Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1954/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO DAGRADI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni sopra esposte,
Accertato e dichiarato che il Sig. ha lavorato per la convenuta Parte_1 Controparte_1 per il periodo 05.12.2023 / 11.07.2024 in qualità di operaio livello 1L svolgendo mansioni di aiuto posatore – CCNL Edilizia Industria per otto ore al giorno e cioè dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì anziché dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 come previsto nel contratto di assunzione non ricevendo la corretta retribuzione, accertato e dichiarato inoltre che la convenuta non ha versato al lavoratore le retribuzioni dei mesi di maggio giugno e luglio 2024, le indennità di fine rapporto oltre il TFR maturato, condannare la convenuta in persona del rapp.te Controparte_1 pro tempore, con sede legale in 27100 Pavia – Via Damiano Chiesa, 14 – e unità locale in 27021 Bereguardo C.F._ (PV) – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7 - .I. – PEC: - al P.IVA_1 Email_1
9.037,01 lordi comprensivi di € 1.192,26 per TFR maturato per il periodo lavorato 05.12.2023/11.07.2024 così come meglio precisata in premessa ed esposta nei conteggi sindacali CGIL allegati, che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o, in subordine, di quella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con il favore delle spese e competenze legali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione depositata dal ricorrente, la prova orale assunta e il comportamento processuale di contumacia della resistente impongono di ritenere dimostrati tutti i fatti costitutivi della domanda proposta dal ricorrente medesimo.
Infatti, la lettera di assunzione (doc. 1), la proroga del contratto (doc. 2) e la comunicazione Unilav della proroga (doc. 3) attestano che il signor venne assunto da con contratto di Parte_1 Controparte_1 lavoro a tempo determinato e part-time, con le mansioni di aiuto posatore e inquadramento al primo livello del CCNL Edilizia Industria, per il periodo dal 5 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024; il contratto venne poi prorogato fino al 31 luglio 2024.
Le buste-paga depositate, relative alle mensilità di dicembre 2023, gennaio, febbraio e maggio 2024 (docc. sub 4), sono coerenti con quanto riportato nella lettera di assunzione e confermano che il contratto di lavoro ebbe esecuzione.
Il ricorrente, tuttavia, sostiene di aver lavorato a tempo pieno nonostante il contratto di lavoro e le buste-paga indicassero un rapporto di lavoro part-time. Questa affermazione ha trovato piena conferma testimoniale.
Invero il testimone , anch'egli ex-lavoratore alle dipendenze di , ha così Testimone_1 Controparte_1 dichiarato: “ ha cominciato a lavorare per la resistente dopo di me e ha sempre lavorato Parte_1 full time, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì, facendo i miei stessi orari. Non so quale fosse l'orario previsto dal suo contratto, ma so che lavorava a tempo pieno come me;
faceva il posatore o l'aiuto posatore, a seconda delle situazioni. Non so dire il giorno esatto in cui ha cominciato il Parte_1 lavoro, comunque un po' dopo di me e ha finito un po' prima”.
Non c'è alcun motivo per non prestare fede alla precisa deposizione del testimone e pertanto il lavoro secondo orario pieno, in luogo di quello dichiarato part-time, deve ritenersi dimostrato.
Risulta, infine, dimostrato che il ricorrente si è dimesso per giusta causa con decorrenza dall'11 luglio 2024 (doc. 5).
I conteggi richiamati nel ricorso e sviluppati nella relazione redatta dal sindacato (doc. 6) devono essere condivisi e tengono conto di quanto già corrisposto: alla luce di tali conteggi, il credito del ricorrente risulta pari a € 9.037,01, di cui € 1.192,26 a titolo di TFR.
La convenuta non si è costituita e il legale rappresentante della medesima non si è neppure presentato per rendere l'interrogatorio libero. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio relativo al pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi del credito.
Rimanendo contumace, la convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi e pertanto deve essere condannata a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il predetto importo lordo di € 9.037,01, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti sino al saldo.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in prossimità dei valori minimi del tariffario professionale (vista la particolare semplicità della causa, per la quale è stata necessaria una sola udienza, nella contumacia di parte resistente), devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 da e notificato a così decide: Parte_1 Controparte_1
1) condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 9.037,01, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza con la motivazione entro sessanta giorni.
Deciso all'udienza del 18 marzo 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani