, non provato e non dovuto.
Per quanto dedotto concludeva chiedendo, accertarsi l'inoperatività della garanzia e la prescrizione del diritto all'indennizzo; nel merito, respingere la domanda attrice nei confronti dell'assicurato perché infondata in fatto e in diritto e non provata con conseguente caducazione della domanda di manleva;
vittoria di spese.
All'udienza del 29 novembre 2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
comma 6 c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma 6 c.p.c. del 29 gennaio 2019 parte convenuta ollevava eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito in Per_1
favore del Giudice del Lavoro, ritenuta la domanda, come formulata dal lavoratore infortunato contro il datore di lavoro, riconducibile ad infortunio sul lavoro;
sulla eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, ne rilevava la generica formulazione e precisava di aver provveduto ad inoltrare la denuncia di sinistro alla Compagnia garante in data 15.02.2010, che il procedimento penale è stato iscritto con RGNR n. 1458 dell'anno
2011, che non si è compiuta alcuna prescrizione, rimasta sospesa con la pendenza del processo penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere nell'anno 2017 per intervenuta prescrizione;
nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto;
chiedeva di essere manlevato dalla Compagnia da ogni eventuale obbligo risarcitorio nei confronti di , condannando direttamente Parte_1
la predetta al risarcimento dei danni. Con memoria di cui al secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c. in data 1 marzo 2019 parte convenuta ntegrava la documentazione già versata in atti (denuncia di sinistro, Per_1
le Condizioni Generali di Assicurazione della polizza stipulata) depositando quietanza di pagamento del premio relativa all'intero periodo in cui è avvenuto il sinistro (all.4 e all.5).
All'udienza del 21 novembre 2019 il procuratore di parte convenuta comunicava il sopravvenuto decesso in data 8.6.2019 della parte ed il giudice Persona_1
dichiarava l'interruzione del giudizio.
Parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti di e , nella Controparte_1 CP_2
qualità di eredi di . Persona_1
Con decreto in data 22 aprile 2020 il giudice, a motivo della situazione epidemiologica da
Covid-19, disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento.
All'udienza del 3 novembre 2020, assegnato termine per il rinnovo della notifica nei confronti degli eredi di il giudice rinviava all'udienza del 20 aprile 2021. Persona_1
Con decreto in data 31 gennaio 2021 il giudice, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, disponeva la trattazione figurata dell'udienza del 20 aprile 2021 previo deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 20 aprile 2021 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 8 aprile 2021 e dalla terza chiamata in data 9 aprile 2021, ritenuto superfluo assumere prove sull'an considerata la documentazione versata in atti da parte attrice,
ammetteva la CTU medica richiesta da parte attrice, nominando a tal fine la dottoressa con il seguente incarico: Persona_2
1) descriva il CTU le lesioni riportate da nell'incidente per cui è causa, la loro Parte_1
evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia
suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e
caratteristiche; descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle
valutazioni elencate di seguito;
2) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea (totale e/o
parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità
temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a
causa del tipo di lesioni riportate;
3) stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della
validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del
suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo
libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il
soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
4) precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia
avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed
in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
5) precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o
in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità
del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;
6) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine …”
Con decreto in data 26 aprile 2021 il giudice nominava, in sostituzione della dott.ssa
[...]
impossibilitata ad accettare l'incarico, il CTU dott. al quale alla Per_2 Persona_3
successiva udienza del 1 giugno 2021 conferiva l'incarico sui quesiti di cui all'ordinanza del 20 aprile 2021.
In data 15 aprile 2021 il nominato CTU depositava l'elaborato peritale definitivo. Con ordinanza in data 26 maggio 2022 il giudice, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 28
settembre 2023.
Con ordinanza in data 29 settembre 2023 il giudice, scaduti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate da parte attrice, rinviava all'udienza del 24 settembre 2024
per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza in data 24 settembre 2024 all'esito dell'udienza a trattazione, il giudice scaduti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti,
assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 23 settembre 2024 e memoria di
replica in data 10 ottobre 2024 con le quali insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, accertata la responsabilità della ditta nella Persona_1
determinazione del sinistro de quo, accogliere la domanda e per l'effetto condannare il convenuto al
risarcimento in favore di di tutti i danni materiali, biologici, morali, ed esistenziali Parte_1
subiti in seguito ed in violazione della violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/2008 per effetto della
omissione della campata terminale del trabattello ove si trovava il lavoratore, che si quantificano in
€ 100.000,00 ovvero nella misura maggiore minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al
pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria”. B) Con
condanna al compenso ex dm 55/2014 e segg., oltre spese onorari ed oneri accessori”.
