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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 348/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Roberta Zaccherelli;
- per parte convenuta: l'avv. Virginia Orzali in sostituzione dell'avv. Francesco Usai;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 21/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 348/2024 N. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2024 R.G.A.C. promossa da:
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Zaccherelli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Piazza Indipendenza n. 21, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Venezia n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in 21/05/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in accoglimento della domanda attorea, previo accertamento del danno occorso alla Sig.ra in data 2 agosto 2022 in Parte_1
, dichiarare la responsabilità del nella causazione del medesimo, CP_1 Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice, riconosciuti nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2 R.G. 348/2024 Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/05/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
In denegata e non creduta ipotesi si chiede che venga riconosciuto a carico dell'attrice un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del in proporzione all'incidenza causale del Controparte_1
comportamento assunto dalla stessa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito Controparte_1 dell'incidente occorsole in data 02/08/2022 alle ore 12:00 circa, allorquando, mentre stava scendendo le scale che conducono dalla Piazzetta Ortaggio a Via de Petri, nel centro storico di , cadeva a terra a causa di una irregolarità della scalinata, non segnalata e CP_1
difficilmente individuabile.
In dette circostanze, accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , le CP_1
veniva diagnosticata frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro e in data
09/08/2022 subiva intervento chirurgico presso l'Ospedale di Careggi, ove la frattura veniva trattata con sintesi con placche;
seguivano controlli post-operatori con graduale e lenta ripresa della corretta mobilità del piede.
Rivoltasi al di per denunciare il sinistro occorsole e aperto il sinistro da CP_1 CP_1 parte della compagnia assicurativa dell'ente comunale, parte attrice si vedeva negare qualsiasi tipo di risarcimento e ciò anche in seguito a trattative stragiudiziali volte alla composizione bonaria della lite.
3 R.G. 348/2024 Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza di responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c.-, atteso che la scalinata luogo del sinistro presentava CP_1 un'insidia importante e difficilmente prevedibile, la quale, dunque, avrebbe impedito alla sig.ra di adottare cautele o attenzioni superiori a quelle già adottate e idonee ad Pt_1
evitare il sinistro;
peraltro, la stessa avrebbe tenuto una condotta normalmente diligente, addirittura tenendosi con la mano destra alla ringhiera presente lungo la scalinata;
pertanto, esclusa anche la ricorrenza nel caso specifico di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227
c.c.-, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/04/2024, si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, Controparte_1
in particolare rilevando il difetto di prova in ordine al fatto storico così come riportato dall'attrice, alla sussistenza del nesso di causalità e all'esistenza ed entità dei danni dalla stessa lamentati.
Inoltre, parte convenuta ha dedotto che l'irregolarità che avrebbe causato la caduta della sig.ra era certamente visibile ed evitabile, tenuto conto delle condizioni di normale Pt_1
visibilità e delle buone condizioni meteo presenti il giorno del sinistro;
pertanto, il sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente alla mancata adozione delle cautele proprie del normale utente della strada. Infine, contestata la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum debeatur, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico- legale a firma del dott. Persona_1
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, sebbene nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
4 R.G. 348/2024 Premesso che, nel caso in esame, è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sussistendo pacificamente in capo al un effettivo potere di controllo Controparte_1
sulla strada di sua “proprietà”, è onere della parte attrice - danneggiata dimostrare il solo nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dalla presenza di una disconnessione nel manto stradale.
È principio di diritto consolidato, infatti, quello per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass.
21508/2011; Cass. 16542/2012; Cass. 8935/2013).
E ciò a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dare prova dell'incidenza del cd. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso concreto, con riferimento alla dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale può ritenersi confermata la vicenda come descritta in citazione dall'attrice, per cui in data 02/08/2022 alle ore 11:30/12:00 circa, mentre stava percorrendo le scale che conducono dalla Piazzetta Ortaggio a Via de Petri nel centro storico di CP_1 cadeva rovinosamente a terra a causa della sconnessione presente all'altezza dell'ultimo scalino, la cui esistenza, peraltro, non è stata specificamente contestata dal CP_1
e risulta, altresì, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (cfr. doc.
[...]
1 di parte attrice).
