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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2405/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 30/10/2025, sono presenti:
per , l'avv. AUTIERI FRANCESCO;
Parte_1
per nessuno è comparso;
CP_1
L'avv. Autieri precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti atti difensivi ed alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che il si è CP_1 indebitamente arricchito ai danni della società attrice, con impoverimento della stessa, sussistendo i presupposti per il rimedio dell'ingiustificato arricchimento. Osserva che la controparte è stata denunciata, per questo e per altri fatti, e lo stesso è stato condannato dal
Tribunale di Latina, con sentenza avverso, la quale pende attualmente impugnazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 2824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2824/2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via Armellini n. 7, presso lo studio dell'avv.
CO Autieri e dell'avv. Camillo Autieri, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Convenuto contumace –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: Come da note scritte del 21.10.2025.
Per il convenuto: Nessuno è comparso.
Oggetto: Giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. La conveniva in giudizio innanzi all'intestato Ufficio, Parte_1 CP_1 esponendo di essere stata condannata dalla Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 3818 del 2.12.2018, al pagamento in favore della controparte della somma di €
118.068,93 “a titolo di T.F.R., determinato sulla base dei parametri che Parte_1 ha indicato nei documenti sub 3 agli atti del fascicolo di parte ricorrente oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria alle condizioni di legge” e che, sulla base del dispositivo di detta sentenza, il aveva notificato atto di pignoramento presso terzi per la somma di € CP_1
202.000,00.
Essa attrice aveva, tuttavia, proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. lamentando, tra l'altro, che la controparte aveva già ricevuto dalla a titolo di anticipazioni sul Parte_1
TFR, l'importo di € 18.639,18, in data 20.04.1998, la somma di € 6.713,94 nel mese di febbraio
2021, € 7.060,00 il 30.06.2005 ed € 13.650,00 l'11.03.2010, il tutto per un totale di € 46.063,12.
Inoltre, una parte del TFR era stata accantonata presso (Fondo di Previdenza per i CP_2
Dirigenti di Azienda), in particolare per la somma di € 15.505,00 nel periodo 1998-2006 e di €
14.452,00 negli anni 2007-2013, per un totale di € 29.957,00. Infine, dal conteggio predisposto dal ed allegato all'atto di appello, doveva essere scorporato l'importo di € 14.088,00, non CP_1 rientrante nel TFR e consistente piuttosto nell'indennità per il mancato preavviso, che tuttavia non spettava al dipendente vertendosi in materia di licenziamento per giusta causa.
Premesso, quindi, che in data 4.04.2019 il Tribunale di Siena aveva assegnato a favore della controparte la somma di € 139.764,72 (di cui € 135.496,72 per sorte) e che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era stata respinta, essendosi verificato un ingiustificato arricchimento della controparte per il complessivo importo di € 90.108,12, chiedeva la condanna del al CP_1 pagamento del citato importo o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Precisava, infatti, che l'impoverimento non avrebbe potuto essere rimediato neppure con la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3818/2018 della Corte
d'Appello di Roma, giacché essendo in discussione unicamente questioni di fatto ed essendo la
Suprema Corte un giudice di legittimità, l'eventuale impugnazione avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
Il convenuto ometteva di costituirsi in giudizio e, all'udienza dell'11.10.2022, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione con rinvio al 22.06.2023.
pagina 3 di 5 A tale udienza, preso atto della ritualità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di e la trattazione della causa proseguiva con il CP_1
deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito, la causa subiva rinvio all'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A tale udienza, lette le note scritte depositate dall'attrice veniva disposta la discussione orale della causa in occasione dell'udienza del 30.10.2025, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata e merita di essere respinta ostando all'accoglimento il precedente giudicato rappresentato dalla sentenza n. 3818/2018 della
Corte d'Appello di Roma, pacificamente non impugnata in Cassazione.
Occorre infatti rammentare che, in caso di esecuzione avvenuta sulla base di un titolo giudiziale, il debitore non può più sollevare eccezioni fondate su circostanze antecedenti alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con l'emanazione del titolo posto ad esecuzione (cfr. ex multis Cass., sez. III, 24 luglio
2012, n. 12911; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass., sez. VI-3, 14 febbraio 2020, n. 3716).
Tale limite non opera, peraltro, solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ma in qualsiasi altro giudizio di cognizione volto ad accertare l'inesistenza del diritto ormai deciso con sentenza passata in giudicato, dal momento che promanano dal giudicato civile non solo effetti negativo-preclusivi (ne bis in idem), ma anche effetti positivo-conformativi per gli altri processi, facendo la sentenza stato ad ogni effetto tra le medesime parti, eredi e aventi causa (art. 2901 c.c.).
Se ne ricava che la domanda, da qualificarsi come di ripetizione dell'indebito (avendo l'attrice sostanzialmente dedotto di aver versato a favore del convenuto, sia pure all'esito di una procedura esecutiva, somme non dovute), deve necessariamente essere respinta.
Né rileva che il titolo esecutivo fosse rappresentato da una sentenza pronunciata in grado di appello, che avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 360, n. 5) c.p.c. oppure con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4) c.p.c.
pagina 4 di 5 Peraltro, va rammentato che il pagamento degli importi indicati in citazione non è stato spontaneo ma è avvenuto – come sopra detto – all'esito di un'espropriazione presso terzi, sicché osta alla ripetizione di quanto percepito dal l'ulteriore principio secondo CP_1
cui “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20994).
Solo il proficuo esperimento dell'opposizione all'esecuzione avrebbe, quindi, potuto giustificare la restituzione degli importi percepiti dal all'esito dell'espropriazione CP_1 forzata, non potendo la relativa domanda essere accolta in questa sede, a nulla rilevando la qualificazione della domanda effettuata dall'attrice come ingiustificato arricchimento.
Segue il rigetto della domanda attorea, atteso il carattere assorbente della questione, fondata su fatti allegati dalla stessa attrice e quindi già rientranti nel contraddittorio processuale.
3. Nulla deve disporsi sulle spese, atteso che il convenuto è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, all'udienza del 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 30/10/2025, sono presenti:
per , l'avv. AUTIERI FRANCESCO;
Parte_1
per nessuno è comparso;
CP_1
L'avv. Autieri precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti atti difensivi ed alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che il si è CP_1 indebitamente arricchito ai danni della società attrice, con impoverimento della stessa, sussistendo i presupposti per il rimedio dell'ingiustificato arricchimento. Osserva che la controparte è stata denunciata, per questo e per altri fatti, e lo stesso è stato condannato dal
Tribunale di Latina, con sentenza avverso, la quale pende attualmente impugnazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 2824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2824/2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via Armellini n. 7, presso lo studio dell'avv.
CO Autieri e dell'avv. Camillo Autieri, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
- Convenuto contumace –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: Come da note scritte del 21.10.2025.
Per il convenuto: Nessuno è comparso.
Oggetto: Giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. La conveniva in giudizio innanzi all'intestato Ufficio, Parte_1 CP_1 esponendo di essere stata condannata dalla Corte d'Appello di Roma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 3818 del 2.12.2018, al pagamento in favore della controparte della somma di €
118.068,93 “a titolo di T.F.R., determinato sulla base dei parametri che Parte_1 ha indicato nei documenti sub 3 agli atti del fascicolo di parte ricorrente oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria alle condizioni di legge” e che, sulla base del dispositivo di detta sentenza, il aveva notificato atto di pignoramento presso terzi per la somma di € CP_1
202.000,00.
Essa attrice aveva, tuttavia, proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. lamentando, tra l'altro, che la controparte aveva già ricevuto dalla a titolo di anticipazioni sul Parte_1
TFR, l'importo di € 18.639,18, in data 20.04.1998, la somma di € 6.713,94 nel mese di febbraio
2021, € 7.060,00 il 30.06.2005 ed € 13.650,00 l'11.03.2010, il tutto per un totale di € 46.063,12.
