Art. 7. Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale
I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione e' disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.
I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione e' disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.