In particolare, il testimone sentito all'udienza del 26/09/2024, ha Testimone_1
confermato che il giorno 02/08/2022 alle ore 11:30 si trovava in compagnia della sig.ra e ha visto l'attrice cadere a terra all'altezza dell'ultimo scalino della scalinata Pt_1
5 R.G. 348/2024 presente tra Piazzetta Ortaggi e Via de Petri, specificando che la sig.ra “è caduta Pt_1 perché le è mancato l'appoggio ad un piede e poi cercando di riequilibrarsi è caduta anche dall'altra parte”; del pari, le dichiarazioni rese dal teste consentono di ritenere raggiunta la prova anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'irregolarità del suddetto scalino e la caduta della sig.ra atteso che il sig. ha confermato che l'attrice Pt_1 Tes_1 cadeva proprio all'altezza dell'ultimo scalino (cfr. risposta del teste al capitolo di Tes_1
prova n. 2).
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta deduce la circostanza che la sig.ra non avrebbe adottato la normale Pt_1 diligenza propria dell'utente medio della strada, posto che l'irregolarità dello scalino in questione era pienamente visibile, anche tenuto conto delle condizioni di luminosità presenti il giorno dell'incidente.
Ebbene, esclusa tout court l'incidenza eziologica esclusiva del fatto del terzo, in quanto risulta dimostrato che il sinistro de quo è stato determinato proprio dalla presenza dell'irregolarità dello scalino, con la conseguenza che l'incidente non si sarebbe verificato se detto avvallamento non vi fosse stato, in relazione al comportamento della danneggiata occorre, comunque, osservare che lo stesso – sebbene non abnorme e, dunque, tale da recidere integralmente il nesso di causalità – assume rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.-; difatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 6034/2018).
6 R.G. 348/2024 Ebbene, nel caso di specie, considerato che il sinistro si è verificato in pieno giorno (le
11:30/12:00 del 02/08/2022 in presenza di ottime condizioni meteo) e che l'irregolarità di cui si discute, per quanto non segnalata, risulta essere di dimensioni e caratteri tali da essere evitabile utilizzando maggiore accortezza (cfr. sul punto la documentazione fotografica allegata da parte attrice), si ritiene che laddove la sig.ra avesse tenuto una condotta Pt_1
maggiormente prudente e attenta la stessa avrebbe verosimilmente notato e, dunque, evitato l'irregolarità presente alla fine della scalinata e ciò a prescindere dal fatto che la stessa si sia sorretta alla ringhiera presente lungo la scalinata stessa.
Pertanto, considerata la condotta di parte attrice quale fattore idoneo ad incidere causalmente sull'incidente occorsole, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla stessa danneggiata la responsabilità della propria caduta nella misura del 20%.
Di conseguenza, va dichiarata la responsabilità del in riferimento Controparte_1 all'incidente verificatosi in data 02/08/2022 nella misura del 80%.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità del convenuto nella misura del 80 % ed esaurito il tema dell'an, rimasta del tutto indimostrata l'asserita esistenza di polizze private stipulate dalla danneggiata alla luce di quanto emerso in ottemperanza dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione d.d.
08/01/2025 del c.t.u. dott. in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1
argomentativo immune da qualsiasi vizio, rispetto alle quali, peraltro, le parti non hanno sollevato alcuna osservazione critica.
Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguitò si dirà; in particolare, nella perizia in atti si legge:
“residuano i postumi permanenti sopra ampiamente descritti che configurano un danno biologico permanente pari a valori del 4,5% (QUATTRO E MEZZO per cento) in RC.
7 R.G. 348/2024 L'Inabilità Temporanea può invece essere indicata, in RC, in base alla documentazione presente in atti ed alla visita effettuata, in misura pari a gg.90 (NOVANTA), così suddivisi:
ITT (Totale al 100%) gg. 7; ITP (Parziale al 75%) gg. 18; ITP (Parziale al 50%) gg. 30;
ITP (Parziale al 25%) gg. 35.
Secondo un criterio di maggiore probabilità, la lesione della integrità psico fisica riscontrata è da mettere in relazione con i fatti denunciati” (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
Dunque: la sig.ra di anni 48 alla data del sinistro, in seguito all'incidente Parte_1
avvenuto in data 02/08/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 4,5 %; l'invalidità temporanea è stata valutata al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 18, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 35.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.862,50-, ottenuto effettuando la media tra l'importo liquidato a titolo di danno biologico per una invalidità permanente pari al 4% (€ 5.063,00) e l'importo liquidato a titolo di danno biologico per una invalidità permanente pari al 5% (€ 6.662,00).
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 7 al 100% va liquidata in € 805,00-, quella di giorni 18 al 75% va liquidata in € 1.552,50-, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00-, quella di giorni 35 al 25% va liquidata in € 1.006,25-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta, dunque, alla danneggiata l'importo complessivo di € 5.088,75-.
8 R.G. 348/2024 Vanno esclusi, invece, dalla liquidazione sia il danno morale sia la personalizzazione e ciò in ragione della genericità di allegazione oltre che per assoluto ancora che per difetto di prova.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.862,50-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(02/08/2022) ma da quella in cui è terminata l'invalidità temporanea;
poiché l'invalidità temporanea è stata determinata in 90 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 31/10/2022.
Il danno alla data del 31/10/2022 è pari a € 5.664,25-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.088,75-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (02/08/2022) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 4.746,97-.
9 R.G. 348/2024 Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 03/06/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
10 R.G. 348/2024 In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 02/08/2022 (c.d. "aestimatio"): € 10.411,47
B1) Interessi maturati al 03/06/2025: € 957,71
B2) Rivalutazione maturata al 03/06/2025: € 749,63
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 1.707,34
Totale A + B: € 12.118,81-.
Importo totale (A + B) dovuto al 03/06/2025 (c.d. "taxatio"): € 12.118,81-.
Il va pertanto condannato al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della somma pari al 80 % di € 12.118,81 e dunque della somma di € 9.695,04-,
[...] arrotondata per difetto alla somma di € 9.695,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, il Tribunale rileva, anche alla luce degli accertamenti peritali, che risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per complessivi €
510,00 (doc. 7 di parte attrice;
pagina 7 della perizia).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 510,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 27/06/2023 (data di emissione dell'ultima ricevuta di pagamento) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 510,00 via via rivalutata dalla data del
27/06/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 510,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 27/06/2023 al 03/06/2025: € 11,73
II) Interessi maturati al 03/06/2025: € 29,58
Così per complessivi € 551,31-.
11 R.G. 348/2024 Dunque, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma pari al 80 % di € 551,31 e dunque della somma di € 441,04-, arrotondata per difetto ad € 441,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, tenuto conto dell'esigua attività svolta e della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-, oltre che del riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 19/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 02/08/2022, a danno della Controparte_1 sig.ra nella misura del 80 % e, per l'effetto, Parte_1
condanna il a risarcire alla sig.ra sia i danni non patrimoniali da Controparte_1 Parte_1
questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 9.695,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 03/06/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 441,00 comprensivi anch'essi di rivalutazione e interessi alla data odierna, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna
12 R.G. 348/2024 il alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, € 237,00 anticipazioni oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 19/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
13 R.G. 348/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 03 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Roberta Zaccherelli;
- per parte convenuta: l'avv. Virginia Orzali in sostituzione dell'avv. Francesco Usai;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 21/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 348/2024 N. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2024 R.G.A.C. promossa da:
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Zaccherelli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Piazza Indipendenza n. 21, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Venezia n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in 21/05/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in accoglimento della domanda attorea, previo accertamento del danno occorso alla Sig.ra in data 2 agosto 2022 in Parte_1
, dichiarare la responsabilità del nella causazione del medesimo, CP_1 Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice, riconosciuti nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2 R.G. 348/2024 Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/05/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
In denegata e non creduta ipotesi si chiede che venga riconosciuto a carico dell'attrice un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del in proporzione all'incidenza causale del Controparte_1
comportamento assunto dalla stessa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito Controparte_1 dell'incidente occorsole in data 02/08/2022 alle ore 12:00 circa, allorquando, mentre stava scendendo le scale che conducono dalla Piazzetta Ortaggio a Via de Petri, nel centro storico di , cadeva a terra a causa di una irregolarità della scalinata, non segnalata e CP_1
difficilmente individuabile.
In dette circostanze, accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , le CP_1
veniva diagnosticata frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro e in data
09/08/2022 subiva intervento chirurgico presso l'Ospedale di Careggi, ove la frattura veniva trattata con sintesi con placche;
seguivano controlli post-operatori con graduale e lenta ripresa della corretta mobilità del piede.
Rivoltasi al di per denunciare il sinistro occorsole e aperto il sinistro da CP_1 CP_1 parte della compagnia assicurativa dell'ente comunale, parte attrice si vedeva negare qualsiasi tipo di risarcimento e ciò anche in seguito a trattative stragiudiziali volte alla composizione bonaria della lite.
3 R.G. 348/2024 Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto la sussistenza di responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c.-, atteso che la scalinata luogo del sinistro presentava CP_1 un'insidia importante e difficilmente prevedibile, la quale, dunque, avrebbe impedito alla sig.ra di adottare cautele o attenzioni superiori a quelle già adottate e idonee ad Pt_1
evitare il sinistro;
peraltro, la stessa avrebbe tenuto una condotta normalmente diligente, addirittura tenendosi con la mano destra alla ringhiera presente lungo la scalinata;
pertanto, esclusa anche la ricorrenza nel caso specifico di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227
c.c.-, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/04/2024, si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, Controparte_1
in particolare rilevando il difetto di prova in ordine al fatto storico così come riportato dall'attrice, alla sussistenza del nesso di causalità e all'esistenza ed entità dei danni dalla stessa lamentati.
Inoltre, parte convenuta ha dedotto che l'irregolarità che avrebbe causato la caduta della sig.ra era certamente visibile ed evitabile, tenuto conto delle condizioni di normale Pt_1
visibilità e delle buone condizioni meteo presenti il giorno del sinistro;
pertanto, il sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente alla mancata adozione delle cautele proprie del normale utente della strada. Infine, contestata la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum debeatur, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico- legale a firma del dott. Persona_1
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, sebbene nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
4 R.G. 348/2024 Premesso che, nel caso in esame, è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sussistendo pacificamente in capo al un effettivo potere di controllo Controparte_1
sulla strada di sua “proprietà”, è onere della parte attrice - danneggiata dimostrare il solo nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dalla presenza di una disconnessione nel manto stradale.
È principio di diritto consolidato, infatti, quello per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass.
21508/2011; Cass. 16542/2012; Cass. 8935/2013).
E ciò a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dare prova dell'incidenza del cd. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso concreto, con riferimento alla dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale può ritenersi confermata la vicenda come descritta in citazione dall'attrice, per cui in data 02/08/2022 alle ore 11:30/12:00 circa, mentre stava percorrendo le scale che conducono dalla Piazzetta Ortaggio a Via de Petri nel centro storico di CP_1 cadeva rovinosamente a terra a causa della sconnessione presente all'altezza dell'ultimo scalino, la cui esistenza, peraltro, non è stata specificamente contestata dal CP_1
e risulta, altresì, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (cfr. doc.
[...]
1 di parte attrice).
In particolare, il testimone sentito all'udienza del 26/09/2024, ha Testimone_1
confermato che il giorno 02/08/2022 alle ore 11:30 si trovava in compagnia della sig.ra e ha visto l'attrice cadere a terra all'altezza dell'ultimo scalino della scalinata Pt_1
5 R.G. 348/2024 presente tra Piazzetta Ortaggi e Via de Petri, specificando che la sig.ra “è caduta Pt_1 perché le è mancato l'appoggio ad un piede e poi cercando di riequilibrarsi è caduta anche dall'altra parte”; del pari, le dichiarazioni rese dal teste consentono di ritenere raggiunta la prova anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'irregolarità del suddetto scalino e la caduta della sig.ra atteso che il sig. ha confermato che l'attrice Pt_1 Tes_1 cadeva proprio all'altezza dell'ultimo scalino (cfr. risposta del teste al capitolo di Tes_1
prova n. 2).
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta deduce la circostanza che la sig.ra non avrebbe adottato la normale Pt_1 diligenza propria dell'utente medio della strada, posto che l'irregolarità dello scalino in questione era pienamente visibile, anche tenuto conto delle condizioni di luminosità presenti il giorno dell'incidente.
Ebbene, esclusa tout court l'incidenza eziologica esclusiva del fatto del terzo, in quanto risulta dimostrato che il sinistro de quo è stato determinato proprio dalla presenza dell'irregolarità dello scalino, con la conseguenza che l'incidente non si sarebbe verificato se detto avvallamento non vi fosse stato, in relazione al comportamento della danneggiata occorre, comunque, osservare che lo stesso – sebbene non abnorme e, dunque, tale da recidere integralmente il nesso di causalità – assume rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.-; difatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 6034/2018).
6 R.G. 348/2024 Ebbene, nel caso di specie, considerato che il sinistro si è verificato in pieno giorno (le
11:30/12:00 del 02/08/2022 in presenza di ottime condizioni meteo) e che l'irregolarità di cui si discute, per quanto non segnalata, risulta essere di dimensioni e caratteri tali da essere evitabile utilizzando maggiore accortezza (cfr. sul punto la documentazione fotografica allegata da parte attrice), si ritiene che laddove la sig.ra avesse tenuto una condotta Pt_1
maggiormente prudente e attenta la stessa avrebbe verosimilmente notato e, dunque, evitato l'irregolarità presente alla fine della scalinata e ciò a prescindere dal fatto che la stessa si sia sorretta alla ringhiera presente lungo la scalinata stessa.
Pertanto, considerata la condotta di parte attrice quale fattore idoneo ad incidere causalmente sull'incidente occorsole, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla stessa danneggiata la responsabilità della propria caduta nella misura del 20%.
Di conseguenza, va dichiarata la responsabilità del in riferimento Controparte_1 all'incidente verificatosi in data 02/08/2022 nella misura del 80%.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità del convenuto nella misura del 80 % ed esaurito il tema dell'an, rimasta del tutto indimostrata l'asserita esistenza di polizze private stipulate dalla danneggiata alla luce di quanto emerso in ottemperanza dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione d.d.
08/01/2025 del c.t.u. dott. in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1
argomentativo immune da qualsiasi vizio, rispetto alle quali, peraltro, le parti non hanno sollevato alcuna osservazione critica.
Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguitò si dirà; in particolare, nella perizia in atti si legge:
“residuano i postumi permanenti sopra ampiamente descritti che configurano un danno biologico permanente pari a valori del 4,5% (QUATTRO E MEZZO per cento) in RC.
7 R.G. 348/2024 L'Inabilità Temporanea può invece essere indicata, in RC, in base alla documentazione presente in atti ed alla visita effettuata, in misura pari a gg.90 (NOVANTA), così suddivisi:
ITT (Totale al 100%) gg. 7; ITP (Parziale al 75%) gg. 18; ITP (Parziale al 50%) gg. 30;
ITP (Parziale al 25%) gg. 35.
Secondo un criterio di maggiore probabilità, la lesione della integrità psico fisica riscontrata è da mettere in relazione con i fatti denunciati” (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
Dunque: la sig.ra di anni 48 alla data del sinistro, in seguito all'incidente Parte_1
avvenuto in data 02/08/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 4,5 %; l'invalidità temporanea è stata valutata al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 18, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 35.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.862,50-, ottenuto effettuando la media tra l'importo liquidato a titolo di danno biologico per una invalidità permanente pari al 4% (€ 5.063,00) e l'importo liquidato a titolo di danno biologico per una invalidità permanente pari al 5% (€ 6.662,00).
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 7 al 100% va liquidata in € 805,00-, quella di giorni 18 al 75% va liquidata in € 1.552,50-, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00-, quella di giorni 35 al 25% va liquidata in € 1.006,25-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta, dunque, alla danneggiata l'importo complessivo di € 5.088,75-.
8 R.G. 348/2024 Vanno esclusi, invece, dalla liquidazione sia il danno morale sia la personalizzazione e ciò in ragione della genericità di allegazione oltre che per assoluto ancora che per difetto di prova.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.862,50-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(02/08/2022) ma da quella in cui è terminata l'invalidità temporanea;
poiché l'invalidità temporanea è stata determinata in 90 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 31/10/2022.
Il danno alla data del 31/10/2022 è pari a € 5.664,25-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.088,75-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (02/08/2022) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 4.746,97-.
9 R.G. 348/2024 Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 03/06/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
10 R.G. 348/2024 In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 02/08/2022 (c.d. "aestimatio"): € 10.411,47
B1) Interessi maturati al 03/06/2025: € 957,71
B2) Rivalutazione maturata al 03/06/2025: € 749,63
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 1.707,34
Totale A + B: € 12.118,81-.
Importo totale (A + B) dovuto al 03/06/2025 (c.d. "taxatio"): € 12.118,81-.
Il va pertanto condannato al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della somma pari al 80 % di € 12.118,81 e dunque della somma di € 9.695,04-,
[...] arrotondata per difetto alla somma di € 9.695,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, il Tribunale rileva, anche alla luce degli accertamenti peritali, che risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per complessivi €
510,00 (doc. 7 di parte attrice;
pagina 7 della perizia).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 510,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 27/06/2023 (data di emissione dell'ultima ricevuta di pagamento) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 510,00 via via rivalutata dalla data del
27/06/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 510,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 27/06/2023 al 03/06/2025: € 11,73
II) Interessi maturati al 03/06/2025: € 29,58
Così per complessivi € 551,31-.
11 R.G. 348/2024 Dunque, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma pari al 80 % di € 551,31 e dunque della somma di € 441,04-, arrotondata per difetto ad € 441,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, tenuto conto dell'esigua attività svolta e della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-, oltre che del riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 19/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 02/08/2022, a danno della Controparte_1 sig.ra nella misura del 80 % e, per l'effetto, Parte_1
condanna il a risarcire alla sig.ra sia i danni non patrimoniali da Controparte_1 Parte_1
questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 9.695,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 03/06/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 441,00 comprensivi anch'essi di rivalutazione e interessi alla data odierna, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna
12 R.G. 348/2024 il alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, € 237,00 anticipazioni oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 19/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
13 R.G. 348/2024