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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6051/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSTANTINO Parte_1 P.IVA_1
PAGLIUCA
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni del ricorrente: come da verbale di udienza del 26/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto la condanna di Parte_1
al rilascio dell'immobile sito in Sorisole, via Roma n. 25 (di Controparte_1
pagina 1 di 4 seguito anche solo l'“Immobile”), oltre al risarcimento del danno, deducendo che l'Immobile è occupato senza alcun titolo dal convenuto.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 26/11/2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni – rinunciando espressamente al capo della domanda relativo al risarcimento dei danni per indennità di occupazione – e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. La domanda della ricorrente deve essere vagliata quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., azione esperibile nei confronti di chiunque sia in possesso del bene oggetto della domanda.
Nel senso di escludere che la domanda presenti gli elementi di un'azione personale di rilascio, basti evidenziare che la ricorrente non ha dedotto l'esistenza di alcun titolo – poi venuto meno – per l'occupazione dell'Immobile da parte del convenuto (v. Cass. S.U. n. 7305/2014).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione di rivendicazione “esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo.
Tuttavia, quando, il convenuto rinunci a questa posizione – per esempio non contestando il diritto di proprietà dell'attore ma opponendo un proprio diverso diritto – il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto, traendone elementi di prova, e deve considerare altresì gli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (v. Cass. n. 19653/2014).
pagina 2 di 4 2. Precisato l'inquadramento della domanda, devesi rilevare che la stessa non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente compiutamente assolto al proprio onere probatorio, come innanzi descritto.
Invero, si osserva in primo luogo che le risultanze del contratto di compravendita versato in atti sub doc. 1 ric. non sono idonee a provare il compimento dell'usucapione a favore della ricorrente e, quindi, l'acquisto della proprietà dell'Immobile a titolo originario (acquisto avvenuto nel 2009 e avente ad oggetto un bene pervenuto ai danti causa della ricorrente per successione, rispettivamente, nel 2003 e nel 2006).
Giova inoltre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza di allegazione specifica non può essere sanata neanche dall'assolvimento del relativo onere probatorio (v., ex multis, Cass. n. 24607/2017).
Nel caso che occupa nemmeno può essere fatta applicazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, la domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dalla ricorrente;
nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Bergamo, 20 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6051/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSTANTINO Parte_1 P.IVA_1
PAGLIUCA
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni del ricorrente: come da verbale di udienza del 26/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto la condanna di Parte_1
al rilascio dell'immobile sito in Sorisole, via Roma n. 25 (di Controparte_1
pagina 1 di 4 seguito anche solo l'“Immobile”), oltre al risarcimento del danno, deducendo che l'Immobile è occupato senza alcun titolo dal convenuto.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 26/11/2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni – rinunciando espressamente al capo della domanda relativo al risarcimento dei danni per indennità di occupazione – e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. La domanda della ricorrente deve essere vagliata quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., azione esperibile nei confronti di chiunque sia in possesso del bene oggetto della domanda.
Nel senso di escludere che la domanda presenti gli elementi di un'azione personale di rilascio, basti evidenziare che la ricorrente non ha dedotto l'esistenza di alcun titolo – poi venuto meno – per l'occupazione dell'Immobile da parte del convenuto (v. Cass. S.U. n. 7305/2014).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione di rivendicazione “esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo.
Tuttavia, quando, il convenuto rinunci a questa posizione – per esempio non contestando il diritto di proprietà dell'attore ma opponendo un proprio diverso diritto – il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto, traendone elementi di prova, e deve considerare altresì gli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (v. Cass. n. 19653/2014).
pagina 2 di 4 2. Precisato l'inquadramento della domanda, devesi rilevare che la stessa non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente compiutamente assolto al proprio onere probatorio, come innanzi descritto.
Invero, si osserva in primo luogo che le risultanze del contratto di compravendita versato in atti sub doc. 1 ric. non sono idonee a provare il compimento dell'usucapione a favore della ricorrente e, quindi, l'acquisto della proprietà dell'Immobile a titolo originario (acquisto avvenuto nel 2009 e avente ad oggetto un bene pervenuto ai danti causa della ricorrente per successione, rispettivamente, nel 2003 e nel 2006).
Giova inoltre evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza di allegazione specifica non può essere sanata neanche dall'assolvimento del relativo onere probatorio (v., ex multis, Cass. n. 24607/2017).
Nel caso che occupa nemmeno può essere fatta applicazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, la domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dalla ricorrente;
nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Bergamo, 20 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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