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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 246/2024 tra le seguenti parti:
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.6.1952, elettivamente domiciliato in Savona (SV), via Paleocapa 10/6, presso e nello studio dell'Avv. Filippo Barosio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, c.f. , nata Savona (SV) il 19.08.1961, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Savona (SV), Via dei Mille 3/1, presso e nello Studio dell'Avv. Gerolamo
Astengo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ecc. Mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
ACCERTARE e DICHIARARE che il terreno iscritto al NCT del Comune di Vado Ligure Foglio 12 Particella 190 è divenuto di proprietà esclusiva del signor per Parte_1
intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. Civ. e conseguentemente
DISPORRE la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità per il conservatore dei registri immobiliari competente per territorio.
Spese e competenze di lite di confronti di chiunque dovesse opporsi”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- In via preliminare dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso per le motivazioni sopra esposte
- Sempre in via pregiudiziale dichiarare il mutamento del rito nella cognizione ordinaria per le motivazioni esposte
- Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto Con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.2.2024 adiva questo Tribunale per sentire Parte_1 accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del fondo sito in Vado Ligure, Via Manzoni, numero di foglio 12, particella 190, di proprietà di In particolare il CP_1 Pt_1 asseriva di aver esercitato sul bene, per oltre venti anni, un possesso continuo, non interrotto, corrispondente a quello richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione.
Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'insussistenza dei CP_1 presupposti richiesti dall'art. 281 decies c.p.c. ai fini dell'instaurazione del rito semplificato, nonché la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata. Nel merito, si opponeva alle domande avversarie eccependo il carattere violento dell'occupazione, perpetrata forzando la recinzione del fondo, nonché il carattere clandestino dello stesso, avendo la convenuta ritrovato in diverse occasioni il fondo privo di qualsivoglia segno di occupazione da parte di terzi. Asserendo che l'uso dell'immobile, da parte del fosse conseguenza della mera tolleranza da parte dell'odierna convenuta, la Pt_1 quale mai smetteva di esercitare le proprie attribuzioni di proprietaria del fondo, concludeva chiedendo la reiezione del ricorso. La causa era istruita documentalmente e a mezzo dell'audizione dei testi indicati dalla difesa di parte ricorrente, signori e . Esauriti gli incombenti, essa Tes_1 Testimone_2 era trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.25.
Vanno affrontate, in via pregiudiziale, le eccezioni relative all'applicabilità del rito semplificato di cognizione e alla genericità del ricorso.
Con riferimento alla prima questione, si rileva che ai sensi del vigente art. 281 decies c.p.c., comma secondo, quale introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, il nuovo
“rito semplificato” si applica, in caso di competenza del Tribunale in composizione monocratica, anche in difetto dei presupposti di cui al comma primo della disposizione citata.
In altre parole, il legislatore ha riconosciuto al giudice competente ampia discrezionalità nel disporre l'applicazione del nuovo rito il quale non comporta, in quanto tale, alcuna menomazione della cognizione, che resta piena, né tantomeno menomazioni per i diritti della difesa di parte convenuta.
L'eccezione relativa ad asseriti vizi del ricorso introduttivo del presente giudizio, per non avere il indicato gli elementi costitutivi della domanda, va qualificata in termini Pt_1 di eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. In applicazione analogica della disciplina in punto di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., con particolare riferimento alla necessaria “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, va rilevato che il vizio denunziato ricorre solo ove l'indicazione, prevista dall'art. 163, n. 4)
c.p.c., risulti assolutamente incerta, tale quindi da non consentire al convenuto di spiegare le proprie difese. Nel caso oggetto del presente giudizio tale nullità non ricorre, come dimostra la stessa circostanza che parte convenuta, posta nelle condizioni di individuare il tenore della pretesa azionata nei propri confronti, ha potuto svolgere difese tali da contrastare puntualmente la domanda avversaria.