Inoltre, una parte del TFR era stata accantonata presso (Fondo di Previdenza per i CP_2
Dirigenti di Azienda), in particolare per la somma di € 15.505,00 nel periodo 1998-2006 e di €
14.452,00 negli anni 2007-2013, per un totale di € 29.957,00. Infine, dal conteggio predisposto dal ed allegato all'atto di appello, doveva essere scorporato l'importo di € 14.088,00, non CP_1 rientrante nel TFR e consistente piuttosto nell'indennità per il mancato preavviso, che tuttavia non spettava al dipendente vertendosi in materia di licenziamento per giusta causa.
Premesso, quindi, che in data 4.04.2019 il Tribunale di Siena aveva assegnato a favore della controparte la somma di € 139.764,72 (di cui € 135.496,72 per sorte) e che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era stata respinta, essendosi verificato un ingiustificato arricchimento della controparte per il complessivo importo di € 90.108,12, chiedeva la condanna del al CP_1 pagamento del citato importo o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Precisava, infatti, che l'impoverimento non avrebbe potuto essere rimediato neppure con la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3818/2018 della Corte
d'Appello di Roma, giacché essendo in discussione unicamente questioni di fatto ed essendo la
Suprema Corte un giudice di legittimità, l'eventuale impugnazione avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
Il convenuto ometteva di costituirsi in giudizio e, all'udienza dell'11.10.2022, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione con rinvio al 22.06.2023.
pagina 3 di 5 A tale udienza, preso atto della ritualità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di e la trattazione della causa proseguiva con il CP_1
deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito, la causa subiva rinvio all'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A tale udienza, lette le note scritte depositate dall'attrice veniva disposta la discussione orale della causa in occasione dell'udienza del 30.10.2025, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, la domanda è infondata e merita di essere respinta ostando all'accoglimento il precedente giudicato rappresentato dalla sentenza n. 3818/2018 della
Corte d'Appello di Roma, pacificamente non impugnata in Cassazione.
Occorre infatti rammentare che, in caso di esecuzione avvenuta sulla base di un titolo giudiziale, il debitore non può più sollevare eccezioni fondate su circostanze antecedenti alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con l'emanazione del titolo posto ad esecuzione (cfr. ex multis Cass., sez. III, 24 luglio
2012, n. 12911; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-3, 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass., sez. VI-3, 14 febbraio 2020, n. 3716).
Tale limite non opera, peraltro, solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ma in qualsiasi altro giudizio di cognizione volto ad accertare l'inesistenza del diritto ormai deciso con sentenza passata in giudicato, dal momento che promanano dal giudicato civile non solo effetti negativo-preclusivi (ne bis in idem), ma anche effetti positivo-conformativi per gli altri processi, facendo la sentenza stato ad ogni effetto tra le medesime parti, eredi e aventi causa (art. 2901 c.c.).
Se ne ricava che la domanda, da qualificarsi come di ripetizione dell'indebito (avendo l'attrice sostanzialmente dedotto di aver versato a favore del convenuto, sia pure all'esito di una procedura esecutiva, somme non dovute), deve necessariamente essere respinta.
Né rileva che il titolo esecutivo fosse rappresentato da una sentenza pronunciata in grado di appello, che avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 360, n. 5) c.p.c. oppure con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4) c.p.c.
pagina 4 di 5 Peraltro, va rammentato che il pagamento degli importi indicati in citazione non è stato spontaneo ma è avvenuto – come sopra detto – all'esito di un'espropriazione presso terzi, sicché osta alla ripetizione di quanto percepito dal l'ulteriore principio secondo CP_1
cui “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20994).
Solo il proficuo esperimento dell'opposizione all'esecuzione avrebbe, quindi, potuto giustificare la restituzione degli importi percepiti dal all'esito dell'espropriazione CP_1 forzata, non potendo la relativa domanda essere accolta in questa sede, a nulla rilevando la qualificazione della domanda effettuata dall'attrice come ingiustificato arricchimento.
Segue il rigetto della domanda attorea, atteso il carattere assorbente della questione, fondata su fatti allegati dalla stessa attrice e quindi già rientranti nel contraddittorio processuale.
3. Nulla deve disporsi sulle spese, atteso che il convenuto è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, all'udienza del 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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