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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1725/19, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Sacco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Paolo Venditti) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 141/18 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 141/18 il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della moglie separata Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 3.250,00, pari CP_1
alla metà della spesa sostenuta per i lavori di posa in opera delle ringhiere sui balconi e sulla scala interna dell'immobile in comproprietà sito in Roccasecca, Via Panniglia;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha disposto lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti, assegnando all'attore la quota
2 (costituita dal locale commerciale e dal piazzale antistante siti in Via Garigliano, identificati al Catasto f. 26 mapp. 267, sub 6 e 22, e mapp. 1044 e 1045) e alla la quota 1 (formata dal fabbricato e dal terreno ubicati in via Panniglia, CP_1
identificati al Catasto al f. 41, mapp. 513, 645, 647, 648, nonché dagli appartamenti siti in Via Garigliano, primo piano, distinti al Catasto al f. 26 mapp. 277, sub 23 e 27); ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di €
29.445,63, a titolo di incrementi aziendali, e di € 87.178,98, pari alla metà dei frutti civili relativi agli immobili rimasti nella disponibilità dell'attore, oltre agli interessi fino al rilascio;
ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in via di reconventio reconventionis dal per conseguire l'indennità relativa alle migliorie Pt_1
apportate alla casa coniugale, appartenente in proprietà esclusiva alla ha CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 31.01.2018 n. 141/2018 depositata in data 01.02.2018, non notificata, così provvedere: - nel merito, in via principale, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, rideterminare le quote dei beni comuni da dividere tra i coniugi, includendo anche la somma di € 6.500,00 sostenuta in vigenza di comunione per ringhiere e grate dell'immobile in Via Panniglia, imputando la somma come posta passiva della comunione stessa;
- sempre in via principale, in riforma della sentenza gravata, rigettata la domanda spiegata in riconvenzionale dalla nel CP_1
giudizio di primo grado, volta ad ottenere la condanna dell'odierno appellante al pagamento dei frutti civili sugli immobili di Via Panniglia e dei locali aziendali di Via
Garigliano ammontanti complessivamente ad € 87.178,98, dichiarare le predette somme non dovute, atteso che i citati immobili erano assegnati in uso al er Pt_1
effetto delle pattuizioni contenute dell'accordo di separazione omologato dal
Tribunale di Cassino;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero dovuti i frutti civili sugli immobili siti al piano terra di Via Garigliano, riformare la sentenza gravata, dichiarando comunque non dovute alla Sig.ra le somme rivendicate a titolo di frutti civili per l'immobile di Via CP_1
Panniglia, assegnato in abitazione all'odierno appellante per effetto delle pattuizioni contenute nell'accordo di separazione dei coniugi omologato dal Tribunale di
Cassino; - in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande precedenti, riformare la sentenza impugnata rideterminando l'ammontare dei frutti civili eventualmente dovuti dall'odierno appellante alla e per CP_1
l'effetto considerare come dovuta la minore somma ottenuta. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1
contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da per Parte_1
ottenere la condanna di - dalla quale si era separato in data 30 Controparte_1
giugno 2006 - al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento delle ringhiere dell'immobile in comproprietà, sito in Roccasecca, Via Panniglia, e delle migliorie apportate nel corso del matrimonio alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della convenuta;
nonché le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
per conseguire lo scioglimento della comunione e l'attribuzione delle CP_1
proprie spettanze in termini di incrementi aziendali e frutti civili maturati pro quota sui beni rimasti nel godimento dell'attore.
Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dal con riguardo alle Pt_1
ringhiere, sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova di avere sostenuto l'esborso con l'utilizzo di risorse personali, e ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente introdotta in sede di memoria ex art. 183 c..p.c., la pretesa afferente alle migliorie;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha disposto lo scioglimento della comunione tra i coniugi separati e ha assegnato le relative quote;
ha condannato il al pagamento degli utili aziendali e della Pt_1
metà dei frutti civili dell'immobile di Via Panniglia e dei locali aziendali ubicati in Via
Garigliano, rimasti nella sua disponibilità, con esclusione degli appartamenti siti al primo piano di Via Garigliano, per mancanza di prova del godimento da parte dell'attore.
Va, innanzitutto, premesso che risultano passati in giudicato, per mancata impugnazione principale e incidentale, i capi della pronuncia che hanno disposto: - lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti (conseguente alla cessazione della comunione legale intervenuta per effetto della pronuncia di separazione dei coniugi); - la formazione e l'assegnazione delle quote;
- la condanna del al pagamento Pt_1
della somma di € 29.445,63 a titolo di utili aziendali;
- il rigetto della domanda proposta dalla per ottenere il versamento della metà dei frutti civili CP_1
relativi agli appartamenti siti al primo piano di Via Garigliano;
l'inammissibilità della domanda svolta dall'attore per conseguire il riconoscimento delle migliorie apportate alla casa coniugale.
Ciò posto, l'appello proposto da in parte genericamente Parte_1
formulato ai limiti della violazione dell'art. 342 c.p.c., non è fondato e deve essere respinto.
La prima doglianza, con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale
“rigettando la domanda principale spiegata dall'odierno appellante, ha omesso di imputare al passivo della comunione le somme rivendicate”, va disattesa.
Dal tenore della censura emerge che il ha fatto acquiescenza alla Pt_1
decisione del giudice di primo grado, che non ha accordato la metà della spesa sostenuta per il rifacimento della ringhiera in quanto l'attore non aveva dimostrato di avere sostenuto l'esborso facendo ricorso alle proprie risorse, tanto che in questa sede l'appellante - mutando l'originaria impostazione difensiva - richiede, piuttosto,
l'inclusione dell'importo complessivo di € 6.500,00 tra le poste negative della comunione.
In realtà, nessuna imputazione doveva essere effettuata dal giudice di primo grado atteso che, se la spesa in questione è stata sostenuta in data antecedente allo scioglimento della comunione legale conseguente all'intervenuta separazione dei coniugi, la stessa è rimasta assorbita nell'ambito delle somme consumate nell'interesse della famiglia;
ove, invece, il lavoro sia stato eseguito successivamente, la divisione ha ad oggetto ciò che residua, cosicché il pagamento effettuato dai coniugi risulta già detratto.
La seconda doglianza, così rubricata ”Omessa considerazione delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione. Inesigibilità dei frutti civili“, non può essere condivisa. Il assume, in sostanza, di non essere tenuto al pagamento della metà Pt_1
dei frutti civili ricavabili dagli immobili siti in Via Panniglia e in Via Garigliano - dei quali aveva mantenuto il godimento - e sostiene, da un lato, che in virtù dell'accordo intervenuto in sede di separazione era stato autorizzato a vivere nel fabbricato di Via
Panniglia e, dall'altro, che dai locali aziendali di Via Garigliano aveva tratto il ricavato necessario per il pagamento dell'assegno di mantenimento.
Ora, la circostanza che l'occupazione dello stabile di Via Panniglia abbia trovato legittimazione nell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di
Cassino in data 30 giugno 2006 non spiega alcun rilievo, atteso che le determinazioni assunte dai coniugi in detta sede afferiscono alla mera regolamentazione degli aspetti pratici conseguenti all'instaurazione di un regime di vita separata, ma non comportano affatto la rinuncia della moglie a percepire gli utili derivanti dalla contitolarità degli immobili, tanto più che la stessa ha avuto in assegnazione la casa coniugale, che è pacificamente di sua esclusiva proprietà, e che l'immobile di Via Panniglia - ove si è stabilito il el periodo in contestazione - è uno stabile le cui dimensioni (pari Pt_1
a circa 250 metri quadrati) eccedono evidentemente le esigenze di una singola persona.
Del resto, lo stesso attore nella comparsa conclusionale depositata in primo grado ha verosimilmente preso atto delle evidenze suindicate e, infatti, non ha reiterato le iniziali contestazioni in merito allo stabile di Via Panniglia, salvo poi riproporle in questa sede.
Al riguardo, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla
Corte di Cassazione secondo cui “all'esito dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti agli artt. 192 e 194 cod. civ., e il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile) già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali (art. 820, terzo comma, cod. civ.), al pagamento, in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo "pro quota" di tale godimento, quali frutti spettanti "ex lege", a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui” (Cass. 10896/05) a decorrere “dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione”
(Cass. 28605/23).
Quanto ai locali commerciali di Via Garigliano, l'appellata ha diritto alla metà dei frutti civili maturati in quanto comproprietaria delle mura, a nulla rilevando la circostanza che ivi è sita l'azienda dalla cui conduzione il trae i mezzi di Pt_1
sostentamento e le somme occorrenti per versare l'assegno di mantenimento della moglie e dei figli.
Va, infine, respinta la terza censura con la quale il si duole della Pt_1
mancata enunciazione dei conteggi in virtù dei quali il Tribunale è pervenuto all'individuazione della somma pretesa a titolo di frutti civili.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una
Consulenza tecnica d'ufficio anche per quantificare i frutti civili (oltre che per la formazione delle quote), l'appellante menziona espressamente l'elaborato del 20 giugno 2017, lamentando la mancata determinazione del quantum; la censura non tiene, tuttavia, conto della circostanza che il C.t.u. in data 27 settembre 2017 ha depositato un'ulteriore relazione, ove ha illustrato in modo analitico i conteggi elaborati,
Il Giudice di primo grado ha correttamente recepito le puntuali risultanze dell'elaborato da ultimo menzionato, che in questa sede non è stato, peraltro, oggetto di alcun rilievo da parte dell'appellante con riferimento all'esattezza dei calcoli sviluppati in base al valore locativo dei beni, con aggiornamento anno per anno.
In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, attesa la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1725/19, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Sacco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Paolo Venditti) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 141/18 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 141/18 il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della moglie separata Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 3.250,00, pari CP_1
alla metà della spesa sostenuta per i lavori di posa in opera delle ringhiere sui balconi e sulla scala interna dell'immobile in comproprietà sito in Roccasecca, Via Panniglia;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha disposto lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti, assegnando all'attore la quota
2 (costituita dal locale commerciale e dal piazzale antistante siti in Via Garigliano, identificati al Catasto f. 26 mapp. 267, sub 6 e 22, e mapp. 1044 e 1045) e alla la quota 1 (formata dal fabbricato e dal terreno ubicati in via Panniglia, CP_1
identificati al Catasto al f. 41, mapp. 513, 645, 647, 648, nonché dagli appartamenti siti in Via Garigliano, primo piano, distinti al Catasto al f. 26 mapp. 277, sub 23 e 27); ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di €
29.445,63, a titolo di incrementi aziendali, e di € 87.178,98, pari alla metà dei frutti civili relativi agli immobili rimasti nella disponibilità dell'attore, oltre agli interessi fino al rilascio;
ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in via di reconventio reconventionis dal per conseguire l'indennità relativa alle migliorie Pt_1
apportate alla casa coniugale, appartenente in proprietà esclusiva alla ha CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 31.01.2018 n. 141/2018 depositata in data 01.02.2018, non notificata, così provvedere: - nel merito, in via principale, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, rideterminare le quote dei beni comuni da dividere tra i coniugi, includendo anche la somma di € 6.500,00 sostenuta in vigenza di comunione per ringhiere e grate dell'immobile in Via Panniglia, imputando la somma come posta passiva della comunione stessa;
- sempre in via principale, in riforma della sentenza gravata, rigettata la domanda spiegata in riconvenzionale dalla nel CP_1
giudizio di primo grado, volta ad ottenere la condanna dell'odierno appellante al pagamento dei frutti civili sugli immobili di Via Panniglia e dei locali aziendali di Via
Garigliano ammontanti complessivamente ad € 87.178,98, dichiarare le predette somme non dovute, atteso che i citati immobili erano assegnati in uso al er Pt_1
effetto delle pattuizioni contenute dell'accordo di separazione omologato dal
Tribunale di Cassino;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero dovuti i frutti civili sugli immobili siti al piano terra di Via Garigliano, riformare la sentenza gravata, dichiarando comunque non dovute alla Sig.ra le somme rivendicate a titolo di frutti civili per l'immobile di Via CP_1
Panniglia, assegnato in abitazione all'odierno appellante per effetto delle pattuizioni contenute nell'accordo di separazione dei coniugi omologato dal Tribunale di
Cassino; - in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande precedenti, riformare la sentenza impugnata rideterminando l'ammontare dei frutti civili eventualmente dovuti dall'odierno appellante alla e per CP_1
l'effetto considerare come dovuta la minore somma ottenuta. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1
contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da per Parte_1
ottenere la condanna di - dalla quale si era separato in data 30 Controparte_1
giugno 2006 - al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento delle ringhiere dell'immobile in comproprietà, sito in Roccasecca, Via Panniglia, e delle migliorie apportate nel corso del matrimonio alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della convenuta;
nonché le domande proposte in via riconvenzionale da
[...]
per conseguire lo scioglimento della comunione e l'attribuzione delle CP_1
proprie spettanze in termini di incrementi aziendali e frutti civili maturati pro quota sui beni rimasti nel godimento dell'attore.
Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dal con riguardo alle Pt_1
ringhiere, sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova di avere sostenuto l'esborso con l'utilizzo di risorse personali, e ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente introdotta in sede di memoria ex art. 183 c..p.c., la pretesa afferente alle migliorie;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha disposto lo scioglimento della comunione tra i coniugi separati e ha assegnato le relative quote;
ha condannato il al pagamento degli utili aziendali e della Pt_1
metà dei frutti civili dell'immobile di Via Panniglia e dei locali aziendali ubicati in Via
Garigliano, rimasti nella sua disponibilità, con esclusione degli appartamenti siti al primo piano di Via Garigliano, per mancanza di prova del godimento da parte dell'attore.
Va, innanzitutto, premesso che risultano passati in giudicato, per mancata impugnazione principale e incidentale, i capi della pronuncia che hanno disposto: - lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti (conseguente alla cessazione della comunione legale intervenuta per effetto della pronuncia di separazione dei coniugi); - la formazione e l'assegnazione delle quote;
- la condanna del al pagamento Pt_1
della somma di € 29.445,63 a titolo di utili aziendali;
- il rigetto della domanda proposta dalla per ottenere il versamento della metà dei frutti civili CP_1
relativi agli appartamenti siti al primo piano di Via Garigliano;
l'inammissibilità della domanda svolta dall'attore per conseguire il riconoscimento delle migliorie apportate alla casa coniugale.
Ciò posto, l'appello proposto da in parte genericamente Parte_1
formulato ai limiti della violazione dell'art. 342 c.p.c., non è fondato e deve essere respinto.
La prima doglianza, con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale
“rigettando la domanda principale spiegata dall'odierno appellante, ha omesso di imputare al passivo della comunione le somme rivendicate”, va disattesa.
Dal tenore della censura emerge che il ha fatto acquiescenza alla Pt_1
decisione del giudice di primo grado, che non ha accordato la metà della spesa sostenuta per il rifacimento della ringhiera in quanto l'attore non aveva dimostrato di avere sostenuto l'esborso facendo ricorso alle proprie risorse, tanto che in questa sede l'appellante - mutando l'originaria impostazione difensiva - richiede, piuttosto,
l'inclusione dell'importo complessivo di € 6.500,00 tra le poste negative della comunione.
In realtà, nessuna imputazione doveva essere effettuata dal giudice di primo grado atteso che, se la spesa in questione è stata sostenuta in data antecedente allo scioglimento della comunione legale conseguente all'intervenuta separazione dei coniugi, la stessa è rimasta assorbita nell'ambito delle somme consumate nell'interesse della famiglia;
ove, invece, il lavoro sia stato eseguito successivamente, la divisione ha ad oggetto ciò che residua, cosicché il pagamento effettuato dai coniugi risulta già detratto.
La seconda doglianza, così rubricata ”Omessa considerazione delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione. Inesigibilità dei frutti civili“, non può essere condivisa. Il assume, in sostanza, di non essere tenuto al pagamento della metà Pt_1
dei frutti civili ricavabili dagli immobili siti in Via Panniglia e in Via Garigliano - dei quali aveva mantenuto il godimento - e sostiene, da un lato, che in virtù dell'accordo intervenuto in sede di separazione era stato autorizzato a vivere nel fabbricato di Via
Panniglia e, dall'altro, che dai locali aziendali di Via Garigliano aveva tratto il ricavato necessario per il pagamento dell'assegno di mantenimento.
Ora, la circostanza che l'occupazione dello stabile di Via Panniglia abbia trovato legittimazione nell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di
Cassino in data 30 giugno 2006 non spiega alcun rilievo, atteso che le determinazioni assunte dai coniugi in detta sede afferiscono alla mera regolamentazione degli aspetti pratici conseguenti all'instaurazione di un regime di vita separata, ma non comportano affatto la rinuncia della moglie a percepire gli utili derivanti dalla contitolarità degli immobili, tanto più che la stessa ha avuto in assegnazione la casa coniugale, che è pacificamente di sua esclusiva proprietà, e che l'immobile di Via Panniglia - ove si è stabilito il el periodo in contestazione - è uno stabile le cui dimensioni (pari Pt_1
a circa 250 metri quadrati) eccedono evidentemente le esigenze di una singola persona.
Del resto, lo stesso attore nella comparsa conclusionale depositata in primo grado ha verosimilmente preso atto delle evidenze suindicate e, infatti, non ha reiterato le iniziali contestazioni in merito allo stabile di Via Panniglia, salvo poi riproporle in questa sede.
Al riguardo, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla
Corte di Cassazione secondo cui “all'esito dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti agli artt. 192 e 194 cod. civ., e il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile) già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali (art. 820, terzo comma, cod. civ.), al pagamento, in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo "pro quota" di tale godimento, quali frutti spettanti "ex lege", a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui” (Cass. 10896/05) a decorrere “dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione”
(Cass. 28605/23).
Quanto ai locali commerciali di Via Garigliano, l'appellata ha diritto alla metà dei frutti civili maturati in quanto comproprietaria delle mura, a nulla rilevando la circostanza che ivi è sita l'azienda dalla cui conduzione il trae i mezzi di Pt_1
sostentamento e le somme occorrenti per versare l'assegno di mantenimento della moglie e dei figli.
Va, infine, respinta la terza censura con la quale il si duole della Pt_1
mancata enunciazione dei conteggi in virtù dei quali il Tribunale è pervenuto all'individuazione della somma pretesa a titolo di frutti civili.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una
Consulenza tecnica d'ufficio anche per quantificare i frutti civili (oltre che per la formazione delle quote), l'appellante menziona espressamente l'elaborato del 20 giugno 2017, lamentando la mancata determinazione del quantum; la censura non tiene, tuttavia, conto della circostanza che il C.t.u. in data 27 settembre 2017 ha depositato un'ulteriore relazione, ove ha illustrato in modo analitico i conteggi elaborati,
Il Giudice di primo grado ha correttamente recepito le puntuali risultanze dell'elaborato da ultimo menzionato, che in questa sede non è stato, peraltro, oggetto di alcun rilievo da parte dell'appellante con riferimento all'esattezza dei calcoli sviluppati in base al valore locativo dei beni, con aggiornamento anno per anno.
In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, attesa la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino