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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 31/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Depretto Paola e domiciliati presso il suo studio in Mori via Marconi n.2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 25.07.2007 in Siracusa preso atto che all'udienza del 15.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie e siano affidate a entrambi i genitori e Per_1 Per_2
rimangano collocate nella casa familiare con la madre in quanto collocataria prevalente e luogo ove elle risiedono in Brentonico (TN), via
Don Silvino Pilati n. 34/B, immobile di proprietà dei signori
[...]
e Parte_1 Parte_2
3. La casa familiare sia assegnata alla SI . Parte_1
4. Il padre potrà vedere le figlie in ogni momento, da decidersi in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e alla loro disponibilità e nei week end alternati con pernotto e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
5. Quanto alle festività e alle particolari ricorrenze, i genitori trascorreranno con le figlie il giorno del loro compleanno mentre per quello delle minori, si alterneranno di anno in anno, così come per le vacanze di
Carnevale, i “ponti” e le altre festività (1mo Maggio, 2 Giugno, 15 agosto,
8 dicembre, etc.). I genitori si riportano a quanto stabilito nel piano genitoriale.
6. Ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con comunicazione reciproca dei rispettivi periodi entro il mese di aprile e gestione delle restanti vacanze scolastiche estive delle minori applicando il principio di cui alle premesse.
pag. 2 di 4 7. Il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
nella misura di euro 250,00 ciascuna al mese, oltre ad aggiornamento Per_2
ISTAT annuale.
8. Il padre curi anche il pagamento del 50% delle spese straordinarie di e il restante 50% sarà posto a carico della madre. Le parti Per_1 Per_2
convengono che sia necessario il consenso di entrambi i genitori per le spese straordinarie (purché non urgenti, indifferibili e/o sanitarie) superiori a euro 100,00 cadauna. Se uno dei due genitori riterrà la spesa superflua oppure eccessivamente onerosa in relazione alla sua condizione economica, lo stesso potrà non prestare il consenso e la spesa straordinaria sarà a carico dell'altro genitore. I criteri di rimborso, qualificazione delle spese come straordinarie e regole di gestione delle stesse come da Protocollo del CNF.
9. L'assegno unico regionale per il nucleo familiare e/o quello universale e ogni altra diversa erogazione e/o sussidio, contributo, borsa di studio in favore delle minori o del nucleo siano assegnati integralmente alla SI . Parte_1
10. La SI provvederà al pagamento delle utenze relative Parte_1
alla casa familiare, utenze delle quali sarà onerata in via esclusiva dalla data del deposito del presente ricorso presso la Cancelleria civile del
Tribunale di Rovereto.
11. Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni per le spese straordinarie sostenute nella misura del 50% ciascuno.
12. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
pag. 3 di 4 Addì 30.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Depretto Paola e domiciliati presso il suo studio in Mori via Marconi n.2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 25.07.2007 in Siracusa preso atto che all'udienza del 15.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie e siano affidate a entrambi i genitori e Per_1 Per_2
rimangano collocate nella casa familiare con la madre in quanto collocataria prevalente e luogo ove elle risiedono in Brentonico (TN), via
Don Silvino Pilati n. 34/B, immobile di proprietà dei signori
[...]
e Parte_1 Parte_2
3. La casa familiare sia assegnata alla SI . Parte_1
4. Il padre potrà vedere le figlie in ogni momento, da decidersi in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e alla loro disponibilità e nei week end alternati con pernotto e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
5. Quanto alle festività e alle particolari ricorrenze, i genitori trascorreranno con le figlie il giorno del loro compleanno mentre per quello delle minori, si alterneranno di anno in anno, così come per le vacanze di
Carnevale, i “ponti” e le altre festività (1mo Maggio, 2 Giugno, 15 agosto,
8 dicembre, etc.). I genitori si riportano a quanto stabilito nel piano genitoriale.
6. Ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con comunicazione reciproca dei rispettivi periodi entro il mese di aprile e gestione delle restanti vacanze scolastiche estive delle minori applicando il principio di cui alle premesse.
pag. 2 di 4 7. Il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
nella misura di euro 250,00 ciascuna al mese, oltre ad aggiornamento Per_2
ISTAT annuale.
8. Il padre curi anche il pagamento del 50% delle spese straordinarie di e il restante 50% sarà posto a carico della madre. Le parti Per_1 Per_2
convengono che sia necessario il consenso di entrambi i genitori per le spese straordinarie (purché non urgenti, indifferibili e/o sanitarie) superiori a euro 100,00 cadauna. Se uno dei due genitori riterrà la spesa superflua oppure eccessivamente onerosa in relazione alla sua condizione economica, lo stesso potrà non prestare il consenso e la spesa straordinaria sarà a carico dell'altro genitore. I criteri di rimborso, qualificazione delle spese come straordinarie e regole di gestione delle stesse come da Protocollo del CNF.
9. L'assegno unico regionale per il nucleo familiare e/o quello universale e ogni altra diversa erogazione e/o sussidio, contributo, borsa di studio in favore delle minori o del nucleo siano assegnati integralmente alla SI . Parte_1
10. La SI provvederà al pagamento delle utenze relative Parte_1
alla casa familiare, utenze delle quali sarà onerata in via esclusiva dalla data del deposito del presente ricorso presso la Cancelleria civile del
Tribunale di Rovereto.
11. Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni per le spese straordinarie sostenute nella misura del 50% ciascuno.
12. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
pag. 3 di 4 Addì 30.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4