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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC IS Presidente dott. CO SI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2188/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv. Rosalba Valenzano
[...]
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. SC Maria Mantovani Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1099/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 agosto 2021 adiva il giudice del Controparte_1 lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...] con mansioni di medico neurofisiologo Parte_1 fin dal 2 agosto 2004 e senza soluzione di continuità; che inizialmente il rapporto di lavoro era stato fittiziamente dissimulato attraverso un contratto di collaborazione libero-
Pag. 1 di 12 professionale fino al 3 agosto 2005, più volte prorogato fino al 30 giugno 2020; che a far data dal 1° luglio 2020 tale contratto era stato convertito senza alcuna interruzione in un contratto a tempo indeterminato in regime di esclusività con orario a tempo pieno e inquadramento di dirigente medico della disciplina di neurofisiologia;
che il contratto di collaborazione citato prevedeva espressamente l'obbligo della ricorrente di giustificare le assenze, di operare esclusivamente “per le esigenze della camera operatoria” della U.o.c. di Neurochirurgia dell'azienda; di essere stata viceversa assegnata oltre che nel blocco operatorio della U.o.c. di Neurochirurgia, anche nel relativo reparto, ove si occupava delle visite ambulatoriali e dei pazienti degenti, al pari dei medici di ruolo con rapporto di lavoro subordinato, assoggettata al potere direttivo dei dirigenti, prof. e prof. Per_1
, come confermato dalla necessità di garantire la continuità assistenziale Per_2 richiamata negli stessi atti di proroga;
di avere dunque rispettando i turni da questi assegnati alla pari del personale di ruolo osservando un orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, prolungati fino alle ore 17:00 due giorni alla settimana;
di essere stata tenuta a richiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, da programmarsi con largo anticipo;
di avere fruito di soli 15 giorni di ferie annuali, godute solo nel periodo estivo a causa delle carenze di organico della U.o.c. nella quale era inserita;
di avere avuto assegnato un ricettario medico ove era qualificata come dirigente medico aziendale, tanto che il 3 ottobre 2014 quest'ultima ne aveva disposto il ritiro ai collaboratori
“riconoscendo che lo svolgimento dell'attività ambulatoriale da parte di questi ultimi configurava un “rapporto di tipo subordinato” e salvo (schizofrenicamente) consentire di nuovo lo svolgimento di tale attività e l'uso dei ricettari dopo pochi giorni al fine di evitare la paralisi dell'assistenza sanitaria ai pazienti”; di avere indossato un cartellino identificativo contrassegnato con il logo e la denominazione dell'azienda convenuta e recante nome e cognome, ritratto fotografico e qualifica di dirigente medico;
di avere percepito una retribuzione fissa, commisurata alla mera presenza in servizio, senza alcun collegamento con i risultati di lavoro e inferiore al dovuto in proporzione al lavoro prestato e all'inquadramento quale dirigente medico;
di vantare dunque crediti nei confronti dell'azienda per la somma di € 418.987,06 come da conteggi inglobati nel ricorso;
che anche in epoca successiva alla formale assunzione l'oggetto e le modalità della prestazione lavorativa erano restate immutate.
Pag. 2 di 12 Richiamati i principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e rivendicato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio integrale, ha concluso richiedendo di “1) accertare e dichiarare che tra la dott.ssa e l' Controparte_1 Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con
[...] inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 2/8/2004 al 30/06/2020; 2) per l'effetto condannare l' al pagamento Parte_1 in favore della medesima ricorrente di €. € 418.987,06 per i titoli ed i calcoli esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al computo del periodo di lavoro dal 2/8/2004 CP_1 al 30/06/2020 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL Area
TÀ (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio)”, oltre accessori di legge e con vittoria di spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l Parte_1 convenuta eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle
[...] pretese relative al periodo antecedente al 3 agosto 2012, avuto riguardo al primo atto interruttivo, risalente al 3 agosto 2017. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande spiegate da parte ricorrente, evidenziando come tra l'altro questa non avesse affatto lavorato in esclusiva per essa resistente, come reso evidente dalle fatture emesse dalla stessa;
sosteneva che solo dal luglio 2020, ovvero dall'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la ricorrente fosse stata tenuta a rispettare un orario di lavoro, a richiedere l'autorizzazione per le assenze e a programmare e concordare le ferie;
in ogni caso contestava la debenza dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, nonché l'esattezza dei conteggi allegati al ricorso.
Istruita anche per mezzo dell'assunzione di prova per testi, la causa era decisa con la sentenza n. 1099/2024, depositata il 30 gennaio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 agosto 2004 al 30 giugno 2020 e, per l'effetto, condannava l'azienda convenuta a pagare in favore della ricorrente, le differenze retributive maturate da agosto 2012 nei limiti della prescrizione per lo svolgimento di mansioni di dirigente medico, pari a € 58.728,16 oltre interessi;
accertava inoltre il diritto della Pedace al computo del periodo di lavoro dal 2
Pag. 3 di 12 agosto 2004 al 30 giugno 2020 ai fini dell'anzianità di servizio utile per gli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione;
compensava, infine, per 2/3 le spese processuali, ponendo la restante parte a carico dell'azienda, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato il 30 luglio 2024 l Parte_1 proponeva quindi appello avverso la sentenza citata in forza dei motivi
[...] riassunti di seguito.
Con il primo si doleva per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di subordinazione, in quanto l'applicazione dell'art. 2126 c.c. avrebbe dovuto garantire esclusivamente il diritto alla retribuzione e alla contribuzione ad essa collegata, senza potersi tenere conto dell'anzianità conseguita, valutabile solo se derivante da una regolare e legittima costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, senza nulla obiettare in ordine alla condanna al pagamento delle differenze retributive quale conseguenza della declaratoria di svolgimento in forma subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, censurava esclusivamente la pronuncia di esistenza di un rapporto di lavoro sorto a tempo indeterminato sin dal 2004 ravvisando un contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego mediante un concorso pubblico ex art. 97 della
Costituzione e ritenendo illegittima la sentenza impugnata nella parte avente ad oggetto il riconoscimento della forma subordinata del rapporto di lavoro dal 2 agosto 2004 al 30 giugno 2020, siccome utile sostanzialmente all'immissione in ruolo, atteso che le norme contenute negli articoli 89 e 92 del c.c.n.l. Area – relative Controparte_2 rispettivamente agli incrementi dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione in ragione dell'anzianità – non si applicano alla fattispecie delle prestazioni di fatto rese in forza di contratti nulli il cui unico effetto attiene alla percezione della retribuzione oppure alla irripetibilità della stessa ex art. 2126 c.c.
Con il secondo censurava la regolazione delle spese legali attesa la rilevante differenza tra il petitum e il decisum, risultando accolte le domande altrui nella sola misura del 15% di quanto azionato, al che avrebbe dovuto conseguire la compensazione integrale.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della “domanda formulata da controparte alla pagina 22, punto 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'appellata al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 2.08.2004 al 30.06.2020 utile ai fini degli
Pag. 4 di 12 scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione” e la compensazione delle spese del primo grado, vinte quelle del grado di appello.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata richiedendo il CP_1 rigetto del gravame altrui siccome infondato. Impugnava a sua volta la sentenza di primo grado affidandosi a quattro censure: con la prima si doleva per la declaratoria della decorrenza del termine di prescrizione anche in corso di rapporto;
con la seconda deduceva l'erroneità dell'espunzione delle voci retributive di indennità di esclusività e retribuzione di posizione;
con il terzo motivo lamentava l'erroneità del mancato riconoscimento della spettanza dell'indennità per ferie non godute;
con il quarto mezzo impugnava il mancato riconoscimento del t.f.r.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve in primo luogo rilevare che l' appellante non ha inteso censurare il capo Pt_1 della sentenza che ha affermato la sussistenza dei caratteri della subordinazione in ordine al rapporto intercorso con la nel periodo dal 2 agosto 2004 fino al 30 giugno 2020, CP_1 così come non ha contestato che ad un tale accertamento consegua in linea di principio il diritto per la lavoratrice al riconoscimento della spettanza della relativa retribuzione, nemmeno contestata nella sua quantificazione operata dal primo giudice.
Pertanto, con riferimento alla ricorrenza di un rapporto svoltosi nelle forme del lavoro subordinato tra le parti fin dal 2 agosto 2004 si è formato il giudicato.
Ciò premesso e affrontando l'appello principale, la prima doglianza merita accoglimento nei seguenti termini.
Il Tribunale ha infatti accolto la domanda formulata sub 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo riconoscendo alla il computo del periodo lavorato tra il 2 agosto 2004 CP_1
e il 30 giugno 2020 all'interno dell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del c.c.n.l. Area TÀ.
Tuttavia, quanto preteso risulta in contrasto con il principio secondo il quale nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile
Pag. 5 di 12 anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” (così, tra le tante, Cass. n. 2673/2020; Cass. n.
32263/2021), con la conseguenza dell'erroneità del relativo capo di sentenza, che va in questa sede riformato.
Si deve passare a questo punto all'esame dell'appello incidentale, atteso che la seconda doglianze proposta dall'azienda sanitaria riguarda la regolazione delle spese processuali.
Con il primo motivo, dunque, la si duole della declaratoria di (parziale) CP_1 prescrizione delle differenze retributive rivendicate contestando il presupposto affermato dal primo giudice della stabilità del rapporto, atteso che nella realtà effettuale, sebbene si fosse svolto secondo i tratti della subordinazione, esso era stato formalizzato con numerosi contratti di collaborazione, inidonei a fondare la indicata stabilità.
Ebbene, il motivo non si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento ormai accolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 35676/2021 e Cass.
n. 1701/2023; da ultimo, Cass. n. 1783/2025), secondo cui nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un effettivo metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Si è in particolare osservato che il principio è stato ribadito da Cass.
SS.UU. n. 36197/2023 secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Non ha infatti pregio il rilievo secondo il quale alle dovrebbe essere Pt_2 attribuita la natura di enti pubblici economici, in quanto una tale qualificazione può al più valere in riferimento all'attività di fornitura di beni e servizi (cui del resto si riferisce la
Pag. 6 di 12 giurisprudenza citata dall'odierna appellante incidentale), ma non certo alla disciplina del rapporto di lavoro, incontestabilmente connotata dai principi che regolano l'impiego pubblico, come confermato dalla circostanza che ad esso trova applicazione non solo la contrattazione collettiva in tale ambito stipulata, ma anche tutte le norme di legge contenute nel d.lgs n. 165/2001.
