Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1661/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
Parte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con sede legale in TE RP (AV), alla via Taverna Campanile n. 141, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesca Buono (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Avellino, alla via F.lli Bisogno n. 41;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata a [...] ed CP CodiceFiscale_2 ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Coppola (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 8;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), nata il [...] in [...] CP_2 CodiceFiscale_4
RP (AV) ed ivi residente a[...], nella qualità di erede del convenuto (C.F. , deceduto in data 17 CP_3 CodiceFiscale_5 maggio 2022, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 maggio 2023, dall'Avv. Roberto
Coppola (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 8;
CONVENUTA
E
(C.F. , collettivamente Controparte_4 CodiceFiscale_6 ed impersonalmente citati;
CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 CP_3
e , al fine di sentir “dichiarare l'atto per notar
[...] CP Persona_1 del 7.7.2017 rep. 1854 racc. 1466, reg. in data 7.7.2017 al n. 4558 serie IT e trascritto il 10.7.2017 ai nn. 10870/9125 e 10871/9126 intervenuto tra CP_3
e inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice
[...] CP
, in quanto posto in Parte_2 essere in pregiudizio alle sue ragioni;
condannare e CP_3 CP al pagamento in solido delle spese e compenso di avvocato del presente giudizio e delle spese e competenze del procedimento di mediazione”.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) che, con sentenza n. 1207/2017 del 20.6.2017, non impugnata e passata in giudicato, e sono stati condannati in solido “al CP_3 CP_2 pagamento in favore della in Parte_1 persona del l.r.p.t. della somma rivalutata all'attualità di € 17.449,04, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria (€ 15.000), via via rivalutata anno per anno dal 9.5.2006 fino alla data della presente decisione, oltre interessi legali da tale ultima data e fino all'effettivo adempimento”; R.G. n. 1661/2018
b) che e sono stati, altresì, condannati in solido al CP_3 CP_2 pagamento delle spese di lite liquidate in € 221,38 per esborsi ed € 4.835,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
c) che, con nota trasmessa a mezzo pec in data 28.6.2017, l'attrice, a mezzo del proprio difensore, ha richiesto bonariamente il pagamento della complessiva somma di € 27.894,99, senza ottenere alcun riscontro;
d) che, pertanto, l'attrice ha notificato, in data 20.9.2017, l'atto di precetto unitamente alla sentenza munita della formula esecutiva in data 4.9.2017 con l'intimazione ai coniugi e al pagamento in solido CP_3 CP_2 della somma di € 28.395,05;
e) che l'attrice ha, altresì, notificato l'atto di pignoramento presso terzi all' CP_5 essendo i due coniugi titolari di pensione e, tuttavia, la pensione di CP_2
è risultata impignorabile, mentre dalla pensione di detratta la CP_3 quota impignorabile, è stata disposta la trattenuta di € 42,00 mensili;
f) che, nelle more dell'atto di precetto, l'attrice è venuta a conoscenza del fatto che
, dopo soli 17 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in data 07 CP_3 luglio 2017 ha disposto in favore della IG , con atto per notar CP [...] rep. 1854 racc. 1466 registrato in data 7.7.2017 al n. 4558 serie IT e Per_1 trascritto il 10.7.2017 ai nn. 10870/9125 e 10871/9126, dei beni immobili di cui era titolare e, precipuamente, dei fabbricati siti in TE RP ed identificati al Catasto fabbricati, al fl. 27, particelle 797 piano T “in corso di costruzione” e
1048 piano T categoria C/6 mq 55 e dei terreni identificati in Catasto terreni, fl.
27, particelle 1047 e 1049;
g) che tale atto, denominato “atto di rettifica”, ha integrato il precedente atto per notar del 29.10.2009 rep. 31014 racc. 75738, con cui Persona_2 ha trasferito alla IG , la nuda proprietà, con CP_3 CP riserva di usufrutto (successivamente rinunziato con atto notar del 4.3.2010 Per_2 rep. 31447 racc. 6044) della casa di abitazione sita in TE RP alla via
Breccelle n.23, individuata in Catasto Fabbricati al fol. 27 part.lla 537 sub 2 e di un locale individuato in catasto Fabbricati al fol. 27 part.lla 537 sub. 3, convenendo, a titolo di corrispettivo, vita natural durante, la prestazione di assistenza morale e materiale in proprio favore in corrispettivo dell'obbligo di assistenza morale e materiale ha trasferito alla IG;
CP R.G. n. 1661/2018
h) che il contratto di mantenimento non reca una precisa individuazione delle pertinenze immobiliari annesse al citato appartamento;
i) che, pertanto, le parti nel successivo atto di rettifica hanno precisato che “in corrispettivo degli obblighi tutti assunti dalla NO nel succitato CP atto e che devono aversi come qui integralmente riportati, esso signor CP_3 intendeva ed intende trasferire anche la piena proprietà delle seguenti
[...] pertinenze del citato appartamento in TE RP alla via Breccelle n. 23 e precisamente: locale autorimessa di pertinenza esclusiva della suindicata abitazione, della consistenza catastale di metri quadri cinquantacinque, confinante a tre lati con terreno in appresso descritto e con particella 251; altro locale autorimessa, che pure costituisce pertinenza dell'abitazione sopra descritta, confinante con terreno di cui in seguito (particella 1047), nonché con la detta abitazione e la corte annessa a due lati;
piccolo terreno di pertinenza dell'abitazione come sopra descritto e già principale oggetto del contratto di mantenimento, confinante con strada comunale Taverna vecchia, con beni di proprietà e con mappale 251 e con beni già oggetto del succitato Parte_3 contratto di mantenimento. In catasto fabbricati del comune di TE RP, in ditta concordante, foglio 27 p.lle: 797, via Breccelle n. 23 piano T, in corso di costruzione;
1048 via Breccelle n. 23 piano T categoria C/6 classe 2 consistenza mq 55, sup. cat. Mq 60, RC euro 127,82; In catasto terreni del Comune di
TE RP, in ditta concordante, foglio 27 part.lle: 1047, a.13.16. noccioleto, classe 4, R.D. euro 7,82, R.A. euro,38; 1049, ca. 29, noccioleto, classe
4, R.D. euro 0,17, R.A. euro 0,05”;
j) che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di rettifica per notar Per_1 nell'atto di mantenimento erano già chiariti quali fossero i beni oggetto di trasferimento e, precipuamente, l'appartamento del fol. 27 part.lla 537 sub 2 ed il locale autorimessa di pertinenza esclusiva della detta abitazione di mq 76 al fol.
27 part.lla 537 sub. 3;
k) che dall'atto iniziale risultava chiara l'intenzione di voler trasferire solo i suddetti beni immobili, tanto è vero che le parti hanno costituito sugli altri beni una servitù di passaggio;
l) che, pertanto, dall'atto iniziale risultava chiara la volontà delle parti di escludere dal contratto di mantenimento gli immobili di cui alle particelle 795 e 296, ora particelle 797, 1047, 1048 e 1049; R.G. n. 1661/2018
m) che sulla particella 797, peraltro, non è stato edificato solo un vano garage con porticato ma un appartamento, ove abitava , altro figlio di Controparte_6
CP_3
n) che, tanto premesso, l'atto posto in essere dinnanzi al notaio in data Per_1
7.7.2017, dopo soli 17 giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna di e di sua moglie al pagamento in solido della CP_3 CP_2 somma di € 27.894,99, è un atto posto in essere in palese pregiudizio della creditrice e deve Parte_1 essere dichiarato inefficace nei suoi confronti;
o) che l'attrice ha dapprima invitato il convenuto a mezza lettera CP_3 raccomandata A/R del 10.10.17, al pagamento di quanto dovuto e successivamente ha depositato un'istanza di mediazione presso l'organismo AR-
Net s.r.l. di Avellino in data 31.1.2018 prot. 112/2018, me le parti invitate non sono comparse.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2018, e , instando per il rigetto delle CP_3 CP domande proposte nell'atto di citazione, in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in diritto, il tutto con favore di spese ed onorari.
In particolare, i convenuti hanno eccepito il mancato espletamento della procedura di mediazione e la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda.
Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, atteso che, per contestare la veridicità di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale, è necessaria la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c., con riguardo all'atto per
Notar del 7.7.2017. Per_1
I convenuti hanno, poi, fatto rilevare che il contratto di mantenimento è già stato posto in essere dal 2009 e che, inoltre, trattasi di adempimento di debito scaduto, con conseguente impossibilità di poter agire ex art. 2901 c.c..
Hanno, altresì, contestato la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria atteso che il contratto di mantenimento non può essere revocato, in quanto il suo fine è quello di obbligare il vitaliziante all'assistenza in favore del vitaliziato, per cui, ove ne venisse dichiarata l'inefficacia, la parte debole sarebbe priva di tutela. R.G. n. 1661/2018
Hanno aggiunto che l'attrice non ha offerto la prova della consapevolezza da parte di che mediante l'atto di disposizione il debitore avrebbe diminuito il CP proprio patrimonio;
che l'atto redatto dal Notaio è un mero atto di Per_1 rettifica del precedente atto, che per mero errore materiale non indicava precisamente le pertinenze immobiliari.
I convenuti hanno, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò premesso, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 novembre 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e, ritenuta, con ordinanza emessa in data 13 novembre 2011, superflua la prova orale articolata dall'attrice, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 maggio 2021.
All'udienza celebrata in data 24 ottobre 2022, a seguito di dichiarazione di morte del convenuto , resa dal procuratore Avv. Roberto Coppola (che CP_3 ha all'uopo depositato certificato di morte del 17 maggio 2022), il processo è stato interrotto ed è stato poi riassunto dall'attrice, con ricorso depositato in data 16 gennaio 2023 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius ex art. 303 c.p.c.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 maggio 2023, , nella qualità di erede di facendo CP_2 CP_3 rilevare che , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP0
e hanno CP1 CP_3 CP Controparte_6 rinunziato all'eredità di in data 07 ottobre 2022. CP_3
si è, poi, riportata a tutte le difese, eccezioni e contestazioni CP2 formulate negli scritti difensivi dal de cuius . CP_3
6. Il presente giudizio, all'esito di molteplici rinvii anche ingenerati anche dall'avvicendarsi di diversi giudici nella trattazione della causa, è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 1661/2018
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
8. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia degli eredi di CP_3
impersonalmente e collettivamente citati, i quali, ancorché ritualmente
[...] evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Invero, il processo è stato dichiarato interrotto in data 24 ottobre 2022, a seguito della dichiarazione di morte del convenuto , resa dal procuratore CP_3
Avv. Roberto Coppola e la causa è stata poi riassunta dall'attrice con ricorso tempestivamente depositato in data 16 gennaio 2023 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius ex art. 303 c.p.c.
Orbene, come è noto, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. determina la vocatio in jus di tutti gli eredi del defunto, noti ed ignoti, tanto che, ai sensi del successivo comma 4, se la parte che ha ricevuto la notifica non compare all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Nel caso in esame, si è costituita in giudizio , quale erede di CP_2 CP_3
ma non anche altri (eventuali) eredi.
[...]
Pertanto, la presente sentenza produce i suoi effetti, sì nei confronti di
[...]
(erede costituita), ma anche nei confronti di tutti gli altri eredi, nei cui CP_2 confronti il ricorso in riassunzione è stato ritualmente notificato e che sono rimasti contumaci.
9. Invece, alcuna declaratoria di contumacia può esser emessa nei confronti di atteso che quest'ultima, ritualmente costituita prima CP dell'interruzione del processo a mezzo comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2018, a seguito della riassunzione del processo, pur in assenza di una nuova costituzione, ha depositato in uno con le CP_2 note di trattazione scritta in data 26 maggio 2023 oltrechè la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Vale sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione R.G. n. 1661/2018
del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa” (cfr. Cass. 14100/2003; Cass. 19835/ 2018).
10. Alcun rilievo assume ai fini della presente decisione l'eccezione di rinuncia all'eredità di formulata da con riguardo a CP_3 CP_2 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP0 CP1
e , atteso che i chiamati CP_3 CP Controparte_6 all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. Civ., n. 18534 del 3.9.2007; cfr. negli stessi termini, Cass. Civ., n. 22870 del 10.11.2015) e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.
Tanto non è accaduto nella specie, atteso che, nella contumacia degli eredi di
, collettivamente ed impersonalmente citati, la rinuncia all'eredità CP_3 ha costituito oggetto di eccezione da parte di , soggetto a tanto non CP_2 legittimato.
11. Neppure coglie nel segno l'eccezione di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, in quanto, dal tenore della citazione, ben si evince quale sia l'oggetto della domanda e quale la sua ragione giustificatrice: muovendo dalla titolarità del credito, così come giudizialmente accertato e dalla lesività dell'atto dispositivo posto in essere da in favore della IG , l'attrice ha CP_3 CP chiesto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia relativa di tale atto.
Peraltro, i convenuti hanno spiegato le proprie difese anche nel merito della controversia e ciò a riprova dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione.
12. Sempre in via preliminare, ritiene il Tribunale che l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione debba esser disattesa, tenuto conto, da un lato, del fatto che l'attrice ha fornito la prova dell'avvenuta presentazione della domanda di mediazione (cfr. istanza di mediazione n.
000112/2018 del 31 gennaio 2018), depositando altresì il verbale negativo di R.G. n. 1661/2018
primo incontro (cfr. verbale del 21 febbraio 2018)) e considerato, dall'altro, che comunque l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riveste carattere personale e non già reale, ragion per cui la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda.
Trattandosi, invero, di controversia avente ad oggetto, non già direttamente il diritto reale, ma l'inefficacia dell'atto con cui si trasferisce la proprietà del bene, in ragione del pregiudizio recato alla garanzia patrimoniale, l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
13. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di “inammissibilità dell'azione” per non aver l'attrice proposto querela di falso con riguardo all'atto notarile di rettifica, oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c..
Come è noto, la querela di falso è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso (di particolare valore, come il testamento olografo o gli atti pubblici di compravendita) ovvero per contestare la veridicità della sottoscrizione apposta ad un atto.
Si suole affermare che con la querela di falso viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine.
Nel caso di specie, l'attrice non ha contestato la falsità dell'atto pubblico o delle sottoscrizioni ivi apposte, ma ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto notarile di rettifica, onde evitare che tale atto dispositivo pregiudichi la garanzia patrimoniale del credito.
14. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria la quale, come è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata. R.G. n. 1661/2018
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito ed, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non
è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. R.G. n. 1661/2018
A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass.
n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n.
1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
Ed, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
Nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza
è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un R.G. n. 1661/2018
canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Tuttavia, con riferimento agli atti a titolo gratuito, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere i creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.
22 agosto 2007, n. 17867).
Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'analoga consapevolezza del pregiudizio che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (partecipatio fraudis).
15. Ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario analizzare tutti gli elementi necessari in ordine alla configurabilità dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Per quanto concerne la titolarità del credito vantato dalla
[...]
, risulta documentalmente provata Parte_1
l'esistenza in capo all'attrice di un credito di natura indennitaria ai sensi dell'art. 1671 c.c., accertato giudizialmente con sentenza n. 1207 del 2017, pubblicata in R.G. n. 1661/2018
data 20.6.2017, con cui il Tribunale di Avellino, a definizione del procedimento recante R.G. n. 4597/2011, ha parzialmente accolto la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, ha condannato e “in CP_3 CP_2 solido al pagamento in favore dell'attrice della somma rivalutata all'attualità di €
17.449,04 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria (€15.000) via via rivalutata anno per anno dal 9.5.2006 fino alla data della presente decisione, ed oltre interessi legali di tale ultima data e fino all'effettivo adempimento”, a titolo di indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 c.c..
Di talchè, l'attrice, ancorché non abbia provato il passato in giudicato di tale sentenza ed ancorchè abbia ottenuto parziale soddisfazione del credito a seguito del pignoramento avviato nei confronti del debitore ha CP_3 dimostrato di vantare una ragione creditoria, atteso che, giova ripeterlo, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata.