Con comparsa conclusionale in data 13 novembre 2024 la terza chiamata insisteva nelle difese già formulate in atti e concludeva chiedendo di “respingere la domanda attrice nei
confronti dell'assicurato e dei suoi eredi, perché infondata in fatto e in diritto e non provata con
conseguente caducazione della domanda di manleva nei confronti di comunque da CP_3 respingersi. Vittoria di spese”. La terza chiamata depositava memoria di replica in data 6
dicembre 2024 insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto costituito e la successiva riassunzione ad opera di parte attrice nei confronti di Persona_1
e n.q. di eredi, questi non si sono costituiti, Controparte_1 CP_2
nonostante la regolare notifica, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
La domanda risarcitoria è fondata e va accolta. Deve essere accolta anche la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata in causa.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164 quarto comma c.p.c., risultando sufficientemente individuabili nell'atto introduttivo del giudizio l'esposizione in fatto e diritto della pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni, patrimoniali e non, che l'attore ha subito a seguito di evento lesivo occorso durante l'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta;
vero
è che parte convenuta ha formulato un'adeguata ed idonea memoria difensiva contestando sia l'an che il quantum della pretesa attorea.
Con riferimento all'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, sollevata dal convenuto solo con la prima Per_1
memoria di cui all'art.183 c.6 c.p.c. del 29.01.2019, si rileva la intempestività per violazione dell'art 38 c.p.c., giacché le questioni di competenza per materia devono essere rilevate dal convenuto a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In ogni caso, la ripartizione di funzioni fra la sezione lavoro e la sezione civile non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio (Cass. civ. n. 8905/2015).
Trattandosi di questione di mero rito il giudice può rilevare la questione solo entro la prima udienza, dopo di che la questione si ritiene sanata.
Peraltro, per costante giurisprudenza, dall'adozione di un rito errato o dall'omesso cambiamento di rito non deriva alcuna nullità della sentenza, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 14374/2023; Cass. n. 1448/2015; Cass.
n. 19942/2008).
Quanto al merito della domanda, l'invocata responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate dal lavoratore sul presupposto della violazione dell'art. 2087 cod. civ. e delle norme infortunistiche ha natura contrattuale.
L'art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro ed impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle concrete situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto. L'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087
c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed
è fonte di responsabilità contrattuale.
Ne consegue, per il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. sez. L. n. 10529/2008). Precisa, ancora, la Corte di
Cassazione la necessità che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti
(Cass. sez. lav. n. 15852/2024).
Nel caso di specie, in assenza di contestazioni, deve ritenersi pacifico il rapporto di lavoro subordinato tra il e la ditta edile Pt_1 Per_1
In ordine alle modalità dell'infortunio, dalle convergenti dichiarazioni rese agli CP_8
dall'infortunato e dai colleghi operai presenti sul luogo al momento dell'infortunio (
[...]
, ), risultano confermate: la verificazione Parte_2 Persona_4 Persona_5
dell'infortunio durante l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno del cantiere presso lo stabilimento Janssen Cilag S.p.a. in Latina e le circostanze che il era Pt_1
impegnato in un intervento di smantellamento delle canaline dell'impianto di climatizzazione, che operava in quota ad un'altezza di circa mt.1,50 da terra, sopra il ponteggio mobile su ruote, c.d. trabattello, messogli a disposizione dalla ditta.
In particolare, è l'operaio , il quale al momento del fatto si trovava sul Parte_2
trabattello con il , a confermare che il trabattello era posto a una distanza di 20 cm Pt_1 dalla parete, senza ancoraggio alla parete, che erano installati solo 2 dei 4 stabilizzatori,
che il trabattello si era spostato improvvisamente (verbale di sommarie informazioni rese agli U.P.G. - verbale deposizione testimoniale).
Risulta, inoltre, allegato e dimostrato dalla relazione redatta dagli Ufficiali di P.G. (
[...]
e del dipartimento di prevenzione degli infortuni sul lavoro della CP_9 CP_10 [...]
