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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6360/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
VINCENZO MONTI, 7 20123 MILANO
ATTORI contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SUPINO ALESSANDRA e dell'avv. BISOCCHI VISCONTI UBERTO, elettivamente domiciliato in via GABRIELE ROSSETTI, 19 20145 MILANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNASILICO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO MARIA , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 20122 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di nipote e Parte_1 Parte_2 sorella di , deceduta in data 7 giugno 2021, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
l' per sentire accertare la responsabilità del personale dell'istituto nella Controparte_1 causazione della caduta della loro congiunta che aveva determinato il deterioramento delle sue condizioni di pagina 1 di 17 salute ed il successivo decesso, nonché per ottenere il risarcimento dei danni sia a titolo ereditario, per il danno terminale subito dalla de cuius, sia iure proprio, derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno dedotto che , dopo essere stata ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe per un Persona_1 ictus ischemico della regione insulo-frontale destra e dopo il periodo di riabilitazione, era stata ricoverata a partire dal 29 aprile 2021 presso l' . Controparte_1
A seguito di una prima caduta il giorno stesso del ricovero, i sanitari avevano deciso di applicare due spondine al letto e la cintura pelvica in carrozzina per evitare ulteriori cadute ma, nonostante tali presidi, il giorno 30 aprile, la paziente veniva trovata a terra in stanza.
La paziente veniva quindi portata al PS dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio ove le veniva riscontrata una frattura basicervicale del femore sinistro.
La paziente veniva quindi trasferita all'Istituto Galeazzi di Milano e qui sottoposta ad intervento di protesizzazione di anca sinistra.
In seguito, si registrava un progressivo e rapido peggioramento delle condizioni di salute che portava al decesso della paziente in data 7 giugno 2021.
Secondo la prospettazione attorea, era ravvisabile una condotta negligente ed imprudente del personale dell' in quanto la paziente, già al momento dell'ingresso nella RSA, era stata lasciata Controparte_1 da sola sulla carrozzina senza il presidio del personale e in quanto non erano stati disposti i mezzi di contenzione raccomandati a seguito della visita medica di ingresso nella struttura, il che aveva determinato il verificarsi della caduta dal letto fonte della lesione al femore.
Gli attori hanno dedotto che la caduta e le relative conseguenze dannose avevano costituito una concausa del decesso della paziente.
Gli attori hanno quindi richiesto il risarcimento del danno iure proprio subito per le sofferenze derivanti dalla anticipata perdita della loro congiunta, nonché, a titolo ereditario, del danno terminale subito dalla sig.ra PE
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
In primo luogo, il convenuto ha dedotto che non vi era prova del nesso causale tra la verificazione del sinistro e l'evento morte, considerate le numerose e gravi patologie da cui era affetta la paziente, di per sé idonee a determinarne il decesso e avuto riguardo al lasso temporale intercorso tra la caduta e l'exitus.
In secondo luogo, il convenuto ha evidenziato il rispetto dei protocolli previsti ai fini della prevenzione delle cadute.
ha poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Compagnia Controparte_1 assicuratrice per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale Controparte_3 accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha richiamato le difese svolte nel merito Controparte_2 dell'assicurato, evidenziando l'assenza di prova del nesso causale tra il sinistro e la morte della paziente. ha poi richiamato le condizioni previste nella polizza stipulata con Controparte_3 Controparte_1 in punto di massimale e di franchigia a carico dell'assicurato.
[...]
pagina 2 di 17 La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) Le questioni rilevanti nel giudizio
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità di in relazione alle prestazioni di assistenza rese nei confronti di Controparte_1 PE
[...]
Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite e negligenti ascritte al personale dell'istituto, caratterizzate dall'inadeguata sorveglianza della paziente, hanno determinato il verificarsi della caduta e della rottura del femore, fatto che, sommandosi alle altre patologie della paziente, ne ha comportato il decesso.
Occorre rilevare, con riferimento alla natura dell'azione, che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio
2021, n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
L'azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. , medico legale, e del dott. specialista in ortopedia, Per_2 Per_3 emergono i seguenti dati:
a) , di anni 82 all'epoca dei fatti, in data 8 febbraio 2021, a seguito di episodio di ipostenia Persona_1 degli arti di sinistra e difficoltà ad articolare la parola, è stata ricoverata presso l'ospedale S. Giuseppe di Milano ove è stata posta diagnosi di ictus ischemico della regione insulo-frontale di destra;
b) al momento del ricovero, nella anamnesi patologica remota, veniva segnalata la presenza fibrillazione atriale cronica con disfunzione ventricolare, plurimi episodi di scompenso acuto, broncopneumopatia cronico-ostruttiva con bronchiectasie, ipotiroidismo;
c) in data 19 febbraio 2021, la paziente è stata trasferita nel reparto di riabilitazione neuromotoria dell' e il successivo 24 febbraio, avendo contratto infezione da SARS CoV 2, Controparte_4 presso il reparto Med-Cov 19 dell'Ospedale Multimedica di Castellanza, ove è rimasta degente sino al
14 aprile. Dalla relazione medica della casa di cura emerge che in data 8 marzo 2021 si è verificato episodio di scompenso cardiaco con embolia polmonare acuta;
d) in data 14 aprile 2021, a seguito di esito negativo del tampone, la paziente è stata nuovamente trasferita nel reparto di riabilitazione dell'Ospedale San Giuseppe di Milano. All'ingresso il quadro veniva così descritto: “vigile, collaborante, parziale orientamento ST., autonoma nei PP (passaggi posturali) al letto. Dipendente da un operatore per esecuzione di trasferimenti letto-carrozzina. Si
pagina 3 di 17 verticalizza con aiuto di un operatore. Possibile la deambulazione per tratti lunghi con ausilio di walker
2r2p e supervisione di un operatore…”
e) la paziente veniva dimessa in data 29 aprile 2021 in condizioni così descritte : “pz vigile, parzialmente collaborante, non orientata spazio e temporalmente. Permane quadro di emiparesi sinistra. non grossolane limitazioni articolari ai 4 arti, esegue i passaggi posturali e trasferimenti con minimo aiuto
buon controllo di tronco da seduta;
si verticalizza con appoggio, deambulazione possibile con walker e assistenza da parte di un operatore”;
f) all'atto dell'ingresso presso l' la paziente veniva descritta come “ vigile Controparte_1 collaborante e ben disposta al dialogo, disorientata su spazio -tempo e sé, a tratti delirante;
Non evidenti segni di agitazione psicomotoria, parametri vitali e obbiettività toraco-addominale nella norma”. Inoltre, nella visita medica si segnalava: “deambulazione impossibile;
mobilizzata in carrozzina con 1 operatore. Necessita di aiuto di 1 operatore per vestizione ed igiene personale” e “necessità di mezzi di protezione “1 e ½ spondine”;
g) il giorno stesso del ricovero, la paziente cadeva rovinosamente a terra dalla sedia a rotelle riportando una ferita lacero-contusa alla testa;
gli accertamenti eseguiti presso l'ospedale San Carlo di Milano davano esito negativo e la paziente rientrava il 30 aprile presso l'istituto ove i sanitari decisero di applicare due spondine al letto di dimensioni più alte e la cintura pelvica in carrozzina;
h) nella serata dello stesso 30 aprile 2021 alle ore 20.00, la paziente veniva trovata a terra in stanza. Nel diario veniva annotato: “scavalca le sponde del letto e cade. Riporta lacerazione gamba sinistra, lamenta dolore gamba sinistra, avvisato medico di guardia, in osservazione”;
i) nella notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio 2021, la paziente veniva trasferita al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, ove veniva riscontrata “frattura basicervicale ingranata del femore sinistro, plurimi esiti fratturativi costali a sinistra, oltre ad una frattura centro-somatica di grado severo di D12 con protrusione endocanalare del muro somatico da trauma forse non recente”;
j) in data 2 maggio la paziente è stata trasferita all' di Milano per essere Controparte_5 sottoposta a intervento di protesizzazione di anca sinistra, per frattura basicervicale del femore;
l'intervento chirurgico è stato eseguito il 4 maggio. Dalla cartella clinica emerge che durante la degenza, a causa dello stato di disorientamento spazio- temporale e dello stato di agitazione della paziente, erano state poste le spondine al letto e anche le polsiere;
k) la paziente è stata dimessa dall'Ospedale Galeazzi in data 11 maggio, per essere trasferita presso la
RSA Virgilio Ferrari di Milano, ove venivano predisposti mezzi di contenzione costituiti da spondine e polsiere.
Dal diario della struttura emerge un deterioramento progressivo delle condizioni psichiche della paziente, con frequente agitazione, aggressività, strappamento di catetere vescicale;
l) a partire dal 2 giugno 2021, le condizioni generali sono andate incontro a ulteriore peggioramento con desaturazione nonostante il supporto di ossigeno, ipotensione arteriosa, necessità di frequente pagina 4 di 17 broncoaspirazione. La paziente veniva trasferita al pronto soccorso del Policlinico S. Donato da cui è stata dimessa il 3 giugno 2021;
m) in data 5 giugno 2021, a causa di un ulteriore scadimento delle condizioni generali, la paziente venne di nuovo inviata al pronto soccorso del Policlinico S. Donato ove all'arrivo, veniva descritta soporosa con arti in flessione. Il controllo emocromocitometrico mostrava l'aumento di globuli bianchi con neutrofilia al 9, PRC elevata, la presenza di dispnea, fibrillazione atriale con segni di impegno cardiaco. A distanza di poche ore dal ricovero, la paziente entrava in coma fino al decesso, avvenuto alle ore 6.19 del 7 giugno;
n) in base alla citata documentazione clinica si è rilevato che la paziente, fino a prima dell'ingresso presso l' , non aveva presentato episodi di agitazione psicomotoria, risultando solo Controparte_1 disorientata temporo-spazialmente ma comunque vigile, parzialmente collaborante e ben disposta al dialogo. Si è quindi ritenuta stata corretta la annotazione nella relazione di accoglimento secondo cui, sulla base della mancata indicazione di episodi di agitazione e di antecedenti prescrizione dell'utilizzo di mezzi di protezione, venivano prescritte 1 e ½ spondine al letto;
o) si è parimenti ritenuta corretta la prescrizione delle spondine al letto di dimensioni più alte e della cintura pelvica dopo la caduta accidentale dalla sedia a rotelle avvenuta nella stessa giornata del ricovero;
p) secondo il giudizio dei consulenti, i mezzi di contenzione sono stati applicati con adeguata gradualità in base alle condizioni della paziente la quale soltanto dopo l'ulteriore caduta della serata del 30 aprile
2021 era stata segnalata come paziente agitata.
Proprio il trattarsi di una episodica condizione, verosimilmente legata al post trauma, non rilevata in precedenza, né trattata farmacologicamente, ha portato a ritenere che non fosse indicato il permanente allettamento con le fasce di sicurezza per letto, da ritenersi necessari in caso di stati confusionali e di agitazione psico-motoria;
q) i consulenti hanno quindi concluso per la non rilevabilità di profili di responsabilità da parte dell'istituto nelle cadute e nel progressivo peggioramento della paziente.
All'esito della trasmissione delle note critiche dei CTP attorei, i consulenti hanno replicato alle osservazioni confermando le conclusioni di cui alla bozza di relazione ed evidenziando quanto segue:
- la contenzione al letto era eccessiva alla luce delle condizioni della paziente descritte all'ingresso della struttura e rilevabili dalla documentazione relativa al precedente ricovero, considerato che, a parte lo stato di confusione, non erano descritti episodi di agitazione psicomotoria;
- tali condizioni, unitamente alla comorbilità e alle difficoltà di deambulazione non lasciavano presagire che la paziente fosse in grado di scavalcare un letto con due spondine per lato;
- il fatto che la paziente fosse descritta come “ a tratti delirante” nell'esame obiettivo del 29 aprile 2021, oltre ad essere in contrasto con le altre annotazioni che indicavano la paziente come vigile, collaborante e ben disposta al dialogo, non era sufficiente a ritenere configurabile uno stato di confusione confusionale acuto o delirio, nella sua definizione di stadio clinico caratterizzato da alterazioni pagina 5 di 17 oscillanti delle funzioni cognitive, dell'umore, dell'attenzione, della vigilanza e della coscienza di sé;
- il comportamento tenuto dal personale dell'istituto è stato ritenuto conforme ai protocolli ed alle regole di gestione della contenzione fisica, secondo cui, ove possibile è opportuno evitare l'allettamento permanente (foriero soprattutto in età avanzata di problematiche multiorgano) e limitare la contenzione al letto ai casi di pazienti particolarmente confusi ed agitati che risultano altrimenti ingestibili.
3) La valutazione della responsabilità della convenuta
Ritiene il giudicante che le conclusioni dell'espletata consulenza, pur se fondate sulla valutazione dei dati emergenti dalla documentazione clinica acquisita e logicamente motivate, non siano del tutto condivisibili e debbano essere necessariamente integrate con quanto risulta dalle emergenze processuali.
Il caso in esame fa venire in rilievo il tema della responsabilità della struttura per omessa vigilanza in ambito sanitario e richiede quindi una valutazione sulle buone prassi in tema di vigilanza oltre che sul nesso di causalità con l'evento dannoso.
In via generale, vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia di responsabilità per omessa vigilanza del personale della struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico.
La Corte, dopo avere ricondotto il rapporto tra paziente e struttura all'ambito contrattuale, ha affermato che,
"accettando il ricovero del paziente, la struttura sanitaria stipula con lui un contratto da cui discendono, quali effetti naturali ex art. 1374 c.c., l'obbligo di apprestargli le cure mediche e l'obbligo di proteggerlo e sorvegliarlo, adeguato alle sue menomate condizioni di salute, per prevenire danni a terzi o alla sua persona"
(Cass. Sez. 3, 22 ottobre 2014, n. 22331).
Quanto all'ampiezza dell'obbligo di protezione e sorveglianza, si è affermato che: “Nemmeno è pensabile che
l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità”
(Cass. civ.. n. 22331 2014 cit.).
Dai citati principi discende che, in tema di della ripartizione dell'onere probatorio, con riferimento alla responsabilità contrattuale – applicabile in tal caso con riferimento ai danni richiesti a titolo ereditario - il paziente che lamenti di aver subito un danno in ragione di omissioni imputabili al personale sanitario debba provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto
(Cass.civ. sez. 3 10832 2014 e Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2020 n. 25288).
pagina 6 di 17 In particolare, come rilevato dalla giurisprudenza “la presunzione di cui all'art. 1218 cod.civ. gravante sulla struttura ospedaliera, è una presunzione di colpa;
da essa il soggetto onerato si libera dimostrando di avere tenuto una condotta diligente, e la diligenza esigibile, ai sensi dell'art. 1176 cod.civ. comma 2, consiste in una adeguata sorveglianza del degente” (Cass. Sez. 3, n. 22331 del 2014)
Invero, vertendosi in una ipotesi di "culpa in vigilando", l'avverarsi dell'evento è indice dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno;
in tali ipotesi, per escludere l'esistenza del nesso di causa tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l'evento dannoso abbia avuto una causa diversa dall'omissione, indicando quale sia stata. Inoltre, la struttura sanitaria può esonerarsi da responsabilità dimostrando di avere tenuto una condotta diligente, consistita in una sorveglianza del degente adeguata alle sue menomate condizioni di salute (sempre, Cass. n. 22331 2014 e Cass. civ. n. 25288/2020).
3.1. Sul nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento dannoso
L'evento dannoso che viene in rilievo della fattispecie, in quanto ha determinato delle lesioni che hanno reso necessario un nuovo intervento, è la caduta occorsa a in data 30 aprile 2021, fonte della rottura Persona_1 del femore e di varie fratture costali.
Come si evince dagli atti, la paziente, all'atto della caduta, non era sorvegliata dal personale dell'istituto, che l'ha trovata direttamente a terra, dolorante e sarebbe verosimilmente derivata, secondo quanto annotato in cartella clinica, dall'avere scavalcato le spondine applicate dal personale della struttura.
Ciò trova conferma nella relazione delle infermiere prodotta dal convenuto (doc. 14) da cui emerge che la signora era stata dapprima messa a letto e poi, dopo che, il personale aveva messo a letto gli altri ospiti, PE era stata rinvenuta a terra.
Le cautele applicate per prevenire le cadute della paziente erano costituite dalla posa delle spondine di contenzione, mentre non erano stati applicati altri mezzi di contenzione come le polsiere.
Applicando la regola della “preponderanza dell'evidenza”, è possibile ritenere che, qualora si fosse proceduto all'applicazione di polsiere, con elevata probabilità ciò avrebbe evitato la sua caduta al suolo, in quanto avrebbe impedito la possibilità di scavalcare le spondine applicate al letto.
In base ai citati rilievi, si ritiene quindi assolto da parte degli attori la prova del nesso causale tra la omessa applicazione di mezzi di prevenzione idonei e la caduta oggetto di causa, fonte delle lesioni documentate dalle cartelle cliniche in atti.
3.2. Sull'obbligo di sorveglianza della struttura sanitaria: la prova liberatoria
Così accertato il nesso causale tra l'omessa sorveglianza e la caduta occorsa e le conseguenti lesioni, va ora valutato se la struttura ha offerto la prova liberatoria della responsabilità ex art. 1218 cod.civ., attraverso la dimostrazione di aver tenuto una condotta diligente, consistente nell'avere sorvegliato adeguatamente la degente e della imprevedibilità della caduta occorsa, date le condizioni della paziente al momento del fatto.
Al riguardo non si ritiene condivisibile la valutazione dei consulenti in merito all'adeguatezza delle misure adottate dalla struttura per un duplice ordine di ragioni.
pagina 7 di 17 In primo luogo, nella valutazione dell'estensione ed il contenuto dell'obbligo di prevenzione e di applicazione delle misure di contenzione occorre considerare i plurimi fattori di rischio di cadute della paziente e la variazione del rischio di caduta che si è registrata nel corso del secondo giorno di degenza rispetto al momento dell'ingresso della paziente nella struttura.
Invero, già all'ingresso vi erano plurimi fattori di rischio, costituiti dal disorientamento della sig.ra che PE non era limitato allo spazio e al tempo, ma così come annotato nel diario, riguardava anche la sua persona, data la descrizione “disorientata su spazio -tempo e sé, a tratti delirante”.
Se è vero che secondo i CTU secondo cui il disorientamento spazio-tempo configura soltanto uno degli aspetti dello stato di confusione mentale, è pur vero che ciò era chiaro indice del fatto che la paziente attraversasse quanto meno delle fasi di parziale confusione, a maggior ragione se si se si considera che, in base alle annotazioni sopra richiamate, il disorientamento riguardava anche il sé e che vi erano dei momenti di delirio.
Occorre poi considerare che, in base a quanto risulta dalle linee guida del Ministero di Sanità in tema di prevenzione cadute, la paziente, già all'ingresso, presentava ulteriori fattori di rischio di cadute costituiti dall'incontinenza e dalla dipendenza da terzi per le attività quotidiane (cfr. pag. 7 doc. 22 del fascicolo attoreo).
A tali importanti fattori di rischio si è poi aggiunto il verificarsi della prima caduta in data 29 aprile 2021, quando la paziente era sulla sedia a rotelle.
Al riguardo, dalla denuncia di infortunio redatta dal personale dell'istituto, risulta che nessuno era presente al momento di tale caduta, in quanto viene annotato che “l'ospite riferisce caduta accidentale dalla carrozzina”
(cfr. pag. 5 della cartella clinica). Proprio l'incertezza sul verificarsi della dinamica dell'evento non costituiva un fattore tranquillizzante, non potendo fare escludere la presenza di uno stato di agitazione motoria della paziente nel momento in cui veniva lasciata sola.
Il quadro sopra delineato, pur non rendendo necessari dei mezzi di contenzione permanente, avrebbe consigliato l'utilizzo di presidi più contenitivi quanto meno nelle ore notturne, così come evidenziato dai CTP degli attori, quando la paziente era priva di qualsiasi sorveglianza.
Sul punto è inconferente la valutazione dei CTU secondo cui tale cautela non avrebbe potuto prevenire il rischio di cadute in altri momenti, dal momento che il giudizio controfattuale deve essere ancorato all'evento così come verificatosi, anche sotto il profilo temporale, e non anche a potenziali eventi futuri.
In secondo luogo, appare significativo quanto emerge dalla richiamata relazione delle infermiere, laddove è scritto che la sig.ra dopo cena, aveva iniziato a dare i primi segni di agitazione, con PE peggioramento del suo stato dalle ore 18.40 in poi, quando la paziente aveva iniziato a chiamare più volte lo stesso nome, talvolta urlando, tanto da indurre le dichiaranti ad avvisare di ciò l'infermiere di turno.
Tale annotazione rivela l'evidente manifestarsi nella paziente di uno stato di agitazione psicomotoria già prima della seconda caduta, stato avrebbe dovuto allertare il personale dell'istituto ai fini del vaglio in ordine alla prescrizione di ulteriori mezzi di contenzione per il periodo di riposo notturno o quanto meno in ordine ad una maggiore sorveglianza fino alla cessazione dello stato di agitazione.
pagina 8 di 17 Alla luce di tali rilievi, si ritiene, quindi, sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito ascritto alla parte convenuta.
In particolare, da un lato gli elementi forniti dalla difesa della struttura convenuta non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere dell'adempimento della propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto dedotto alla luce degli artt. 1218 e 1176 cod.civ..
Dall'altro lato, per quel che attiene al danno iure proprio, i dati sopra evidenziati consentono di ritenere provata la condotta colposa del personale dell'istituto per non avere adeguatamente valutato il profilo di rischio della paziente successivamente alla prima caduta, per non avere provveduto all'approntamento degli ulteriori mezzi di contenzione, quale l'applicazione di polsiere, volte a prevenire il rischio di successive cadute o comunque provveduto alla sorveglianza della paziente nella fase in cui erano insorti concreti e ripetuti segni di agitazione.
3.3. Sul nesso causale tra la caduta ed il successivo decesso della paziente
Come già rilevato, sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario, sia in tema di responsabilità extra contrattuale l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Ciò posto nel caso in esame, dalla relazione peritale si evince che presentava un quadro di elevata Persona_1 comorbilità costituito da “fibrillazione atriale cronica con disfunzione ventricolare sinistra e plurimi ricoveri per scompenso cardiaco;
isterectomia per fibroma;
ernia discale operata;
ipertensione arteriosa;
esoftalmo e strabismo in morbo di Basedow con ipotiroidismo iatrogeno;
emiparesi sinistra in ischemia cerebrale embolica;
diabete mellito tipo 2; Bcpo con bronchiectasie;
dislipidemia; colelitiasi;
ipoacusia”.
In merito alla correlazione tra la caduta e la conseguente frattura del femore (oltre che le multiple fratture costali riportate a sinistra) ed il decesso della paziente, i consulenti hanno affermato testualmente: “ non si ritiene che possa essere avvalorato un nesso di causa diretto rappresentando la caduta al più una concausa indiretta, sopravvenuta ed involontaria”.
I CTU hanno poi rilevato che la frattura occorsa non era sufficiente a causare il decesso della paziente, che è intervenuto successivamente per complicazioni nel contesto di un quadro clinico pre-esistente contrassegnato da gravi comorbilità, ma che l'evento traumatico, proprio in quanto subito da una paziente meno resiliente a causa dell'età e del corteo pluripatologico di cui era portatore, ne abbiano ridotto la mobilità determinato la necessità di allettamento ed aumentato la sua dipendenza.
Si è poi evidenziato come nel determinismo del decesso abbiano avuto un ruolo non secondario il progressivo deterioramento neurologico/psichico, l'infezione da Sars Cov 2 in soggetto già affetto da broncopneumopatia e pregressa embolia polmonare, lo stato settico terminale.
Infine, si è osservato che il quadro condizionato dalle condizioni generali della paziente, in base agli strumenti scientifici previsionali di sopravvivenza, deponeva per una sopravvivenza al 70% ad un anno e al
55% a due anni.
Orbene, le risultanze della consulenza unitamente all'esame dell'iter clinico della paziente consentono di affermare che le conseguenze della caduta abbiano contribuito all'anticipato decesso della paziente.
pagina 9 di 17 Invero gli stessi consulenti hanno riconosciuto la valenza di concausa alla caduta.
Il fatto che abbiano contribuito al decesso anche le patologie preesistenti della paziente e che la frattura del femore, in assenza di tali preesistenze, non sarebbe stata di per sé letale, non ha incidenza sulla valutazione della causalità materiale tra l'anticipata morte e il comportamento colposo ascritto alla struttura convenuta come fonte della caduta della degente, tenuto conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524,
Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n. 28986, Cass.civ. sez. 3, 1 marzo 2023, n. 6122).
Inoltre, dalla documentazione clinica prodotta emerge che fino alla caduta, nella fase di riabilitazione svolta presso l'Ospedale San Giuseppe, si è assistito ad un miglioramento del quadro cardiopolmonare, con assenza al
RX di lesioni pleuroparenchimali, e con negativizzazione della paziente dal Covid già a metà aprile 2021, così come di un miglioramento del controllo del tronco e nell'autonomia nei passaggi posturali e nei trasferimenti
(cfr. pag. 1 e 2 della relazione del responsabile dell'Ospedale di San Giuseppe).
Nel mese successivo alla caduta e dopo l'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura femorale, si è invece assistito ad un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute, dello stato di agitazione e del decadimento cognitivo, e ad un peggioramento dello stato di scompenso circolatorio e del quadro respiratorio favorito, come evidenziato dai CTU, anche dal totale allettamento conseguente alla perdita di ogni possibilità di mobilizzazione.
A fronte di tale quadro, per escludere il nesso causale tra condotta ed evento di danno, occorre la prova del fatto le condizioni ambientali o naturali fossero di per sé sufficienti a determinare l'evento di danno senza l'apporto efficiente del comportamento umano.
Si tratta tuttavia di una ipotesi non ricorrente nel caso in esame proprio alla luce del quadro sopra delineato ed alla luce della valutazione dei consulenti sul fatto che le concorrenti patologie della paziente erano compatibili con un'ulteriore aspettativa di vita di almeno un anno.
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile al convenuto e l'evento dannoso da individuarsi nella riduzione della durata della vita della paziente, comunque in parte compromessa dalla pluralità e serietà delle patologie e condizioni invalidanti da cui era affetta .
4. I danni risarcibili
4.1. Il danno iure hereditatis
La sorella ed il nipote della de cuius hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito dalla stessa nel periodo tra le lesioni ed il decesso.
Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità, in caso di azione risarcitoria svolta dagli eredi per la anticipata perdita della vita del loro congiunto, sono risarcibili, se allegati e provati, il danno pagina 10 di 17 biologico differenziale, intesto come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, ed il danno morale per la lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cfr. Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n.26851).
Nel caso in esame le allegazioni degli attori riguardano la sola componente del danno biologico terminale;
la valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno non patrimoniale deve tenere conto dello stato della paziente conseguente alle varie patologie da cui era affetto, delle risultanze della relazione peritale e della documentazione medica prodotta afferente al periodo tra la caduta ed il suo decesso.
Sul punto i consulenti hanno rilevato la difficoltà nella quantificazione di un reale periodo di invalidità temporanea parziale o totale visto il quadro generale del paziente e la presenza di associate comorbilità che costringevano la paziente ad una mobilità molto ridotta.
Tuttavia, l'esame della documentazione clinica evidenzia il verificarsi di un peggioramento delle condizioni di salute della paziente e del suo stato di inabilità dopo il verificarsi della frattura a seguito della caduta, non soltanto limitato al periodo di ricovero presso il Galeazzi per l'esecuzione dell'intervento, ma altresì nel lasso di tempo in cui è stata ricoverata presso la RSA V. Ferrari.
Il diario clinico redatto da tale struttura mostra come siano aumentati progressivamente gli episodi di agitazione e di aggressività della paziente, di rifiuto di alimentarsi, oltre che la progressiva perdita della residua autonomia, data la necessità di utilizzo della immobilizzazione con cintura di contenzione.
Ciò porta quindi a presumere che la paziente abbia patito delle maggiori sofferenze fisiche incidenti sulla sua autonomia riconducibili non solo alle sue patologie preesistenti, ma anche alle conseguenze delle gravi fratture riportate.
Si è quindi in presenza di un danno che, per la sua peculiarità, va liquidato in via equitativa, seguendo i principi espressi in varie sentenze della Corte di Cassazione, laddove si è sottolineato come tale danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, il che non rende adeguata la mera e meccanica applicazione di tabelle predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso
(cfr. Cass.sez.3, 17 dicembre 2024 n. 33009).
Nella stima occorre quindi tenere conto, per un verso, della componente di sofferenza aggiuntiva fisica derivata alla paziente dalle lesioni conseguenti alla caduta e, per altro verso, il fatto che la paziente avrebbe comunque risentito un rilevante danno dinamico-relazionale per effetto delle conseguenze delle numerose e gravi comorbilità.
In base a tali criteri, si ritiene quindi di liquidare per tale voce di danno differenziale nel periodo intercorrente tra il 30 aprile ed il 7 giugno 2025 la somma onnicomprensiva di € 4.000,00, già espressa in moneta attuale.
4.2. Il danno non patrimoniale iure proprio
La liquidazione di tale danno deve tenere conto del fatto che, secondo le emergenze della consulenza tecnica, la colposa condotta del personale dell' ha cagionato un evento dannoso costituito dalla Controparte_1
pagina 11 di 17 riduzione della durata della vita della sig.ra considerato che la aspettativa di vita della paziente era ridotta PE dal punto di vista temporale a causa delle varie concomitanti patologie da cui era affetta.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “ non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore
medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass.civ. sez. 3, 28 marzo 2024, n. 8547 e, in motivazione, Cass.civ. sez. 3, 9 marzo 2018 n. 5641)
La Corte ha in particolare evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita della sig.ra si fonda sui medesimi fatti allegati PE dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno
2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e . Persona_1
E' altrettanto pacifico il fatto che non vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti.
Con riferimento alla natura della relazione, gli attori hanno dedotto di essere gli unici parenti della sig.ra e PE di avere mantenuto con la stessa un profondo legame, nonostante la distanza derivante dal trasferimento della de cuius a Milano in giovane età.
In particolare, ha allegato di essere in costante e continuo contatto telefonico con la sorella e Parte_2 PE di trascorrere con la stessa le festività natalizie ed estive, quando ritornava in Puglia, oltre che Persona_1
pagina 12 di 17 alcuni giorni durante l'anno quando la attrice si recava a Milano a trovare la sorella, soprattutto negli ultimi tempi in cui la stessa non si poteva spostare per motivi di salute.
Il nipote ha dedotto che il loro legame si era consolidato quando lo stesso si era trasferito Parte_1 per lavoro a Milano, ove era rimasto circa 14 anni e si era mantenuto anche nel periodo successivo, quando l'attore era divenuto un punto di riferimento per la zia, e, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, il suo amministratore di sostegno.
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, che le condotte ascritte al convenuto abbiano ridotto la durata della vita della paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione del rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come le patologie da cui era affetta la sig.ra PE erano suscettibili di ridurre in modo significativo la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare se e in che misura le evidenziate peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, e segnatamente secondo la sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di pagina 13 di 17 invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.
Vi è poi la recente sentenza n. 35998 del 27 dicembre 2023, così massimata: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)”
Orbene, nel caso in esame, le varie patologie da cui era affetta la de cuius, oltre a richiedere continua assistenza, incidevano sulla sua aspettativa di vita, da ritenersi non superiore ad un anno-due.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto sia della verosimile brevità dell'arco temporale di vita della congiunta, sia delle condizioni più limitative in cui la relazione tra la de cuius ed i suoi familiari avrebbe potuto esplicarsi, alla luce della riduzione dell'autonomia della paziente.
Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali e peculiari che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previste nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, nella versione aggiornata al 2024, vanno attribuiti a , sorella di Parte_2
, 4 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso (82 anni), 8 punti in considerazione della età Persona_1 della congiunta (79 anni), 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare originale, data la allegazione degli attori sulla presenza di altre due sorelle.
pagina 14 di 17 Si arriva quindi all'attribuzione di 24 punti.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti alla attrice un numero di punti pari a 8, considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, nonché al contempo la formazione da parte di di un proprio nucleo familiare, il fatto che da lungo tempo le Parte_2 stesse, pur mantenendo frequenti contatti, vivevano lontane l'una dall'altra, il fatto che parte dei riflessi negativi derivanti dall'alterazione delle abitudini familiari e della possibilità di condivisione della vita con la sorella sarebbero stati comunque determinati dall'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra per le varie PE patologie di cui soffriva e, da ultimo, per i postumi dell'ictus che l'aveva colpita.
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 32 per . Parte_2
Per quanto riguarda il nipote, si ritiene provata la sussistenza di un effettivo danno non patrimoniale lamentato, derivante dall'esistenza di uno stabile e continuativo rapporto affettivo e relazionale con la zia che Persona_1 fa quindi inferire, in via presuntiva, il verificarsi di una sofferenza morale derivante dal venire meno del legame parentale.
Invero, dalle allegazioni svolte e della documentazione prodotta emerge che fino al 2014 l'attore per lavoro aveva vissuto a Milano ed aveva quindi più intense frequentazioni con la zia e che lo stesso era suo il punto di riferimento, anche vivendo a Roma, come dimostrato dal fatto che era il referente indicato dalla stessa in PE occasione del suo ricovero (cfr. pag. 11 della cartella clinica del Sant'Ambrogio), che si è occupato della stipula dei contratti per il ricovero della zia nella RSA e che lo stesso è stato successivamente nominato suo amministratore di sostegno.
Anche per tale ricorrente si ritiene di fare applicazione della tabella elaborata dalla tabella milanese, e segnatamente di quella relativa al risarcimento del danno per la perdita del fratello/nipote, in quanto ritenuta più affine al caso in esame.
A vanno quindi attribuiti 4 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso (82 anni), 12 Parte_1 punti in considerazione della età del congiunto (51 anni), 9 punti per la presenza di altre due zie e della madre.
Si arriva quindi all'attribuzione di 25 punti.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva, rilevano anche qui i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, il fatto che dal 2014 l'attore si era trasferito a Roma, la circostanza che la possibilità di continuare a godere del pagina 15 di 17 rapporto familiare con la zia sarebbe stata fortemente condizionata dall'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra che aveva reso necessario il suo ricovero in RSA. PE
Alla luce di ciò si ritiene quindi di attribuire 7 punti all'attore .
In applicazione di tale tabella, spettano quindi agli attori 32 punti ciascuno.
Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno delle attrici per il valore del punto base (pari a € 1.698,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di € 54.336,00 per ciascuno degli attori.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce delle particolari circostanze ravvisate nel caso in esame.
Come si è detto, occorre necessariamente tenere conto del fatto che gli attori avrebbero potuto godere del rapporto familiare con la loro congiunta per un periodo limitato e che l'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra soprattutto in considerazione dei postumi riportati per l'ictus e della necessità di assistenza, PE avrebbe condizionato l'ordinario mantenimento del legame familiare.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano sensibilmente ridotte e che sia liquidabile, considerando la aspettativa di vita della sig.ra una somma non superiora al 40% dei citati importi. PE
Pertanto, spetta a e la somma di € 21.734,40 per ciascuno. Persona_1 Parte_1
Su tali somme spettano gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
5. La domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La parte convenuta ha chiesto di essere garantita dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea in forza della polizza prodotta in giudizio.
Non vi sono eccezioni inerenti all'applicabilità della garanzia.
Il danno non eccede il massimale previsto nella polizza.
Per quanto riguarda la franchigia, poiché nella fattispecie è configurabile un unico evento dannoso che ha dato luogo a danni in capo a soggetti diversi, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento va dedotta la somma di €
10.000,00 che rimane a carico dell'assicurato.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite e della fase della mediazione (limitatamente alla sola fase dell'attivazione) vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 26.000 a €.5200,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, con aumento al 10% tenuto conto del fatto che la difesa ha riguardato due parti aventi la medesima posizione processuale.
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
Dato l'accoglimento della domanda di garanzia, la terza chiamata è tenuta a rifondere all'assicurato le spese del giudizio, liquidate secondo i valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori Controparte_1 [...]
e della somma di € 4.000,00, oltre ad interessi al tasso legale con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle seguenti ulteriori seguenti somme:
€21.734,40 in favore di e di € 21.734,40 in favore di , oltre ad Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale su dette somme con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi, € 8.377,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa come per legge ed al rimborso delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese della fase di mediazione, liquidate in € 589,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e Cpa come per legge;
4) in accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1 della terza chiamata , condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto da Controparte_2 quanto lo stesso dovrà versare all'attrice per capitale, interessi e spese così come determinati ai capi 1, 2
e 3 del dispositivo, dedotta la franchigia di € 10.000,00;
5) condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida in € 518,00 per spese, €7616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6360/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
VINCENZO MONTI, 7 20123 MILANO
ATTORI contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SUPINO ALESSANDRA e dell'avv. BISOCCHI VISCONTI UBERTO, elettivamente domiciliato in via GABRIELE ROSSETTI, 19 20145 MILANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNASILICO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO MARIA , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 25 20122 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di nipote e Parte_1 Parte_2 sorella di , deceduta in data 7 giugno 2021, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
l' per sentire accertare la responsabilità del personale dell'istituto nella Controparte_1 causazione della caduta della loro congiunta che aveva determinato il deterioramento delle sue condizioni di pagina 1 di 17 salute ed il successivo decesso, nonché per ottenere il risarcimento dei danni sia a titolo ereditario, per il danno terminale subito dalla de cuius, sia iure proprio, derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno dedotto che , dopo essere stata ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe per un Persona_1 ictus ischemico della regione insulo-frontale destra e dopo il periodo di riabilitazione, era stata ricoverata a partire dal 29 aprile 2021 presso l' . Controparte_1
A seguito di una prima caduta il giorno stesso del ricovero, i sanitari avevano deciso di applicare due spondine al letto e la cintura pelvica in carrozzina per evitare ulteriori cadute ma, nonostante tali presidi, il giorno 30 aprile, la paziente veniva trovata a terra in stanza.
La paziente veniva quindi portata al PS dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio ove le veniva riscontrata una frattura basicervicale del femore sinistro.
La paziente veniva quindi trasferita all'Istituto Galeazzi di Milano e qui sottoposta ad intervento di protesizzazione di anca sinistra.
In seguito, si registrava un progressivo e rapido peggioramento delle condizioni di salute che portava al decesso della paziente in data 7 giugno 2021.
Secondo la prospettazione attorea, era ravvisabile una condotta negligente ed imprudente del personale dell' in quanto la paziente, già al momento dell'ingresso nella RSA, era stata lasciata Controparte_1 da sola sulla carrozzina senza il presidio del personale e in quanto non erano stati disposti i mezzi di contenzione raccomandati a seguito della visita medica di ingresso nella struttura, il che aveva determinato il verificarsi della caduta dal letto fonte della lesione al femore.
Gli attori hanno dedotto che la caduta e le relative conseguenze dannose avevano costituito una concausa del decesso della paziente.
Gli attori hanno quindi richiesto il risarcimento del danno iure proprio subito per le sofferenze derivanti dalla anticipata perdita della loro congiunta, nonché, a titolo ereditario, del danno terminale subito dalla sig.ra PE
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
In primo luogo, il convenuto ha dedotto che non vi era prova del nesso causale tra la verificazione del sinistro e l'evento morte, considerate le numerose e gravi patologie da cui era affetta la paziente, di per sé idonee a determinarne il decesso e avuto riguardo al lasso temporale intercorso tra la caduta e l'exitus.
In secondo luogo, il convenuto ha evidenziato il rispetto dei protocolli previsti ai fini della prevenzione delle cadute.
ha poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della Compagnia Controparte_1 assicuratrice per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale Controparte_3 accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha richiamato le difese svolte nel merito Controparte_2 dell'assicurato, evidenziando l'assenza di prova del nesso causale tra il sinistro e la morte della paziente. ha poi richiamato le condizioni previste nella polizza stipulata con Controparte_3 Controparte_1 in punto di massimale e di franchigia a carico dell'assicurato.
[...]
pagina 2 di 17 La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1) Le questioni rilevanti nel giudizio
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità di in relazione alle prestazioni di assistenza rese nei confronti di Controparte_1 PE
[...]
Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite e negligenti ascritte al personale dell'istituto, caratterizzate dall'inadeguata sorveglianza della paziente, hanno determinato il verificarsi della caduta e della rottura del femore, fatto che, sommandosi alle altre patologie della paziente, ne ha comportato il decesso.
Occorre rilevare, con riferimento alla natura dell'azione, che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio
2021, n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
L'azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2) La consulenza medico legale
Dalla relazione redatta dai CTU dott. , medico legale, e del dott. specialista in ortopedia, Per_2 Per_3 emergono i seguenti dati:
a) , di anni 82 all'epoca dei fatti, in data 8 febbraio 2021, a seguito di episodio di ipostenia Persona_1 degli arti di sinistra e difficoltà ad articolare la parola, è stata ricoverata presso l'ospedale S. Giuseppe di Milano ove è stata posta diagnosi di ictus ischemico della regione insulo-frontale di destra;
b) al momento del ricovero, nella anamnesi patologica remota, veniva segnalata la presenza fibrillazione atriale cronica con disfunzione ventricolare, plurimi episodi di scompenso acuto, broncopneumopatia cronico-ostruttiva con bronchiectasie, ipotiroidismo;
c) in data 19 febbraio 2021, la paziente è stata trasferita nel reparto di riabilitazione neuromotoria dell' e il successivo 24 febbraio, avendo contratto infezione da SARS CoV 2, Controparte_4 presso il reparto Med-Cov 19 dell'Ospedale Multimedica di Castellanza, ove è rimasta degente sino al
14 aprile. Dalla relazione medica della casa di cura emerge che in data 8 marzo 2021 si è verificato episodio di scompenso cardiaco con embolia polmonare acuta;
d) in data 14 aprile 2021, a seguito di esito negativo del tampone, la paziente è stata nuovamente trasferita nel reparto di riabilitazione dell'Ospedale San Giuseppe di Milano. All'ingresso il quadro veniva così descritto: “vigile, collaborante, parziale orientamento ST., autonoma nei PP (passaggi posturali) al letto. Dipendente da un operatore per esecuzione di trasferimenti letto-carrozzina. Si
pagina 3 di 17 verticalizza con aiuto di un operatore. Possibile la deambulazione per tratti lunghi con ausilio di walker
2r2p e supervisione di un operatore…”
e) la paziente veniva dimessa in data 29 aprile 2021 in condizioni così descritte : “pz vigile, parzialmente collaborante, non orientata spazio e temporalmente. Permane quadro di emiparesi sinistra. non grossolane limitazioni articolari ai 4 arti, esegue i passaggi posturali e trasferimenti con minimo aiuto
buon controllo di tronco da seduta;
si verticalizza con appoggio, deambulazione possibile con walker e assistenza da parte di un operatore”;
f) all'atto dell'ingresso presso l' la paziente veniva descritta come “ vigile Controparte_1 collaborante e ben disposta al dialogo, disorientata su spazio -tempo e sé, a tratti delirante;
Non evidenti segni di agitazione psicomotoria, parametri vitali e obbiettività toraco-addominale nella norma”. Inoltre, nella visita medica si segnalava: “deambulazione impossibile;
mobilizzata in carrozzina con 1 operatore. Necessita di aiuto di 1 operatore per vestizione ed igiene personale” e “necessità di mezzi di protezione “1 e ½ spondine”;
g) il giorno stesso del ricovero, la paziente cadeva rovinosamente a terra dalla sedia a rotelle riportando una ferita lacero-contusa alla testa;
gli accertamenti eseguiti presso l'ospedale San Carlo di Milano davano esito negativo e la paziente rientrava il 30 aprile presso l'istituto ove i sanitari decisero di applicare due spondine al letto di dimensioni più alte e la cintura pelvica in carrozzina;
h) nella serata dello stesso 30 aprile 2021 alle ore 20.00, la paziente veniva trovata a terra in stanza. Nel diario veniva annotato: “scavalca le sponde del letto e cade. Riporta lacerazione gamba sinistra, lamenta dolore gamba sinistra, avvisato medico di guardia, in osservazione”;
i) nella notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio 2021, la paziente veniva trasferita al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, ove veniva riscontrata “frattura basicervicale ingranata del femore sinistro, plurimi esiti fratturativi costali a sinistra, oltre ad una frattura centro-somatica di grado severo di D12 con protrusione endocanalare del muro somatico da trauma forse non recente”;
j) in data 2 maggio la paziente è stata trasferita all' di Milano per essere Controparte_5 sottoposta a intervento di protesizzazione di anca sinistra, per frattura basicervicale del femore;
l'intervento chirurgico è stato eseguito il 4 maggio. Dalla cartella clinica emerge che durante la degenza, a causa dello stato di disorientamento spazio- temporale e dello stato di agitazione della paziente, erano state poste le spondine al letto e anche le polsiere;
k) la paziente è stata dimessa dall'Ospedale Galeazzi in data 11 maggio, per essere trasferita presso la
RSA Virgilio Ferrari di Milano, ove venivano predisposti mezzi di contenzione costituiti da spondine e polsiere.
Dal diario della struttura emerge un deterioramento progressivo delle condizioni psichiche della paziente, con frequente agitazione, aggressività, strappamento di catetere vescicale;
l) a partire dal 2 giugno 2021, le condizioni generali sono andate incontro a ulteriore peggioramento con desaturazione nonostante il supporto di ossigeno, ipotensione arteriosa, necessità di frequente pagina 4 di 17 broncoaspirazione. La paziente veniva trasferita al pronto soccorso del Policlinico S. Donato da cui è stata dimessa il 3 giugno 2021;
m) in data 5 giugno 2021, a causa di un ulteriore scadimento delle condizioni generali, la paziente venne di nuovo inviata al pronto soccorso del Policlinico S. Donato ove all'arrivo, veniva descritta soporosa con arti in flessione. Il controllo emocromocitometrico mostrava l'aumento di globuli bianchi con neutrofilia al 9, PRC elevata, la presenza di dispnea, fibrillazione atriale con segni di impegno cardiaco. A distanza di poche ore dal ricovero, la paziente entrava in coma fino al decesso, avvenuto alle ore 6.19 del 7 giugno;
n) in base alla citata documentazione clinica si è rilevato che la paziente, fino a prima dell'ingresso presso l' , non aveva presentato episodi di agitazione psicomotoria, risultando solo Controparte_1 disorientata temporo-spazialmente ma comunque vigile, parzialmente collaborante e ben disposta al dialogo. Si è quindi ritenuta stata corretta la annotazione nella relazione di accoglimento secondo cui, sulla base della mancata indicazione di episodi di agitazione e di antecedenti prescrizione dell'utilizzo di mezzi di protezione, venivano prescritte 1 e ½ spondine al letto;
o) si è parimenti ritenuta corretta la prescrizione delle spondine al letto di dimensioni più alte e della cintura pelvica dopo la caduta accidentale dalla sedia a rotelle avvenuta nella stessa giornata del ricovero;
p) secondo il giudizio dei consulenti, i mezzi di contenzione sono stati applicati con adeguata gradualità in base alle condizioni della paziente la quale soltanto dopo l'ulteriore caduta della serata del 30 aprile
2021 era stata segnalata come paziente agitata.
Proprio il trattarsi di una episodica condizione, verosimilmente legata al post trauma, non rilevata in precedenza, né trattata farmacologicamente, ha portato a ritenere che non fosse indicato il permanente allettamento con le fasce di sicurezza per letto, da ritenersi necessari in caso di stati confusionali e di agitazione psico-motoria;
q) i consulenti hanno quindi concluso per la non rilevabilità di profili di responsabilità da parte dell'istituto nelle cadute e nel progressivo peggioramento della paziente.
All'esito della trasmissione delle note critiche dei CTP attorei, i consulenti hanno replicato alle osservazioni confermando le conclusioni di cui alla bozza di relazione ed evidenziando quanto segue:
- la contenzione al letto era eccessiva alla luce delle condizioni della paziente descritte all'ingresso della struttura e rilevabili dalla documentazione relativa al precedente ricovero, considerato che, a parte lo stato di confusione, non erano descritti episodi di agitazione psicomotoria;
- tali condizioni, unitamente alla comorbilità e alle difficoltà di deambulazione non lasciavano presagire che la paziente fosse in grado di scavalcare un letto con due spondine per lato;
- il fatto che la paziente fosse descritta come “ a tratti delirante” nell'esame obiettivo del 29 aprile 2021, oltre ad essere in contrasto con le altre annotazioni che indicavano la paziente come vigile, collaborante e ben disposta al dialogo, non era sufficiente a ritenere configurabile uno stato di confusione confusionale acuto o delirio, nella sua definizione di stadio clinico caratterizzato da alterazioni pagina 5 di 17 oscillanti delle funzioni cognitive, dell'umore, dell'attenzione, della vigilanza e della coscienza di sé;
- il comportamento tenuto dal personale dell'istituto è stato ritenuto conforme ai protocolli ed alle regole di gestione della contenzione fisica, secondo cui, ove possibile è opportuno evitare l'allettamento permanente (foriero soprattutto in età avanzata di problematiche multiorgano) e limitare la contenzione al letto ai casi di pazienti particolarmente confusi ed agitati che risultano altrimenti ingestibili.
3) La valutazione della responsabilità della convenuta
Ritiene il giudicante che le conclusioni dell'espletata consulenza, pur se fondate sulla valutazione dei dati emergenti dalla documentazione clinica acquisita e logicamente motivate, non siano del tutto condivisibili e debbano essere necessariamente integrate con quanto risulta dalle emergenze processuali.
Il caso in esame fa venire in rilievo il tema della responsabilità della struttura per omessa vigilanza in ambito sanitario e richiede quindi una valutazione sulle buone prassi in tema di vigilanza oltre che sul nesso di causalità con l'evento dannoso.
In via generale, vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia di responsabilità per omessa vigilanza del personale della struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico.
La Corte, dopo avere ricondotto il rapporto tra paziente e struttura all'ambito contrattuale, ha affermato che,
"accettando il ricovero del paziente, la struttura sanitaria stipula con lui un contratto da cui discendono, quali effetti naturali ex art. 1374 c.c., l'obbligo di apprestargli le cure mediche e l'obbligo di proteggerlo e sorvegliarlo, adeguato alle sue menomate condizioni di salute, per prevenire danni a terzi o alla sua persona"
(Cass. Sez. 3, 22 ottobre 2014, n. 22331).
Quanto all'ampiezza dell'obbligo di protezione e sorveglianza, si è affermato che: “Nemmeno è pensabile che
l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità”
(Cass. civ.. n. 22331 2014 cit.).
Dai citati principi discende che, in tema di della ripartizione dell'onere probatorio, con riferimento alla responsabilità contrattuale – applicabile in tal caso con riferimento ai danni richiesti a titolo ereditario - il paziente che lamenti di aver subito un danno in ragione di omissioni imputabili al personale sanitario debba provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto
(Cass.civ. sez. 3 10832 2014 e Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2020 n. 25288).
pagina 6 di 17 In particolare, come rilevato dalla giurisprudenza “la presunzione di cui all'art. 1218 cod.civ. gravante sulla struttura ospedaliera, è una presunzione di colpa;
da essa il soggetto onerato si libera dimostrando di avere tenuto una condotta diligente, e la diligenza esigibile, ai sensi dell'art. 1176 cod.civ. comma 2, consiste in una adeguata sorveglianza del degente” (Cass. Sez. 3, n. 22331 del 2014)
Invero, vertendosi in una ipotesi di "culpa in vigilando", l'avverarsi dell'evento è indice dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno;
in tali ipotesi, per escludere l'esistenza del nesso di causa tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l'evento dannoso abbia avuto una causa diversa dall'omissione, indicando quale sia stata. Inoltre, la struttura sanitaria può esonerarsi da responsabilità dimostrando di avere tenuto una condotta diligente, consistita in una sorveglianza del degente adeguata alle sue menomate condizioni di salute (sempre, Cass. n. 22331 2014 e Cass. civ. n. 25288/2020).
3.1. Sul nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento dannoso
L'evento dannoso che viene in rilievo della fattispecie, in quanto ha determinato delle lesioni che hanno reso necessario un nuovo intervento, è la caduta occorsa a in data 30 aprile 2021, fonte della rottura Persona_1 del femore e di varie fratture costali.
Come si evince dagli atti, la paziente, all'atto della caduta, non era sorvegliata dal personale dell'istituto, che l'ha trovata direttamente a terra, dolorante e sarebbe verosimilmente derivata, secondo quanto annotato in cartella clinica, dall'avere scavalcato le spondine applicate dal personale della struttura.
Ciò trova conferma nella relazione delle infermiere prodotta dal convenuto (doc. 14) da cui emerge che la signora era stata dapprima messa a letto e poi, dopo che, il personale aveva messo a letto gli altri ospiti, PE era stata rinvenuta a terra.
Le cautele applicate per prevenire le cadute della paziente erano costituite dalla posa delle spondine di contenzione, mentre non erano stati applicati altri mezzi di contenzione come le polsiere.
Applicando la regola della “preponderanza dell'evidenza”, è possibile ritenere che, qualora si fosse proceduto all'applicazione di polsiere, con elevata probabilità ciò avrebbe evitato la sua caduta al suolo, in quanto avrebbe impedito la possibilità di scavalcare le spondine applicate al letto.
In base ai citati rilievi, si ritiene quindi assolto da parte degli attori la prova del nesso causale tra la omessa applicazione di mezzi di prevenzione idonei e la caduta oggetto di causa, fonte delle lesioni documentate dalle cartelle cliniche in atti.
3.2. Sull'obbligo di sorveglianza della struttura sanitaria: la prova liberatoria
Così accertato il nesso causale tra l'omessa sorveglianza e la caduta occorsa e le conseguenti lesioni, va ora valutato se la struttura ha offerto la prova liberatoria della responsabilità ex art. 1218 cod.civ., attraverso la dimostrazione di aver tenuto una condotta diligente, consistente nell'avere sorvegliato adeguatamente la degente e della imprevedibilità della caduta occorsa, date le condizioni della paziente al momento del fatto.
Al riguardo non si ritiene condivisibile la valutazione dei consulenti in merito all'adeguatezza delle misure adottate dalla struttura per un duplice ordine di ragioni.
pagina 7 di 17 In primo luogo, nella valutazione dell'estensione ed il contenuto dell'obbligo di prevenzione e di applicazione delle misure di contenzione occorre considerare i plurimi fattori di rischio di cadute della paziente e la variazione del rischio di caduta che si è registrata nel corso del secondo giorno di degenza rispetto al momento dell'ingresso della paziente nella struttura.
Invero, già all'ingresso vi erano plurimi fattori di rischio, costituiti dal disorientamento della sig.ra che PE non era limitato allo spazio e al tempo, ma così come annotato nel diario, riguardava anche la sua persona, data la descrizione “disorientata su spazio -tempo e sé, a tratti delirante”.
Se è vero che secondo i CTU secondo cui il disorientamento spazio-tempo configura soltanto uno degli aspetti dello stato di confusione mentale, è pur vero che ciò era chiaro indice del fatto che la paziente attraversasse quanto meno delle fasi di parziale confusione, a maggior ragione se si se si considera che, in base alle annotazioni sopra richiamate, il disorientamento riguardava anche il sé e che vi erano dei momenti di delirio.
Occorre poi considerare che, in base a quanto risulta dalle linee guida del Ministero di Sanità in tema di prevenzione cadute, la paziente, già all'ingresso, presentava ulteriori fattori di rischio di cadute costituiti dall'incontinenza e dalla dipendenza da terzi per le attività quotidiane (cfr. pag. 7 doc. 22 del fascicolo attoreo).
A tali importanti fattori di rischio si è poi aggiunto il verificarsi della prima caduta in data 29 aprile 2021, quando la paziente era sulla sedia a rotelle.
Al riguardo, dalla denuncia di infortunio redatta dal personale dell'istituto, risulta che nessuno era presente al momento di tale caduta, in quanto viene annotato che “l'ospite riferisce caduta accidentale dalla carrozzina”
(cfr. pag. 5 della cartella clinica). Proprio l'incertezza sul verificarsi della dinamica dell'evento non costituiva un fattore tranquillizzante, non potendo fare escludere la presenza di uno stato di agitazione motoria della paziente nel momento in cui veniva lasciata sola.
Il quadro sopra delineato, pur non rendendo necessari dei mezzi di contenzione permanente, avrebbe consigliato l'utilizzo di presidi più contenitivi quanto meno nelle ore notturne, così come evidenziato dai CTP degli attori, quando la paziente era priva di qualsiasi sorveglianza.
Sul punto è inconferente la valutazione dei CTU secondo cui tale cautela non avrebbe potuto prevenire il rischio di cadute in altri momenti, dal momento che il giudizio controfattuale deve essere ancorato all'evento così come verificatosi, anche sotto il profilo temporale, e non anche a potenziali eventi futuri.
In secondo luogo, appare significativo quanto emerge dalla richiamata relazione delle infermiere, laddove è scritto che la sig.ra dopo cena, aveva iniziato a dare i primi segni di agitazione, con PE peggioramento del suo stato dalle ore 18.40 in poi, quando la paziente aveva iniziato a chiamare più volte lo stesso nome, talvolta urlando, tanto da indurre le dichiaranti ad avvisare di ciò l'infermiere di turno.
Tale annotazione rivela l'evidente manifestarsi nella paziente di uno stato di agitazione psicomotoria già prima della seconda caduta, stato avrebbe dovuto allertare il personale dell'istituto ai fini del vaglio in ordine alla prescrizione di ulteriori mezzi di contenzione per il periodo di riposo notturno o quanto meno in ordine ad una maggiore sorveglianza fino alla cessazione dello stato di agitazione.
pagina 8 di 17 Alla luce di tali rilievi, si ritiene, quindi, sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito ascritto alla parte convenuta.
In particolare, da un lato gli elementi forniti dalla difesa della struttura convenuta non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere dell'adempimento della propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto dedotto alla luce degli artt. 1218 e 1176 cod.civ..
Dall'altro lato, per quel che attiene al danno iure proprio, i dati sopra evidenziati consentono di ritenere provata la condotta colposa del personale dell'istituto per non avere adeguatamente valutato il profilo di rischio della paziente successivamente alla prima caduta, per non avere provveduto all'approntamento degli ulteriori mezzi di contenzione, quale l'applicazione di polsiere, volte a prevenire il rischio di successive cadute o comunque provveduto alla sorveglianza della paziente nella fase in cui erano insorti concreti e ripetuti segni di agitazione.
3.3. Sul nesso causale tra la caduta ed il successivo decesso della paziente
Come già rilevato, sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario, sia in tema di responsabilità extra contrattuale l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Ciò posto nel caso in esame, dalla relazione peritale si evince che presentava un quadro di elevata Persona_1 comorbilità costituito da “fibrillazione atriale cronica con disfunzione ventricolare sinistra e plurimi ricoveri per scompenso cardiaco;
isterectomia per fibroma;
ernia discale operata;
ipertensione arteriosa;
esoftalmo e strabismo in morbo di Basedow con ipotiroidismo iatrogeno;
emiparesi sinistra in ischemia cerebrale embolica;
diabete mellito tipo 2; Bcpo con bronchiectasie;
dislipidemia; colelitiasi;
ipoacusia”.
In merito alla correlazione tra la caduta e la conseguente frattura del femore (oltre che le multiple fratture costali riportate a sinistra) ed il decesso della paziente, i consulenti hanno affermato testualmente: “ non si ritiene che possa essere avvalorato un nesso di causa diretto rappresentando la caduta al più una concausa indiretta, sopravvenuta ed involontaria”.
I CTU hanno poi rilevato che la frattura occorsa non era sufficiente a causare il decesso della paziente, che è intervenuto successivamente per complicazioni nel contesto di un quadro clinico pre-esistente contrassegnato da gravi comorbilità, ma che l'evento traumatico, proprio in quanto subito da una paziente meno resiliente a causa dell'età e del corteo pluripatologico di cui era portatore, ne abbiano ridotto la mobilità determinato la necessità di allettamento ed aumentato la sua dipendenza.
Si è poi evidenziato come nel determinismo del decesso abbiano avuto un ruolo non secondario il progressivo deterioramento neurologico/psichico, l'infezione da Sars Cov 2 in soggetto già affetto da broncopneumopatia e pregressa embolia polmonare, lo stato settico terminale.
Infine, si è osservato che il quadro condizionato dalle condizioni generali della paziente, in base agli strumenti scientifici previsionali di sopravvivenza, deponeva per una sopravvivenza al 70% ad un anno e al
55% a due anni.
Orbene, le risultanze della consulenza unitamente all'esame dell'iter clinico della paziente consentono di affermare che le conseguenze della caduta abbiano contribuito all'anticipato decesso della paziente.
pagina 9 di 17 Invero gli stessi consulenti hanno riconosciuto la valenza di concausa alla caduta.
Il fatto che abbiano contribuito al decesso anche le patologie preesistenti della paziente e che la frattura del femore, in assenza di tali preesistenze, non sarebbe stata di per sé letale, non ha incidenza sulla valutazione della causalità materiale tra l'anticipata morte e il comportamento colposo ascritto alla struttura convenuta come fonte della caduta della degente, tenuto conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524,
Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n. 28986, Cass.civ. sez. 3, 1 marzo 2023, n. 6122).
Inoltre, dalla documentazione clinica prodotta emerge che fino alla caduta, nella fase di riabilitazione svolta presso l'Ospedale San Giuseppe, si è assistito ad un miglioramento del quadro cardiopolmonare, con assenza al
RX di lesioni pleuroparenchimali, e con negativizzazione della paziente dal Covid già a metà aprile 2021, così come di un miglioramento del controllo del tronco e nell'autonomia nei passaggi posturali e nei trasferimenti
(cfr. pag. 1 e 2 della relazione del responsabile dell'Ospedale di San Giuseppe).
Nel mese successivo alla caduta e dopo l'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura femorale, si è invece assistito ad un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute, dello stato di agitazione e del decadimento cognitivo, e ad un peggioramento dello stato di scompenso circolatorio e del quadro respiratorio favorito, come evidenziato dai CTU, anche dal totale allettamento conseguente alla perdita di ogni possibilità di mobilizzazione.
A fronte di tale quadro, per escludere il nesso causale tra condotta ed evento di danno, occorre la prova del fatto le condizioni ambientali o naturali fossero di per sé sufficienti a determinare l'evento di danno senza l'apporto efficiente del comportamento umano.
Si tratta tuttavia di una ipotesi non ricorrente nel caso in esame proprio alla luce del quadro sopra delineato ed alla luce della valutazione dei consulenti sul fatto che le concorrenti patologie della paziente erano compatibili con un'ulteriore aspettativa di vita di almeno un anno.
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile al convenuto e l'evento dannoso da individuarsi nella riduzione della durata della vita della paziente, comunque in parte compromessa dalla pluralità e serietà delle patologie e condizioni invalidanti da cui era affetta .
4. I danni risarcibili
4.1. Il danno iure hereditatis
La sorella ed il nipote della de cuius hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito dalla stessa nel periodo tra le lesioni ed il decesso.
Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità, in caso di azione risarcitoria svolta dagli eredi per la anticipata perdita della vita del loro congiunto, sono risarcibili, se allegati e provati, il danno pagina 10 di 17 biologico differenziale, intesto come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, ed il danno morale per la lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cfr. Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n.26851).
Nel caso in esame le allegazioni degli attori riguardano la sola componente del danno biologico terminale;
la valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno non patrimoniale deve tenere conto dello stato della paziente conseguente alle varie patologie da cui era affetto, delle risultanze della relazione peritale e della documentazione medica prodotta afferente al periodo tra la caduta ed il suo decesso.
Sul punto i consulenti hanno rilevato la difficoltà nella quantificazione di un reale periodo di invalidità temporanea parziale o totale visto il quadro generale del paziente e la presenza di associate comorbilità che costringevano la paziente ad una mobilità molto ridotta.
Tuttavia, l'esame della documentazione clinica evidenzia il verificarsi di un peggioramento delle condizioni di salute della paziente e del suo stato di inabilità dopo il verificarsi della frattura a seguito della caduta, non soltanto limitato al periodo di ricovero presso il Galeazzi per l'esecuzione dell'intervento, ma altresì nel lasso di tempo in cui è stata ricoverata presso la RSA V. Ferrari.
Il diario clinico redatto da tale struttura mostra come siano aumentati progressivamente gli episodi di agitazione e di aggressività della paziente, di rifiuto di alimentarsi, oltre che la progressiva perdita della residua autonomia, data la necessità di utilizzo della immobilizzazione con cintura di contenzione.
Ciò porta quindi a presumere che la paziente abbia patito delle maggiori sofferenze fisiche incidenti sulla sua autonomia riconducibili non solo alle sue patologie preesistenti, ma anche alle conseguenze delle gravi fratture riportate.
Si è quindi in presenza di un danno che, per la sua peculiarità, va liquidato in via equitativa, seguendo i principi espressi in varie sentenze della Corte di Cassazione, laddove si è sottolineato come tale danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, il che non rende adeguata la mera e meccanica applicazione di tabelle predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso
(cfr. Cass.sez.3, 17 dicembre 2024 n. 33009).
Nella stima occorre quindi tenere conto, per un verso, della componente di sofferenza aggiuntiva fisica derivata alla paziente dalle lesioni conseguenti alla caduta e, per altro verso, il fatto che la paziente avrebbe comunque risentito un rilevante danno dinamico-relazionale per effetto delle conseguenze delle numerose e gravi comorbilità.
In base a tali criteri, si ritiene quindi di liquidare per tale voce di danno differenziale nel periodo intercorrente tra il 30 aprile ed il 7 giugno 2025 la somma onnicomprensiva di € 4.000,00, già espressa in moneta attuale.
4.2. Il danno non patrimoniale iure proprio
La liquidazione di tale danno deve tenere conto del fatto che, secondo le emergenze della consulenza tecnica, la colposa condotta del personale dell' ha cagionato un evento dannoso costituito dalla Controparte_1
pagina 11 di 17 riduzione della durata della vita della sig.ra considerato che la aspettativa di vita della paziente era ridotta PE dal punto di vista temporale a causa delle varie concomitanti patologie da cui era affetta.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “ non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore
medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass.civ. sez. 3, 28 marzo 2024, n. 8547 e, in motivazione, Cass.civ. sez. 3, 9 marzo 2018 n. 5641)
La Corte ha in particolare evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita della sig.ra si fonda sui medesimi fatti allegati PE dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno
2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e . Persona_1
E' altrettanto pacifico il fatto che non vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti.
Con riferimento alla natura della relazione, gli attori hanno dedotto di essere gli unici parenti della sig.ra e PE di avere mantenuto con la stessa un profondo legame, nonostante la distanza derivante dal trasferimento della de cuius a Milano in giovane età.
In particolare, ha allegato di essere in costante e continuo contatto telefonico con la sorella e Parte_2 PE di trascorrere con la stessa le festività natalizie ed estive, quando ritornava in Puglia, oltre che Persona_1
pagina 12 di 17 alcuni giorni durante l'anno quando la attrice si recava a Milano a trovare la sorella, soprattutto negli ultimi tempi in cui la stessa non si poteva spostare per motivi di salute.
Il nipote ha dedotto che il loro legame si era consolidato quando lo stesso si era trasferito Parte_1 per lavoro a Milano, ove era rimasto circa 14 anni e si era mantenuto anche nel periodo successivo, quando l'attore era divenuto un punto di riferimento per la zia, e, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, il suo amministratore di sostegno.
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, che le condotte ascritte al convenuto abbiano ridotto la durata della vita della paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione del rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come le patologie da cui era affetta la sig.ra PE erano suscettibili di ridurre in modo significativo la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare se e in che misura le evidenziate peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, e segnatamente secondo la sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di pagina 13 di 17 invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.
Vi è poi la recente sentenza n. 35998 del 27 dicembre 2023, così massimata: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)”
Orbene, nel caso in esame, le varie patologie da cui era affetta la de cuius, oltre a richiedere continua assistenza, incidevano sulla sua aspettativa di vita, da ritenersi non superiore ad un anno-due.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto sia della verosimile brevità dell'arco temporale di vita della congiunta, sia delle condizioni più limitative in cui la relazione tra la de cuius ed i suoi familiari avrebbe potuto esplicarsi, alla luce della riduzione dell'autonomia della paziente.
Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali e peculiari che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previste nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, nella versione aggiornata al 2024, vanno attribuiti a , sorella di Parte_2
, 4 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso (82 anni), 8 punti in considerazione della età Persona_1 della congiunta (79 anni), 12 punti per la presenza di altri due membri del nucleo familiare originale, data la allegazione degli attori sulla presenza di altre due sorelle.
pagina 14 di 17 Si arriva quindi all'attribuzione di 24 punti.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti alla attrice un numero di punti pari a 8, considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, nonché al contempo la formazione da parte di di un proprio nucleo familiare, il fatto che da lungo tempo le Parte_2 stesse, pur mantenendo frequenti contatti, vivevano lontane l'una dall'altra, il fatto che parte dei riflessi negativi derivanti dall'alterazione delle abitudini familiari e della possibilità di condivisione della vita con la sorella sarebbero stati comunque determinati dall'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra per le varie PE patologie di cui soffriva e, da ultimo, per i postumi dell'ictus che l'aveva colpita.
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 32 per . Parte_2
Per quanto riguarda il nipote, si ritiene provata la sussistenza di un effettivo danno non patrimoniale lamentato, derivante dall'esistenza di uno stabile e continuativo rapporto affettivo e relazionale con la zia che Persona_1 fa quindi inferire, in via presuntiva, il verificarsi di una sofferenza morale derivante dal venire meno del legame parentale.
Invero, dalle allegazioni svolte e della documentazione prodotta emerge che fino al 2014 l'attore per lavoro aveva vissuto a Milano ed aveva quindi più intense frequentazioni con la zia e che lo stesso era suo il punto di riferimento, anche vivendo a Roma, come dimostrato dal fatto che era il referente indicato dalla stessa in PE occasione del suo ricovero (cfr. pag. 11 della cartella clinica del Sant'Ambrogio), che si è occupato della stipula dei contratti per il ricovero della zia nella RSA e che lo stesso è stato successivamente nominato suo amministratore di sostegno.
Anche per tale ricorrente si ritiene di fare applicazione della tabella elaborata dalla tabella milanese, e segnatamente di quella relativa al risarcimento del danno per la perdita del fratello/nipote, in quanto ritenuta più affine al caso in esame.
A vanno quindi attribuiti 4 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso (82 anni), 12 Parte_1 punti in considerazione della età del congiunto (51 anni), 9 punti per la presenza di altre due zie e della madre.
Si arriva quindi all'attribuzione di 25 punti.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva, rilevano anche qui i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, il fatto che dal 2014 l'attore si era trasferito a Roma, la circostanza che la possibilità di continuare a godere del pagina 15 di 17 rapporto familiare con la zia sarebbe stata fortemente condizionata dall'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra che aveva reso necessario il suo ricovero in RSA. PE
Alla luce di ciò si ritiene quindi di attribuire 7 punti all'attore .
In applicazione di tale tabella, spettano quindi agli attori 32 punti ciascuno.
Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno delle attrici per il valore del punto base (pari a € 1.698,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di € 54.336,00 per ciascuno degli attori.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce delle particolari circostanze ravvisate nel caso in esame.
Come si è detto, occorre necessariamente tenere conto del fatto che gli attori avrebbero potuto godere del rapporto familiare con la loro congiunta per un periodo limitato e che l'aggravarsi dello stato di salute della sig.ra soprattutto in considerazione dei postumi riportati per l'ictus e della necessità di assistenza, PE avrebbe condizionato l'ordinario mantenimento del legame familiare.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano sensibilmente ridotte e che sia liquidabile, considerando la aspettativa di vita della sig.ra una somma non superiora al 40% dei citati importi. PE
Pertanto, spetta a e la somma di € 21.734,40 per ciascuno. Persona_1 Parte_1
Su tali somme spettano gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
5. La domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La parte convenuta ha chiesto di essere garantita dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea in forza della polizza prodotta in giudizio.
Non vi sono eccezioni inerenti all'applicabilità della garanzia.
Il danno non eccede il massimale previsto nella polizza.
Per quanto riguarda la franchigia, poiché nella fattispecie è configurabile un unico evento dannoso che ha dato luogo a danni in capo a soggetti diversi, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento va dedotta la somma di €
10.000,00 che rimane a carico dell'assicurato.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite e della fase della mediazione (limitatamente alla sola fase dell'attivazione) vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 26.000 a €.5200,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, con aumento al 10% tenuto conto del fatto che la difesa ha riguardato due parti aventi la medesima posizione processuale.
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
Dato l'accoglimento della domanda di garanzia, la terza chiamata è tenuta a rifondere all'assicurato le spese del giudizio, liquidate secondo i valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori Controparte_1 [...]
e della somma di € 4.000,00, oltre ad interessi al tasso legale con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle seguenti ulteriori seguenti somme:
€21.734,40 in favore di e di € 21.734,40 in favore di , oltre ad Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale su dette somme con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in €
545,00 per esborsi, € 8.377,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa come per legge ed al rimborso delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese della fase di mediazione, liquidate in € 589,60 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e Cpa come per legge;
4) in accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1 della terza chiamata , condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto da Controparte_2 quanto lo stesso dovrà versare all'attrice per capitale, interessi e spese così come determinati ai capi 1, 2
e 3 del dispositivo, dedotta la franchigia di € 10.000,00;
5) condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida in € 518,00 per spese, €7616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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