Quanto al secondo motivo di gravame, riguardante il mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, il primo giudice ha così motivato: “alla ricorrente non può essere riconosciuta l'indennità di esclusività. Come evidenziato dalla difesa di parte resistente dalla numerazione delle fatture emesse dalla
Dott.ssa nei confronti dell' convenuta (v. puntuale riepilogo operato alla CP_1 Pt_1
p. 10 della memoria) emerge come la stessa necessariamente abbia lavorato anche in favore di altri soggetti;
circostanza questa tra l'altro confermata anche dai testi escussi.
Neppure può essere riconosciuta la retribuzione di posizione minima unificata, spettante ex art. 43 CCNL 3.11.2005 ai soli dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano maturato 5 anni di anzianità”
(pagg. 15, in fine, e 16 primo capoverso).
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Osserva in primo luogo la Corte che la pretesa avanzata sul punto dalla si fonda CP_1 sul tenore dell'art. 15-septies, comma 5-bis, del d.lgs n. 502/1992, ove si prevede che
“Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato
a tempo determinato o a rapporto professionale…Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa
Pag. 7 di 12 una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”. Tuttavia, appare semplice rilevare che l'appellante da un lato rivendica la natura subordinata e a tempo indeterminato della collaborazione intercorsa con il ed il livello Parte_1 dirigenziale del proprio inquadramento professionale e dall'altro invoca la disciplina prevista per l'assunzione di personale non dirigente mediante contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale: tuttavia, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per l'instaurazione e prosecuzione della collaborazione intercorsa continuativamente tra le parti dal 2004 al 2020, la non può affermare di essere CP_1 stata assunta alle dipendenze del , con inquadramento e mansioni proprie del Parte_1 personale sanitario dirigente, e, al contempo, rivendicare l'assoggettamento alla disciplina prevista per il personale non dirigente.
Pertanto, il riconoscimento della qualifica dirigenziale in capo alla lavoratrice, preclude l'applicazione della normativa indicata dalla lavoratrice, ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività, che presuppone l'esistenza di un obbligo imposto in tal senso dal datore di lavoro.
Orbene, in disparte il rilievo che la ha incontestatamente svolto attività CP_1 professionale anche all'esterno del Policlinico, la percezione dell'indennità di esclusività richiede l'esercizio di un'opzione da parte del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che sceglie di esercitare la propria attività esclusivamente in favore del datore di lavoro e, in secondo luogo, una valutazione positiva da parte dell'azienda sanitaria al raggiungimento di determinati periodi di anzianità. La non essendo stato CP_1 formalmente alle dipendenze del non ha esercitato l'opzione – mantenendo, quindi, CP_3 la facoltà di esercizio della libera professionale al di fuori dell'orario di lavoro – né è stata sottoposta alle valutazioni connesse al raggiungimento dei periodi di anzianità, sicché è escluso che possa avere diritto a percepire l'indennità di esclusività. Né coglie il segno l'argomentazione secondo la quale l'art. 15-quater, comma 4, del d.lgs n. 502/1992 ad ogni modo consentirebbe ai medici dipendenti del S.s.n. di intrattenere un rapporto non esclusivo e di optare liberamente “in qualsiasi momento” per il regime esclusivo, al che conseguirebbe il diritto a percepire la relativa indennità. In tale prospettiva, nel caso di specie essa non spetterebbe alla per i soli periodi nei quali risultava dimostrato lo CP_1 svolgimento di attività esterna e sarebbe dovuta in particolare per il periodo 2010-2018.
Osserva in senso contrario la Corte – in disparte il rilievo della già ribadita prescrizione
Pag. 8 di 12 delle spettanze maturate fino al 3 agosto 2012 – che lo stesso comma invocato dall'appellante si conclude prevedendo che “Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2”, a significare che il ripristino del rapporto in modalità esclusiva deve osservare determinate formalità, che consistono, a mente del comma 2 del medesimo articolo 15-quater in esame, nella presentazione di una apposita domanda, nella specie nemmeno allegata.
All'infondatezza della domanda riguardante l'indennità di esclusività consegue l'impossibilità di riconoscere la retribuzione di posizione minima, strettamente dipendente dalla sussistenza di un rapporto in regime di esclusività, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente dall'appellante incidentale.
Con il terzo motivo la lavoratrice censura il mancato riconoscimento delle ferie non godute, richiamando a supporto, in senso contrario rispetto a quanto affermato dal
Tribunale, la deposizione della stessa teste valorizzata dal primo giudice. Tes_1
La doglianza non ha tuttavia pregio, in quanto la teste in questione non ha affatto riferito che la godesse di sole tre settimane di ferie, ma che nel mese di agosto ella CP_1
“andava in ferie per tre settimane”, il che non esclude affatto che godesse di altri giorni di congedo in altri periodi dell'anno, risultando oltremodo implausibile che per tutto il residuo arco temporale annuale la non potesse allontanarsi dal luogo di lavoro. Si CP_1 aggiunga che nemmeno le dichiarazioni dell'altro teste ugualmente richiamato Per_1 dalla risultano conducenti al riguardo, atteso che questi ha unicamente riferito in CP_1 maniera vaga e indeterminata che i periodi di assenza dell'appellante incidentale “erano sempre brevi, in quanto in sua assenza non potevano essere svolte le attività di sua competenza”, il che non esclude affatto, ancora una volta, la fruizione dei giorni di ferie spettanti, sia pure per brevi periodi, non potendosi oltretutto fare a meno di notare che l'allegato – dalla stessa – periodo di tre settimane continuative nel solo mese di CP_1 agosto non può certamente essere definito come “breve”.
Trattando a questo punto del quarto motivo, il Tribunale ha così motivato la propria decisione: “In merito al TFR pure richiesto dalla parte ricorrente, deve osservarsi che se
è vero che, “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore” oltre al “diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla
Pag. 9 di 12 ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” ha diritto anche
[alla]“corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (v. Cass.
4360/2023) e se è altrettanto vero che “la esigibilità del TFR è … ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dalla iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' restando pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto CP_4 per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro
… assumendo esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la 'cessazione dal servizio' ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro e alle dipendenze dalla medesima amministrazione statale” (v. Cass. 5895/2020 e Cass. 2828/2021), non può prescindersi, però, dal considerare che, nella fattispecie in esame, vertendosi di un rapporto di pubblico impiego, il TFR non è corrisposto dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto bilaterale, ma dall' terzo rispetto al rapporto di lavoro, essendo fissato, ai sensi CP_4 dell'art. 1, comma 7, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, un contributo previdenziale a favore dell' (ora a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro. Pur CP_5 CP_4 rilevando il periodo lavorativo in questione ai fini della corresponsione del TFR, senza che possa ritenersi peraltro maturata alcuna prescrizione (v. Cass. 11579/2014), non appare possibile dunque condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il
TFR alla parte ricorrente, potendo derivare per la parte datoriale il mero obbligo di versamento del contributo a tal fine previsto a suo carico (nella specie non fatto valere, sicché neppure si è dovuta disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed incombendo invece l'obbligo di pagamento del TFR sull' non CP_4 CP_4 convenuto in giudizio. La domanda di condanna al pagamento del TFR, proposta nei confronti dell' resistente, deve quindi essere rigettata per carenza di Pt_1 legittimazione passiva” (pagg. 16-17 della sentenza).
Obietta la che i precedenti richiamati dal Tribunale fanno riferimento all'ipotesi CP_1 di effettiva e legittima instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ove è pacifico che sia l' a dover corrispondere il t.f.r. Soggiunge che nel caso oggetto del CP_4 presente giudizio, tuttavia, ci si muove nell'ambito tracciato dall'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 165/2001, che impedisce la costituzione di un rapporto di lavoro in violazione di norme imperative e le somme spettanti al lavoratore in dipendenza dalla prestazione di
Pag. 10 di 12 lavoro effettivamente svolta hanno natura risarcitoria. Si aggiunga che il t.f.r. pubblico può essere erogato dall' solo se e nella misura in cui l'amministrazione abbia CP_4 versato i relativi accantonamenti, ciò che nel caso presente non sarebbe avvenuto attesa la fittizia natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti. Ne conseguirebbe che, in mancanza di accantonamenti di sorta, l'obbligo di pagamento del t.f.r. non potrebbe che gravare sull'azienda ospedaliera datrice di lavoro.
Neanche tale motivo merita accoglimento in quanto il t.f.r. pubblico, corrisposto dall' possiede natura previdenziale, con la conseguenza che l'istituto deve essere CP_4 considerato l'unico soggetto obbligato alla relativa corresponsione. Pertanto, il lavoratore non può ritenersi creditore del datore di lavoro per il trattamento di fine rapporto, qualora le quote accantonate non siano state versate all' essendo quest'ultimo tenuto alla CP_4 corresponsione della prestazione, con facoltà di recuperare gli accantonamenti non versati dal datore di lavoro.
È dunque corretta la decisione di primo grado che ha respinto la domanda di condanna al relativo pagamento presentata non già nei confronti dell' ma del datore di lavoro, CP_4 del quale va ribadito il difetto di legittimazione rispetto al pagamento diretto in favore della lavoratrice. Quest'ultima avrebbe al più potuto proporre nei confronti del Policlinico un'azione di tipo risarcitorio per il mancato (eventuale) versamento degli accantonamenti,
o richiedere la condanna di questo al relativo versamento in favore dell' per poi CP_4 sollecitare a quest'ultimo al relativo pagamento.
Né soccorre sul punto la sentenza n. 4360/2023 della Corte di cassazione nel punto in cui stabilisce che “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” in quanto non si esclude la spettanza del t.f.r. ma solo si dibatte sul soggetto tenuto al suo pagamento.
Resta da esaminare la seconda doglianza dell'appello principale proposto dal , Parte_1 che non ha fondamento in quanto la parziale compensazione delle spese disposta dal
Pag. 11 di 12 primo giudice trova adeguata e puntuale giustificazione nell'accoglimento, anche se parziale delle domande proposte dalla CP_1
In conclusione, l'appello principale va parzialmente accolto nei sensi indicati in motivazione, mentre l'appello incidentale va integralmente respinto.
Quanto alle spese processuali, quelle del primo grado di giudizio vanno confermate, considerato quanto in precedenza osservato e stante la fondatezza di parte delle pretese originariamente avanzate dalla quelle del presente grado di appello, alla luce della CP_1 reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...] con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da con ricorso depositato il 17 aprile 2025 avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1099/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, che respinge nel resto, e in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di accertamento del diritto di al computo del periodo di lavoro dal 2 agosto 2004 Controparte_1 al 30 giugno 2020 ai fini dell'anzianità di servizio utile per gli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione;
- respinge l'appello incidentale;
- conferma la statuizione sulle spese del primo grado del giudizio;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO SI ED IT SC IS
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC IS Presidente dott. CO SI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2188/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv. Rosalba Valenzano
[...]
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. SC Maria Mantovani Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1099/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 agosto 2021 adiva il giudice del Controparte_1 lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...] con mansioni di medico neurofisiologo Parte_1 fin dal 2 agosto 2004 e senza soluzione di continuità; che inizialmente il rapporto di lavoro era stato fittiziamente dissimulato attraverso un contratto di collaborazione libero-
Pag. 1 di 12 professionale fino al 3 agosto 2005, più volte prorogato fino al 30 giugno 2020; che a far data dal 1° luglio 2020 tale contratto era stato convertito senza alcuna interruzione in un contratto a tempo indeterminato in regime di esclusività con orario a tempo pieno e inquadramento di dirigente medico della disciplina di neurofisiologia;
che il contratto di collaborazione citato prevedeva espressamente l'obbligo della ricorrente di giustificare le assenze, di operare esclusivamente “per le esigenze della camera operatoria” della U.o.c. di Neurochirurgia dell'azienda; di essere stata viceversa assegnata oltre che nel blocco operatorio della U.o.c. di Neurochirurgia, anche nel relativo reparto, ove si occupava delle visite ambulatoriali e dei pazienti degenti, al pari dei medici di ruolo con rapporto di lavoro subordinato, assoggettata al potere direttivo dei dirigenti, prof. e prof. Per_1
, come confermato dalla necessità di garantire la continuità assistenziale Per_2 richiamata negli stessi atti di proroga;
di avere dunque rispettando i turni da questi assegnati alla pari del personale di ruolo osservando un orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, prolungati fino alle ore 17:00 due giorni alla settimana;
di essere stata tenuta a richiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, da programmarsi con largo anticipo;
di avere fruito di soli 15 giorni di ferie annuali, godute solo nel periodo estivo a causa delle carenze di organico della U.o.c. nella quale era inserita;
di avere avuto assegnato un ricettario medico ove era qualificata come dirigente medico aziendale, tanto che il 3 ottobre 2014 quest'ultima ne aveva disposto il ritiro ai collaboratori
“riconoscendo che lo svolgimento dell'attività ambulatoriale da parte di questi ultimi configurava un “rapporto di tipo subordinato” e salvo (schizofrenicamente) consentire di nuovo lo svolgimento di tale attività e l'uso dei ricettari dopo pochi giorni al fine di evitare la paralisi dell'assistenza sanitaria ai pazienti”; di avere indossato un cartellino identificativo contrassegnato con il logo e la denominazione dell'azienda convenuta e recante nome e cognome, ritratto fotografico e qualifica di dirigente medico;
di avere percepito una retribuzione fissa, commisurata alla mera presenza in servizio, senza alcun collegamento con i risultati di lavoro e inferiore al dovuto in proporzione al lavoro prestato e all'inquadramento quale dirigente medico;
di vantare dunque crediti nei confronti dell'azienda per la somma di € 418.987,06 come da conteggi inglobati nel ricorso;
che anche in epoca successiva alla formale assunzione l'oggetto e le modalità della prestazione lavorativa erano restate immutate.
Pag. 2 di 12 Richiamati i principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e rivendicato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio integrale, ha concluso richiedendo di “1) accertare e dichiarare che tra la dott.ssa e l' Controparte_1 Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con
[...] inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 2/8/2004 al 30/06/2020; 2) per l'effetto condannare l' al pagamento Parte_1 in favore della medesima ricorrente di €. € 418.987,06 per i titoli ed i calcoli esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al computo del periodo di lavoro dal 2/8/2004 CP_1 al 30/06/2020 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL Area
TÀ (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio)”, oltre accessori di legge e con vittoria di spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l Parte_1 convenuta eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle
[...] pretese relative al periodo antecedente al 3 agosto 2012, avuto riguardo al primo atto interruttivo, risalente al 3 agosto 2017. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande spiegate da parte ricorrente, evidenziando come tra l'altro questa non avesse affatto lavorato in esclusiva per essa resistente, come reso evidente dalle fatture emesse dalla stessa;
sosteneva che solo dal luglio 2020, ovvero dall'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la ricorrente fosse stata tenuta a rispettare un orario di lavoro, a richiedere l'autorizzazione per le assenze e a programmare e concordare le ferie;
in ogni caso contestava la debenza dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, nonché l'esattezza dei conteggi allegati al ricorso.
Istruita anche per mezzo dell'assunzione di prova per testi, la causa era decisa con la sentenza n. 1099/2024, depositata il 30 gennaio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 agosto 2004 al 30 giugno 2020 e, per l'effetto, condannava l'azienda convenuta a pagare in favore della ricorrente, le differenze retributive maturate da agosto 2012 nei limiti della prescrizione per lo svolgimento di mansioni di dirigente medico, pari a € 58.728,16 oltre interessi;
accertava inoltre il diritto della Pedace al computo del periodo di lavoro dal 2
Pag. 3 di 12 agosto 2004 al 30 giugno 2020 ai fini dell'anzianità di servizio utile per gli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione;
compensava, infine, per 2/3 le spese processuali, ponendo la restante parte a carico dell'azienda, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto depositato il 30 luglio 2024 l Parte_1 proponeva quindi appello avverso la sentenza citata in forza dei motivi
[...] riassunti di seguito.
Con il primo si doleva per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di subordinazione, in quanto l'applicazione dell'art. 2126 c.c. avrebbe dovuto garantire esclusivamente il diritto alla retribuzione e alla contribuzione ad essa collegata, senza potersi tenere conto dell'anzianità conseguita, valutabile solo se derivante da una regolare e legittima costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, senza nulla obiettare in ordine alla condanna al pagamento delle differenze retributive quale conseguenza della declaratoria di svolgimento in forma subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, censurava esclusivamente la pronuncia di esistenza di un rapporto di lavoro sorto a tempo indeterminato sin dal 2004 ravvisando un contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego mediante un concorso pubblico ex art. 97 della
Costituzione e ritenendo illegittima la sentenza impugnata nella parte avente ad oggetto il riconoscimento della forma subordinata del rapporto di lavoro dal 2 agosto 2004 al 30 giugno 2020, siccome utile sostanzialmente all'immissione in ruolo, atteso che le norme contenute negli articoli 89 e 92 del c.c.n.l. Area – relative Controparte_2 rispettivamente agli incrementi dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione in ragione dell'anzianità – non si applicano alla fattispecie delle prestazioni di fatto rese in forza di contratti nulli il cui unico effetto attiene alla percezione della retribuzione oppure alla irripetibilità della stessa ex art. 2126 c.c.
Con il secondo censurava la regolazione delle spese legali attesa la rilevante differenza tra il petitum e il decisum, risultando accolte le domande altrui nella sola misura del 15% di quanto azionato, al che avrebbe dovuto conseguire la compensazione integrale.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della “domanda formulata da controparte alla pagina 22, punto 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'appellata al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 2.08.2004 al 30.06.2020 utile ai fini degli
Pag. 4 di 12 scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione” e la compensazione delle spese del primo grado, vinte quelle del grado di appello.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata richiedendo il CP_1 rigetto del gravame altrui siccome infondato. Impugnava a sua volta la sentenza di primo grado affidandosi a quattro censure: con la prima si doleva per la declaratoria della decorrenza del termine di prescrizione anche in corso di rapporto;
con la seconda deduceva l'erroneità dell'espunzione delle voci retributive di indennità di esclusività e retribuzione di posizione;
con il terzo motivo lamentava l'erroneità del mancato riconoscimento della spettanza dell'indennità per ferie non godute;
con il quarto mezzo impugnava il mancato riconoscimento del t.f.r.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve in primo luogo rilevare che l' appellante non ha inteso censurare il capo Pt_1 della sentenza che ha affermato la sussistenza dei caratteri della subordinazione in ordine al rapporto intercorso con la nel periodo dal 2 agosto 2004 fino al 30 giugno 2020, CP_1 così come non ha contestato che ad un tale accertamento consegua in linea di principio il diritto per la lavoratrice al riconoscimento della spettanza della relativa retribuzione, nemmeno contestata nella sua quantificazione operata dal primo giudice.
Pertanto, con riferimento alla ricorrenza di un rapporto svoltosi nelle forme del lavoro subordinato tra le parti fin dal 2 agosto 2004 si è formato il giudicato.
Ciò premesso e affrontando l'appello principale, la prima doglianza merita accoglimento nei seguenti termini.
Il Tribunale ha infatti accolto la domanda formulata sub 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo riconoscendo alla il computo del periodo lavorato tra il 2 agosto 2004 CP_1
e il 30 giugno 2020 all'interno dell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del c.c.n.l. Area TÀ.
Tuttavia, quanto preteso risulta in contrasto con il principio secondo il quale nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile
Pag. 5 di 12 anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” (così, tra le tante, Cass. n. 2673/2020; Cass. n.
32263/2021), con la conseguenza dell'erroneità del relativo capo di sentenza, che va in questa sede riformato.
Si deve passare a questo punto all'esame dell'appello incidentale, atteso che la seconda doglianze proposta dall'azienda sanitaria riguarda la regolazione delle spese processuali.
Con il primo motivo, dunque, la si duole della declaratoria di (parziale) CP_1 prescrizione delle differenze retributive rivendicate contestando il presupposto affermato dal primo giudice della stabilità del rapporto, atteso che nella realtà effettuale, sebbene si fosse svolto secondo i tratti della subordinazione, esso era stato formalizzato con numerosi contratti di collaborazione, inidonei a fondare la indicata stabilità.
Ebbene, il motivo non si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento ormai accolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 35676/2021 e Cass.
n. 1701/2023; da ultimo, Cass. n. 1783/2025), secondo cui nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un effettivo metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Si è in particolare osservato che il principio è stato ribadito da Cass.
SS.UU. n. 36197/2023 secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Non ha infatti pregio il rilievo secondo il quale alle dovrebbe essere Pt_2 attribuita la natura di enti pubblici economici, in quanto una tale qualificazione può al più valere in riferimento all'attività di fornitura di beni e servizi (cui del resto si riferisce la
Pag. 6 di 12 giurisprudenza citata dall'odierna appellante incidentale), ma non certo alla disciplina del rapporto di lavoro, incontestabilmente connotata dai principi che regolano l'impiego pubblico, come confermato dalla circostanza che ad esso trova applicazione non solo la contrattazione collettiva in tale ambito stipulata, ma anche tutte le norme di legge contenute nel d.lgs n. 165/2001.
Quanto al secondo motivo di gravame, riguardante il mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, il primo giudice ha così motivato: “alla ricorrente non può essere riconosciuta l'indennità di esclusività. Come evidenziato dalla difesa di parte resistente dalla numerazione delle fatture emesse dalla
Dott.ssa nei confronti dell' convenuta (v. puntuale riepilogo operato alla CP_1 Pt_1
p. 10 della memoria) emerge come la stessa necessariamente abbia lavorato anche in favore di altri soggetti;
circostanza questa tra l'altro confermata anche dai testi escussi.
Neppure può essere riconosciuta la retribuzione di posizione minima unificata, spettante ex art. 43 CCNL 3.11.2005 ai soli dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano maturato 5 anni di anzianità”
(pagg. 15, in fine, e 16 primo capoverso).
Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Osserva in primo luogo la Corte che la pretesa avanzata sul punto dalla si fonda CP_1 sul tenore dell'art. 15-septies, comma 5-bis, del d.lgs n. 502/1992, ove si prevede che
“Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato
a tempo determinato o a rapporto professionale…Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa
Pag. 7 di 12 una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”. Tuttavia, appare semplice rilevare che l'appellante da un lato rivendica la natura subordinata e a tempo indeterminato della collaborazione intercorsa con il ed il livello Parte_1 dirigenziale del proprio inquadramento professionale e dall'altro invoca la disciplina prevista per l'assunzione di personale non dirigente mediante contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale: tuttavia, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per l'instaurazione e prosecuzione della collaborazione intercorsa continuativamente tra le parti dal 2004 al 2020, la non può affermare di essere CP_1 stata assunta alle dipendenze del , con inquadramento e mansioni proprie del Parte_1 personale sanitario dirigente, e, al contempo, rivendicare l'assoggettamento alla disciplina prevista per il personale non dirigente.
Pertanto, il riconoscimento della qualifica dirigenziale in capo alla lavoratrice, preclude l'applicazione della normativa indicata dalla lavoratrice, ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività, che presuppone l'esistenza di un obbligo imposto in tal senso dal datore di lavoro.
Orbene, in disparte il rilievo che la ha incontestatamente svolto attività CP_1 professionale anche all'esterno del Policlinico, la percezione dell'indennità di esclusività richiede l'esercizio di un'opzione da parte del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che sceglie di esercitare la propria attività esclusivamente in favore del datore di lavoro e, in secondo luogo, una valutazione positiva da parte dell'azienda sanitaria al raggiungimento di determinati periodi di anzianità. La non essendo stato CP_1 formalmente alle dipendenze del non ha esercitato l'opzione – mantenendo, quindi, CP_3 la facoltà di esercizio della libera professionale al di fuori dell'orario di lavoro – né è stata sottoposta alle valutazioni connesse al raggiungimento dei periodi di anzianità, sicché è escluso che possa avere diritto a percepire l'indennità di esclusività. Né coglie il segno l'argomentazione secondo la quale l'art. 15-quater, comma 4, del d.lgs n. 502/1992 ad ogni modo consentirebbe ai medici dipendenti del S.s.n. di intrattenere un rapporto non esclusivo e di optare liberamente “in qualsiasi momento” per il regime esclusivo, al che conseguirebbe il diritto a percepire la relativa indennità. In tale prospettiva, nel caso di specie essa non spetterebbe alla per i soli periodi nei quali risultava dimostrato lo CP_1 svolgimento di attività esterna e sarebbe dovuta in particolare per il periodo 2010-2018.
Osserva in senso contrario la Corte – in disparte il rilievo della già ribadita prescrizione
Pag. 8 di 12 delle spettanze maturate fino al 3 agosto 2012 – che lo stesso comma invocato dall'appellante si conclude prevedendo che “Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2”, a significare che il ripristino del rapporto in modalità esclusiva deve osservare determinate formalità, che consistono, a mente del comma 2 del medesimo articolo 15-quater in esame, nella presentazione di una apposita domanda, nella specie nemmeno allegata.
All'infondatezza della domanda riguardante l'indennità di esclusività consegue l'impossibilità di riconoscere la retribuzione di posizione minima, strettamente dipendente dalla sussistenza di un rapporto in regime di esclusività, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente dall'appellante incidentale.
Con il terzo motivo la lavoratrice censura il mancato riconoscimento delle ferie non godute, richiamando a supporto, in senso contrario rispetto a quanto affermato dal
Tribunale, la deposizione della stessa teste valorizzata dal primo giudice. Tes_1
La doglianza non ha tuttavia pregio, in quanto la teste in questione non ha affatto riferito che la godesse di sole tre settimane di ferie, ma che nel mese di agosto ella CP_1
“andava in ferie per tre settimane”, il che non esclude affatto che godesse di altri giorni di congedo in altri periodi dell'anno, risultando oltremodo implausibile che per tutto il residuo arco temporale annuale la non potesse allontanarsi dal luogo di lavoro. Si CP_1 aggiunga che nemmeno le dichiarazioni dell'altro teste ugualmente richiamato Per_1 dalla risultano conducenti al riguardo, atteso che questi ha unicamente riferito in CP_1 maniera vaga e indeterminata che i periodi di assenza dell'appellante incidentale “erano sempre brevi, in quanto in sua assenza non potevano essere svolte le attività di sua competenza”, il che non esclude affatto, ancora una volta, la fruizione dei giorni di ferie spettanti, sia pure per brevi periodi, non potendosi oltretutto fare a meno di notare che l'allegato – dalla stessa – periodo di tre settimane continuative nel solo mese di CP_1 agosto non può certamente essere definito come “breve”.
