Articolo 6 della Legge 22 maggio 1973, n. 294
Articolo 5
Versione
30 giugno 1973
Art. 6.
All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 giugno 1973