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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 2854/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
1951/2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 10.05.2023, notificata in data 11.05.2023, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Lauretti (C.F. ) e con questi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi alla Via
Garibaldi n. 5
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente, giusta procura in atti del giudizio di primo grado, dall'Avv. Costantino Maglione (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Santa Maria
Capua Vetere (CE), alla Trav. versano;
Controparte_3
NONCHE'
(P. IVA/ C.F. CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 CP_6
, rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti
[...]
conferita in calce alla copia notificata dell'atto di gravame, dall'Avv.to
Generoso M.T. Iodice (C.F. e dall'Avv.to Antonio C.F._6
Iodice (C.F. ) e con gli stessi elettivamente C.F._7
domiciliata presso lo studio in Marcianise (CE) alla via Duomo, 16;
APPELLATA
E
(P.IVA , in persona del Controparte_7 P.IVA_2
suo Procuratore ad negotia Dott. Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madonna (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._8
in S. Maria C. Vetere, alla Via Melorio, Il Traversa, n°3, in forza di procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danno;
azione di rivalsa.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva:
pag. 2/27 “.. in via preliminare dichiarare tempestivo l'appello proposto;
- nel merito, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti dei Sigg.ri
e in forza della rinuncia alla domanda proposta per CP_2 CP_1
come sopra espressamente indicato, in accoglimento dell'appello proposto nei confronti della , CP_4 Controparte_5
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, da pagina 20 e ss, sul capo relativo alla domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_4
, anche in considerazione delle eccezioni riconvenzionali formulate Pt_1
e pertanto rigettare la riconosciuta (presuntiva) manleva/regresso del
in favore della e revocare l'effettuato accoglimento;
Pt_1 CP_4
- in via gradata, per dovuta Giustizia, emendare l'impugnata ordinanza dichiarando che, in virtù delle rispettive intervenute transazioni con i creditori della con i creditori, la nulla potrà CP_4 CP_4
pretendere dal , avendo in concreto versato solo il 50% (pari alla Pt_1
quota nei rapporti interni con il ) come statuito nella parte motiva Pt_1
dell'ordinanza gravata;
- con compensazione delle spese in relazione alla posizione degli appellati principali e nonché , CP_1 CP_2 Controparte_7
considerata la mera litis denuntiatio;
- con condanna alle spese del doppio grado nei confronti della appellata
; CP_4
gli appellati, e nelle note di Controparte_1 CP_2
precisazione delle conclusioni si limitavano a rappresentare quanto segue: “L'Avv. Costantino Maglione e l'Avv. Antonio Munno, difensori e
pag. 3/27 procuratori costituiti degli appellati coniugi e Controparte_1 CP_2
, rappresentano e documentano che sono intervenute intese
[...]
transattive tra i prefati coniugi e il Dott. Parte_2 [...]
come da scrittura privata del 30/07/2024, che si deposita in Pt_1
copia e cui si rinvia per il dettaglio”;
l'appellata, , con la nota CP_4 Controparte_5
di precisazione delle conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., istava “Voglia la Corte d'appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere: • in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott.
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_1
R.G. n. 10551/2019, emessa in data 10 maggio 2023, in quanto tardivamente proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 702-quater c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in atti;
• nel merito e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, rigettare l'appello proposto dal Dott. , siccome Pt_1
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;
l'appellata, si riportava, con la nota di Controparte_7
precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'atto di costituzione e, pertanto, conclude come segue “Si dichiari la tardività del gravame proposto dal dott. e, per l'effetto, Parte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità dello stesso. B) In denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o tempestività
pag. 4/27 del gravame, e rigetto della pregiudiziale eccezione ut supra, si accolgano le istanze della parte appellante limitatamente alle censure mosse alle parti dell'ordinanza oggetto di gravame con le quali il medesimo fu ritenuto responsabile del decesso del piccolo C) Si Persona_1
confermi, in ogni caso, la pronuncia di primo grado nella parte in cui fu accertata e dichiarata la inoperatività ed inefficacia, rispetto al caso di specie, della polizza assicurativa a suo tempo stipulata dalla struttura sanitaria con la siccome il fatto CP_4 Controparte_9
dedotto dai ricorrenti di primo grado da essa conosciuto ben oltre il limite temporale di vigenza ed efficacia della polizza stessa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il
13.02.2020, i coniugi, e Controparte_1 CP_2
rappresentavano: che, in data 04.01.2011, presso la Clinica S. Maria della Salute, ivi ricoverata in pari data, dava alla luce un CP_2
neonato, in condizioni di grave asfissia perinatale;
che, Persona_2
date le gravissime condizioni in cui versava, il neonato era immediatamente trasferito presso il Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale del vicino ospedale di Caserta ove decedeva in data
07.01.2011; che, la consulenza tecnica a firma del Dott. , a cui Per_3
i ricorrenti si rivolgevano per accertare le cause del decesso del neonato, accertava l'imputabilità dello stesso alla non corretta assistenza prestata alla in occasione del travaglio e del parto;
che, secondo CP_2
pag. 5/27 il consulente medico legale sussisteva l'imperizia del ginecologo, dott.
che, alle ore 17.45 del 04.01.2011 (nonostante la regolarità delle Pt_1
contrazioni), aveva somministrato alla partoriente ossitocina, sostanza che, laddove somministrata, come nella fattispecie, in assenza delle condizioni per la relativa somministrazione (avvenuta peraltro senza che venisse descritto l'esatto dosaggio gocce/ minuto e senza monitoraggio cardiotocografico) poteva innescare una iperattività o una discinesia uterina potenzialmente pericolose per il benessere fetale;
che, dunque, la causa dell'exitus del neonato doveva rinvenirsi nella non necessaria e, peraltro non adeguatamente controllata, somministrazione di ossitocina operata dal dott. la Parte_1
quale aveva alterato la normale sequenza delle contrazioni condizionando un ipertono uterino con conseguente sofferenza fetale;
che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal Prof. , i Per_3
ricorrenti formalizzavano denuncia querela iscritta al n. 17122/11 Mod.
21 dalla Procura presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere;
che il procedimento penale, tuttavia, si concludeva con provvedimento di archiviazione atteso che, la consulenza a firma del Prof. Per_4
disposta in sede di indagini preliminari dal PM, in totale contrasto con quanto affermato dal Prof , individuava la causa del decesso Per_3
del in un evento imprevisto ed imprevedibile non Persona_1
addebitale alla condotta dei sanitari;
che, ad onta della disposta archiviazione in sede penale, essi, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
03.04.2018, chiedevano la nomina di un consulente tecnico di ufficio che provvedesse all'accertamento delle cause e concause che avevano pag. 6/27 portato al decesso del piccolo nonché alla Persona_1
quantificazione dei danni patiti dagli istanti sia iure proprio che iure hereditatis;
che, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale si costituivano il medico
[...]
la struttura sanitaria Pt_1 CP_4 Controparte_5
e la compagnia assicuratrice
[...] Controparte_7
chiamata in causa dalla struttura sanitaria, il collegio peritale, a tale scopo nominato, procedeva ad effettuare il richiesto accertamento tecnico;
che, sulla scorta dell'accertamento tecnico operato dal collegio peritale, i ricorrenti, con il già menzionato ricorso ex art 702bis c.p.c., richiedevano la condanna del sanitario e della struttura sanitaria al risarcimento in solido del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis di quello per inabilità temporanea subita dal piccolo
. Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_10
la quale, nel riportarsi agli atti del
[...]
procedimento penale ed al provvedimento di archiviazione, contestava la fondatezza della domanda, formulando azione di garanzia nei confronti della per essere da essa Controparte_7
manlevata, e formulava domanda di rivalsa – regresso nei confronti del dott. Pt_1
Si costituiva, altresì, il dott. il quale, previa richiesta di Pt_1
mutamento del rito, resisteva nel merito alla domanda proposta dai ricorrenti chiedendone il rigetto.
pag. 7/27 Si costituiva, infine, la la quale, eccepita, Controparte_7
in via preliminare, l'inammissibilità del procedimento sommario, chiedeva rigettarsi nel merito la domanda dei ricorrenti. In ordine alla domanda di manleva, la eccepiva l'inefficacia della polizza a CP_7
garanzia dei rischi connessi all'attività professionale, invocata da a fondamento della chiamata in causa, e la sua CP_4
inoperatività rispetto al caso in questione. Invero, la
[...]
