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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/09/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 8089/2015 R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Alessandro, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FORNARO Cinzia, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 28.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2015, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 06/09/1999 matrimonio in TA (TA) con
[...]
che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
e rispettivamente il 28.07.2001 e 18.01.2007,
[...] Persona_2 che in data 03.12.2013 con sentenza n. 2526/2013 il Tribunale di TA dichiarava la separazione personale tra i coniugi, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo a sé dei minori e Per_1 Per_2 nonché la previsione in via provvisoria di un contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento per sé pari ad € 300,00 su base mensile, a titolo di mantenimento della prole pari ad € 600,00 su base mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a copertura delle spese di locazione di un immobile da parte della resistente, pari ad € 500,00 su base mensile, quindi, il riconoscimento con sentenza di un assegno divorzile pari ad € 300,00 su base mensile e l'attribuzione ex art. 12 bis Legge n. 898/1970 del 40% del TRF percepito dal resistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente a mezzo di memoria difensiva depositata 6.7.2016, pur non opponendosi al divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e concluso, domandando l'affido esclusivo della prole ed il collocamento della stessa presso di sé, quindi il riconoscimento a carico della ricorrente di un contributo mensile pari ad € 600,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 27.2.2017 venivano adottati i provvedimenti presidenziali, con cui, dopo l'ascolto del minore il G.D. disponeva in via provvisoria, Per_1
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso la madre, cui restava assegnata la casa coniugale, e di Per_2 Per_1 presso il padre, nonché poneva a carico del resistente l'obbligo di versare in favore di la somma mensile di € 500,00, di cui € 100,00 a titolo Parte_1 di mantenimento del coniuge, € 300,00 per il mantenimento della figlia minore ed € 100,00 per il mantenimento del figlio (per il tempo Per_2 Per_1 trascorso dal minore con la madre in occasione dell'esercizio del diritto di visita materno), oltre agli assegni familiari ed alla metà della somma necessarie per le spese straordinarie della figlia Per_2
In sede di reclamo (proposto dal resistente , Controparte_1
l'ordinanza presidenziale di cui innanzi trovava conferma, fatta salva la revoca da parte del Giudice del reclamo del contributo posto a carico del per CP_1 il mantenimento del figlio Per_1 Rimessa la causa dinanzi al G.I., con ordinanza provvisoria del 2.9.2019, il G.I. a parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, rilevato che parte ricorrente versava in grave stato di bisogno, aumentava ad € 200,00 il contributo a titolo di mantenimento del coniuge e ad € 400,00 quello previsto a titolo di mantenimento della figlia Per_2
Con sentenza non definitiva n. 2310/2021 del 14.10.2021 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA
(TA) in data 06.09.1999 da e Parte_1 Controparte_1
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del
[...] giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, con ordinanza del 16.06.2023, alla luce del mutato regime di collocamento della minore, il G.I., in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 709 ult. comma c.p.c. proposta da parte resistente, a modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, ratificava il collocamento della minore
[...] presso il padre, regolava l'esercizio del diritto di visita materno e Persona_2 revocava l'assegno posto a carico di in favore di Controparte_1 [...] per il mantenimento della minore Pt_1 Per_2
All'udienza del 28/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, osserva il Collegio che nelle more del giudizio entrambi i figli sono divenuti maggiorenni, nulla deve pertanto disporsi in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Con riguardo al mantenimento della prole maggiorenne, risulta pacifico tra le parti che il figlio sia divenuto economicamente autosufficiente nelle more Per_1 del giudizio, pertanto nulla deve disporsi a titolo di mantenimento dello stesso, mentre i provvedimenti assunti in via provvisoria nella fase presidenziale del giudizio risultano sul punto già revocati dalla Corte di Appello sez. dist. di
TA in sede di reclamo.
Quanto alla figlia nelle more del giudizio la stessa si è trasferita Per_2 stabilmente presso il padre al domicilio dei nonni paterni, come accertato dal SS di TA (relazione prot. 74 121 del 27.1.2021) in sede di visita domiciliare e dal
Consultorio Familiare di TA (relazione prot. 8 del 20.1.2021), al quale la ricorrente già nel mese di ottobre 2020 rappresentava l'inidoneità dell'alloggio assegnatole ad ospitare la prole.
Pertanto, il Collegio, richiamato il provvedimento assunto in via provvisoria dal
G.I. in data 16.6.2023, conferma con decorrenza dal mese di ottobre 2019 la revoca dell'assegno posto in via provvisoria in sede presidenziale a carico di
[...]
in favore di per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 minore Parte ricorrente, infatti, non ha addotto elementi di Persona_2 prova idonei a smentire quanto verificato dal Servizio Sociale del territorio, a conferma dell'assunto di parte resistente, opponendosi pure all'ascolto della minore medesima sul punto (ascolto al quale rinunciava pure la parte resistente all'udienza del 5.2.2024).
Con riguardo alle ulteriori questioni accessorie, il Collegio rileva l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
[...]
Pt_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n. 18287).
Nel caso che ci occupa, pur tenendo fermi i provvedimenti assunti in via provvisoria nelle precedenti fasi istruttoria e presidenziale, allorquando correttamente veniva riconosciuto all'istante un assegno di mantenimento in virtù della precarietà della sua condizione abitativa e lavorativa rispetto all'epoca della separazione), tuttavia, a fronte di una allegata pervicace condizione di disoccupazione, la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, ha omesso di provare le difficoltà di inserimento lavorativo che ha dedotto di aver incontrato lungo tutta la durata dell'odierno giudizio e già prima della sua insaturazione.
Di contro, risulta ampiamente provato che ella possa contare su un titolo altamente professionalizzante (infermiera professionale) che sia prima che dopo la cessazione della convivenza matrimoniale le aveva consentito di lavorare (vedi sentenza di separazione) e da cui le deriva una professionalità spendibile nel mondo del lavoro, in virtù dell'esperienza acquisita e dell'età, quali fattori incidenti positivamente sulla sua attitudine al lavoro proficuo (vedi Cassazione
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021), in assenza di prova di elementi fattuali di segno contrario, con onere a carico dell'istante, in ordine alle difficoltà oggettivamente incontrate nel reperimento di adeguata attività lavorativa.
A ciò si aggiunga che, da un punto di vista strettamente assistenziale, nel corso del procedimento l'istante ha visto gradualmente migliorare la sua condizione economica, in quanto è divenuta percettrice del reddito di cittadinanza ed è risultata assegnataria di alloggio da parte del comune.
Quanto alla forbice reddituale esistente tra le parti, il Collegio esclude la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore di Persona_3 di un assegno di divorzio, anche nella sua componente perequativa e
[...] compensatrice, in quanto, tenuta ferma (per le ragioni di cui innanzi) la condizione di autosufficienza economica dell'istante, non risulta in alcun modo allegato e tanto meno provato dalla parte, sulla quale incombeva il relativo onere, che ella abbia assunto in accordo con il coniuge un ruolo endofamiliare comportante il sacrificio della propria dimensione lavorativa e la frustrazione delle proprie aspirazioni professionali.
Con riguardo alla casa coniugale, occorre disporre la revoca dell'assegnazione in favore della parte ricorrente, in quanto ormai sottratta definitivamente alla disponibilità delle parti.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
; Parte_1
2) Revoca il contributo posto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del
27.2.2017 (come modificata con ordinanza del G.I. del 2.9.2019) a carico di a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
con decorrenza dal mese di ottobre 2019; Persona_2
3) Revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TA, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 8089/2015 R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Alessandro, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FORNARO Cinzia, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di TA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 28.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2015, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 06/09/1999 matrimonio in TA (TA) con
[...]
che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
e rispettivamente il 28.07.2001 e 18.01.2007,
[...] Persona_2 che in data 03.12.2013 con sentenza n. 2526/2013 il Tribunale di TA dichiarava la separazione personale tra i coniugi, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo a sé dei minori e Per_1 Per_2 nonché la previsione in via provvisoria di un contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento per sé pari ad € 300,00 su base mensile, a titolo di mantenimento della prole pari ad € 600,00 su base mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a copertura delle spese di locazione di un immobile da parte della resistente, pari ad € 500,00 su base mensile, quindi, il riconoscimento con sentenza di un assegno divorzile pari ad € 300,00 su base mensile e l'attribuzione ex art. 12 bis Legge n. 898/1970 del 40% del TRF percepito dal resistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente a mezzo di memoria difensiva depositata 6.7.2016, pur non opponendosi al divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e concluso, domandando l'affido esclusivo della prole ed il collocamento della stessa presso di sé, quindi il riconoscimento a carico della ricorrente di un contributo mensile pari ad € 600,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 27.2.2017 venivano adottati i provvedimenti presidenziali, con cui, dopo l'ascolto del minore il G.D. disponeva in via provvisoria, Per_1
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso la madre, cui restava assegnata la casa coniugale, e di Per_2 Per_1 presso il padre, nonché poneva a carico del resistente l'obbligo di versare in favore di la somma mensile di € 500,00, di cui € 100,00 a titolo Parte_1 di mantenimento del coniuge, € 300,00 per il mantenimento della figlia minore ed € 100,00 per il mantenimento del figlio (per il tempo Per_2 Per_1 trascorso dal minore con la madre in occasione dell'esercizio del diritto di visita materno), oltre agli assegni familiari ed alla metà della somma necessarie per le spese straordinarie della figlia Per_2
In sede di reclamo (proposto dal resistente , Controparte_1
l'ordinanza presidenziale di cui innanzi trovava conferma, fatta salva la revoca da parte del Giudice del reclamo del contributo posto a carico del per CP_1 il mantenimento del figlio Per_1 Rimessa la causa dinanzi al G.I., con ordinanza provvisoria del 2.9.2019, il G.I. a parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, rilevato che parte ricorrente versava in grave stato di bisogno, aumentava ad € 200,00 il contributo a titolo di mantenimento del coniuge e ad € 400,00 quello previsto a titolo di mantenimento della figlia Per_2
Con sentenza non definitiva n. 2310/2021 del 14.10.2021 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA
(TA) in data 06.09.1999 da e Parte_1 Controparte_1
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del
[...] giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, con ordinanza del 16.06.2023, alla luce del mutato regime di collocamento della minore, il G.I., in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 709 ult. comma c.p.c. proposta da parte resistente, a modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, ratificava il collocamento della minore
[...] presso il padre, regolava l'esercizio del diritto di visita materno e Persona_2 revocava l'assegno posto a carico di in favore di Controparte_1 [...] per il mantenimento della minore Pt_1 Per_2
All'udienza del 28/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, osserva il Collegio che nelle more del giudizio entrambi i figli sono divenuti maggiorenni, nulla deve pertanto disporsi in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Con riguardo al mantenimento della prole maggiorenne, risulta pacifico tra le parti che il figlio sia divenuto economicamente autosufficiente nelle more Per_1 del giudizio, pertanto nulla deve disporsi a titolo di mantenimento dello stesso, mentre i provvedimenti assunti in via provvisoria nella fase presidenziale del giudizio risultano sul punto già revocati dalla Corte di Appello sez. dist. di
TA in sede di reclamo.
Quanto alla figlia nelle more del giudizio la stessa si è trasferita Per_2 stabilmente presso il padre al domicilio dei nonni paterni, come accertato dal SS di TA (relazione prot. 74 121 del 27.1.2021) in sede di visita domiciliare e dal
Consultorio Familiare di TA (relazione prot. 8 del 20.1.2021), al quale la ricorrente già nel mese di ottobre 2020 rappresentava l'inidoneità dell'alloggio assegnatole ad ospitare la prole.
Pertanto, il Collegio, richiamato il provvedimento assunto in via provvisoria dal
G.I. in data 16.6.2023, conferma con decorrenza dal mese di ottobre 2019 la revoca dell'assegno posto in via provvisoria in sede presidenziale a carico di
[...]
in favore di per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 minore Parte ricorrente, infatti, non ha addotto elementi di Persona_2 prova idonei a smentire quanto verificato dal Servizio Sociale del territorio, a conferma dell'assunto di parte resistente, opponendosi pure all'ascolto della minore medesima sul punto (ascolto al quale rinunciava pure la parte resistente all'udienza del 5.2.2024).
Con riguardo alle ulteriori questioni accessorie, il Collegio rileva l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
[...]
Pt_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n. 18287).
Nel caso che ci occupa, pur tenendo fermi i provvedimenti assunti in via provvisoria nelle precedenti fasi istruttoria e presidenziale, allorquando correttamente veniva riconosciuto all'istante un assegno di mantenimento in virtù della precarietà della sua condizione abitativa e lavorativa rispetto all'epoca della separazione), tuttavia, a fronte di una allegata pervicace condizione di disoccupazione, la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, ha omesso di provare le difficoltà di inserimento lavorativo che ha dedotto di aver incontrato lungo tutta la durata dell'odierno giudizio e già prima della sua insaturazione.
Di contro, risulta ampiamente provato che ella possa contare su un titolo altamente professionalizzante (infermiera professionale) che sia prima che dopo la cessazione della convivenza matrimoniale le aveva consentito di lavorare (vedi sentenza di separazione) e da cui le deriva una professionalità spendibile nel mondo del lavoro, in virtù dell'esperienza acquisita e dell'età, quali fattori incidenti positivamente sulla sua attitudine al lavoro proficuo (vedi Cassazione
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021), in assenza di prova di elementi fattuali di segno contrario, con onere a carico dell'istante, in ordine alle difficoltà oggettivamente incontrate nel reperimento di adeguata attività lavorativa.
A ciò si aggiunga che, da un punto di vista strettamente assistenziale, nel corso del procedimento l'istante ha visto gradualmente migliorare la sua condizione economica, in quanto è divenuta percettrice del reddito di cittadinanza ed è risultata assegnataria di alloggio da parte del comune.
Quanto alla forbice reddituale esistente tra le parti, il Collegio esclude la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore di Persona_3 di un assegno di divorzio, anche nella sua componente perequativa e
[...] compensatrice, in quanto, tenuta ferma (per le ragioni di cui innanzi) la condizione di autosufficienza economica dell'istante, non risulta in alcun modo allegato e tanto meno provato dalla parte, sulla quale incombeva il relativo onere, che ella abbia assunto in accordo con il coniuge un ruolo endofamiliare comportante il sacrificio della propria dimensione lavorativa e la frustrazione delle proprie aspirazioni professionali.
Con riguardo alla casa coniugale, occorre disporre la revoca dell'assegnazione in favore della parte ricorrente, in quanto ormai sottratta definitivamente alla disponibilità delle parti.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
; Parte_1
2) Revoca il contributo posto in via provvisoria con ordinanza presidenziale del
27.2.2017 (come modificata con ordinanza del G.I. del 2.9.2019) a carico di a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
con decorrenza dal mese di ottobre 2019; Persona_2
3) Revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TA, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara