Sentenza 17 marzo 2014
Massime • 1
In tema di contratto di lavoro a termine, non è configurabile la decadenza di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per mancata impugnativa del licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto insussistente l'onere di impugnativa con riferimento a contratto a tempo determinato, concluso nella vigenza della legge 18 aprile 1962, n. 230, in controversia iniziata prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 3).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2014, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15065-2010 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell'avvocato MANCINI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR CO C.F. [...];
- intimato -
Nonché da:
AR CO C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio degli avvocati D'ONOFRIO SARA, SOLFANELLI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell'avvocato MANCINI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 6803/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2009 R.G.N. 7000/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato MANCINI GUIDO per MANCINI ERNESTO;
udito l'Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2002 CO CO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro la Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. chiedendo l'accertamento dell'avvenuta elusione, ad opera della società convenuta, delle disposizioni di cui alla L. n. 230 del 1962, la nullità e comunque l'illegittimità del termine apposto ai singoli contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti e, conseguentemente. l'esistenza, sin dalla stipulazione del primo di tali contratti, di un unico ed unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ordine alla società convenuta di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro e con condanna delle stessa a corrispondere tutte le retribuzioni maturate tra la data di scadenza dell'ultimo contratto e la reintegrazione o ripristino del rapporto, con interessi e rivalutazione, nonché il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. A fondamento di tale domanda esponeva di avere lavorato alle dipendenze della RAI con qualifica di impiegato di concetto e programmista-regista, in base a 18 contratti a termine, stipulati tra il 1982 ed il 2001, per la realizzazione delle seguenti trasmissioni, e precisamente: 1) dal 10.1982 al 1.1.1983 per il programma "Rock Village"; 2) dal 29.4.1988 al 13.8.1988 per "Musica Oggi"; 3) dal 2.5.1989 al 31.10.1989 per "Dove il sì suona"; 4) dal 14.5.1990 al 14.11.1990 per "Dove il sì suona"; 5) dal 12.6.1991 al 12.12.1991 per "Aspettando mezzanotte"; 6) dal 17.7.1992 al 16.1.1993 per "Aspettando mezzanotte"; 7) dal 19.7.1993 al 18.1.1994 per "Aspettando mezzanotte"; 8) dal 1.9.1994 al 30.12.1994 per "Con voi sul mare"; 9) dal 16.6.1995 al 16.1.1996 per "Taccuino italiano"; 10) dal 12.8.1996 al 20.12.1996 per "Notturno italiano"; 11) dal 21.4.1997 all'11.10.1997 per "Notturno italiano"; 12) dal 10.4.1998 al 9.11.1998 per "Un'ora con voi";
13) dal 10.11.1998 al 9.3.1999 per "Notturno italiano"; 14) dal 3.5.1999 al 18.8.1999 per "Ovunque voi siate"; 15) dal 1.9.1999 al 29.2.2000 per "Notturno italiano"; 16) dal 5.4.2000 al 31.7.2000 per "Questo è amore"; 17) dal 7.8.2000 al 30.9.2000 per "Notturno italiano"; 18) dal 23.10.2000 al 30.6.2001 per "Notturno italiano";
Sosteneva quindi che il termine finale apposto ai contratti stessi era illegittimo per violazione della L. n. 230 del 1962, non ricorrendo in particolare il requisito della specificità del programma, ne' della temporaneità e dell'occasione di lavoro. Evidenziava che le mansioni svolte avevano carattere esecutivo e comunque non davano alcuna possibilità di individuare l'apporto personale creativo e che i programmi ai quali aveva partecipato non erano comunque programmi specifici, ma rientravano nell'ordinaria programmazione televisiva. Negava inoltre la sussistenza del vincolo di necessità diretta tra l'apporto lavorativo e il singolo programma e sosteneva che nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro si erano verificate delle "anomalie", avendo egli collaborato in più occasioni a programmi diversi da quelli per i quali era stato assunto.
Tutto ciò premesso, assumeva che l'operato aziendale era illegittimo, in quanto contrastante con il disposto di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) così come modificato dalla
L. n. 266 del 1977, che stabilisce che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto soltanto se le assunzioni sono riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.
Si costituiva la RAI contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 26 agosto 2005. dichiarava la nullità del termine apposto al contratto con decorrenza 1.10.1982 e con la stessa decorrenza, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinando il ripristino del rapporto con inquadramento del ricorrente come programmista regista di 3 livello. Condannava la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente (commisurato alla retribuzione mensile di programmista regista di 3 livello) per il periodo dal 15.10.2001 e fino alla data di effettivo ripristino, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo e rifusione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello la RAI chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda originaria.
L'appellato si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6.10.2008 - 27 maggio 2009. in parziale riforma della sentenza impugnata che confermava nel resto e in parziale accoglimento dell'appello, condannava la società appellante al risarcimento del danno in favore dell'appellato (commisurato alla retribuzione mensile di programmista-regista di 3 livello) dal 25.10.2002 (anziché dal 15.1 0.2001) sino alla data dell'effettivo ripristino, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione sino al saldo. Condannava la società appellante a pagare all'appellato, le spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la RAI con due motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale con un unico motivo cui ha resistito la società ricorrente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di risoluzione per mutuo consenso in ragione del tempo trascorso tra l'ultimo contratto è la proposizione della domanda di. Con secondo motivo la società denuncia violazione falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. d), sostenendo la legittimità del termine apposto contratto di lavoro.
2. Il ricorrente incidentale lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto dovuto il risarcimento del danno in suo favore a decorrere dalla data della costituzione in giudizio della Rai, anziché da quella della notifica del ricorso introduttivo.
3. I giudizi promossi con ricorso principale e con ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
4.1. Sotto un primo profilo la società ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente negato l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso con riguardo al lasso di tempo intercorso tra la fine dell'ultimo contratto e l'iniziativa giudiziaria del lavoratore.
Orbene, è ben vero che il contratto di lavoro subordinato, che pone in essere un rapporto di durata, è suscettibile di risoluzione consensuale in base alle disposizioni del codice civile applicabili ai contratti in generale e che la fattispecie negoziale del mutuo consenso alla risoluzione del rapporto è riscontrabile anche in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti. Ma non può attribuirsi effetti negoziali alla mera inerzia del lavoratore occorrendo valutare tutti gli elementi significativi utili a far ritenere perfezionata la risoluzione del rapporto, tenendo conto che l'onere della relativa prova grava su chi la fa valere in giudizio. In proposito questa Corte (Cass. sez. lav.. 2 dicembre 2000, n. 15403) ha affermato che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso è necessario accertare -sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali altre significative circostanze - che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di volere, d'accordo fra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
la valutazione del significato e della portata di siffatte circostanze - la cui prova deve essere fornita in base alla regola generale sull'onere della prova da chi fa valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso - spetta al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Conf. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2001, n. 15628, che ha ribadito che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione del termine scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare - sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze - che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
Nella specie la Corte territoriale ha rilevato che non risultava dedotto alcun elemento, diverso dal mero decorso del tempo, valutabile quale manifestazione chiara e certa del lavoratore di voler, d'accordo con la RAI, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
Quindi il fatto che il lavoratore, assunto con una serie di successivi contratti a termine, solo dopo un non breve periodo di tempo dalla conclusione dell'ultimo periodo di prestazione lavorativa abbia fatto valere l'illegittimità delle clausole relative al termine e la natura a tempo indeterminato del rapporto, chiedendo il ripristino del medesimo, non giustifica di per sè la tesi che sia intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto. Nè - può aggiungersi - è configurabile la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 per la mancata impugnativa del licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto.
La censura della società ricorrente va, pertanto, disattesa.
4.2. La società ricorrente pone poi la questione del contestato requisito della specificità del programma e del vincolo di necessità diretta.
Anche sotto questo profilo può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ribadito che l'assunzione a termine a norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo, destinate ad esaurirsi in un certo tempo e tali da non consentire uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa; presupposto questo che deve ricorrere anche per le assunzioni riferite a spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, nel senso che la specificità dello spettacolo o del programma, mentre non implica la straordinarietà o l'occasionalità. richiede pur tuttavia che lo spettacolo o il programma stesso - oltre ad essere destinato ad una temporanea necessità, ancorché ripetuto nel tempo ed in diverse puntate - sia caratterizzato dall'appartenenza ad una specie di un certo genus e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato. Quindi la legittimità del termine è condizionata dal carattere dell'apporto lavorativo, che deve risultare funzionalmente necessario -anche in via strumentale e complementare - a caratterizzare quel dato programma o spettacolo. In altri termini si è più volte affermato che deve sussistere un vincolo di "necessità diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica, tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. Cfr., ex plurimis, Cass.. sez. lav.. 26 maggio 2011. n. 11573, che, proprio in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo L. 18 aprile 1962, n. 230, (art. 1, comma 2, lett. e), come modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda. È stata quindi confermata la sentenza impugnata, che - come quella attualmente impugnata dalla società ricorrente - aveva dichiarato la nullità dei contratti a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con congrua e logica motivazione in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa ordinaria, continuativa e riferita indifferentemente ad una serie di molteplici, e non omogenee, produzioni artistiche.
5. Il ricorso incidentale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, ponendosi una questione che attiene al risarcimento del danno, sarebbe da applicarsi la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, - collegato lavoro. Ma - come è di tutta evidenza - non è possibile per il ricorrente incidentale (nel senso che non ha interesse) invocare dedurre un vizio da cui conseguirebbe una modifica della sentenza impugnata in malam partem.
6. In conclusione il ricorso principale va rigettato;
quello incidentale va dichiarato inammissibile.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014