Nel merito, il ricorso è infondato, e non merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. civile sez. II, 30/08/2017, n. 20539). Ai fini dell'accertamento dell'usucapione, dunque, tale rigorosa prova, il cui onere grava su colui che agisca per il riconoscimento della proprietà, investe tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. e dunque, da una parte, il possesso non interrotto nel termine ventennale, al contempo pacifico, pubblico, continuo e, dall'altra, dall'esercizio, sulla res, di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto reale invocato, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(Cassazione civile sez. II, 24/08/2006, n. 18392). Le Corti di merito declinano tali principi nel senso di gravare l'attore della “prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n. 1573); si richiede, in altre parole, “un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, dalla quale emerga che l'“interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri” (Tribunale Milano sez. XIII,
11/07/2024, n. 7054). Coerentemente, è stata ritenuta insufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza di aver coltivato un terreno, o l'aver eseguito dei lavori sullo stesso, poiché tali elementi non comprovano “con certezza l'"animus possidenti" ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui” (Cass. civile sez. II, 26/04/2011, n. 9325).
Con specifico riferimento ai mezzi istruttori coltivabili dall'attore, se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni, e dunque che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione è nondimeno “necessaria una particolare rigorosità della prova testimoniale nel senso che non solo la stessa debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma che debba essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi, le modalità di manifestazione del diritto” (App. Reggio
Calabria, 24/03/2023, n. 272). In altre parole, “è necessario che i capitoli dei testi e la collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria così condotta, non essendo sufficienti affermazioni generiche, ellittiche o ambigue” (App. Potenza, 18/05/2023, n. 297).
Calando tali principi nella fattispecie di cui in causa, emerge che l'attore non ha assolto l'onere della prova relativo agli elementi costitutivi dell'usucapione. In particolare, già deducendo un capitolo di prova testimoniale particolarmente generico (“vero che il signor utilizza da oltre 20 anni il terreno sito in Vado Ligure, via Manzoni, Parte_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure con numero di Foglio 12 particella
190, reddito dominicale Euro 2,54, reddito agrario Euro 2,23”: cfr. Ricorso De LI, pag. 2), la difesa di parte attrice non assolveva all'onere di provare, con la precisione ritenuta necessaria dalla giurisprudenza sopra richiamata, il momento iniziale dell'instaurazione del possesso sulla res. Nel merito, inoltre, le risposte date da entrambi i testi di parte ricorrente non sono inequivoche e, pertanto, non consentono a questo Tribunale di ritenere raggiunta la prova dei requisiti del possesso ad usucapionem. Il teste , infatti, ragiona Tes_1 genericamente del terreno di cui in causa come di un “punto di incontro” tra lo stesso teste e il figlio dell'odierno ricorrente;
tale circostanza, oltre a non provare alcun esercizio, sul fondo, di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, trova una spiegazione nel fatto che il ricorrente “abitasse[…] nel palazzo subito sopra” il terreno in questione. Il teste , Testimone_2
inoltre, fornisce una collocazione temporale della presenza del ricorrente sul fondo in esame, ma ammette di non essere un frequentatore abituale dei luoghi (“le poche volte che ci sono andato nessuno ha mai sollevato contestazioni al fatto che io mi trovassi lì”: cfr. Verbale udienza 11.7.24, pag. 5), e non riesce a fornire informazioni ulteriori sulle ragioni della presenza del o sulle attività da questi svolte sul terreno (NE Di LI ce l'ho Pt_1
visto per la prima volta nel 1996; in seguito l'ho visto ogni tanto mentre ero nel terreno di mia moglie perché si affacciava oltre il muro […]. Adr: nulla so su chi faccia manutenzione del terreno in oggetto o di chi ci paghi le tasse”).
In difetto della prova, da parte del ricorrente, degli elementi costitutivi dell'usucapione ordinaria, la domanda di accertamento proposta da deve essere respinta;
Parte_1 tale rilievo assorbe ogni ulteriore questione implicata dal presente ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, valori medi previsti per lo scaglione di valore sino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA il ricorso di;
Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Savona, 5.3.2025 Il giudice
D.ssa Paola Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 246/2024 tra le seguenti parti:
, c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.6.1952, elettivamente domiciliato in Savona (SV), via Paleocapa 10/6, presso e nello studio dell'Avv. Filippo Barosio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, c.f. , nata Savona (SV) il 19.08.1961, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Savona (SV), Via dei Mille 3/1, presso e nello Studio dell'Avv. Gerolamo
Astengo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ecc. Mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
ACCERTARE e DICHIARARE che il terreno iscritto al NCT del Comune di Vado Ligure Foglio 12 Particella 190 è divenuto di proprietà esclusiva del signor per Parte_1
intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. Civ. e conseguentemente
DISPORRE la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità per il conservatore dei registri immobiliari competente per territorio.
Spese e competenze di lite di confronti di chiunque dovesse opporsi”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- In via preliminare dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso per le motivazioni sopra esposte
- Sempre in via pregiudiziale dichiarare il mutamento del rito nella cognizione ordinaria per le motivazioni esposte
- Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto Con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.2.2024 adiva questo Tribunale per sentire Parte_1 accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del fondo sito in Vado Ligure, Via Manzoni, numero di foglio 12, particella 190, di proprietà di In particolare il CP_1 Pt_1 asseriva di aver esercitato sul bene, per oltre venti anni, un possesso continuo, non interrotto, corrispondente a quello richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione.
Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'insussistenza dei CP_1 presupposti richiesti dall'art. 281 decies c.p.c. ai fini dell'instaurazione del rito semplificato, nonché la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata. Nel merito, si opponeva alle domande avversarie eccependo il carattere violento dell'occupazione, perpetrata forzando la recinzione del fondo, nonché il carattere clandestino dello stesso, avendo la convenuta ritrovato in diverse occasioni il fondo privo di qualsivoglia segno di occupazione da parte di terzi. Asserendo che l'uso dell'immobile, da parte del fosse conseguenza della mera tolleranza da parte dell'odierna convenuta, la Pt_1 quale mai smetteva di esercitare le proprie attribuzioni di proprietaria del fondo, concludeva chiedendo la reiezione del ricorso. La causa era istruita documentalmente e a mezzo dell'audizione dei testi indicati dalla difesa di parte ricorrente, signori e . Esauriti gli incombenti, essa Tes_1 Testimone_2 era trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.25.
Vanno affrontate, in via pregiudiziale, le eccezioni relative all'applicabilità del rito semplificato di cognizione e alla genericità del ricorso.
Con riferimento alla prima questione, si rileva che ai sensi del vigente art. 281 decies c.p.c., comma secondo, quale introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, il nuovo
“rito semplificato” si applica, in caso di competenza del Tribunale in composizione monocratica, anche in difetto dei presupposti di cui al comma primo della disposizione citata.
In altre parole, il legislatore ha riconosciuto al giudice competente ampia discrezionalità nel disporre l'applicazione del nuovo rito il quale non comporta, in quanto tale, alcuna menomazione della cognizione, che resta piena, né tantomeno menomazioni per i diritti della difesa di parte convenuta.
L'eccezione relativa ad asseriti vizi del ricorso introduttivo del presente giudizio, per non avere il indicato gli elementi costitutivi della domanda, va qualificata in termini Pt_1 di eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. In applicazione analogica della disciplina in punto di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., con particolare riferimento alla necessaria “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, va rilevato che il vizio denunziato ricorre solo ove l'indicazione, prevista dall'art. 163, n. 4)
c.p.c., risulti assolutamente incerta, tale quindi da non consentire al convenuto di spiegare le proprie difese. Nel caso oggetto del presente giudizio tale nullità non ricorre, come dimostra la stessa circostanza che parte convenuta, posta nelle condizioni di individuare il tenore della pretesa azionata nei propri confronti, ha potuto svolgere difese tali da contrastare puntualmente la domanda avversaria.
Nel merito, il ricorso è infondato, e non merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. civile sez. II, 30/08/2017, n. 20539). Ai fini dell'accertamento dell'usucapione, dunque, tale rigorosa prova, il cui onere grava su colui che agisca per il riconoscimento della proprietà, investe tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. e dunque, da una parte, il possesso non interrotto nel termine ventennale, al contempo pacifico, pubblico, continuo e, dall'altra, dall'esercizio, sulla res, di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto reale invocato, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(Cassazione civile sez. II, 24/08/2006, n. 18392). Le Corti di merito declinano tali principi nel senso di gravare l'attore della “prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n. 1573); si richiede, in altre parole, “un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”, dalla quale emerga che l'“interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri” (Tribunale Milano sez. XIII,
11/07/2024, n. 7054). Coerentemente, è stata ritenuta insufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza di aver coltivato un terreno, o l'aver eseguito dei lavori sullo stesso, poiché tali elementi non comprovano “con certezza l'"animus possidenti" ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui” (Cass. civile sez. II, 26/04/2011, n. 9325).
Con specifico riferimento ai mezzi istruttori coltivabili dall'attore, se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni, e dunque che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione è nondimeno “necessaria una particolare rigorosità della prova testimoniale nel senso che non solo la stessa debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma che debba essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi, le modalità di manifestazione del diritto” (App. Reggio
Calabria, 24/03/2023, n. 272). In altre parole, “è necessario che i capitoli dei testi e la collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria così condotta, non essendo sufficienti affermazioni generiche, ellittiche o ambigue” (App. Potenza, 18/05/2023, n. 297).
Calando tali principi nella fattispecie di cui in causa, emerge che l'attore non ha assolto l'onere della prova relativo agli elementi costitutivi dell'usucapione. In particolare, già deducendo un capitolo di prova testimoniale particolarmente generico (“vero che il signor utilizza da oltre 20 anni il terreno sito in Vado Ligure, via Manzoni, Parte_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure con numero di Foglio 12 particella
190, reddito dominicale Euro 2,54, reddito agrario Euro 2,23”: cfr. Ricorso De LI, pag. 2), la difesa di parte attrice non assolveva all'onere di provare, con la precisione ritenuta necessaria dalla giurisprudenza sopra richiamata, il momento iniziale dell'instaurazione del possesso sulla res. Nel merito, inoltre, le risposte date da entrambi i testi di parte ricorrente non sono inequivoche e, pertanto, non consentono a questo Tribunale di ritenere raggiunta la prova dei requisiti del possesso ad usucapionem. Il teste , infatti, ragiona Tes_1 genericamente del terreno di cui in causa come di un “punto di incontro” tra lo stesso teste e il figlio dell'odierno ricorrente;
tale circostanza, oltre a non provare alcun esercizio, sul fondo, di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, trova una spiegazione nel fatto che il ricorrente “abitasse[…] nel palazzo subito sopra” il terreno in questione. Il teste , Testimone_2
inoltre, fornisce una collocazione temporale della presenza del ricorrente sul fondo in esame, ma ammette di non essere un frequentatore abituale dei luoghi (“le poche volte che ci sono andato nessuno ha mai sollevato contestazioni al fatto che io mi trovassi lì”: cfr. Verbale udienza 11.7.24, pag. 5), e non riesce a fornire informazioni ulteriori sulle ragioni della presenza del o sulle attività da questi svolte sul terreno (NE Di LI ce l'ho Pt_1
visto per la prima volta nel 1996; in seguito l'ho visto ogni tanto mentre ero nel terreno di mia moglie perché si affacciava oltre il muro […]. Adr: nulla so su chi faccia manutenzione del terreno in oggetto o di chi ci paghi le tasse”).
In difetto della prova, da parte del ricorrente, degli elementi costitutivi dell'usucapione ordinaria, la domanda di accertamento proposta da deve essere respinta;
Parte_1 tale rilievo assorbe ogni ulteriore questione implicata dal presente ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, valori medi previsti per lo scaglione di valore sino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA il ricorso di;
Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente giudizio, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Savona, 5.3.2025 Il giudice
D.ssa Paola Di Lorenzo