Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 752 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Sebastiano Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bianco (RC), Via C. Colombo, n. 203
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato servizio alle dipendenze del , Controparte_1
svolgendo le mansioni di docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
- che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari a € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015 ai fini della formazione continua e della valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;
- che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto/dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
- che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Scuola del 29/11/2007 sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza escludere gli insegnanti titolari di contratto a tempo determinato;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che la legge n. 107/2015, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, la nota del n. 15219 del 15.10.2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_2
individuano, quali destinatari del beneficio, i soli docenti di ruolo a tempo 3
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che tale immotivata esclusione integra una violazione degli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, nonché della Clausola 4 dell'Accordo Quadro C.ES, e C.E.E.P sul CP_3
lavoro a tempo determinato, approvato con la Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999;
- che il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus;
- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-
450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
- che, in data 17/01/2024, ha formalmente diffidato il
[...]
senza ottenere il beneficio economico richiesto;
Controparte_1
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del sig. ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma
12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto CONDANNARE il
, in persona del al pagamento in favore Controparte_1 CP_4
del ricorrente dell'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31 agosto e così, complessivamente, al pagamento della somma di € 3000,00 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 dovuta a titolo di
Carta elettronica.
2. In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1
tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 e per l'effetto CONDANNARE la parte resistente a mettere a disposizione del ricorrente il beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; 3. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale, da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima o nella misura meglio vista da codesto Tribunale.
4. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, aumentante fino al 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali nel corpo del ricorso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”. 5
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorrente non ha dimostrato la propria permanenza all'interno del sistema scuola in data successiva alla conclusione dell'anno scolastico
2023/2024 e, di conseguenza, non può ottenere l'adempimento richiesto in forma specifica;
- che, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, è maturata la prescrizione quinquennale del diritto azionato;
- che sono inammissibili le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del bonus, con le modalità previste, nei casi in cui parte ricorrente non documenti di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus e di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- che la carta del docente non attiene alle “condizioni di impiego”, bensì alla formazione del lavoratore a tempo determinato;
- che il divieto di discriminazione può ravvisarsi solo con riferimento ai lavoratori che sono in una situazione comparabile tra loro;
- che, pertanto, tale beneficio non può essere esteso ai contratti di supplenza ove non è ravvisabile sovrapponibilità di condizioni;
- che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto tempestivamente l'erogazione della carta del docente per ciascun anno scolastico di riferimento, né di essersi opposto ad un diniego dell'amministrazione in sede stragiudiziale;
- che il sig. non ha dato prova di aver anticipato alcuna spesa Parte_1
nelle forme e nei termini consentiti, né di avere effettivamente svolto la docenza per i periodi indicati;
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
6
-che, dalla lettura dello stato matricolare, si evince che, negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, il docente non ha prestato servizio effettivo, avendo richiesto e utilizzato lunghi periodi di congedo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente 7
del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del
23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma
122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce 8
un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica docenti, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato. Controparte_1
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_2
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta
Elettronica docenti”, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e delle clausole 4
e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva
1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_2 9
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del 10
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti 11
che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n.
297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". 2.4
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di 12
crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 2.7
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_2
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure 13
professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_2
chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 14
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in 15
ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierno ricorrente va parzialmente accolta in quanto lo stesso ha allegato di essere stato destinatario, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno, come si evince dai contratti di lavoro, dai cedolini di pagamento - allegati al ricorso introduttivo – nonché dallo stato matricolare del ricorrente, allegato alla memoria difensiva del ) e di non aver Controparte_1
fruito della carta elettronica docenti, circostanze non contestate dal CP_1
resistente, che genericamente ha dedotto che il ricorrente non ha provato di aver richiesto la carta in questione.
Invece, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, la domanda proposta dal sig. va rigettata per intervenuta prescrizione del diritto Parte_1
azionato.
Con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha sancito che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Orbene, dalla data di decorrenza della supplenza (18/09/2018) alla data della notifica della diffida inoltrata al Ministero resistente (7/02/2024) e allegata al ricorso, è maturata la prescrizione quinquennale.
Pertanto, il ricorso va accolto soltanto con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 16
Infatti, la posizione del docente è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro.
Con riferimento allo stato di malattia, eccepito e allegato dal CP_1
resistente attraverso il deposito dello stato matricolare del ricorrente, dal quale si evincono i giorni nei quali il ricorrente ha fruito, per ciascun anno, di congedi per malattia, la Corte di Cassazione non si è pronunciata.
Tuttavia, nessun distinguo si evince dalla normativa di riferimento e, dunque, in ragione dell'equiparazione del servizio reso dal docente precario al servizio reso al docente a tempo indeterminato, sarebbe arbitrario e discriminatorio introdurre un limite alla fruizione del bonus in caso di malattia.
Nondimeno, il diritto alla formazione, tutelato attraverso la fruizione del bonus della carta elettronica docenti, non viene meno qualora il docente sia in stato di malattia.
Infine, il ricorrente ha provato di non essere fuoriuscito dal circuito scolastico, in quanto attualmente presta servizio, in virtù di contratto a tempo determinato per 24 ore settimanali, con decorrenza dal 9/09/2024 fino al
30/06/2025, presso l'I.C. “M. Macrì” di Bianco (RC), fino al 30/06/2025 (come si evince dal contratto depositato in data 7/04/2025).
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Invece, il ricorso va rigettato con riferimento all'anno scolastico
2018/2019, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , da distrarsi in favore Controparte_1
del procuratore costituito per il ricorrente. 17
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione fino a € 1100 a € 5200), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 752/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha il diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
[...]
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 limitatamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Rigetta il ricorso con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- Condanna il , in persona del Controparte_7
all'attribuzione, in favore di per gli anni scolastici CP_8 Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_7
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci