Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1779/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1779/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. , come da mandato in atti;
Parte_1 Parte_1
e
, con l'avv. , come da mandato in atti;
Controparte_1 Parte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 12.03.2025 in sostituzione dell'udienza dell' 08.04.2025:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1
in data 13/06/2009 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), trascritto nel Registro Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2009, parte II, serie A, atto n. 4 con comunicazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Sant'Angelo di Piove di Sacco per le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti, e pertanto ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento da sé, con i propri mezzi.
residenza prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio uno/due pomeriggi/sere a settimana e a settimane alterne il fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con comunicazione circa le settimane individuate da ognuno dei genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
con alternanza anche rispetto alle principali festività nel corso dell'anno.
3) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo nel mantenimento del figlio CP_1
l'importo di € 390,00 (euro trecentonovanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, rispetto alle quali i coniugi si danno atto di aver preso visione del Protocollo adottato dal Tribunale di Padova. Ciò ad eccezione delle spese sanitarie, che saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% al netto della quota rimborsata dal Fondo Sanitario in ragione della copertura assicurativa in essere;
il rimborso spetta alla parte che le anticiperà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa ricevuta.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 13/06/2009 in Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte II, Serie
A, n. 4, anno 2009.
In data 22.11.2016, i coniugi hanno adottato il figlio nato in [...] il Per_1
06.05.2013, cittadino italiano.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 17.10.2018 e la separazione è stata omologata il
19.11.2018.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 13/06/2009 in Sant'Angelo di Piove di Sacco Controparte_1
(PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte
II, Serie A, n. 4, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti