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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4737/2023 R.G promosso con ricorso depositato in data
11.08.2023
da
, con l'avv. DELL'AGNESE CRISTINA, come da procura in Parte_1
atti;
- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. CHIES ALICE, come da procura in atti;
Controparte_1
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
15.01.2025, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.: 2
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 9 novembre
2019 nel Comune di Padova e registrato al n.239 Parte I vol.01 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Padova, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
- attesa l'obiettiva distanza geografica tra le rispettive residenze, affido esclusivo della minore alla madre, con conferma del collocamento presso quest'ultima e con impegno della madre a comunicare periodicamente al padre le scelte svolte nell'interesse della minore;
- quanto al diritto di visita del padre, lo stesso vedrà la minore: o almeno 4 giorni ogni due mesi quando il padre si recherà in Italia per visitare la minore con un preavviso alla madre di tre settimane rispetto alle date di visita previste;
o una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il 31.12, per il 2025 nella settimana di Natale la minore starà con il padre;
o le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, Pasqua 2025 la minore starà con la madre;
o durante le vacanze estive tre settimane consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno;
o con facoltà delle parti di accordarsi diversamente nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore .
− il resistente verserà alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10
di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della minore, oltre la rimborso del 50% delle Spese
Straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
2017 con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio:
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− conferma per il resto le condizioni di separazione.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio, depositato in data 11.08.2023, conveniva in giudizio Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE
Che il Tribunale di Padova adito, previa comparizione delle parti avanti a sé,
constatata la separazione di fatto già esistente tra i coniugi e l'impossibilità della ripresa della convivenza tra essi, dichiari la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati e nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;
affidi la figlia in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
con collocazione prevalente presso di essa;
preveda in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 350,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul c/ che la signora Pt_1
comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie quali identificate dal
[...]
protocollo utilizzato dal Tribunale di Padova;
assegni la casa coniugale sita in Padova, via Saetta n. 24 alla proprietaria Pt_1
che già vi abita insieme alla figlia;
[...] Per_1
Disciplini il diritto di visita del padre nei seguenti termini;
Persona_1
trascorrerà con la madre i giorni di lunedì, mercoledì, venerdì; con il padre i giorni
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di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 con riaccompagno a casa della madre;
in periodo non scolastico dalle ore 9,30 alle 21,00, con prelevamento e riaccompagno da e presso la madre;
i week-end saranno alternati tra il padre e la madre. Il padre prenderà con sé la figlia alle 9,00 del sabato fino alle ore 21,00
della domenica con riaccompagno presso la madre;
Quanto alle vacanze estive, il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia una settimana consecutiva.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro dove la bambina trascorre le vacanze ed eventuali trasferimenti anche brevi all'estero. Durante le vacanze pasquali e natalizie la bambina trascorrerà metà del periodo con ciascuno dei genitori alternando le principali festività come d'uso Il giorno del compleanno della bambina il genitore che non l'ha con sé potrà recarsi a salutarla presso l'altro genitore. E' prevista la possibilità del genitore che non ha con sé la bambina di telefonarle almeno una volta al giorno.
Esistendone le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 9 novembre 2019 nel Comune di Padova e registrato al n.239
Parte I vol.01 del Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Padova,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 30.10.2023, si costituiva il resistente rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, anche istruttoria, anche assumendo provvedimenti temporanei urgenti:
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-pronunciare e dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
e ,
[...] Parte_1
-autorizzare i coniugi a vivere separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove crede con il solo obbligo per ciascun coniuge di comunicare preventivamente all'altro eventuali mutamenti di residenza,
-disporre che i coniugi prestino il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento o permesso valido per l'espatrio, e consegnino tali documenti al coniuge che non li tenga presso di sé senza indugio alla richiesta,
-disporre l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa famigliare sita in Padova, via Saetta 24, con facoltà del padre di tenerla con se il lunedì e giovedì
pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 18,00 quando la madre andrà a riprenderla, oltre a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita dall'asilo quando il padre andrà prenderla fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre. Per il periodo natalizio: due settimane comprendenti il Natale, il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni con un genitore e l'anno successivo con l'altro; la metà delle vacanze pasquali in modo che ad anni alterni trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e di Pasquetta con l'altro; per i ponti si seguirà un regime alternato, un ponte con un genitore e il seguente con l'altro; per le vacanze estive la figlia starà con il padre per tre settimane, di cui due continuative, da concordarsi entro il mese di giugno. La festa della mamma e il compleanno di quest'ultima con la madre, la festa del papà e il compleanno di quest'ultimo con il padre. Nel giorno del suo compleanno festeggerà con Per_1
entrambi i genitori.
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-disporre a carico del Sig. l'assegno mensile di contributo al Controparte_1
mantenimento della minore dell'importo di 100,00/mese da Persona_2
versarsi alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale adito, considerata la scarsa entità dei redditi del Sig.
e la netta sproporzione tra i redditi di quest'ultimo e quelli della Sig.ra Parte_2
considerevolmente superiore. Pt_1
-esistendone le condizioni di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.11.2019 avanti il Comune di Padova e reg. n. 239 Parte I
vol.01 del registro del Matrimonio del Comune di Padova, ordinando al competente
Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti condizioni:
-confermare l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa famigliare sita in Padova, via Saetta 24, con facoltà del padre di tenerla con se il lunedì e giovedì
pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 18,00 quando la madre andrà a riprenderla, oltre a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita dall'asilo quando il padre andrà prenderla fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre. Per il periodo natalizio: due settimane comprendenti il Natale, il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni con un genitore e l'anno successivo con l'altro; la metà delle vacanze pasquali in modo che ad anni alterni trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e di Pasquetta con l'altro; per i ponti si seguirà un regime alternato, un ponte con un genitore e il seguente con l'altro; per le vacanze estive la figlia starà con il padre per tre settimane, di cui due
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continuative, da concordarsi entro il mese di giugno. La festa della mamma e il compleanno di quest'ultima con la madre, la festa del papà e il compleanno di quest'ultimo con il padre. Nel giorno del suo compleanno festeggerà con Per_1
entrambi i genitori.
-confermare a carico del Sig. l'assegno mensile di contributo Controparte_1
al mantenimento della minore dell'importo di 100,00/mese Persona_2
da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1
rivalutazione annuale Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale adito, considerata la scarsa entità dei redditi del Sig.
e la netta sproporzione tra i redditi di quest'ultimo e quelli della Sig.ra Parte_2
considerevolmente superiori. Pt_1
-In via istruttoria si chiede il rigetto dell'istanza di prova testimoniale formulata ex adverso in quanto inammissibile perchè generica ed aspecifica, invero essa non è
articolata in capitoli di prova separati e specifici e manca qualsivoglia riferimento a circostanze spazio-temporali a fatti esposti in modo chiaro e pertinente. Nel
denegato caso di accoglimento della stessa si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare istanze istruttorie sulle circostanze dedotte e capitolare a mezzo memorie autorizzate di cui si chiede fin d'ora l'assegnazione. Con condanna di parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese, anche istruttorie, di onorari oltre accessori del presente giudizio anche in considerazione delle condizioni economiche più deboli del Sig. e del Per_3
fatto che la ricorrente ha reso informazioni ed effettuato produzioni documentali
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incomplete ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis,18, 116, 2° co., 92,1° co e 96 c.p.c..”.”
All'udienza di comparizione delle parti dell'01.12.2023 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, in merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma
3, c.p.c., che di seguito si riporta:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Il padre potrà tenere con sé la minore:
- Due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a casa della madre alle 18:15 (indicativamente il lunedì ed il giovedì);
- A W.E. alterni dal sabato mattina con pernotto alla domenica sera alle ore 20:30
dopo cena;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale
ed il 31.12 . Natale 2023 sarà di competenza del padre;
- Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Pasqua 2024 sarà di competenza della madre;
- Durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 04 di ogni anno .
- Ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con la figlia .
- Il resistente verserà alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISAT, a titolo
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di mantenimento della minore, oltre la rimborso del 50% delle Spese Straordinarie
definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017:
- L'assegno unico o eventuali altri emolumenti di analoga natura sarà goduto integralmente dalla madre;
- All'esito della sentenza parziale rinvio della causa ai fini della pronuncia sullo scioglimento del matrimonio;
- Spese compensate alla definizione del giudizio”; e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione;
In data 29.12.2023 veniva pubblicata sentenza non definitiva di separazione n. 2597/2023 e la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti unitamente alla domanda di separazione ex art. 473 bis-49 c.p.c.;
All'udienza di comparizione delle parti del 15.01.2025 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, in merito allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.,
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe;
e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente va rilevato che, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (in resistente è nato a [...] - Cuba), appare necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, quale sia la legge applicabile alle stesse.
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Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale, non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_3
, precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati
[...]
terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218,
le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento,
laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5
del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora: dai documenti allegati risulta che parte ricorrente risiede a Padova (cfr. doc. 6 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8,
lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. D che indica l'applicabilità della legge “in cui è adita
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l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto in base all'art. 7 del Regolamento CE n.
1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”. Va, quindi,
ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare,
tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17
HR che, se anche riferita al precedente regolamento, si ritiene applicabile anche a quello vigente in quanto è stata riportata la formulazione dell'articolo previgente) .
Nel caso in esame, la figlia minore della coppia, per la quale si chiede di stabilire il diritto di affidamento, risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne opera la convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
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protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass.
Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal 2016.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia,
inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia
essendo ivi residenti sia la madre che la minore.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie, essedo sia la madre che la minore residente in Italia, si applica la legge italiana.
*** ***
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Passando, quindi, all'esame delle domande proposte, va rilevato che i sigg.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile il 09.11.2019 a Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2019, Numero 239, Parte I, Vol. 1.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato l'01.12.2023 e la separazione è stata pronunciata giusta sentenza n. 2597/2023,
pubblicata in data 29.12.2023.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In merito alle ulteriori domande proposte, va osservato che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 15.01.2025, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.,
appaiono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.; nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e matrimonio contratto il 09.11.2019 a Controparte_1
Padova (PD) e trascritto nel registro del suddetto Comune, parte I, n. 239,
Vol. 1, anno 2019.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3,
c.p.c..
4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.01.25
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari
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