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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/07/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA NA
NI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 196-229-236/2024 proposte da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) rappresentate C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difese dall'Avv. FRANCESCA RAISONI ed elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Livigno, Via Ostaria n. 304
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
AR NA IC ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5 convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la ricorrente Parte_1
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra Parte_1 ad usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_1 dell'importo totale di €1.000,00 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 a titolo di contributo alla formazione della ricorrente stessa e/o, comunque, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della
Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
Con sentenza esecutiva”.
Per la ricorrente : Parte_2
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra ad Parte_2 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_2 dell'importo totale di €500,00 per l'anno scolastico 2023/24 a titolo di contributo alla
Pag. 2 di 12 formazione della ricorrente stessa e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della
Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante nonché omettendoa ad oggi pure all'adempimento di analoga pregressa pronuncia giudiziale.
Con sentenza esecutiva”.
Per la ricorrente Parte_3
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra ad Parte_3 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e laformazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_3 dell'importo totale di €2.000,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 a titolo di contributo alla formazione della ricorrente stessa e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Pag. 3 di 12 condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
Con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Pag. 4 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 23/07/2024, 12/09/2024 e 17/09/2024
ed convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e la sua articolazione Controparte_4 CP_5
, chiedendo Controparte_6
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, llegava di aver prestato servizio Parte_1 come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo I.C. Luigi Credaro di Livigno;
allegava di Parte_2 aver prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico
2023/2024 in diversi istituti scolastici;
allegava di aver prestato Parte_3 servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 in diversi istituti scolastici;
tutte le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola, e richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del
16/03/2022 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 31/10/2024 si costituiva il , preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 20/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Pag. 5 di 12 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
Pag. 6 di 12 scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio
Pag. 7 di 12 binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto
Pag. 8 di 12 affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_8
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la
Pag. 9 di 12 normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che le ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 2 doc. 2 , doc.
2 - hanno prestato servizio Parte_1 Pt_2 Pt_3 come docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti e segnatamente:
- negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 (doc. 1 Parte_1
Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024 (doc. 1 ); Parte_2 Pt_2
- negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (doc. Parte_3
1 . Pt_3
È altresì pacifico che le ricorrenti non hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, le domande devono essere accolte.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi
Pag. 10 di 12 applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata da per Parte_2
l'annualità 2023/2024, occorre osservare quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo per l'annualità 2023/2024 e, nell'ambito della stessa, solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere alle ricorrenti il beneficio della Carta Docente pari all'importo nominale di
€ 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi, come individuati in dispositivo, sulla Carta in questione, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma dell'art. 4 D.M. 55/2014; reputa il
Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto il difensore ben
Pag. 11 di 12 avrebbe potuto depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib. Pavia sent. n. 708/2024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA NA NI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_3 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.648,00 per compensi, € 92,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
IA NA NI
Pag. 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA NA
NI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 196-229-236/2024 proposte da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) rappresentate C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difese dall'Avv. FRANCESCA RAISONI ed elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Livigno, Via Ostaria n. 304
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
AR NA IC ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5 convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la ricorrente Parte_1
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra Parte_1 ad usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_1 dell'importo totale di €1.000,00 per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 a titolo di contributo alla formazione della ricorrente stessa e/o, comunque, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della
Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
Con sentenza esecutiva”.
Per la ricorrente : Parte_2
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra ad Parte_2 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_2 dell'importo totale di €500,00 per l'anno scolastico 2023/24 a titolo di contributo alla
Pag. 2 di 12 formazione della ricorrente stessa e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della
Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante nonché omettendoa ad oggi pure all'adempimento di analoga pregressa pronuncia giudiziale.
Con sentenza esecutiva”.
Per la ricorrente Parte_3
“NEL MERITO accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni confacente norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente sig.ra ad Parte_3 usufruire del beneficio economico relativo alla c.d Carta elettronica del Docente per
l'aggiornamento e laformazione professionale e gli annessi servizi pari all'importo nominale di €500,00 per ogni anno di servizio, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente sig.ra Parte_3 dell'importo totale di €2.000,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 a titolo di contributo alla formazione della ricorrente stessa e/o, comunque e in subordine, al riconoscimento del predetto beneficio mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Pag. 3 di 12 condannare, altresì, il convenuto a pagare in favore del sottoscritto CP_1 difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese, CPA ed IVA come per legge, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico-giuridicomotivazionale dalle successive pronunce di merito (vedasi, a titolo di esempio e tra le prime pronunce, Tribunale di
Torino, Sez. Lavoro, 24.03.2022) e dall'atteggiamento di “chiusura” e totale rifiuto dell'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
Con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Pag. 4 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 23/07/2024, 12/09/2024 e 17/09/2024
ed convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e la sua articolazione Controparte_4 CP_5
, chiedendo Controparte_6
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, llegava di aver prestato servizio Parte_1 come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo I.C. Luigi Credaro di Livigno;
allegava di Parte_2 aver prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico
2023/2024 in diversi istituti scolastici;
allegava di aver prestato Parte_3 servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 in diversi istituti scolastici;
tutte le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola, e richiamavano la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del
16/03/2022 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 31/10/2024 si costituiva il , preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 20/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Pag. 5 di 12 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
Pag. 6 di 12 scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio
Pag. 7 di 12 binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto
Pag. 8 di 12 affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_8
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la
Pag. 9 di 12 normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che le ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 2 doc. 2 , doc.
2 - hanno prestato servizio Parte_1 Pt_2 Pt_3 come docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti e segnatamente:
- negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 (doc. 1 Parte_1
Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024 (doc. 1 ); Parte_2 Pt_2
- negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (doc. Parte_3
1 . Pt_3
È altresì pacifico che le ricorrenti non hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, le domande devono essere accolte.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi
Pag. 10 di 12 applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Con particolare riferimento alla pretesa azionata da per Parte_2
l'annualità 2023/2024, occorre osservare quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il
Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La suddetta previsione non viene in rilievo ai fini della presente decisione, in quanto destinata a esplicare efficacia solo per l'annualità 2023/2024 e, nell'ambito della stessa, solo in caso di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia sino al 31 agosto), tipologia di contratto che non è stata conclusa tra le parti nel caso di specie.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere alle ricorrenti il beneficio della Carta Docente pari all'importo nominale di
€ 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi, come individuati in dispositivo, sulla Carta in questione, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma dell'art. 4 D.M. 55/2014; reputa il
Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto il difensore ben
Pag. 11 di 12 avrebbe potuto depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib. Pavia sent. n. 708/2024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA NA NI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_3 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.648,00 per compensi, € 92,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
IA NA NI
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