Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1276/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 05/06/2025 nella causa n. 1276/2022 RGL, promossa da:
assistita dall'avv. CALIFANO AGOSTINO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo di debito – opposizione ad avviso di addebito
Premesso che: con ricorso depositato in data 8/11/2022, ha dedotto di Parte_1 aver ricevuto notifica di diffida ad adempiere da parte dell di Alessandria avente ad oggetto CP_1 un credito vantato dall'Istituto per il periodo 03/2017 – 02/2019, con richiesta di pagamento di €
27.286,73 per contributi e sanzioni, e che la pretesa dell'Istituto previdenziale trova fondamento in due precedenti verbali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria e precisamente il
Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/2020-407-01 del 29/10/2020 Prot. n.
20837 del 24/11/2020 e il Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AL00000/2020-
407-02 del 29/10/2020 Prot. n. 20838 del 24/11/2020, con i quali è stato ritenuto non genuino il distacco transnazionale del lavoratore da parte dell Controparte_2 Controparte_3 avente sede in Romania, in favore della società, per complessive n. 465 giornate dal 6/3/2017 al
28/2/2019, sicchè il lavoratore è stato considerato a tutti gli effetti dipendente della ricorrente.
La società ha contestato la correttezza delle conclusioni a cui sono pervenuti gli Ispettori, sia in ragione della non corretta interpretazione della normativa in materia, sia in quanto le circostanze
1
accertate non appaiono sufficienti per ritenere non genuina la somministrazione di lavoro occorsa nella specie, in considerazione del fatto che non è contestata la fittizietà dell'agenzia interinale, sia, ancora, in quanto gli elementi valorizzati dagli ispettori, ossia la residenza del lavoratore in Italia e l'espletamento da parte dello stesso di attività lavorativa in Italia sin da epoca precedente all'assunzione da parte della e al distacco in favore della non erano CP_3 Parte_1 conosciuti né conoscibili dalla società, che ha appreso quanto indicato nel contratto, da cui risulta che il lavoratore fosse residente in [...]; in ogni caso, ha contestato la quantificazione dei contributi richiesti e delle sanzioni applicate.
La ricorrente ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare che la società ricorrente nulla deve all per i titoli di cui alla diffida ad adempiere – atto di accertamento dell di Alessandria, CP_1 CP_1 avente quale oggetto: “Atto di accertamento a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del
Lavoro del 29/10/2020 (Matricola n.0200193344 – Codice Fiscale , E TORTI P.IVA_1 Pt_1
. Diffida ad adempiere” notificato via PEC alla società esponente in data 16 Parte_1 marzo 2022, né per i titoli di cui al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Asti - Alessandria n. AL0000/2020-407-01 del 29/10/2020 e di cui al verbale unico di accertamento per obbligazione contributiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti – Alessandria n. AL00000/2020-407-02 del 29/10/2020.
In subordine, salvo gravame, eventualmente ammessa CTU contabile, rideterminare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa, la minore somma dovuta all per i titoli suddetti, previo, ove CP_1 ritenuto, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla legittimità delregime sanzionatorio interno in caso di asserita omessa/evasa contribuzione collegata a fattispecie di distacco/somministrazione transnazionale asseritamente non genuina.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
L , costituitosi in giudizio, ha in via preliminare dato atto della notifica medio tempore CP_1 effettuata alla società di avviso di addebito per il recupero del credito oggetto della diffida ad adempiere contestata e che il titolo è stato opposto dalla società, con giudizio parallelamente pendente tra le stesse parti, e, nel merito, ha sostenuto la correttezza dell'accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, da cui è derivata la pretesa contributiva e sanzionatoria dell . CP_4
L'Istituto ha quindi chiesto: “previa riunione del presente giudizio a quello rubricato sub. R.G.
1477/2022,
- respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto con conseguente confermare del l
VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. N. AL.000/2020-407-01 DEL
29/1/2020, sotteso alla diffida Prot. INPS CMBDR 16/03/2022 1483202 notificata il 16.03.2022 che si riferisce al periodo 01/03/2018 al 28/02/2019 02/12/2020 e per l' effetto condannare parte attrice al pagamento della somma e per i titoli contenuti nella predetta diffida, con il pagamento degli accessori da aggiornarsi al dì del soddisfo. in via subordinata condannare parte attrice al
2 RGL n. 1276/2022
pagamento dei contributi , oltre accessori da aggiornarsi fino al dì del soddisfo, delle diverse somme accertande in corso di causa.
Con vittoria di spese.”.
Con ricorso depositato in data 21/12/2022, ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 301202200013867 notificatole dall in data CP_1
5/12/2022, con il quale l'Istituto previdenziale ha chiesto il pagamento del complessivo importo di €
27.113,16 per contributi, sanzioni e interessi, sulla scorta della diffida ad adempiere del 16/3/2022 già notificata alla società e contestata nell'ambito del giudizio precedentemente introdotto. A fondamento dell'opposizione la società ha eccepito la violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 461999, con conseguente illegittimità del titolo, e, nel merito, ha riproposto le difese già spiegate nell'ambito del precedente ricorso.
L'opponente ha concluso chiedendo: “1) In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare, per le ragioni anzidette, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto n. 30120220001386741000 dell di Alessandria, del 24 novembre 2022 e CP_1 notificato in data 5 dicembre 2022 e/o della sua notifica in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge e in assenza dei relativi poteri in capo all'Istituto e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare improduttivo di effetti giuridici il suddetto avviso di addebito.
2) In subordine, nel merito e salvo gravame, annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto n.
30120220001386741000 dell di Alessandria, del 24 novembre 2022 e notificato in data 5 CP_1 dicembre 2022 e comunque dichiarare che e nulla deve Pt_1 Parte_2 all per i titoli di cui al predetto avviso di addebito né ad altro titolo. CP_1
3) In ulteriore subordine, salvo gravame, eventualmente ammessa CTU contabile, rideterminare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa, la minore somma dovuta all per i titoli di cui all'avviso CP_1 di addebito opposto, previo, ove ritenuto, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in ordine alla legittimità del regime sanzionatorio interno in caso di asserita omessa/evasa contribuzione collegata a fattispecie di distacco/somministrazione transnazionale asseritamente non genuina.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
L si è costituito anche nel procedimento così instaurato, preliminarmente evidenziando che la CP_1 notifica dell'avviso di addebito è avvenuta lo stesso giorno e in precedente orario rispetto alla ricezione della notifica del ricorso iscritto al n. RG 1276/2022 e, in ogni caso, che la violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999 può comportare l'accertamento dell'illegittimità del titolo, ma comunque il giudice è tenuto ad esaminare la fondatezza della pretesa impositiva;
nel merito ha riproposto le medesime difese di cui alla memoria di costituzione depositata nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito.
Parte resistente ha quindi chiesto: “previa riunione del presente giudizio a quello rubricato sub.
R.G. 1276/2022,
3 RGL n. 1276/2022
- respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto con conseguente conferma del l' avviso di addebito n. 301 2022 00013867 41 000 , che incorpora le pretese contributive fatte valere con il
VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. N. AL.000/2020-407-01 DEL
29/1/2020, sotteso alla diffida Prot. CMBDR 16/03/2022 1483202 notificata il 16.03.2022 che CP_1 si riferisce al periodo 01/03/2018 al 28/02/2019 02/12/2020 , in via subordinata e dichiarare dovuti gli addebiti contributivi e relativi accessori dallo stesso partati, con conseguente condanna al pagamento degli stessi, oltre accessori da aggiornarsi fino al dì del soddisfo,
- in via più gradata , e con riserva di gravame, condannare parte ricorrente al pagamento della stessa somma richiesta nell' avviso di addebito n. 301 2022 00013867 41 000 che ripete la sua legittimazione dal verbale ispettivo, citato maggiorata della sanzioni da adeguarsi al dì del soddisfo o diversa somma che risultasse dovuta in merito al verbale di accertamento in corso di causa, oltre oneri accessori per legge fino al saldo;
Con vittoria di spese.”.
I procedimenti sono stati riuniti.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: la presente causa ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall nei confronti CP_1 della per contributi e sanzioni indicato nell'“Atto di Parte_2 accertamento a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 29/10/2020 (Matricola
n. 0200193344 - Codice Fiscale ). Diffida P.IVA_1 Parte_3 ad adempiere.” datato 16/3/2022 (doc. 11 ric. e 5 res. - RG 1276/2022), poi trasfuso nell'avviso di addebito n. 301202200013867 il quale, infatti, indica nel dettaglio del debito “SEGNALAZIONE DA
ALTRI ENTI Diffida Prot. .CMBDR.16/03/2022.1483202 notificata il 16/03/2022” (doc. A ric. – CP_1
RG 1477/2022).
Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla parte ricorrente/opponente circa la violazione da parte dell del disposto dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999, va innanzitutto chiarito che la CP_1 pendenza della lite nel rito speciale lavoro è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria, sicchè, essendo stato l'avviso di addebito formato il 24/11/2022 e notificato in data 5/12/2022, è evidente la violazione della norma indicata, secondo cui, “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, essendo il procedimento di accertamento negativo del credito dell risultante dai verbali dell e dalla diffida ad adempiere sopra CP_4 Controparte_5
4 RGL n. 1276/2022
indicata già pendente dal 8/11/2022, data di deposito del ricorso presso la Cancelleria di questo
Tribunale.
Tuttavia, come osservato dall , l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, a cui è equiparata CP_1
l'emissione dell'avviso di addebito, non esonera il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti in pagamento.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha affermato che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).” (Cass. n.17858/2018; nello stesso senso, Cass. n. 4032/2016 e Cass. n.19469/2018); in particolare, si è precisato che “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 545 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragion per cui non è tenuto, perciò, a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982; di recente Cass. n. 6959 del 20 marzo 2018)” (Cass. n. 19469/2018).
Ciò chiarito, la diffida ad adempiere del 16/3/2022 trae fondamento dal Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AL00000/2020-407-02 del 29/10/2020 Prot. n. 20838 del
24/11/2020 (doc. 1a ric. e 8 res. – RG 1276/2022), redatto contestualmente e separatamente al
Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/2020-407-01 del 29/10/2020 Prot. n.
5 RGL n. 1276/2022
20837 del 24/11/2020 (doc. 1 ric. e 7 res. – RG 1276/2022), con indicazione degli “imponibili contributivi tenuto conto del CCNL applicato dalla società utilizzatrice”, ed inoltrato ad ed CP_1
. CP_6
Nello specifico, si legge nel verbale quanto segue: “è stata analizzata la posizione del sig.
[...]
(nato in [...] il [...]) e dalle notizie acquisite e dalla documentazione CP_2 raccolta è emerso quanto segue. La società ha stipulato con la ditta KO un Parte_3 contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato avvalendosi della medesima Agenzia interinale rumena con referente italiano, sig, Il lavoratore sopra indicato è Persona_1 stato distaccato dall'Agenzia interinale, che ha effettuato le comunicazioni al Centro per l'Impiego italiano di “Distacco Transnazionale” dettagliate nell'elenco documenti, corrispondendo al medesimo alla retribuzione in euro. Il distacco ha avuto inizio in data 06.03.2017 ed è terminato in data 28.02.2019. Da quanto è emerso si richiama l'art. 3 del D.Lgs. 136/2016, in attuazione della direttiva UE 2014/67, che individua alcuni indicatori che contraddistinguono le diverse fattispecie di distacco transnazionale. Oltre agli elementi indicati nel comma 1 e relativi al soggetto distaccante sono esplicitati quelli relativi al lavoratore distaccato. Tenuto conto delle indicazioni operative Co formulate con le Circolari n. 1 del 2017 dell e n. 3 del 2016 del è emerso che il distacco CP_8 in favore della ditta e non è autentico, poiché il signor RU IC risiede da Pt_1 Pt_2 CP_2 tempo nel Comune di Novi Ligure, in Italia, da un periodo precedente al distacco ed ha sempre lavorato in Italia ancor prima del distacco e senza alcuna intermediazione dell'Agenzia Interinale.
Da informazioni assunte, si è appreso che “dichiaro di essere residente a [...]… da 15 anni e non ho mai cambiato la mia residenza … nel periodo di durata del contratto con non CP_3 ho mai lavorato in Romania…” Nello svolgimento del lavoro il riferimento per tale autista è sempre stato la ditta Pertanto il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente del Parte_3 committente/utilizzatore dal giorno di inizio dell'attività svolta in pseudo distacco ora nel caso di specie dal 6 Marzo 2017 al 28 Febbraio 2019.”.
Premesso che l'onere probatorio incombe pacificamente sull , titolare della pretesa creditoria, CP_1 va innanzitutto richiamata la normativa applicabile alla fattispecie di causa, considerato che il primo contratto stipulato dal lavoratore risale al 27/2/2017.
Il D.Lgs. 136/2016, che ha abrogato il D.Lgs. 72/2000, è stato adottato in “Attuazione della direttiva
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI»).” e, come è stato già evidenziato da questo Tribunale in fattispecie analoga,
“La finalità della normativa è evidentemente, sin tanto che all'interno dell'UE non vi sarà uniformità in materia contributiva, quella di evitare il fenomeno del <
6 RGL n. 1276/2022
incidenza percentuale sulle retribuzioni delle ritenute contributive.” (sent. Trib. Alessandria n.
422/2023 – Dott. Moltrasio).
L'art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 136/2016, nel testo ratione temporis vigente, prevede che:
“1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.” e che “2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.”. Tale ultima fattispecie ricorre nel caso in esame ove è un'agenzia di Controparte_9 somministrazione lavoro avente sede in Romania che ha distaccato/somministrato il lavoratore presso la avente sede in Italia. Controparte_2 Parte_2
L'art. 2, comma 1, lett. d), dispone che, ai sensi del medesimo testo di legge, è ““lavoratore distaccato” il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
L'art. 3 recita: “1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
7 RGL n. 1276/2022
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello
Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di
50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.”.
Occorre sottolineare che non appare rilevante la qualificazione del rapporto in termini di distacco o di somministrazione di manodopera per quanto già argomentato, e qui condiviso, dalla Corte
d'appello di Torino in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa: “Alla luce della normativa soprariportata si deve rilevare che: a) all'art. 1, che determina il campo di applicazione del Decreto, il verbo “distaccare” viene utilizzato sia con riferimento alle imprese che con riferimento alle agenzie di somministrazione;
b) L'art. 2 reca una onnicomprensiva definizione di
“lavoratore distaccato”; c) non è dunque rinvenibile la distinzione prospettata dagli appellanti tra distacco in senso stretto e somministrazione. Dall'anali dell'art 3 del D.Lgs. de quo poi non si può che rilevare come la norma imponga una “valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie”, individuando appunto una serie di “elementi” utili ad accertare, da un lato, “se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o
8 RGL n. 1276/2022
amministrazione del personale dipendente” e, dall'atro, “se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto”.
In merito alla asserita insussistenza degli indici oggettivi ( con riferimento alla agenzia di Co somministrazione) il Collegio concorda con quanto evidenziato dalla Difesa della nella memoria di costituzione in primo grado e cioè che se si dovesse riconoscere la correttezza della tesi dei ricorrenti, il solo caso di "fittizietà" dell'agenzia di somministrazione (o, più che altro,
l'assenza di autorizzazione quando dovuta) potrebbe legittimare il disconoscimento di un distacco transnazionale, così prescindendo da tutti gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.
136/2016, specificamente preordinati a realizzare la tutela dei lavoratori in ottica antielusiva.” (sent.
20.11.2024 nella causa RGL 280 /2024).
Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti dall (doc. 34 e 35 CP_1 res. – RG 1276/2022), si evince che il lavoratore assunto dalla e CP_3 distaccato/somministrato presso la ricorrente risiedeva e lavorava in Italia già da tempo (l'estratto contributivo indica che egli ha iniziato a lavorare in Italia, e lo ha fatto in via sostanzialmente continuativa fino all'attualità, sin dal 2001), sicchè non è possibile ritenere che egli fosse, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), “lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”, così come deve escludersi, ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. b) D.Lgs.
136/2016, che “il lavoratore esercit(asse) abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato”.
Né sono idonee a smentire tali dati le dichiarazioni rese dal teste escusso in sede giudiziale: infatti, egli ha confermato che all'epoca della sottoscrizione del primo contratto era già residente in talia, ancorchè abbia precisato che in quel periodo era domiciliato in Romania per questioni familiari;
è palese che tale precisazione indichi soltanto che per motivi contingenti egli si trovasse in Romania, dove ha riferito di aver sottoscritto il primo contratto, diversamente dalle proroghe successive, sottoscritte presso la sede della società. Con riguardo all'affermazione del teste di aver lavorato in
Romania quale meccanico di elicotteri, trattasi di circostanza non contestualizzata ed anzi, considerato il dato emergente dall'estratto contributivo in atti, essa verosimilmente va collocata nel periodo antecedente all'ingresso in Italia e comunque all'inizio dell'espletamento di attività lavorativa stabile in Italia.
Alla luce di quanto esposto non possono che ritenersi corrette le conclusioni a cui sono addivenuti gli Ispettori, riportate nei verbali di accertamento, e, quindi, fondata la pretesa impositiva dell CP_1 che su di esse è basata.
Né ha rilievo il fatto che la società non sapesse, per quanto sostenuto in ricorso, che il lavoratore distaccato/somministrato dalla fosse residente in Italia e che nel contratto da lui CP_3 sottoscritto fosse indicata una residenza in Romania, poiché la società, nota e rilevante impresa nel settore dei trasporti, era nella posizione di poter conoscere le linee guida e le circolari in
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materia, dalle quali è agevole evincere come le ipotesi di somministrazione non genuine siano configurabili, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il lavoratore somministrato, al momento di essere collocato dal somministrante presso il somministratario, sia soggetto che già risiede e/o abbia lavorato in Italia e, comunque, che non lavora presso alcuna impresa avente sede nello Stato in cui ha sede la somministrante stessa;
in ogni caso, stante la rilevanza della normativa, frutto del coordinamento comunitario, volta ad evitare pratiche di utilizzo abusivo ed elusivo del distacco transnazionale, finalizzato ad ottenere vantaggi in termini di incidenza percentuale sulle retribuzioni delle ritenute contributive, era onere dell'impresa porre in essere le opportune verifiche.
Per quanto concerne le doglianze sollevate dalla ricorrente in merito alla quantificazione dei contributi, si osserva che la società si duole del fatto che gli ispettori abbiano indicato che “Ai fini della determinazione delle giornate di distacco si è fatto riferimento a contratto di somministrazione stipulato tra la ditta e e l'agenzia di somministrazione Pt_1 Pt_2 CP_3 CP_9 escludendo un numero di giornate pari a trenta, quali giornate di assenza dal servizio da parte del lavoratore , come emerso dagli accertamenti svolti.”, ma abbiano poi Controparte_2 determinato l'imponibile contributivo con riferimento all'intero periodo.
Ritiene la scrivente che, in assenza della indicazione della causa dell'assenza dal servizio del lavoratore, pure riscontrata in fase di accertamento amministrativo, alcuna esenzione della contribuzione possa essere ammessa, secondo la regola del minimale contributivo: a norma del
D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, parte prima, convertito in L. n. 389 del 1989, richiamato dall'art. 3, co. 4, D.Lgs. 423/2001, l'imponibile contributivo deve essere individuato sulla base di quanto contrattualmente dovuto ai dipendenti, ancorchè costoro abbiano di fatto percepito somme inferiori a quelle spettanti in forza del contratto individuale di lavoro, avendo osservato un orario di lavoro o un numero di giornate lavorative mensili inferiore oppure essendo stati posti dal datore di lavoro in temporanea sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
in merito la Corte di Cassazione ha aggiunto che, “Nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del
1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011,
Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).
In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del
13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del 24/01/2006).
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La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti.
Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).
In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, è stato appunto rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018.
Ove, dunque, gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.” (Cass. n.
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Con riferimento alle sanzioni applicate, va in primo luogo chiarito che trattasi di sanzioni civili e non amministrative;
in secondo luogo, va rappresentato che in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “accertata la diversità tra la situazione "rappresentata" (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica giudiziale), deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento "dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi" che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (v., per esempio, Cass. n. 6405 del 2017, sia pure resa in tema di omissioni contributive conseguenti all'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di quello stipulato, formalmente, a progetto. Tra le recenti, in argomento, v.
Cass. n. 20446 del 2022)” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2023, n.33852) e “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra CP_1 un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.” (Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20446), mentre va
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rilevato che nella specie la società nulla ha specificamente allegato o dimostrato, se non che nel contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore era indicata la sua residenza in Romania, ammettendo, anzi, di aver omesso ogni verifica circa la storia lavorativa pregressa del RU, circostanze che, da un lato, non costituiscono esimente per la società per le ragioni già evidenziate e, dall'altro lato, sono irrilevanti, in ragione del principio secondo cui “In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata , lo stato di CP_1 incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.” (Cassazione civile sez. lav., 03/06/2022, n.17970).
In conclusione, l'avviso di addebito n. 301202200013867, per le ragioni sopra esposte, deve essere annullato, ma al contempo la società ricorrente dev'essere condannata al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi di mora in esso indicati, oltre agli importi successivamente maturati, escluse le sole spese di notifica del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- annulla l'avviso di addebito n. 301202200013867;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi, delle CP_1 sanzioni e degli interessi di mora indicati nell'avviso di addebito di cui al punto che precede con la sola esclusione delle spese di notifica, oltre sanzioni e interessi maturati successivamente alla formazione del titolo e fino al saldo effettivo;
- condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Alessandria, 5.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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