Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 957
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Sentenza 16 giugno 2025

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Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una causa promossa da una società attrice nei confronti di due convenuti, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto pubblico di rettifica del 7 luglio 2017, con cui uno dei convenuti ha trasferito alla IG beni immobili. L'attrice ha dedotto che tale atto, intervenuto a breve distanza dalla pubblicazione di una sentenza di condanna a suo favore nei confronti dei convenuti, pregiudicava le sue ragioni creditorie. A sostegno della domanda, ha allegato la sentenza di condanna del 20 giugno 2017, il mancato pagamento del debito, l'avvio di procedure esecutive infruttuose e la conoscenza del successivo atto dispositivo. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per la necessità di proporre querela di falso avverso l'atto notarile, nonché l'infondatezza nel merito, sostenendo che l'atto di rettifica era volto a precisare un precedente contratto di mantenimento del 2009 e che non sussistevano i presupposti per l'azione revocatoria, in quanto l'atto era adempiativo di un debito scaduto e la parte debole necessitava di tutela. È intervenuta anche una convenuta in qualità di erede di uno dei debitori originari, la quale ha eccepito la rinuncia all'eredità da parte di altri coeredi.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la contumacia degli eredi di uno dei convenuti, regolarmente evocati ma non costituitisi, e ha ritenuto non applicabile tale declaratoria nei confronti dell'altra convenuta, già costituita prima dell'interruzione del processo. Ha disatteso le eccezioni preliminari relative alla nullità della citazione, all'omesso esperimento della mediazione e alla necessità di querela di falso, ritenendo che la citazione fosse sufficientemente chiara nell'esporre i fatti e le ragioni della domanda, che la mediazione non fosse condizione di procedibilità per l'azione revocatoria di natura personale, e che l'attrice non contestasse la falsità dell'atto, bensì la sua inefficacia pregiudizievole. Nel merito, il Tribunale ha accertato la sussistenza del credito vantato dall'attrice, come provato dalla sentenza di condanna, e ha ritenuto sussistente l'eventus damni, poiché l'atto dispositivo aveva sottratto beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, senza che i debitori avessero provato l'insussistenza del rischio. Quanto al consilium fraudis, ha considerato che l'atto dispositivo era successivo al sorgere del credito e, pur qualificando il contratto di mantenimento come vitalizio assistenziale, ha ritenuto sussistente la consapevolezza del pregiudizio sia in capo al debitore, che ha posto in essere l'atto pochi giorni dopo la sentenza di condanna, sia in capo alla figlia beneficiaria, in virtù del rapporto di filiazione e della convivenza. Pertanto, ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di rettifica nei confronti dell'attrice e condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 957
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 957
    Data del deposito : 16 giugno 2025

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