, prodotta in atti, che il trabattello utilizzato il giorno dell'infortunio dagli operai Pt_3
e , era installato ad un'altezza compresa tra 1,50/1,80 mt, e che, rispetto Pt_1 Parte_2
a quanto previsto dalle Istruzioni e norme d'uso, “non risultava essere installato in conformità
alle stesse, in quanto sprovvisto di campata terminale comprensiva di n.2 spalle terminali e nr. 2
davanzali di protezione, oltre che delle 2 diagonali orizzontali montate a metà circa dell'intera torre
per garantirne la rigidità”; si legge ancora nella predetta relazione degli Ufficiali di P.G che,
per tale non conforme installazione, “si erano venute a creare delle aperture maggiori sui due
lati di lunghezza di 2 mt. e paralleli alla parete, da dove probabilmente l'infortunato precipitava a
terra”. Per quanto accertato, gli stessi hanno attribuito la responsabilità colposa dell'infortunio al titolare della ditta per il reato di lesioni personali aggravate ai Per_1
sensi dell'art. 583 cod. pen., sanzionandolo per la violazione dell'art.71 c.4 lett.a) D.lgs.
81/2008.
Quanto alle contestazioni mosse dalla Compagnia terza chiamata deve osservarsi che,
sebbene il procedimento penale si sia concluso con sentenza ex art.531 c.p.p. di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, le prove raccolte nel giudizio penale ed anche le risultanze di atti delle indagini preliminari, prodotte nel processo civile,
sono ammissibili quali prove atipiche, liberamente valutate come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, perché con la formale introduzione nel giudizio civile viene assicurata la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (in tal senso Cass. L. n. 14570/2017; Cass. n. 2947/2023).
Vanno disattese anche le ulteriori contestazioni relative alla circostanza che il sopralluogo
Contr da parte degli veniva eseguito a distanza di due anni dall'evento ed in condizioni diverse da quelle esistenti al momento del fatto, atteso che sul verbale di sopralluogo è
riportato che l'operaio , presente al sopralluogo ed al momento del fatto, CP_5
confermava che il ponte su due ruote (trabattello) in visione era nella medesima configurazione di installazione del giorno dell'evento infortunistico.
Orbene, l'art.71 del D.lgs. fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda, l'idoneità e l'adeguatezza al lavoro da svolgere ma anche di verificare ed assicurare che le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, nonché di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione.
Dunque, per quanto emerso dall'istruttoria documentale, deve riconoscersi la responsabilità del datore di lavoro per aver messo a disposizione dell'operaio una Pt_1
attrezzatura di lavoro, il cd. trabattello, non conforme alle istruzioni d'uso, perché privo del necessario dispositivo di sicurezza costituito dalla campata terminale, la cui presenza,
secondo un giudizio controfattuale, avrebbero impedito all'operaio di cadere al di sotto anche in considerazione dello specifico lavoro che il stava eseguendo (smontaggio Pt_1
delle canaline dell'impianto di climatizzazione) che presumibilmente richiedeva l'uso di entrambe le mani, sicché la presenza della campata terminale rappresentava una protezione ancor più necessaria ad impedire il rischio di caduta così come il sicuro ancoraggio alla parete posto che anche proprio l'improvviso allontanamento del trabattello dal muro ha concorso nella caduta. Di contro non vi è prova di una condotta imprudente del lavoratore danneggiato che abbia potuto concorrere nella determinazione dell'infortunio né di un suo comportamento atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore, che abbia interrotto il nesso eziologico e costituito causa esclusivo dell'evento.
Ne consegue che l'infortunio occorso al va unicamente ricondotto all'inesatta Pt_1
esecuzione della prestazione di sicurezza dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'art 2087
c.c..
Gli accertamenti svolti dal CTU dott. comprovano la compatibilità Persona_3
delle lesioni e dei danni lamentati dal con la dinamica dell'evento infortunistico Pt_1
oggetto di giudizio. Il consulente ha constatato che la gravità delle lesioni riportate
(trauma cranico cerebro-commotivo con ematoma subdurale) consente di ricondurre le stesse nell'ambito di un grande traumatismo e partitamente in una precipitazione,
determinanti una inabilità temporanea assoluta in 90 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60, con postumi permanenti incidenti sulla complessiva integrità
psico-fisica (danno biologico), quantificati nella misura del 15% della validità totale.
Ha precisato il CTU che tali postumi invalidanti sono da considerarsi stabilizzati, non suscettibili di miglioramento, caratterizzati dagli esiti del trauma cranico cerebro-
commotivo con emorragia cerebrale consistenti in una sindrome psicorganica di lieve entità, caratterizzata da un rallentamento psicomotorio;
che è residuata una sindrome ansiosa depressiva endoreattiva di lieve entità; che i postumi incidono assai negativamente sulla globale integrità psicofisica dello stesso limitando in misura consistente lo svolgimento delle normali attività della vita di relazione (es. non ha vita sociale, depressione, isolamento, ecc.); che incidono altresì assai negativamente sulla capacità lavorativa generica e specifica del periziando (pag.8,9 CTU).
Sebbene il CTU abbia rilevato la discordanza anamnestica tra quanto riferito dall'infortunato in sede di ingresso al P.S. (incidente domestico) e quanto riferito alla
Polizia Giudiziaria (infortunio sul lavoro), la questione deve ritenersi superata, essendo emersa dall'istruttoria la conferma della verificazione dell'evento infortunistico.
Il CTU riferiva ancora che, motivo della divergenza anamnestica, l' non ha CP_6
riconosciuto l'infortunio sul lavoro.
Dunque, non risultando erogate somme dall' a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. CP_6
n. 38 del 2000, al danneggiato deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 2059 c.c. l'integrale ristoro del danno biologico.
Venendo alla liquidazione equitativa dei danni patiti, dovranno applicarsi le tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024) tenendo conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi differenti a pregiudizi identici (Sen. n. 26972/2008).
In considerazione delle circostanze accertate dal CTU attestanti una sofferenza morale eccedente quella normalmente correlata alle lesioni personali subite (non ha vita sociale,
depressione, isolamento, ecc.) e l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica e specifica del periziando, che all'età del sinistro aveva 52 anni, considerato che successivamente all'infortunio il lavoratore veniva licenziato dal datore di lavoro
(circostanza non contestata dalle parti), si ritiene di doversi riconoscere la personalizzazione in aumento del risarcimento nella misura del 15%. Riguardo agli esborsi concernenti spese mediche il CTU riferisce che non si rinviene in atti documentazione inerente alle spese di carattere sanitario.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati parametri, tenuto conto di quanto accertato in sede di CTU, si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software):
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.889,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.800,00
Totale generale: € 49.689,00
Importo aumenta con personalizzazione del 15% € 57.142,35
La somma riconosciuta, liquidata all'attualità, deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso - 20 Novembre 2009 - e quindi nuovamente aumentata con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), per un importo finale di € 66.833,65.
Deve essere accolta la domanda di manleva originariamente formulata dal convenuto
, titolare della omonima ditta, considerato che dopo l'evento Persona_1 interruttivo del decesso del convenuto, la contumacia in sede di riassunzione degli eredi non implica un abbandono delle domande già proposte (Cass. n. 24331/2008).
Sul punto, risulta documentata l'esistenza di un valido contratto di assicurazione tra e (in atti polizza n.106387412 con scadenza 19.12.11 Persona_1 Controparte_4
e quietanza del pagamento relativa al periodo del sinistro) per la responsabilità civile anche verso i prestatori di lavoro.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, del tutto genericamente formulata dalla terza chiamata.
Dalla documentazione in atti risulta che l'infortunio occorso il 20.11.2009 veniva denunciato all'assicuratore il 15.02.2010, nel rispetto del termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 secondo comma c.c..
Al procedimento penale avviato nei confronti del datore di lavoro nel giugno 2011,
conclusosi con sentenza del 9.06.2017 (ex art.531 c.p.p., di estinzione del reato per intervenuta prescrizione), nel quale il terzo danneggiato si è costituito parte civile, deve riconoscersi efficacia interruttiva del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c.
protratta per tutta la durata del processo.
Il danneggiato formulava diffida di pagamento al responsabile civile in data 11.05.2017 e notificava atto di citazione in giudizio in data 10.01.2018.
Pertanto, neanche la prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ex art. 2947 c. 1 c.c. può dirsi maturata.
In conclusione, accertata la responsabilità del datore per l'infortunio Persona_1
sul lavoro occorso al dipendente , la compagnia Parte_1 Controparte_3
già va condannata a manlevare l'assicurato dell'importo da questi
[...] Controparte_4 dovuto a titolo di risarcimento per € 66.833,65 già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
La soccombenza di parte convenuta e della terza chiamata regola le spese del giudizio,
liquidate nella misura media, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, agg. al D.M.
147/22 considerato il decisum.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
139/2018, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accertata la responsabilità dell'infortunio in capo a , titolare della Persona_1
omonima ditta individuale, condanna e n.q. di Controparte_1 CP_2
eredi (contumaci) al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
66.833,65 già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna già a manlevare Controparte_3 Controparte_4 Per_1
, e per costui gli eredi e , dal pagamento
[...] Controparte_1 CP_2
di quanto dovuto;
- condanna i convenuti e (contumaci) e Controparte_1 CP_2
già , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice avv. Antonio Grasso dichiaratosi antistatario.
Lì 3 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 del d.lgs. 81/2008 perché la omissione della campata terminale del trabattello ha