deduceva che l'operatività della polizza risultava essere CP_7
limitata alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, che nel caso di specie cessava all'11.06.2012,
e, con riferimento ai soli fatti verificatisi in tale periodo, mentre, la richiesta di garanzia perveniva ad essa solo in data 12/12/2014. In aggiunta, la deduceva che la polizza, riferendosi CP_7
esclusivamente all'operato dei medici in rapporto di dipendenza con la casa di cura, non poteva applicarsi al caso di specie in quanto, il medico del cui operato i ricorrenti si dolevano, in quanto personalmente scelto quale ginecologo di fiducia da risultava essere, piuttosto, CP_2
medico in rapporto libero professionale. Ancora rispetto all'operatività della polizza, ccepiva, altresì, che la polizza assicurativa a suo CP_7
tempo stipulata era operativa soltanto a “secondo rischio” e che la stessa prevedeva inoltre un massimale per sinistro di € 5.000.000,00, con una franchigia assoluta pari a € 10.000,0, somma che, pertanto, nell'ipotesi di condanna della casa di cura e accoglimento della domanda di manleva doveva essere posta integralmente a carico della convenuta struttura sanitaria. Infine, eccepiva la violazione, da parte della struttura sanitaria, del patto di gestione della lite. pag. 8/27 All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal
Collegio peritale nominato nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti, riteneva sussistente la responsabilità del e della in ragione del provato Pt_1 CP_4
nesso causale tra la condotta inadempiente dei resistenti e l'exitus del piccolo , e, per l'effetto, così statuiva: “1. in accoglimento Persona_1
della domande delle parti istanti , condanna la di resistente e il CP_5 CP_5
dott. al pagamento delle seguenti somme: euro 340.000,00 a Pt_1
favore di ed euro 350.000,00 a favore di;
Controparte_1 CP_2
euro 250,00 a favore di ed euro 250,00 a favore di Controparte_1
, oltre per tutte le somme interessi sulle somma devalutate CP_2
al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (07.01.2011) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
2. condanna la Controparte_10
al pagamento in favore delle parti istanti delle spese di lite che
[...]
liquida in euro 572,00 per esborsi (oltre oneri della c.t.u dell'atp già liquidati con separato decreto del giudice dell'atp) ed euro 36.884,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3. rigetta la domanda delle parti istanti di condanna della compagnia assicuratrice;
4. rigetta la domanda di garanzia della casa di cura resistente nei confronti della compagnia assicuratrice;
5. condanna le parti istanti e la casa di cura resistente in solido al pagamento in favore della compagnia assicuratrice resistente e chiamata in causa delle spese di lite che liquida in 25.000,00 per compensi pag. 9/27 professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge;
6. in accoglimento della domanda della casa di cura Santa , condanna il dott. CP_4 Controparte_5
al pagamento in favore della casa di cura della metà di quanto Pt_1
dalla stessa eventualmente corrisposto alle parti istanti in virtù della predetta sentenza;
7. condanna il dott. al pagamento delle spese Pt_1
di lite nei confronti della casa di cura che liquida in euro 12.000,000 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
§ 2.
Avverso la menzionata ordinanza, notificatagli in data 11.05.2023, il interponeva appello, mediante atto notificato in data Pt_1
10.06.2023, instando, previa sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art 283 c.p.c., per l'integrale riforma della stessa.
Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_7
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, deducendo l'assenza di specifico motivo di gravame con riferimento alle statuizioni mediante le quali la gravata ordinanza aveva deciso rispetto alla posizione della Controparte_7
Si costituiva, altresì, Controparte_11
eccependo anch'essa l'inammissibilità, in quanto intempestivo, del gravame interposto dal e resistendo, nel merito, ad esso per Pt_1
quanto di ragione.
pag. 10/27 Con comparsa depositata in data 25.09.2023, si costituivano,
[...]
e i quali, concordemente alle altre parti CP_1 CP_2
appellate, eccepivano in via preliminare la tardività dell'appello proposto dal e, resistendo nel merito, ne chiedevano l'integrale Pt_1
rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 16.10.2023 e rinviata d'ufficio al 20.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente notificata alle parti, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata ordinanza e, così disponeva: “ordina all'appellante il deposito, non oltre il primo dei tre termini accordati alle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c., di quanto indicato in parte motiva;
fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 14.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”
Quindi depositate le memorie di cui all'art 352 c.p.c., depositate, altresì, le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza del 14.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale motivava la condanna in solido della struttura sanitaria e del medico, riportandosi integralmente agli esiti della CTU depositata dal collegio peritale incaricato in sede di ATP, ritenendo, attesa la sua formazione in contradditorio tra le parti, la composizione del collegio peritale e la concordanza con la consulenza di parte depositata dai pag. 11/27 danneggiati, che tale CTU fosse maggiormente attendibile rispetto a quella, a firma del Dott. , disposta in sede penale. Per_4
Il collegio peritale nominato in sede civile, invero, a differenza di quanto affermato dal Prof. , concludeva affermando che il decesso del Per_4
piccolo doveva imputarsi alla condotta imperita del sanitario che Per_1
“Imprudentemente e con critico discostamento da Linee Guida e sapere comune, pur in corso di travaglio di parto fisiologico hanno posto in essere una ingiustificata infusione di ossitocina (si ribadisce, non vi era alcuna indicazione clinica) e, inoltre, vi è un critico lasso temporale (ore 17:15 - ore 17:40) durante il quale non viene controllato il battito cardiaco fetale mediante monitoraggio continuo cardiotocografico, non permettendo la valutazione dell'attività contrattile in risposta alla stimolazione farmacologica con ossitocina. Adottando un giudizio controfattuale, inteso come particolare astrazione, consistente nell'ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa corretta omessa dai sanitari, si ha la convinzione che una differente condotta avrebbe avuto un esito altrettanto differente (buon esito) con elevato grado di probabilità logica e statistica. La somministrazione di ossitocina in un travaglio di parto fisiologico che, fino alla dilatazione della cervice uterina pari a 8 cm, era progredito senza alcuna problematica clinica, appare del tutto erroneo ed ingiustificato e il grave quadro clinico neonatale manifestatosi ed evoluto nei tre giorni successivi fino all'exitus,
è da attribuirsi, con ampia probabilità scientifica e statistica, alla condizione di asfissia cagionata dalla riduzione acuta dell'ossigenazione ematica fetale per vasospasmo placentare da discinesia uterina indotta
pag. 12/27 dall'ossitocina stessa. Appaiono tutti soddisfatti i criteri del nesso di causalità materiale, in quanto esiste una congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva efficiente (somministrazione erronea di ossitocina) e momento di comparsa dei relativi effetti (sofferenza fetale fino all'exitus neonatale), con continuità fenomenica delle manifestazioni cliniche. Vanno altresì escluse altre cause, in quanto la gravidanza era evoluta fisiologicamente, gli esami diagnostici specifici erano risultati del tutto nella norma, non vi erano alterazioni genetiche, il travaglio di parto stesso era giunto quasi al termine in maniera spontanea e naturale e
l'esito atteso comune era quello di una nascita in eutocia, come da criterio scientifico e statistico.”
Il primo giudice, pertanto, rilevava che “I consulenti, quindi, hanno riconosciuto la sussistenza dell'inadempimento del sanitario resistente ed il nesso causale tra tale inadempimento e la morte del piccolo ”. Per_1
Riconosciuta la responsabilità solidale della del medico, CP_4
il Tribunale ne disciplinava i rapporti interni motivando nel senso che:
“nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2,
e 2055, comma 3, c.c., una equa ripartizione delle quote di responsabilità.
Dunque, rilevando che la struttura non aveva fornito in giudizio alcun elemento per poter ritenere la “.. colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, pag. 13/27 dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto...”, accoglieva la domanda di rivalsa proposta dalla struttura per un importo pari al 50% di quanto dalla stessa eventualmente pagato, in esecuzione dell'ordinanza, ai danneggiati.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della CP_4 Controparte_7
rilevando la non operatività della polizza, che “…ebbe efficacia sino all'11/06/2012, con validità per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti posti in essere durante detto periodo. La ebbe conoscenza della Controparte_9
richiesta di risarcimento degli istanti soltanto il 12/12/2014, ovvero allorquando la polizza in questione era già priva di efficacia”.
§ 4.
Con i primi due motivi di impugnazione, sviluppati da pagina 10 a pagina
43 dell'atto di gravame, il si doleva dell'errore in cui sarebbe Pt_1
incorso il Tribunale, nel ritenere provata la responsabilità del sanitario.
Preliminarmente, l'appellante, si doleva del rigetto, intervenuto con ordinanza del 26.10.2022, della richiesta di rinnovazione della CTU e, pertanto, reiterava tale richiesta istruttoria, provvedendo a depositare, unitamente all'atto di appello, un'ulteriore CTP, a firma del Dott.
. Per_5
Invero, secondo l'appellante, il Tribunale aveva aderito acriticamente alle conclusioni in essa rassegnate senza fornire, peraltro, adeguata pag. 14/27 motivazione circa le ragioni per le quali non potessero condividersi le diverse conclusioni prospettate dai CTP e dal dott. , consulente Per_4
del P.M..
Nondimeno, sempre secondo l'appellante, non poteva ritenersi che tale onere fosse stato assolto dal collegio peritale, il quale non aveva esaminato e, adeguatamente superato, tutte le osservazioni, operate dai
CTP, in forza delle quali, gli stessi CTP concludevano escludendo che il decesso del neonato potesse ascriversi all'avvenuta somministrazione di ossitocina da parte del dovendosi piuttosto affermare la Pt_1
derivazione dell'exitus da causa diversa, improvvisa e non prevedibile.
I consulenti nominati dal Tribunale, al converso, fornivano specifica motivazione solo con riferimento all'ipotesi, rappresentata dai CTP, di distocia funicolare, quale causa dell'asfissia perinatale, senza invece esprimersi sulle altre specifiche censure pure sollevate dal CTP.
Il Tribunale, inoltre, secondo l'odierno appellante, incorreva in errore nel ritenere la CTU attendibile.
Il Giudice, invero, non aveva rilevato che il collegio peritale aveva fondato le proprie conclusioni omettendo di considerare o, non considerando correttamente, taluni dati emergenti dalla scheda autoptica o dalla cartella clinica, atto pacificamente dotata di efficacia probatoria privilegiata, giungendo così a delle conclusioni che, in quanto fondate su dati contrastanti con la citata documentazione medica, non potevano considerarsi attendibili.
pag. 15/27 Con il secondo motivo di appello il si doleva dell'errore in cui, a Pt_1
suo avviso, era incorso il Tribunale ritendo provato il nesso di causalità.
Secondo l'appellante, invero, gli attori in primo grado si erano limitati ad allegare l'inadempimento del sanitario, in termini di violazione delle leges artis, ma non avevano fornito adeguata prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno evento.
Orbene, atteso che, nelle obbligazioni professionali, qual è quella del medico, l'allegazione dell'inadempimento non assorbe la prova del nesso di causalità tra condotta e danno, che, pertanto, deve essere comunque provato secondo il principio del “più probabile che non”,
l'appellante lamentava l'insufficienza della prova fornita dai danneggiati.
In particolare, secondo il i danneggiati non fornivano adeguata Pt_1
prova del fatto che, secondo i principi del ragionamento controfattuale, sostituendo alla condotta tenuta dal sanitario la condotta rispettosa delle leges artis il danno evento non si sarebbe verificato.
Né, sempre secondo l'appellante, poteva dirsi che tale prova risultava essere stata fornita dalla CTU, la quale si fondava su assunti errati, come l'affermazione in essa contenuta della mancata auscultazione del battito cardiaco del feto, dato che secondo l'appellante risultava smentito dalla cartella clinica e dalla CT a firma del Dott. . Per_4
In ogni caso, il deduceva che i periti non avevano considerato Pt_1
affatto l'incidenza di una causa esterna sopravvenuta da considerarsi da sola sufficiente a causare l'evento. In particolare, il Collegio peritale pag. 16/27 ometteva di valutare quanto emerso dal riscontro diagnostico effettuato sul neonato presso l'anatomia patologica dell'ospedale di Caserta, indagine dalla quale emergeva che il neonato presentava “circonferenza cranica cm 35,5 suture non mobili, fontanelle anteriore e posteriore marcatamente consolidate all'incisura e al taglio”. Tale condizione, invero, veniva valorizzata dalle consulenze svolte in sede penale, in quanto ritenuta idonea a condurre “…ad una mancata riduzione diretta ed indiretta dei diametri della testa fetale, aumentandone la difficoltà espulsiva nell'ultima fase del parto che normalmente si ha se non sono ossificate le suture e le fontanelle”.
L'appellante deduceva, altresì, che i consulenti di controparte e il collegio peritale avevano totalmente ignorato quanto accertato dal consulente dell'appellante e da quello della Procura, secondo i quali “il neonato è deceduto per una sindrome di failure Persona_1
pluriorgano post asfittica complicata da una coagulopatia intra-vasale disseminata (CID) susseguente ad un grave insulto ipossico intercorso in periodo espulsivo del parto per bradicardia ed arresto cardiaco.
L'etiogenesi di tali ultimi eventi, è da ascrivere allo stiramento ed alla compressione del cordone in concomitanza dell'impegno nello scavo pelvico del vertice fetale. Tale evento è stato improvviso ed imprevedibile.”
Connesso ai motivi sopra esposti è pure il quarto motivo di gravame sviluppato da pagina 48 a pagina 52 dell'atto di appello.
Con tale motivo, il si doleva della quantificazione del Pt_1
risarcimento operata dal Giudicante, che, secondo l'appellante, aveva omesso di valutare adeguatamente le specificità del caso concreto, in pag. 17/27 punto di intensità del perduto rapporto parentale, dando luogo ad un automatismo risarcitorio che si porrebbe in contrasto con i principi enunciati dalla suprema corte.
§ 5.
Preliminarmente deve dichiararsi la tempestività dell'appello e, dunque, la sua ammissibilità.
Ad onta di quanto eccepito da tutte le parti appellate, deve rilevarsi che,
l'art. 3, comma 48 del D. lgs. 149/2022 aveva disposto l'abrogazione delle norme di cui al Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del Codice di procedura civile, e, dunque, anche dell'art 702 quater c.p.c..
Pertanto, alla data del 10.05.2023, in cui veniva pubblicata la gravata ordinanza, la disposizione invocata dagli appellati, risultava ormai abrogata per effetto dell'intervento normativo sopra citato.
La cd. riforma Cartabia, inoltre, non ha introdotto una specifica disciplina transitoria dell'impugnazione delle ordinanze ex art 702 ter c.p.c. pronunciate dopo il 28.02.2023 e, pertanto, in assenza di una disciplina speciale, l'impugnazione di tali provvedimenti, che come ormai consolidata giurisprudenza ha riconosciuto hanno natura decisoria, deve seguire le regole generali in materia di impugnazioni di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del Codice.
Orbene, rispetto a tali regole, pure riformate dal ridetto provvedimento normativo, l'art. 35 co. 4 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, c. 380, della l. n. 197/2022, stabilisce che le nuove disposizioni in pag. 18/27 materia di impugnazioni debbono applicarsi alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023.
Consegue che, l'appello interposto dal incardinato dopo il Pt_1
28.02.2023 e, segnatamente il 10.06.2023, non possa soggiacere all'ormai abrogata disposizione di cui all'art 702quater c.p.c., ma, al converso, sia sottoposto alla generale disciplina in materia di appello e, dunque, alla regola di cui all'art 325 c.p.c. secondo la quale l'appello è proposto entro giorni 30 dalla notificazione del provvedimento.
Quindi, essendo l'ordinanza de qua stata notificata al in data Pt_1
11.05.2023, l'appello è da considerarsi tempestivo.
§ 6.
Ciò premesso, rispetto ai motivi sopra indicati, con i quali l'appellante aveva, come visto, censurato l'ordinanza sia in punto di an, che di quantum debeatur, occorre adottare una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.
Invero, le parti, come risulta dalle concordi allegazioni del e degli Pt_1
appellati, e procedevano a comporre Controparte_1 CP_2
i propri rapporti con transazione del 30.07.2024, versata in atti.
Con la stessa, invero, il si impegnava nei termini che seguono: Pt_1
“La presente scrittura costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto. Essa ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle reciproche pretese o contestazioni, o ad esse comunque connesse e/o collegate. Le Parti, inoltre,
pag. 19/27 anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra”.
Dal canto proprio gli appellati, e con la predetta CP_1 CP_2
scrittura, si impegnavano “formulando reciprocamente RINUNCIA agli effetti del giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di·
Napoli RG n 2854/2023 nonché a quelli di cui all'ordinanza decisoria ex art. 702-ter c.p.c. del 1O maggio 2023, rep. n. 1951/2023, resa all'esito del giudizio recante R.G. 10551/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere… le Parti dichiarano, altresì, di rinunciare sin d'ora agli effetti della sentenza che sarà resa all'esito del giudizio d'appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e nell'eventuale successivo grado di giudizio, dichiarando, di essere soddisfatte di quanto contenuto nella presente scrittura e di non aver altro a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa connessa, correlata e consequenziale, essendo alla data della sottoscrizione della presente definita integralmente ogni e qualsivoglia vertenza, controversia o disputa pendente che possa derivare tra le Parti…”.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui la composizione in tal modo (vale a dire con transazione) della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del pag. 20/27 2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n.
26299 del 18/10/2018).
Nel caso di specie, peraltro, alcuna statuizione deve essere adottata, nel rapporto tra le parti suddette, in relazione alle spese processuali, trattandosi di profilo che le stesse hanno espressamente e puntualmente regolato nell'accordo transattivo, sottoscritto in data
30.07.2024.
§ 7.
Con il motivo di appello sviluppato da pagina 44 a 48 dell'atto di appello, invece, il si doleva del capo di ordinanza che aveva accolto la Pt_1
domanda di regresso contro di esso proposta dalla CP_4
Invero, con tale motivo, il deduceva che la clinica aveva violato Pt_1
l'obbligo, in capo alla stessa previsto dall'art 25 del CCNL di categoria, in forza del quale la , CP_4 Controparte_5
associata ex lege alla AIOP (Associazione Italiana di Ospedalità Privata), era obbligata a tenere indenne i medici suoi dipendenti mediante la stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio collegato allo svolgimento delle loro prestazioni professionali. Conseguentemente, secondo l'istante, la struttura non avrebbe potuto esercitare alcuna azione di rivalsa nei suoi confronti.
A sostegno di ciò, l'appellante deduceva che, con l'impugnata ordinanza, si era accertato che risultava assicurata con polizza CP_4
stipulata con efficacia sino all'11/06/2012 e con validità per le richieste pag. 21/27 di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti posti in essere durante detto periodo.
Nondimeno, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la struttura sanitaria, odierna appellata, doveva considerarsi Pt_1
fatto non contestato e, come tale pacifico, atteso che lo stesso risultava essere stato allegato in prime cure dal e mai contestato dalla Pt_1
struttura sanitaria.
Sulla scorta di tali premesse l'odierno appellante opponeva che, in base al vigente CCNL, la struttura sanitaria appellata andava condannata a manlevare il professionista, senza possibilità di rivalsa, se non nei casi di dolo o colpa grave, nel caso di specie non ricorrenti.
Il inoltre, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. n. 2, Pt_1
rappresentava che la aveva, a sua volta, concluso una CP_4
transazione con i coniugi, mediante Controparte_12 CP_2
la quale, la stessa aveva, al pari di esso appellante, provveduto a regolamentare i propri rapporti con i danneggiati derivanti dai fatti di cui all'impugnata ordinanza. Pertanto, atteso che la con CP_4
la predetta transazione, si era impegnata a versare una somma non superiore al 50% della condanna di cui all'ordinanza oggetto di gravame, secondo l'odierno appellante, nulla poteva più pretendere a titolo di rivalsa dal Pt_1
§ 8.
Ciò posto, deve premettersi che la transazione intercorsa tra i danneggiati e la struttura sanitaria possa ritenersi circostanza non pag. 22/27 contestata, siccome non smentita dalle difese svolte dagli appellati nei propri scritti conclusivi finali.
Tanto premesso rileva il Collegio che, alla luce dell'avvenuta transazione della causa, intercorsa, sia pure con separati atti, tra gli originari condebitori in solido ed i danneggiati, sussistano i presupposti per dichiarare interamente cessata, anche in relazione all'ultimo motivo di appello, la materia del contendere.
Invero, il diritto di rivalsa, riconosciuto dall'impugnata ordinanza in favore della traeva origine dall'esistenza di un vincolo CP_4
solidale, tra la predetta struttura sanitaria ed il in ordine al Pt_1
pagamento della somma liquidata in favore dei danneggiati. La rivalsa, inoltre, avrebbe potuto azionarsi a condizione che la clinica avesse per intero estinto il debito nascente a suo carico verso i ricorrenti.
Orbene, siccome in ragione della transazione da essa conclusa con i danneggiati, la clinica si è impegnata a pagare solo il 50% di quanto liquidato nella gravata ordinanza, deve ritenersi venuto meno il presupposto per l'esercizio della rivalsa riconosciuta dalla medesima pronuncia. La Clinica, invero, non potrebbe avvalersi della rivalsa in relazione al solo 50% di quanto da essa pagato ai danneggiati, posto che, in base all'ordinanza, il diritto di rivalsa presupponeva il pagamento integrale del risarcimento, come liquidato, ad opera del condebitore solidale.
Può, quindi, ritenersi che, avendo entrambi i debitori solidali provveduto a regolamentare i propri rapporti con i danneggiati pag. 23/27 mediante separate transazioni (la con scrittura privata CP_4
del 17.07.2023 e il con scrittura del 30.07.2024), che, dunque, Pt_1
rappresentano la nuova fonte dei propri obblighi, la disciplina contenuta nella gravata ordinanza, in tema di regresso, debba ritenersi venuta definitivamente meno.
§ 9.
La declaratoria di cessata materia del contendere non esime la Corte dal pronunciare sulle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Quindi, operando una valutazione prognostica del prevedibile esito del giudizio, relativo all'ultimo motivo di appello, con cui era stata censurata la pronuncia relativa all'azione di regresso, è ragionevole supporre che sarebbe al riguardo stata adottata una pronuncia di inammissibilità.
Infatti, con tale motivo, il al fine di ottenere la riforma Pt_1
dell'ordinanza, aveva sollevato un'eccezione nuova, posto che, mai in primo grado, lo stesso aveva invocato la questione della pretesa violazione, da parte della Clinica, dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale.
Non risulta, del resto, condivisibile la tesi prospettata dall'appellante che giustificava l'ammissibilità della nuova eccezione in ragione della sua natura di eccezione riconvenzionale. Il divieto di nova di cui all'art
345, co. 2 c.p.c., invero, ha carattere generale, rimanendone escluse le sole eccezioni rilevabili d'ufficio.
pag. 24/27 Ad abundantiam, occorre dare atto del fatto che, ad onta di quanto affermato dal non risultava affatto pacifico l'esistenza di un Pt_1
rapporto di lavoro subordinato tra il e la struttura sanitaria Pt_1
odierna appellata, essendo stata tale circostanza contestata in primo grado dalla compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
Pertanto, essendo il virtualmente soccombente rispetto al Pt_1
predetto motivo di gravame, lo stesso deve essere condannato a rifondere, alla le spese processuali del grado di appello. CP_4
La quantificazione delle stesse viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, secondo il criterio del disputatum, e, quindi, in base allo scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra
260.000,01 e 520.000,00, cui è riconducibile la statuizione contenuta nel capo 6 del dispositivo dell'ordinanza impugnata, inerente alla rivalsa della struttura sanitaria contro il medico, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputarsi adeguati vertendo la contestazione, nel rapporto tra e su di un'unica questione. Pt_1 CP_4
Le spese processuali debbono essere distratte, in favore dei procuratori
Avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice, dichiaratisi antistatari.
Occorre, infine, dare atto che non ricorrano i presupposti per il versamento, ad opera dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/12.
pag. 25/27 Infatti, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione, l'appena descritto meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi, in tale ipotesi, come si è già anticipato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 3542 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali del Controparte_11
grado di appello, che liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli
Avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 26/27 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 2854/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
1951/2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 10.05.2023, notificata in data 11.05.2023, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Lauretti (C.F. ) e con questi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi alla Via
Garibaldi n. 5
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente, giusta procura in atti del giudizio di primo grado, dall'Avv. Costantino Maglione (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Santa Maria
Capua Vetere (CE), alla Trav. versano;
Controparte_3
NONCHE'
(P. IVA/ C.F. CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 CP_6
, rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti
[...]
conferita in calce alla copia notificata dell'atto di gravame, dall'Avv.to
Generoso M.T. Iodice (C.F. e dall'Avv.to Antonio C.F._6
Iodice (C.F. ) e con gli stessi elettivamente C.F._7
domiciliata presso lo studio in Marcianise (CE) alla via Duomo, 16;
APPELLATA
E
(P.IVA , in persona del Controparte_7 P.IVA_2
suo Procuratore ad negotia Dott. Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madonna (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._8
in S. Maria C. Vetere, alla Via Melorio, Il Traversa, n°3, in forza di procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danno;
azione di rivalsa.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva:
pag. 2/27 “.. in via preliminare dichiarare tempestivo l'appello proposto;
- nel merito, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti dei Sigg.ri
e in forza della rinuncia alla domanda proposta per CP_2 CP_1
come sopra espressamente indicato, in accoglimento dell'appello proposto nei confronti della , CP_4 Controparte_5
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, da pagina 20 e ss, sul capo relativo alla domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_4
, anche in considerazione delle eccezioni riconvenzionali formulate Pt_1
e pertanto rigettare la riconosciuta (presuntiva) manleva/regresso del
in favore della e revocare l'effettuato accoglimento;
Pt_1 CP_4
- in via gradata, per dovuta Giustizia, emendare l'impugnata ordinanza dichiarando che, in virtù delle rispettive intervenute transazioni con i creditori della con i creditori, la nulla potrà CP_4 CP_4
pretendere dal , avendo in concreto versato solo il 50% (pari alla Pt_1
quota nei rapporti interni con il ) come statuito nella parte motiva Pt_1
dell'ordinanza gravata;
- con compensazione delle spese in relazione alla posizione degli appellati principali e nonché , CP_1 CP_2 Controparte_7
considerata la mera litis denuntiatio;
- con condanna alle spese del doppio grado nei confronti della appellata
; CP_4
gli appellati, e nelle note di Controparte_1 CP_2
precisazione delle conclusioni si limitavano a rappresentare quanto segue: “L'Avv. Costantino Maglione e l'Avv. Antonio Munno, difensori e
pag. 3/27 procuratori costituiti degli appellati coniugi e Controparte_1 CP_2
, rappresentano e documentano che sono intervenute intese
[...]
transattive tra i prefati coniugi e il Dott. Parte_2 [...]
come da scrittura privata del 30/07/2024, che si deposita in Pt_1
copia e cui si rinvia per il dettaglio”;
l'appellata, , con la nota CP_4 Controparte_5
di precisazione delle conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., istava “Voglia la Corte d'appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere: • in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott.
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_1
R.G. n. 10551/2019, emessa in data 10 maggio 2023, in quanto tardivamente proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 702-quater c.p.c., per le ragioni ampiamente esposte in atti;
• nel merito e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, rigettare l'appello proposto dal Dott. , siccome Pt_1
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;
l'appellata, si riportava, con la nota di Controparte_7
precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'atto di costituzione e, pertanto, conclude come segue “Si dichiari la tardività del gravame proposto dal dott. e, per l'effetto, Parte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità dello stesso. B) In denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o tempestività
pag. 4/27 del gravame, e rigetto della pregiudiziale eccezione ut supra, si accolgano le istanze della parte appellante limitatamente alle censure mosse alle parti dell'ordinanza oggetto di gravame con le quali il medesimo fu ritenuto responsabile del decesso del piccolo C) Si Persona_1
confermi, in ogni caso, la pronuncia di primo grado nella parte in cui fu accertata e dichiarata la inoperatività ed inefficacia, rispetto al caso di specie, della polizza assicurativa a suo tempo stipulata dalla struttura sanitaria con la siccome il fatto CP_4 Controparte_9
dedotto dai ricorrenti di primo grado da essa conosciuto ben oltre il limite temporale di vigenza ed efficacia della polizza stessa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il
13.02.2020, i coniugi, e Controparte_1 CP_2
rappresentavano: che, in data 04.01.2011, presso la Clinica S. Maria della Salute, ivi ricoverata in pari data, dava alla luce un CP_2
neonato, in condizioni di grave asfissia perinatale;
che, Persona_2
date le gravissime condizioni in cui versava, il neonato era immediatamente trasferito presso il Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale del vicino ospedale di Caserta ove decedeva in data
07.01.2011; che, la consulenza tecnica a firma del Dott. , a cui Per_3
i ricorrenti si rivolgevano per accertare le cause del decesso del neonato, accertava l'imputabilità dello stesso alla non corretta assistenza prestata alla in occasione del travaglio e del parto;
che, secondo CP_2
pag. 5/27 il consulente medico legale sussisteva l'imperizia del ginecologo, dott.
che, alle ore 17.45 del 04.01.2011 (nonostante la regolarità delle Pt_1
contrazioni), aveva somministrato alla partoriente ossitocina, sostanza che, laddove somministrata, come nella fattispecie, in assenza delle condizioni per la relativa somministrazione (avvenuta peraltro senza che venisse descritto l'esatto dosaggio gocce/ minuto e senza monitoraggio cardiotocografico) poteva innescare una iperattività o una discinesia uterina potenzialmente pericolose per il benessere fetale;
che, dunque, la causa dell'exitus del neonato doveva rinvenirsi nella non necessaria e, peraltro non adeguatamente controllata, somministrazione di ossitocina operata dal dott. la Parte_1
quale aveva alterato la normale sequenza delle contrazioni condizionando un ipertono uterino con conseguente sofferenza fetale;
che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal Prof. , i Per_3
ricorrenti formalizzavano denuncia querela iscritta al n. 17122/11 Mod.
21 dalla Procura presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere;
che il procedimento penale, tuttavia, si concludeva con provvedimento di archiviazione atteso che, la consulenza a firma del Prof. Per_4
disposta in sede di indagini preliminari dal PM, in totale contrasto con quanto affermato dal Prof , individuava la causa del decesso Per_3
del in un evento imprevisto ed imprevedibile non Persona_1
addebitale alla condotta dei sanitari;
che, ad onta della disposta archiviazione in sede penale, essi, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
03.04.2018, chiedevano la nomina di un consulente tecnico di ufficio che provvedesse all'accertamento delle cause e concause che avevano pag. 6/27 portato al decesso del piccolo nonché alla Persona_1
quantificazione dei danni patiti dagli istanti sia iure proprio che iure hereditatis;
che, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale si costituivano il medico
[...]
la struttura sanitaria Pt_1 CP_4 Controparte_5
e la compagnia assicuratrice
[...] Controparte_7
chiamata in causa dalla struttura sanitaria, il collegio peritale, a tale scopo nominato, procedeva ad effettuare il richiesto accertamento tecnico;
che, sulla scorta dell'accertamento tecnico operato dal collegio peritale, i ricorrenti, con il già menzionato ricorso ex art 702bis c.p.c., richiedevano la condanna del sanitario e della struttura sanitaria al risarcimento in solido del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis di quello per inabilità temporanea subita dal piccolo
. Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_10
la quale, nel riportarsi agli atti del
[...]
procedimento penale ed al provvedimento di archiviazione, contestava la fondatezza della domanda, formulando azione di garanzia nei confronti della per essere da essa Controparte_7
manlevata, e formulava domanda di rivalsa – regresso nei confronti del dott. Pt_1
Si costituiva, altresì, il dott. il quale, previa richiesta di Pt_1
mutamento del rito, resisteva nel merito alla domanda proposta dai ricorrenti chiedendone il rigetto.
pag. 7/27 Si costituiva, infine, la la quale, eccepita, Controparte_7
in via preliminare, l'inammissibilità del procedimento sommario, chiedeva rigettarsi nel merito la domanda dei ricorrenti. In ordine alla domanda di manleva, la eccepiva l'inefficacia della polizza a CP_7
garanzia dei rischi connessi all'attività professionale, invocata da a fondamento della chiamata in causa, e la sua CP_4
inoperatività rispetto al caso in questione. Invero, la
[...]
deduceva che l'operatività della polizza risultava essere CP_7
limitata alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, che nel caso di specie cessava all'11.06.2012,
e, con riferimento ai soli fatti verificatisi in tale periodo, mentre, la richiesta di garanzia perveniva ad essa solo in data 12/12/2014. In aggiunta, la deduceva che la polizza, riferendosi CP_7
esclusivamente all'operato dei medici in rapporto di dipendenza con la casa di cura, non poteva applicarsi al caso di specie in quanto, il medico del cui operato i ricorrenti si dolevano, in quanto personalmente scelto quale ginecologo di fiducia da risultava essere, piuttosto, CP_2
medico in rapporto libero professionale. Ancora rispetto all'operatività della polizza, ccepiva, altresì, che la polizza assicurativa a suo CP_7
tempo stipulata era operativa soltanto a “secondo rischio” e che la stessa prevedeva inoltre un massimale per sinistro di € 5.000.000,00, con una franchigia assoluta pari a € 10.000,0, somma che, pertanto, nell'ipotesi di condanna della casa di cura e accoglimento della domanda di manleva doveva essere posta integralmente a carico della convenuta struttura sanitaria. Infine, eccepiva la violazione, da parte della struttura sanitaria, del patto di gestione della lite. pag. 8/27 All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal
Collegio peritale nominato nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti, riteneva sussistente la responsabilità del e della in ragione del provato Pt_1 CP_4
nesso causale tra la condotta inadempiente dei resistenti e l'exitus del piccolo , e, per l'effetto, così statuiva: “1. in accoglimento Persona_1
della domande delle parti istanti , condanna la di resistente e il CP_5 CP_5
dott. al pagamento delle seguenti somme: euro 340.000,00 a Pt_1
favore di ed euro 350.000,00 a favore di;
Controparte_1 CP_2
euro 250,00 a favore di ed euro 250,00 a favore di Controparte_1
, oltre per tutte le somme interessi sulle somma devalutate CP_2
al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (07.01.2011) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
2. condanna la Controparte_10
al pagamento in favore delle parti istanti delle spese di lite che
[...]
liquida in euro 572,00 per esborsi (oltre oneri della c.t.u dell'atp già liquidati con separato decreto del giudice dell'atp) ed euro 36.884,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3. rigetta la domanda delle parti istanti di condanna della compagnia assicuratrice;
4. rigetta la domanda di garanzia della casa di cura resistente nei confronti della compagnia assicuratrice;
5. condanna le parti istanti e la casa di cura resistente in solido al pagamento in favore della compagnia assicuratrice resistente e chiamata in causa delle spese di lite che liquida in 25.000,00 per compensi pag. 9/27 professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge;
6. in accoglimento della domanda della casa di cura Santa , condanna il dott. CP_4 Controparte_5
al pagamento in favore della casa di cura della metà di quanto Pt_1
dalla stessa eventualmente corrisposto alle parti istanti in virtù della predetta sentenza;
7. condanna il dott. al pagamento delle spese Pt_1
di lite nei confronti della casa di cura che liquida in euro 12.000,000 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
§ 2.
Avverso la menzionata ordinanza, notificatagli in data 11.05.2023, il interponeva appello, mediante atto notificato in data Pt_1
10.06.2023, instando, previa sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art 283 c.p.c., per l'integrale riforma della stessa.
Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_7
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, deducendo l'assenza di specifico motivo di gravame con riferimento alle statuizioni mediante le quali la gravata ordinanza aveva deciso rispetto alla posizione della Controparte_7
Si costituiva, altresì, Controparte_11
eccependo anch'essa l'inammissibilità, in quanto intempestivo, del gravame interposto dal e resistendo, nel merito, ad esso per Pt_1
quanto di ragione.
pag. 10/27 Con comparsa depositata in data 25.09.2023, si costituivano,
[...]
e i quali, concordemente alle altre parti CP_1 CP_2
appellate, eccepivano in via preliminare la tardività dell'appello proposto dal e, resistendo nel merito, ne chiedevano l'integrale Pt_1
rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 16.10.2023 e rinviata d'ufficio al 20.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente notificata alle parti, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata ordinanza e, così disponeva: “ordina all'appellante il deposito, non oltre il primo dei tre termini accordati alle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c., di quanto indicato in parte motiva;
fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 14.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”
Quindi depositate le memorie di cui all'art 352 c.p.c., depositate, altresì, le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza del 14.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale motivava la condanna in solido della struttura sanitaria e del medico, riportandosi integralmente agli esiti della CTU depositata dal collegio peritale incaricato in sede di ATP, ritenendo, attesa la sua formazione in contradditorio tra le parti, la composizione del collegio peritale e la concordanza con la consulenza di parte depositata dai pag. 11/27 danneggiati, che tale CTU fosse maggiormente attendibile rispetto a quella, a firma del Dott. , disposta in sede penale. Per_4
Il collegio peritale nominato in sede civile, invero, a differenza di quanto affermato dal Prof. , concludeva affermando che il decesso del Per_4
piccolo doveva imputarsi alla condotta imperita del sanitario che Per_1
“Imprudentemente e con critico discostamento da Linee Guida e sapere comune, pur in corso di travaglio di parto fisiologico hanno posto in essere una ingiustificata infusione di ossitocina (si ribadisce, non vi era alcuna indicazione clinica) e, inoltre, vi è un critico lasso temporale (ore 17:15 - ore 17:40) durante il quale non viene controllato il battito cardiaco fetale mediante monitoraggio continuo cardiotocografico, non permettendo la valutazione dell'attività contrattile in risposta alla stimolazione farmacologica con ossitocina. Adottando un giudizio controfattuale, inteso come particolare astrazione, consistente nell'ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa corretta omessa dai sanitari, si ha la convinzione che una differente condotta avrebbe avuto un esito altrettanto differente (buon esito) con elevato grado di probabilità logica e statistica. La somministrazione di ossitocina in un travaglio di parto fisiologico che, fino alla dilatazione della cervice uterina pari a 8 cm, era progredito senza alcuna problematica clinica, appare del tutto erroneo ed ingiustificato e il grave quadro clinico neonatale manifestatosi ed evoluto nei tre giorni successivi fino all'exitus,
è da attribuirsi, con ampia probabilità scientifica e statistica, alla condizione di asfissia cagionata dalla riduzione acuta dell'ossigenazione ematica fetale per vasospasmo placentare da discinesia uterina indotta
pag. 12/27 dall'ossitocina stessa. Appaiono tutti soddisfatti i criteri del nesso di causalità materiale, in quanto esiste una congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva efficiente (somministrazione erronea di ossitocina) e momento di comparsa dei relativi effetti (sofferenza fetale fino all'exitus neonatale), con continuità fenomenica delle manifestazioni cliniche. Vanno altresì escluse altre cause, in quanto la gravidanza era evoluta fisiologicamente, gli esami diagnostici specifici erano risultati del tutto nella norma, non vi erano alterazioni genetiche, il travaglio di parto stesso era giunto quasi al termine in maniera spontanea e naturale e
l'esito atteso comune era quello di una nascita in eutocia, come da criterio scientifico e statistico.”
Il primo giudice, pertanto, rilevava che “I consulenti, quindi, hanno riconosciuto la sussistenza dell'inadempimento del sanitario resistente ed il nesso causale tra tale inadempimento e la morte del piccolo ”. Per_1
Riconosciuta la responsabilità solidale della del medico, CP_4
il Tribunale ne disciplinava i rapporti interni motivando nel senso che:
“nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2,
e 2055, comma 3, c.c., una equa ripartizione delle quote di responsabilità.
Dunque, rilevando che la struttura non aveva fornito in giudizio alcun elemento per poter ritenere la “.. colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, pag. 13/27 dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto...”, accoglieva la domanda di rivalsa proposta dalla struttura per un importo pari al 50% di quanto dalla stessa eventualmente pagato, in esecuzione dell'ordinanza, ai danneggiati.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della CP_4 Controparte_7
rilevando la non operatività della polizza, che “…ebbe efficacia sino all'11/06/2012, con validità per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti posti in essere durante detto periodo. La ebbe conoscenza della Controparte_9
richiesta di risarcimento degli istanti soltanto il 12/12/2014, ovvero allorquando la polizza in questione era già priva di efficacia”.
§ 4.
Con i primi due motivi di impugnazione, sviluppati da pagina 10 a pagina
43 dell'atto di gravame, il si doleva dell'errore in cui sarebbe Pt_1
incorso il Tribunale, nel ritenere provata la responsabilità del sanitario.
Preliminarmente, l'appellante, si doleva del rigetto, intervenuto con ordinanza del 26.10.2022, della richiesta di rinnovazione della CTU e, pertanto, reiterava tale richiesta istruttoria, provvedendo a depositare, unitamente all'atto di appello, un'ulteriore CTP, a firma del Dott.
. Per_5
Invero, secondo l'appellante, il Tribunale aveva aderito acriticamente alle conclusioni in essa rassegnate senza fornire, peraltro, adeguata pag. 14/27 motivazione circa le ragioni per le quali non potessero condividersi le diverse conclusioni prospettate dai CTP e dal dott. , consulente Per_4
del P.M..
Nondimeno, sempre secondo l'appellante, non poteva ritenersi che tale onere fosse stato assolto dal collegio peritale, il quale non aveva esaminato e, adeguatamente superato, tutte le osservazioni, operate dai
CTP, in forza delle quali, gli stessi CTP concludevano escludendo che il decesso del neonato potesse ascriversi all'avvenuta somministrazione di ossitocina da parte del dovendosi piuttosto affermare la Pt_1
derivazione dell'exitus da causa diversa, improvvisa e non prevedibile.
I consulenti nominati dal Tribunale, al converso, fornivano specifica motivazione solo con riferimento all'ipotesi, rappresentata dai CTP, di distocia funicolare, quale causa dell'asfissia perinatale, senza invece esprimersi sulle altre specifiche censure pure sollevate dal CTP.
Il Tribunale, inoltre, secondo l'odierno appellante, incorreva in errore nel ritenere la CTU attendibile.
Il Giudice, invero, non aveva rilevato che il collegio peritale aveva fondato le proprie conclusioni omettendo di considerare o, non considerando correttamente, taluni dati emergenti dalla scheda autoptica o dalla cartella clinica, atto pacificamente dotata di efficacia probatoria privilegiata, giungendo così a delle conclusioni che, in quanto fondate su dati contrastanti con la citata documentazione medica, non potevano considerarsi attendibili.
pag. 15/27 Con il secondo motivo di appello il si doleva dell'errore in cui, a Pt_1
suo avviso, era incorso il Tribunale ritendo provato il nesso di causalità.
Secondo l'appellante, invero, gli attori in primo grado si erano limitati ad allegare l'inadempimento del sanitario, in termini di violazione delle leges artis, ma non avevano fornito adeguata prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno evento.
Orbene, atteso che, nelle obbligazioni professionali, qual è quella del medico, l'allegazione dell'inadempimento non assorbe la prova del nesso di causalità tra condotta e danno, che, pertanto, deve essere comunque provato secondo il principio del “più probabile che non”,
l'appellante lamentava l'insufficienza della prova fornita dai danneggiati.
In particolare, secondo il i danneggiati non fornivano adeguata Pt_1
prova del fatto che, secondo i principi del ragionamento controfattuale, sostituendo alla condotta tenuta dal sanitario la condotta rispettosa delle leges artis il danno evento non si sarebbe verificato.
Né, sempre secondo l'appellante, poteva dirsi che tale prova risultava essere stata fornita dalla CTU, la quale si fondava su assunti errati, come l'affermazione in essa contenuta della mancata auscultazione del battito cardiaco del feto, dato che secondo l'appellante risultava smentito dalla cartella clinica e dalla CT a firma del Dott. . Per_4
In ogni caso, il deduceva che i periti non avevano considerato Pt_1
affatto l'incidenza di una causa esterna sopravvenuta da considerarsi da sola sufficiente a causare l'evento. In particolare, il Collegio peritale pag. 16/27 ometteva di valutare quanto emerso dal riscontro diagnostico effettuato sul neonato presso l'anatomia patologica dell'ospedale di Caserta, indagine dalla quale emergeva che il neonato presentava “circonferenza cranica cm 35,5 suture non mobili, fontanelle anteriore e posteriore marcatamente consolidate all'incisura e al taglio”. Tale condizione, invero, veniva valorizzata dalle consulenze svolte in sede penale, in quanto ritenuta idonea a condurre “…ad una mancata riduzione diretta ed indiretta dei diametri della testa fetale, aumentandone la difficoltà espulsiva nell'ultima fase del parto che normalmente si ha se non sono ossificate le suture e le fontanelle”.
L'appellante deduceva, altresì, che i consulenti di controparte e il collegio peritale avevano totalmente ignorato quanto accertato dal consulente dell'appellante e da quello della Procura, secondo i quali “il neonato è deceduto per una sindrome di failure Persona_1
pluriorgano post asfittica complicata da una coagulopatia intra-vasale disseminata (CID) susseguente ad un grave insulto ipossico intercorso in periodo espulsivo del parto per bradicardia ed arresto cardiaco.
L'etiogenesi di tali ultimi eventi, è da ascrivere allo stiramento ed alla compressione del cordone in concomitanza dell'impegno nello scavo pelvico del vertice fetale. Tale evento è stato improvviso ed imprevedibile.”
Connesso ai motivi sopra esposti è pure il quarto motivo di gravame sviluppato da pagina 48 a pagina 52 dell'atto di appello.
Con tale motivo, il si doleva della quantificazione del Pt_1
risarcimento operata dal Giudicante, che, secondo l'appellante, aveva omesso di valutare adeguatamente le specificità del caso concreto, in pag. 17/27 punto di intensità del perduto rapporto parentale, dando luogo ad un automatismo risarcitorio che si porrebbe in contrasto con i principi enunciati dalla suprema corte.
§ 5.
Preliminarmente deve dichiararsi la tempestività dell'appello e, dunque, la sua ammissibilità.
Ad onta di quanto eccepito da tutte le parti appellate, deve rilevarsi che,
l'art. 3, comma 48 del D. lgs. 149/2022 aveva disposto l'abrogazione delle norme di cui al Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del Codice di procedura civile, e, dunque, anche dell'art 702 quater c.p.c..
Pertanto, alla data del 10.05.2023, in cui veniva pubblicata la gravata ordinanza, la disposizione invocata dagli appellati, risultava ormai abrogata per effetto dell'intervento normativo sopra citato.
La cd. riforma Cartabia, inoltre, non ha introdotto una specifica disciplina transitoria dell'impugnazione delle ordinanze ex art 702 ter c.p.c. pronunciate dopo il 28.02.2023 e, pertanto, in assenza di una disciplina speciale, l'impugnazione di tali provvedimenti, che come ormai consolidata giurisprudenza ha riconosciuto hanno natura decisoria, deve seguire le regole generali in materia di impugnazioni di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del Codice.
Orbene, rispetto a tali regole, pure riformate dal ridetto provvedimento normativo, l'art. 35 co. 4 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, c. 380, della l. n. 197/2022, stabilisce che le nuove disposizioni in pag. 18/27 materia di impugnazioni debbono applicarsi alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023.
Consegue che, l'appello interposto dal incardinato dopo il Pt_1
28.02.2023 e, segnatamente il 10.06.2023, non possa soggiacere all'ormai abrogata disposizione di cui all'art 702quater c.p.c., ma, al converso, sia sottoposto alla generale disciplina in materia di appello e, dunque, alla regola di cui all'art 325 c.p.c. secondo la quale l'appello è proposto entro giorni 30 dalla notificazione del provvedimento.
Quindi, essendo l'ordinanza de qua stata notificata al in data Pt_1
11.05.2023, l'appello è da considerarsi tempestivo.
§ 6.
Ciò premesso, rispetto ai motivi sopra indicati, con i quali l'appellante aveva, come visto, censurato l'ordinanza sia in punto di an, che di quantum debeatur, occorre adottare una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.
Invero, le parti, come risulta dalle concordi allegazioni del e degli Pt_1
appellati, e procedevano a comporre Controparte_1 CP_2
i propri rapporti con transazione del 30.07.2024, versata in atti.
Con la stessa, invero, il si impegnava nei termini che seguono: Pt_1
“La presente scrittura costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto. Essa ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle reciproche pretese o contestazioni, o ad esse comunque connesse e/o collegate. Le Parti, inoltre,
pag. 19/27 anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra”.
Dal canto proprio gli appellati, e con la predetta CP_1 CP_2
scrittura, si impegnavano “formulando reciprocamente RINUNCIA agli effetti del giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di·
Napoli RG n 2854/2023 nonché a quelli di cui all'ordinanza decisoria ex art. 702-ter c.p.c. del 1O maggio 2023, rep. n. 1951/2023, resa all'esito del giudizio recante R.G. 10551/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere… le Parti dichiarano, altresì, di rinunciare sin d'ora agli effetti della sentenza che sarà resa all'esito del giudizio d'appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e nell'eventuale successivo grado di giudizio, dichiarando, di essere soddisfatte di quanto contenuto nella presente scrittura e di non aver altro a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa connessa, correlata e consequenziale, essendo alla data della sottoscrizione della presente definita integralmente ogni e qualsivoglia vertenza, controversia o disputa pendente che possa derivare tra le Parti…”.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui la composizione in tal modo (vale a dire con transazione) della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del pag. 20/27 2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n.
26299 del 18/10/2018).
Nel caso di specie, peraltro, alcuna statuizione deve essere adottata, nel rapporto tra le parti suddette, in relazione alle spese processuali, trattandosi di profilo che le stesse hanno espressamente e puntualmente regolato nell'accordo transattivo, sottoscritto in data
30.07.2024.
§ 7.
Con il motivo di appello sviluppato da pagina 44 a 48 dell'atto di appello, invece, il si doleva del capo di ordinanza che aveva accolto la Pt_1
domanda di regresso contro di esso proposta dalla CP_4
Invero, con tale motivo, il deduceva che la clinica aveva violato Pt_1
l'obbligo, in capo alla stessa previsto dall'art 25 del CCNL di categoria, in forza del quale la , CP_4 Controparte_5
associata ex lege alla AIOP (Associazione Italiana di Ospedalità Privata), era obbligata a tenere indenne i medici suoi dipendenti mediante la stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio collegato allo svolgimento delle loro prestazioni professionali. Conseguentemente, secondo l'istante, la struttura non avrebbe potuto esercitare alcuna azione di rivalsa nei suoi confronti.
A sostegno di ciò, l'appellante deduceva che, con l'impugnata ordinanza, si era accertato che risultava assicurata con polizza CP_4
stipulata con efficacia sino all'11/06/2012 e con validità per le richieste pag. 21/27 di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti posti in essere durante detto periodo.
Nondimeno, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la struttura sanitaria, odierna appellata, doveva considerarsi Pt_1
fatto non contestato e, come tale pacifico, atteso che lo stesso risultava essere stato allegato in prime cure dal e mai contestato dalla Pt_1
struttura sanitaria.
Sulla scorta di tali premesse l'odierno appellante opponeva che, in base al vigente CCNL, la struttura sanitaria appellata andava condannata a manlevare il professionista, senza possibilità di rivalsa, se non nei casi di dolo o colpa grave, nel caso di specie non ricorrenti.
Il inoltre, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. n. 2, Pt_1
rappresentava che la aveva, a sua volta, concluso una CP_4
transazione con i coniugi, mediante Controparte_12 CP_2
la quale, la stessa aveva, al pari di esso appellante, provveduto a regolamentare i propri rapporti con i danneggiati derivanti dai fatti di cui all'impugnata ordinanza. Pertanto, atteso che la con CP_4
la predetta transazione, si era impegnata a versare una somma non superiore al 50% della condanna di cui all'ordinanza oggetto di gravame, secondo l'odierno appellante, nulla poteva più pretendere a titolo di rivalsa dal Pt_1
§ 8.
Ciò posto, deve premettersi che la transazione intercorsa tra i danneggiati e la struttura sanitaria possa ritenersi circostanza non pag. 22/27 contestata, siccome non smentita dalle difese svolte dagli appellati nei propri scritti conclusivi finali.
Tanto premesso rileva il Collegio che, alla luce dell'avvenuta transazione della causa, intercorsa, sia pure con separati atti, tra gli originari condebitori in solido ed i danneggiati, sussistano i presupposti per dichiarare interamente cessata, anche in relazione all'ultimo motivo di appello, la materia del contendere.
Invero, il diritto di rivalsa, riconosciuto dall'impugnata ordinanza in favore della traeva origine dall'esistenza di un vincolo CP_4
solidale, tra la predetta struttura sanitaria ed il in ordine al Pt_1
pagamento della somma liquidata in favore dei danneggiati. La rivalsa, inoltre, avrebbe potuto azionarsi a condizione che la clinica avesse per intero estinto il debito nascente a suo carico verso i ricorrenti.
Orbene, siccome in ragione della transazione da essa conclusa con i danneggiati, la clinica si è impegnata a pagare solo il 50% di quanto liquidato nella gravata ordinanza, deve ritenersi venuto meno il presupposto per l'esercizio della rivalsa riconosciuta dalla medesima pronuncia. La Clinica, invero, non potrebbe avvalersi della rivalsa in relazione al solo 50% di quanto da essa pagato ai danneggiati, posto che, in base all'ordinanza, il diritto di rivalsa presupponeva il pagamento integrale del risarcimento, come liquidato, ad opera del condebitore solidale.
Può, quindi, ritenersi che, avendo entrambi i debitori solidali provveduto a regolamentare i propri rapporti con i danneggiati pag. 23/27 mediante separate transazioni (la con scrittura privata CP_4
del 17.07.2023 e il con scrittura del 30.07.2024), che, dunque, Pt_1
rappresentano la nuova fonte dei propri obblighi, la disciplina contenuta nella gravata ordinanza, in tema di regresso, debba ritenersi venuta definitivamente meno.
§ 9.
La declaratoria di cessata materia del contendere non esime la Corte dal pronunciare sulle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Quindi, operando una valutazione prognostica del prevedibile esito del giudizio, relativo all'ultimo motivo di appello, con cui era stata censurata la pronuncia relativa all'azione di regresso, è ragionevole supporre che sarebbe al riguardo stata adottata una pronuncia di inammissibilità.
Infatti, con tale motivo, il al fine di ottenere la riforma Pt_1
dell'ordinanza, aveva sollevato un'eccezione nuova, posto che, mai in primo grado, lo stesso aveva invocato la questione della pretesa violazione, da parte della Clinica, dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale.
Non risulta, del resto, condivisibile la tesi prospettata dall'appellante che giustificava l'ammissibilità della nuova eccezione in ragione della sua natura di eccezione riconvenzionale. Il divieto di nova di cui all'art
345, co. 2 c.p.c., invero, ha carattere generale, rimanendone escluse le sole eccezioni rilevabili d'ufficio.
pag. 24/27 Ad abundantiam, occorre dare atto del fatto che, ad onta di quanto affermato dal non risultava affatto pacifico l'esistenza di un Pt_1
rapporto di lavoro subordinato tra il e la struttura sanitaria Pt_1
odierna appellata, essendo stata tale circostanza contestata in primo grado dalla compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
Pertanto, essendo il virtualmente soccombente rispetto al Pt_1
predetto motivo di gravame, lo stesso deve essere condannato a rifondere, alla le spese processuali del grado di appello. CP_4
La quantificazione delle stesse viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, secondo il criterio del disputatum, e, quindi, in base allo scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra
260.000,01 e 520.000,00, cui è riconducibile la statuizione contenuta nel capo 6 del dispositivo dell'ordinanza impugnata, inerente alla rivalsa della struttura sanitaria contro il medico, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputarsi adeguati vertendo la contestazione, nel rapporto tra e su di un'unica questione. Pt_1 CP_4
Le spese processuali debbono essere distratte, in favore dei procuratori
Avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice, dichiaratisi antistatari.
Occorre, infine, dare atto che non ricorrano i presupposti per il versamento, ad opera dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/12.
pag. 25/27 Infatti, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione, l'appena descritto meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non è applicabile nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinandosi, in tale ipotesi, come si è già anticipato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 3542 del 2017; Cass. n. 15042 del 2018).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese processuali del Controparte_11
grado di appello, che liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli
Avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 26/27 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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