Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 340/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 340/2023 R.G.A.C. promossa da nata a [...] il [...] (CF: , con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Leonforte, via Gabriele D'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'avv. Antonino Benintende,
C.F. , che la rappresenta e difende per procura in atti (PEC: C.F._2
Email_1
appellante contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Nicola Fusari ), per procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Gagliano Castelferrato sito via G.
Verga 1, tel/fax 0935694365 PEC Email_2
appellato
Oggetto: contributo al mantenimento dei figli.
Conclusioni: le parti hanno così concluso nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.5.2025
1
368/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Enna, in data 13.10.2023, che ha definito la causa civile iscritta al n. 368/2019 R.G., accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il Tribunale di I^ grado ha violato le regole di ultra petitum entrando nel merito di fatti non contestati;
accertare e dichiarare che le spese universitarie e quant'altro connesso non necessitano di preventiva concertazione attesa la loro rispondenza al maggiore interesse dei figli;
accertare e dichiarare che l'importo dello stipendio percepito dal è erroneo per come indicato in sentenza;
ergo CP_1 nettamente superiore alle entrate dell'appellante in conseguenza revocare e/o dichiarare Pt_1 nulla parzialmente la predetta sentenza, modificando la ricostruzione del fatto - rilevante ai fini del decidere - erroneamente compiuta dal giudice di primo grado riconoscendo il diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , in forza del Parte_1 Controparte_1 titolo rappresentato dal decreto di omologa dell'accordo di separazione pronunciato dal Tribunale di
Nicosia il 14/12/2011 (decreto n. 2925, procedimento civile n. 611/11 R.G.) per l'intero importo portato in precetto di €. 14.886,60, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: voglia il Giudice dichiarare inammissibile l'appello proposto perché eccessivo, prolisso e confuso oltre che in violazione dell'art. 345 c.p.c. perché vengono prodotti nuovi documenti e nuovi mezzi di prova e perché non sono indicati in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della decisione impugnata, le censure proposte alla ricostruzione e le violazioni di legge;
dichiarare nulla la sentenza perché con motivazione contraddittoria e illogica per quanto riguarda le spese mai concordate e in ogni caso non compatibili economicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 17/7/2018, sulla base del titolo esecutivo costituito dal Parte_1 decreto di omologa di separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di Nicosia il 14/12/2011
(decreto n. 2925, procedimento civile n. 611/11 R.G.), ha pignorato, tra l'altro, le somme dovute a qualsiasi titolo dal terzo Ministero dell'Economia e Finanze a a causa del mancato Controparte_1 pagamento, da parte di quest'ultimo, del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per Pt_1
i figli, così come previsto in seno all'accordo omologato, quantificate in seno al pignoramento nel complessivo importo di euro 14.886,00.
2 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicazione del 20/07/2018, ha reso dichiarazione positiva del credito (allegata dall'attrice all'atto di citazione in prime cure, sub doc. n. 6) per importi dovuti al a titolo di stipendi, corrisposti con assegni mensili di importo ammontante, al netto CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali ad euro 1.165,75.
Il si è costituito nella procedura esecutiva n. 417/2018 r.g.es. del Tribunale di Enna, CP_1 eccependo la nullità dell'atto di precetto e chiedendo la sospensione della esecuzione.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza riservata del 7/1/2019, ha sospeso la procedura esecutiva poiché, nonostante la regolarità del precetto, mancherebbe la prova del consenso del in CP_1 relazione alla scelta del luogo dell'Università (cfr. ordinanza citata, acquisita direttamente dal fascicolo n. 417/2018 r.g.es.).
L'attrice-opposta ha introdotto, pertanto, il giudizio di merito, iscritto al n. 368/2019 R.G. del
Tribunale di Enna, eccependo che: 1) il g.e. non sarebbe potuto entrare nel merito della scelta circa la sede dell'università né sindacare le problematiche contabili dei coniugi, dovendosi limitare al controllo della regolarità formale del precetto e del titolo;
2) il g.e. avrebbe, comunque, omesso di valutare la ritualità della costituzione in giudizio del Muratore;
3) nel merito, che non vi sarebbe un obbligo di informazione e previa concertazione con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie e che, pertanto, sarebbe onere del genitore che volesse eccepire l'impossibilità di sostenere i relativi costi, quello di manifestare subito per iscritto la propria opposizione, dimostrando di non poter affrontare un tale impegno economico in relazione alle sue capacità economiche.
L'attrice-opposta ha chiesto, in definitiva, la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione mobiliare nella procedura esecutiva mobiliare n. 417/2018 R.G. Es. Mob. Tribunale di Enna e per effetto assegnare le somme di cui al pignoramento mobiliare presso terzi e cioè presso il datore di lavoro, Ministero dell'Economia e Finanze, ragioneria territoriale dello Stato di Caltanissetta, reso con la disponibilità di €. 326,00 mensili, assegnandole alla Campagna sino alla concorrenza di €.
14.886,00, oltre spese da liquidare nella predetta esecuzione mobiliare e nella procedura di riassunzione, sino al soddisfacimento del debito complessivo a favore del creditore procedente nonché alla liquidazione delle spese, competenze ed onorari dovuti comprensive Parte_1 di C.P.A., I.V.A., 12,5% per spese forfettarie.
In data 22/05/2019, si è costituito nella causa iscritta al n. 368/2019 RG del Tribunale di Enna il convenuto-opponente il quale ha eccepito che l'atto di precetto è stato fatto sulla Controparte_1 base di una semplice omologa di separazione consensuale dei coniugi e riporta, Parte_2 come obbligo (precettabile), con riferimento all'oggetto del presente giudizio, “l'obbligo di pagare il
3 50% delle spese scolastiche, sanitarie, paghetta, vestiario e spese ludiche oltre le spese straordinarie, che si legge al punto 12 dell'accordo omologato, è generico e non quantificabile” mentre “La somma ingiunta di euro 14.886 si riferisce a spese del tutto arbitrarie mai autorizzate e voluttuarie altre ad non essere spese liquide certe ed esigibili, come prescritto dall'art. 474 cpc, mai concordate, mai autorizzate e di incerta provenienza;
non esiste un contratto di affitto , non si conoscono i percettori di tali somme , dove ed a chi sono state spedite e pagate tali somme” (pagine 2 e 3 comparsa di costituzione).
Il in definitiva, ha chiesto al Tribunale di Enna di dichiarare la nullità dell'atto di CP_1 precetto e degli atti consequenziali.
Esaurita l'attività istruttoria il Tribunale di Enna, con sentenza n. 671/2023, pubblicata in data
16/10/2023, definendo il giudizio iscritto al n. 368/2019 R.G., ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi n. 417/2018 R.G. Es. proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, ha dichiarato che la stessa CP_1 Parte_1 Pt_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in forza del titolo CP_1 rappresentato dal decreto di omologa dell'accordo di separazione pronunciato dal Tribunale di
Nicosia il 14/12/2011 (decreto n. 2925, procedimento civile n. 611/11 R.G.) relativamente all'importo di euro 8.862,70; ha compensato interamente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale di Enna, dopo avere richiamato le previsioni degli accordi di separazione dei coniugi - Campagna omologati dal Tribunale di Nicosia e segnatamente quanto CP_1 stabilito dall'art. 12 degli accordi di separazione (12. “I coniugi provvederanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle spese per i figli relative a: spese scolastiche, spese sanitarie non coperte dal SSN, paghetta, mantenimento del motorino, vestiario, spese ludiche (musica sport) e delle spese straordinarie”) ha affermato nella motivazione quanto segue (si trascrivono le pagine 5-10 della sentenza):
< certamente le spese scolastiche, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese relative al vestiario e quelle straordinarie, le quali ultime, tuttavia, non sono state espressamente elencate, di modo che, per la loro individuazione, deve farsi riferimento alla giurisprudenza formatasi in punto di spese straordinarie e del relativo regime di preventiva autorizzazione.
Sul punto, possono richiamarsi le linee guida adottate dall'Ordine degli Avvocati di Catania con il
Protocollo del 30/7/2018 (a sua volta basato sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia), in base alle quali si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, tra le altre e
4 comunque per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati.
Il contributo dovuto dal genitore non collocatario o affidatario per tali spese, quindi, normalmente dovrebbe intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento.
Peraltro, le parti del presente giudizio, disciplinando espressamente e separatamente il riparto al 50% anche delle ulteriori spese di cui al citato art. 12, hanno manifestato la volontà di sopportarne in detta misura il peso, in aggiunta a quanto convenuto con riferimento all'assegno mensile di mantenimento
(fissato, al precedente art. 7 dell'accordo omologato, in complessivi euro 450,00 al mese).
Le odierne parti in causa hanno altresì convenuto, come detto, di ripartire al 50% le spese straordinarie, per tali dovendosi intendere quelle (extra assegno) non ricomprese tra quelle espressamente elencate.
Sempre secondo le sopra richiamate linee guida, tali spese vanno ripartite tra i genitori pro quota;
quota che, nel caso di specie, è stata liberamente convenuta dai coniugi nella misura di ½ in capo a ciascuno.
Fermo restando, pertanto, che per quanto riguarda gli importi, tra quelli elencati dall'attrice, a titolo di spese mediche (voci 63-72 a pagina 5 e voci 27-38 a pagina 7 , 27-36 a pagina 8 e 37-38 a pagina
9 dell'atto di citazione), di materiale scolastico e gite scolastiche (voci 60-61 a pagina 5, 1-18 a pagina
6, 4 e 19-26 a pagina 7, 39 e 47 a pagina 9) e di abbigliamento (1-17 a pagina 9, 18-50 a pagina 10 e
51- 53 a pagina 11 dell'atto di citazione), deve trovare applicazione il regime relativo alle spese extra assegno che non richiedono preventiva concertazione, non avendo le parti convenuto espressamente la necessità di una tale previa concertazione quando si sono accordate per suddividerle comunque al
50%, deve peraltro valutarsi se le stesse siano state adeguatamente documentate.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che dette spese siano state adeguatamente documentate mediante la produzione in giudizio dei relativi giustificativi (cfr. doc. “PRECETTO C Pt_1
MURATORE 3 PARTE.zip.p7m”, “PRECETTO C MURATORE 1 PARTE.zip.p7m” Pt_1
e “PRECETTO C MURATORE 2 PARTE.zip.p7m” allegati anche all'atto di citazione Pt_1 introduttivo del presente giudizio).
Quanto a quelle indicate nell'atto di citazione quali spese universitarie e connesse (quali ad esempio quelle per tasse universitarie, alloggio casa universitaria, iscrizione Università in Belgio, voli e simili), deve valutarsi se le stesse, residualmente riconducibili alla nozione di spese straordinarie da
5 ripartirsi sempre al 50% secondo il disposto dell'art. 12 dell'accordo omologato, siano state, oltre che adeguatamente documentate, anche concertate con le modalità previste dalle citate linee guida.
Su tale punto le ridette linee guida stabiliscono, invero, che tali spese possono suddividersi nei seguenti ambiti: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, ove, in tal caso, le spese scolastiche sono quelle relative a:
a) iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori; le quali non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità;
b) lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private [in grassetto quelle rilevanti nel presente giudizio]; le quali, invece, costituiscono spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito, tra i genitori, con l'ulteriore precisazione che, tale accordo sarà raggiunto soltanto ove il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (al massimo 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
e con l'ulteriore precisazione che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
laddove, invece, l'accordo manchi o vi sia un espresso rifiuto al rimborso, soccorrerà la valutazione giudiziale, che dovrà a sua volta fondarsi sull'accertamento della rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o sulla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa.
Sul punto, l'ordinanza del g.e. che in fase cautelare si è (del tutto legittimamente) pronunciato sul fumus boni iuris solo nell'ottica della concessione o meno della misura cautelare della sospensione del processo, ha statuito che, con particolare riferimento alle spese per università fuori dalla Sicilia, sarebbe stato necessario acquisire il preventivo accordo del accordo di cui invece non v'è CP_1 prova agli atti del giudizio. Orbene, occorre più puntualmente rilevare che, nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'attrice opposta con riferimento alle spese universitarie latamente intese 6 (ove devono ricomprendersi anche quelle per i voli sostenute verosimilmente effettuati dai figli per raggiungere le sedi universitarie), deve ritenersi sufficiente, stante che l'attrice ha prodotto in giudizio i relativi giustificativi (cfr. le ricevute relative alle rette delle Università estere e quelle di alloggio per la frequentazione di Università italiane fuori dalla Sicilia ed ai relativi biglietti aerei contenute nel doc. MURATORE 3 PARTE.zip.p7m”, “PRECETTO Parte_3 Pt_1
C MURATORE 1 PARTE.zip.p7m” e “PRECETTO C MURATORE 2 Pt_1
PARTE.zip.p7m” allegati anche all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio). Non v'è prova, peraltro, che, con riferimento alle stesse spese vi sia stata la preventiva concertazione con l'odierno convenuto-opponente, come richiesto dalle citate linee guida. Invero, non si riscontra prova in seno alla produzione dell'attrice opponente circa la richiesta di parere del in ordine alla CP_1 scelta di far studiare i figli fuori dalla Sicilia e di sostenere le spese connesse, ossia per alloggio e per i viaggi necessari al raggiungimento delle località situate sia al nord Italia sia all'estero. Deve, pertanto, procedersi, a fronte del rifiuto del rimborso da parte del convenuto, alla formulazione di un giudizio di congruità delle spese medesime rispetto alle possibilità economiche dello stesso, rectius a quello che si è più sopra indicato come giudizio di sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa. Sotto tale profilo, non v'è allegazione (e, a fortiori prova) da parte dell'attrice in ordine alla necessità che gli studi intrapresi presso l'Università del Belgio ovvero presso quella di
Verona non potessero essere intrapresi anche presso un'Università siciliana, con conseguente indubitabile risparmio di spesa, sol che si consideri che certamente si sarebbe potuto evitare le spese per viaggi e per alloggio fuori sede. Sotto il profilo, poi, della congruità e sostenibilità della spesa rispetto alla condizione economica del convenuto, non può che esprimersi un giudizio negativo.
Invero, deve considerarsi che, dalla stessa produzione reddituale proveniente dall'attrice, emerge che il percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.165,75 che è stato gravato, sulla base CP_1 dell'accordo di separazione omologato dall'ex Tribunale di Nicosia, dai seguenti importi: euro 450,00 mensili per il mantenimento dei figli;
euro 10.000,00 per buoni intestati ai figli;
oltre ai rimborsi per le ulteriori spese nella misura del 50%, di cui all'art. 12 dell'accordo omologato che, come visto più sopra, sono state considerate ripartibili tra i coniugi in aggiunta all'assegno di mantenimento e senza obbligo di previa concertazione.
Al convenuto, conseguentemente, nella migliore delle ipotesi residuava l'importo di euro 715,00 al mese che, tuttavia, verosimilmente, alla luce degli ulteriori impegni economici assunti in sede di separazione era nettamente inferiore, ove si consideri, a titolo esemplificativo, che per il vestiario di entrambi i figli, l'attrice ha chiesto in sede esecutiva il rimborso di soli euro 1.347,30 per gli anni che vanno dal 2013 al 2017, dal che può desumersi che, al netto di tali importi, il abbia CP_1
7 contribuito al sostenimento anche di tale voce di spesa nella misura del 50% pattuita nell'accordo di separazione. E discorso analogo può ripetersi per le spese sanitarie e di studio in Sicilia.
Ne discende che il sostenimento delle ulteriori spese relative alla, seppur legittima, scelta di studiare all'estero o comunque al nord Italia presa dall'attrice e dai figli non può essere imposto al convenuto, in quanto comportante un onere sproporzionato rispetto alla sua capacità economica.
Ne discende, ulteriormente, che l'opposizione proposta dall'odierno convenuto è Controparte_1 parzialmente fondata, dovendosi ritenere che il precetto intimatogli dall'attrice è Parte_1 parzialmente illegittimo con riferimento agli importi richiesti a titolo di rimborso del 50% delle spese anticipate per studi universitari e per quelle relative all'alloggio fuori sede di entrambi i figli, nonché per quelle relative ai viaggi effettuati dai figli medesimi per raggiungere i luoghi di studio.
Deve, in definitiva, dichiararsi che l'attrice-opposta non ha diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti del convenuto-opponente in forza del titolo Controparte_1 rappresentato dal decreto di omologa dell'accordo di separazione pronunciato dal Tribunale di
Nicosia il 14/12/2011 (decreto n. 2925, procedimento civile n. 611/11 R.G.) relativamente all'importo di euro 8.862,70, corrispondente al 50% dell'importo delle spese complessivamente sostenute dall'attrice per le suddette causali.
Al parziale accoglimento della domanda consegue l'integrale compensazione delle spese processuali.>>
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato, in estrema sintesi, ai Parte_1 seguenti motivi.
Con il primo motivo ha dedotto che il Tribunale di Enna, in violazione di legge, avrebbe disatteso il giudicato costituito dalla omologa di separazione, entrando nel merito della sentenza di separazione e stravolgendola parzialmente.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale di Enna avrebbe fornito un'interpretazione errata delle condizioni contenute nella separazione, disattendendo le linee guida dell'Ordine degli
Avvocati di Catania.
Con il terzo motivo ha dedotto che il Tribunale di Enna avrebbe erroneamente valutato il reddito del non tenendo conto della documentazione ufficiale prodotta. CP_1
L'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare che il Tribunale di Enna ha pronunciato “ultra petitum” e di revocare e/o dichiarare nulla la sentenza impugnata, riconoscendo il diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata per l'intero importo portato in precetto. Parte_1
8 Segnatamente, nell'atto di appello, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1 la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 671/2023 pubbl. il16/10/2023 RG n. 368/2019 emessa dal Tribunale
Ordinario di Enna, in data 13.10.2023, che ha definito la causa civile iscritta al n. 368/2019 R.G., accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il Tribunale di I^ grado ha violato le regole di ultra petitum entrando nel merito di fatti non contestati;
accertare e dichiarare che le spese universitarie e quant'altro connesso non necessitano di preventiva concertazione attesa la loro rispondenza al maggiore interesse dei figli;
accertare e dichiarare che l'importo dello stipendio percepito dal è erroneo per come indicato in sentenza;
ergo nettamente superiore alle CP_1 entrate dell'appellante in conseguenza revocare e/o dichiarare nulla parzialmente la Pt_1 predetta sentenza, modificando la ricostruzione del fatto - rilevante ai fini del decidere - erroneamente compiuta dal giudice di primo grado riconoscendo il diritto della sig.ra Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , in forza del titolo
[...] Controparte_1 rappresentato dal decreto di omologa dell'accordo di separazione pronunciato dal Tribunale di
Nicosia il 14/12/2011 (decreto n. 2925, procedimento civile n. 611/11 R.G.) per l'intero importo portato in precetto di €. 14.886,60, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato costituitosi con comparsa depositata in data 19/03/2024 ha Controparte_1
contestato l'irritualità dell'atto introduttivo per mancanza di chiarezza e specificità.
In estrema sintesi ha dedotto:
- che il giudice di primo grado non ha trattato alcune questioni pregiudiziali;
- che le spese di mantenimento e straordinarie dovevano essere concordate e compatibili con le disponibilità economiche;
- che la ricostruzione della situazione reddituale dell'appellato è arbitraria.
L'appellato ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello, per eccessiva prolissità e confusione, e di dichiarare nulla la sentenza per motivazione contraddittoria e illogica.
La Corte, dopo alcuni rinvii, ha fissato l'udienza del 7 maggio 2025 per la discussione orale della causa ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per note conclusionali.
L'udienza del 7 maggio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. che le parti hanno depositato.
9 La Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., ha posto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge pari a trenta giorni.
§§§
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il motivi di appello sono strettamente connessi e, quindi, possono essere congiuntamente esaminati.
La Corte rileva che il Tribunale di Enna, a seguito dell'opposizione del al processo CP_1
esecutivo mobiliare presso terzi avviato dalla è stato chiamato a valutare il merito Pt_1
delle pretese creditorie che erano state azionate dalla in forza del titolo esecutivo Pt_1
costituito dal decreto del Tribunale di Nicosia in data 14/12/2011 che aveva omologato gli accordi di separazione dei coniugi (decreto n. 2925 procedimento civile n. 611/11 RG).
Il Tribunale di Enna era doverosamente chiamato ad interpretare il titolo esecutivo azionato dalla nei confronti del per poter valutare il merito dell'opposizione Pt_1 CP_1 proposta da quest'ultimo dopo l'avvenuta notifica del precetto in data 14.5.2018 per la somma di € 14.886,60 ed il pignoramento positivo presso terzi in data 17/18.7.2018.
E' noto che in caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica
10 delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (Cass.
20303/2014).
Il Giudice di prime cure, a seguito della opposizione a precetto del era tenuto alla CP_1
interpretazione del titolo omologato dal Tribunale di Nicosia ed azionato dalla Campagna per ottenere il rimborso delle spese straordinarie anticipate per il mantenimento dei due figli.
La circostanza che il Tribunale di Enna, dopo avere dato correttamente atto del contenuto letterale degli accordi di separazione dei coniugi omologati dal Tribunale di Nicosia in data
14.12.2011, segnatamente quelli espressi dall'art. 12 di detto accordo, abbia richiamato le linee guida elaborate dall'Ordine degli Avvocati di Catania con protocollo del 30.7.2018 (dando atto che essi sono a loro volta espressione di orientamenti della giurisprudenza di legittimità), non inficia di nullità la decisione impugnata, in sé corretta nel decisum, la cui motivazione può essere integrata dal giudice di appello.
La Suprema Corte ha chiarito che “In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio”. (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 379 del 13/01/2021 Rv. 660362 - 01).
La stessa Corte di Cassazione ha successivamente affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il
11 genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (Sez. 1 -
Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 Rv. 660607 - 01);
- “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 Rv. 660517 - 01);
- “In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 19532 del
10/07/2023 Rv. 668675 - 01);
- “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7169 del
18/03/2024 Rv. 670640 - 01).
Le argomentazioni spese dal Tribunale di Enna nella sentenza gravata, per giungere alla conclusione che non tutte le spese indicate dalla nel precetto notificato al Pt_1 CP_1
12 possono ricomprendersi tra quelle straordinarie, il cui pagamento è dovuto tout court pur senza previo un accordo con il coniuge separato, sono conformi a consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, dai quali questa Corte non ha ragione di discostarsi.
E' corretta la valutazione del Tribunale di Enna secondo cui non possono considerarsi comprese nel titolo esecutivo (accordi di separazione omologati), a base del precetto, le spese di mantenimento per i figli, certamente anticipate dalla ma che non erano attuali Pt_1
né erano ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione convenzionale dell'assegno
(segnatamente le spese per gli studi universitari all'estero o nel nord Italia dei due figli nati durante il matrimonio ed ancora minorenni al tempo degli accordi di separazione omologati risalenti al 2011).
Segnatamente è corretta, in applicazione dei principi di diritto chiariti dalla Suprema Corte,
l'affermazione del Tribunale di Enna “…che l'opposizione proposta dall'odierno convenuto
è parzialmente fondata, dovendosi ritenere che il precetto intimatogli dall'attrice Controparte_1
è parzialmente illegittimo con riferimento agli importi richiesti a titolo di Parte_1
rimborso del 50% delle spese anticipate per studi universitari e per quelle relative all'alloggio fuori sede di entrambi i figli, nonché per quelle relative ai viaggi effettuati dai figli medesimi per raggiungere i luoghi di studio”.
In conclusione, merita di essere confermata la valutazione finale del Giudice di prime in ordine alla non debenza, da parte del in forza degli accordi di separazione omologati CP_1 nell'anno 2011, delle somme per spese straordinarie indicate nella motivazione della sentenza appellata e non preventivabili al tempo degli stessi accordi.
Ugualmente corretta è la valutazione del giudice di prime cure che si trattava di spese eccessivamente onerose per l'obbligato, in rapporto ai redditi dallo stesso posseduti;
tali spese, quindi, avrebbero richiesto un previo specifico accordo tra i coniugi separati, sopravvenuto agli accordi di separazione omologati e solo in tal caso si potevano ritenere dovute dallo stesso in favore della che le aveva anticipate. CP_1 Pt_1
Le allegazioni della formulate con l'atto di appello, secondo cui il Pt_1 CP_1
disporrebbe di redditi superiori, oltre a essere piuttosto generiche, non spostano, in ogni caso, le valutazioni già compiute dal Giudice di prime cure circa l'eccessiva onerosità di tali spese per gli studi universitari dei figli, almeno in rapporto alle condizioni economiche del CP_1
discutendosi, in concreto, di allegate differenze economiche in melius che certo non porterebbero mai a qualificare il come una persona particolarmente abbiente e Pt_1
capace di sostenere siffatte spese straordinarie per gli studi universitari dei figli fuori dalla
Sicilia non preventivabili al momento degli accordi di separazione omologati.
13 La tardiva costituzione del e, di conseguenza, l'inammissibilità di un eventuale CP_1
appello incidentale, peraltro non espressamente proposto, rendono inammissibili le domande del Muratore, peraltro generiche, dirette ad ottenere una modifica della sentenza di primo grado in senso per lui più favorevole quanto alle somme da lui dovute alla in Pt_1
sede di esecuzione mobiliare presso terzi.
La sentenza di primo grado è, quindi interamente compensata.
In ragione della obiettiva incertezza e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate si ravvisano, comunque, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 671/2023, pubblicata in data 16 Parte_1
ottobre 2023, che, per l'effetto, conferma.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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