Trattando a questo punto del quarto motivo, il Tribunale ha così motivato la propria decisione: “In merito al TFR pure richiesto dalla parte ricorrente, deve osservarsi che se
è vero che, “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore” oltre al “diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla
Pag. 9 di 12 ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” ha diritto anche
[alla]“corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (v. Cass.
4360/2023) e se è altrettanto vero che “la esigibilità del TFR è … ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dalla iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' restando pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto CP_4 per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro
… assumendo esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la 'cessazione dal servizio' ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro e alle dipendenze dalla medesima amministrazione statale” (v. Cass. 5895/2020 e Cass. 2828/2021), non può prescindersi, però, dal considerare che, nella fattispecie in esame, vertendosi di un rapporto di pubblico impiego, il TFR non è corrisposto dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto bilaterale, ma dall' terzo rispetto al rapporto di lavoro, essendo fissato, ai sensi CP_4 dell'art. 1, comma 7, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, un contributo previdenziale a favore dell' (ora a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro. Pur CP_5 CP_4 rilevando il periodo lavorativo in questione ai fini della corresponsione del TFR, senza che possa ritenersi peraltro maturata alcuna prescrizione (v. Cass. 11579/2014), non appare possibile dunque condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il
TFR alla parte ricorrente, potendo derivare per la parte datoriale il mero obbligo di versamento del contributo a tal fine previsto a suo carico (nella specie non fatto valere, sicché neppure si è dovuta disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed incombendo invece l'obbligo di pagamento del TFR sull' non CP_4 CP_4 convenuto in giudizio. La domanda di condanna al pagamento del TFR, proposta nei confronti dell' resistente, deve quindi essere rigettata per carenza di Pt_1 legittimazione passiva” (pagg. 16-17 della sentenza).
Obietta la che i precedenti richiamati dal Tribunale fanno riferimento all'ipotesi CP_1 di effettiva e legittima instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ove è pacifico che sia l' a dover corrispondere il t.f.r. Soggiunge che nel caso oggetto del CP_4 presente giudizio, tuttavia, ci si muove nell'ambito tracciato dall'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 165/2001, che impedisce la costituzione di un rapporto di lavoro in violazione di norme imperative e le somme spettanti al lavoratore in dipendenza dalla prestazione di
Pag. 10 di 12 lavoro effettivamente svolta hanno natura risarcitoria. Si aggiunga che il t.f.r. pubblico può essere erogato dall' solo se e nella misura in cui l'amministrazione abbia CP_4 versato i relativi accantonamenti, ciò che nel caso presente non sarebbe avvenuto attesa la fittizia natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti. Ne conseguirebbe che, in mancanza di accantonamenti di sorta, l'obbligo di pagamento del t.f.r. non potrebbe che gravare sull'azienda ospedaliera datrice di lavoro.
Neanche tale motivo merita accoglimento in quanto il t.f.r. pubblico, corrisposto dall' possiede natura previdenziale, con la conseguenza che l'istituto deve essere CP_4 considerato l'unico soggetto obbligato alla relativa corresponsione. Pertanto, il lavoratore non può ritenersi creditore del datore di lavoro per il trattamento di fine rapporto, qualora le quote accantonate non siano state versate all' essendo quest'ultimo tenuto alla CP_4 corresponsione della prestazione, con facoltà di recuperare gli accantonamenti non versati dal datore di lavoro.
È dunque corretta la decisione di primo grado che ha respinto la domanda di condanna al relativo pagamento presentata non già nei confronti dell' ma del datore di lavoro, CP_4 del quale va ribadito il difetto di legittimazione rispetto al pagamento diretto in favore della lavoratrice. Quest'ultima avrebbe al più potuto proporre nei confronti del Policlinico un'azione di tipo risarcitorio per il mancato (eventuale) versamento degli accantonamenti,
o richiedere la condanna di questo al relativo versamento in favore dell' per poi CP_4 sollecitare a quest'ultimo al relativo pagamento.
Né soccorre sul punto la sentenza n. 4360/2023 della Corte di cassazione nel punto in cui stabilisce che “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” in quanto non si esclude la spettanza del t.f.r. ma solo si dibatte sul soggetto tenuto al suo pagamento.
Resta da esaminare la seconda doglianza dell'appello principale proposto dal , Parte_1 che non ha fondamento in quanto la parziale compensazione delle spese disposta dal
Pag. 11 di 12 primo giudice trova adeguata e puntuale giustificazione nell'accoglimento, anche se parziale delle domande proposte dalla CP_1
In conclusione, l'appello principale va parzialmente accolto nei sensi indicati in motivazione, mentre l'appello incidentale va integralmente respinto.
Quanto alle spese processuali, quelle del primo grado di giudizio vanno confermate, considerato quanto in precedenza osservato e stante la fondatezza di parte delle pretese originariamente avanzate dalla quelle del presente grado di appello, alla luce della CP_1 reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...] con ricorso depositato il 30 luglio 2024 e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da con ricorso depositato il 17 aprile 2025 avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1099/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, che respinge nel resto, e in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di accertamento del diritto di al computo del periodo di lavoro dal 2 agosto 2004 Controparte_1 al 30 giugno 2020 ai fini dell'anzianità di servizio utile per gli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione;
- respinge l'appello incidentale;
- conferma la statuizione sulle spese del primo grado del giudizio;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO SI ED IT SC IS
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