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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1257 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBERTINI SANDRA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARONI CP_1 C.F._2
FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in AG CI (LI) il giorno 17 dicembre 2023 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di AG CI (LI) al N. 20, parte 1 – anno 2023, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto
1 dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
) che hanno contratto matrimonio in AG CI (LI) il C.F._2 giorno 17 dicembre 2023 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di AG CI (LI) al N. 20, parte 1 – anno
2023;
2. PONE l'obbligo a carico del sig. Sig. di corrispondere alla Sig.ra CP_1 [...] la somma di euro 200,00 entro il giorno cinque di ogni mese quale assegno Parte_1 di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La Sig.ra resta ad abitare nella casa familiare con tutto quanto Parte_1
l'arreda e correda, senza nulla dovere al Sig. titolare del 50% della proprietà, sita Orciano CP_1
Pisano (PI) via Cristoforo Colombo n 1, contraddistinta al NCEU di detto Comune al foglio 9, particella 174, categoria A/4, classe 2, 6,5 vani, rendita euro 335,70. Il Sig. si è CP_1 impegnato a trasferire nel più breve tempo possibile la propria residenza anagrafica altrove. La
Sig.ra si è impegnata ad effettuare le volture di tutte le utenze Parte_1
2 (gas, acqua luce) e si fa carico delle medesime dal gennaio 2025. Si è impegnata, altresì, a volturare la Tari tramite comunicazione all'ufficio tributi del CP_2
- Le parti, a parziale definizione dei loro rapporti economici e in via transattiva, si sono così impegnate: il Sig. a cedere alla Sig.ra la propria CP_1 Parte_2 quota di proprietà, pari al 50 %, dell'autovettura Peugeot targata DE070PK e del motociclo CF
MOTO targato FL23805, entrambi già nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra
[...]
in modo che ne diventi proprietaria al 100%. La Sig.ra Pt_1 Parte_1 da parte sua si è impegnata al pagamento dei verbali per violazione del codice della strada commesse dal Sig. ed emessi dalla Polizia Provinciale di Pisa per il veicolo CP_1
Peugeot targato DE070PK n V/920812/2024 del 7 marzo 2024 e n. V/281245X del 20 giugno
2024 o comunque delle relative cartelle esattoriali. Le spese relative al trasferimento di proprietà dei due veicoli sono a carico della Sig.ra che se le è assunte. Parte_1
Detti trasferimenti devono essere perfezionati entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione. I signori e hanno dichiarano che le CP_1 Parte_1 pattuizioni di cui al presente punto sono essenziali e funzionali, come ogni altra condizione, alla definizione non contenziosa della crisi familiare e beneficiano dei benefici fiscali per il componimento non contenzioso e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 l. 6 marzo 1987,
n.74;
3 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di AG CI (LI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civili del Comune di AG
CI (LI) per le incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1257 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBERTINI SANDRA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARONI CP_1 C.F._2
FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in AG CI (LI) il giorno 17 dicembre 2023 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di AG CI (LI) al N. 20, parte 1 – anno 2023, dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto
1 dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
) che hanno contratto matrimonio in AG CI (LI) il C.F._2 giorno 17 dicembre 2023 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di AG CI (LI) al N. 20, parte 1 – anno
2023;
2. PONE l'obbligo a carico del sig. Sig. di corrispondere alla Sig.ra CP_1 [...] la somma di euro 200,00 entro il giorno cinque di ogni mese quale assegno Parte_1 di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La Sig.ra resta ad abitare nella casa familiare con tutto quanto Parte_1
l'arreda e correda, senza nulla dovere al Sig. titolare del 50% della proprietà, sita Orciano CP_1
Pisano (PI) via Cristoforo Colombo n 1, contraddistinta al NCEU di detto Comune al foglio 9, particella 174, categoria A/4, classe 2, 6,5 vani, rendita euro 335,70. Il Sig. si è CP_1 impegnato a trasferire nel più breve tempo possibile la propria residenza anagrafica altrove. La
Sig.ra si è impegnata ad effettuare le volture di tutte le utenze Parte_1
2 (gas, acqua luce) e si fa carico delle medesime dal gennaio 2025. Si è impegnata, altresì, a volturare la Tari tramite comunicazione all'ufficio tributi del CP_2
- Le parti, a parziale definizione dei loro rapporti economici e in via transattiva, si sono così impegnate: il Sig. a cedere alla Sig.ra la propria CP_1 Parte_2 quota di proprietà, pari al 50 %, dell'autovettura Peugeot targata DE070PK e del motociclo CF
MOTO targato FL23805, entrambi già nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra
[...]
in modo che ne diventi proprietaria al 100%. La Sig.ra Pt_1 Parte_1 da parte sua si è impegnata al pagamento dei verbali per violazione del codice della strada commesse dal Sig. ed emessi dalla Polizia Provinciale di Pisa per il veicolo CP_1
Peugeot targato DE070PK n V/920812/2024 del 7 marzo 2024 e n. V/281245X del 20 giugno
2024 o comunque delle relative cartelle esattoriali. Le spese relative al trasferimento di proprietà dei due veicoli sono a carico della Sig.ra che se le è assunte. Parte_1
Detti trasferimenti devono essere perfezionati entro trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione. I signori e hanno dichiarano che le CP_1 Parte_1 pattuizioni di cui al presente punto sono essenziali e funzionali, come ogni altra condizione, alla definizione non contenziosa della crisi familiare e beneficiano dei benefici fiscali per il componimento non contenzioso e l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 l. 6 marzo 1987,
n.74;
3 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di AG CI (LI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civili del Comune di AG
CI (LI) per le incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 28/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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