Passando ad esaminare l'altro requisito essenziale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ed, in particolare, l'atto dispositivo del patrimonio con il quale il debitore ha recato pregiudizio alle ragioni creditorie, individuato dall'attrice nell'atto per notar del 7.7.2017 rep 1854, si rileva che lo stesso è Persona_1 denominato “atto di rettifica” del precedente atto stipulato in data 29.10.2009, per notar denominato “contratto di mantenimento”, con cui , a Per_2 CP_3 titolo di corrispettivo degli obblighi di assistenza morale e di mantenimento assunti vita natural durante dalla IG , ha trasferito in favore di CP quest'ultima la nuda proprietà con riserva di usufrutto (cui ha rinunziato nel 2010) dell'unità abitativa sita nel Comune di TE RP, alla Via Breccelle n. 23 ed individuata in C.F. al fl. 27, p.lla 537 sub 2 nonché del locale ad uso autorimessa, di pertinenza esclusiva dell'abitazione, identificato al C.F. al f. 27, p.lla 537, sub 3.
Con l'atto stipulato in dato 7.7.2017 ed oggetto della presente azione, le suddette parti hanno inteso “integrare” il contenuto del contratto di mantenimento del 29 ottobre 2009, laddove “per mero errore materiale le pertinenze dell'abitazione, tra cui anche l'autovrimessa suindicata, non venivano esattamente descritte ed è in animo dei contraenti fare riferimento anche a tali beni, onde integrare, pure ai fini della continuità nei registri immobiliari e per la voltura catastale, tutte le menzioni omese”, precisando che “in corrispettivo degli obblighi tutti assunti dalla NO R.G. n. 1661/2018
nel succitato atto, e che devono aversi come qui integralmente CP riportati, esso signor intendeva ed intende trasferire anche la CP_3 piena proprietà delle seguenti pertinenze del citato appartamento in TE
RP alla via Breccelle n. 23 e precisamente: locale autorimessa di pertinenza esclusiva della suindicata abitazione, della consistenza catastale di metri quadri cinquantacinque, confinante a tre lati con terreno in appresso descritto e con particella 251; altro locale autorimessa, che pure costituisce pertinenza dell'abitazione sopra descritta, confinante con terreno di cui in seguito (particella
1047), nonché con la detta abitazione e la corte annessa a due lati;
piccolo terreno di pertinenza dell'abitazione come sopra descritto e già principale oggetto del contratto di mantenimento, confinante con strada comunale Taverna vecchia, con beni di proprietà e con mappale 251 e con beni già oggetto del Parte_3 succitato contratto di mantenimento. In catasto fabbricati del comune di
TE RP, in ditta concordante, foglio 27 p.lle: 797, via Breccelle n. 23 piano T, in corso di costruzione;
1048 via Breccelle n. 23 piano T categoria C/6 classe 2 consistenza mq 55, sup. cat. Mq 60, RC euro 127,82; In catasto terreni del Comune di TE RP, in ditta concordante, foglio 27 part.lle: 1047,
a.13.16. noccioleto, classe 4, R.D. euro 7,82, R.A. euro,38; 1049, ca. 29, noccioleto, classe 4, R.D. euro 0,17, R.A. euro 0,05”.
Trattasi, dunque, di un atto rettificato, che si sostanzia nello stesso atto originario, integrato nelle sue parti corrette e/o omesse.
Ne consegue che tale atto non può non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della società creditrice l'atto dispositivo impugnato, avendo questo prodotto l'effetto di sottrare i beni immobili ivi indicati alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Di talché, mentre l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale, dal canto suo, il debitore non ha fornito alcuna prova idonea a far ritenere accertata la consistenza del patrimonio residuo e l'idoneità dello stesso a soddisfare le ragioni creditizie. R.G. n. 1661/2018
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, lo stesso deve essere valutato avuto riguardo alla natura dell'atto dispositivo (gratuito ovvero oneroso) ed al momento in cui è stato posto in essere.
Invero, tale atto dispositivo è stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, atteso che dalla sentenza n. 1207 del 2017, depositata in atti, si evince che il credito è insorto nell'anno 2006 con la stipula del contratto di appalto rimasto ineseguito e che, secondo granitica giurisprudenza, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (cfr., ex multis, Cass. 5810/2019, 27117/2013).
In ordine alla natura dell'atto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Detto contratto è caratterizzato dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (cfr. Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n.
1503/98).
Proprio avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà va apprezzata la differenza fra il contratto de quo ed una donazione modale, poichè il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere R.G. n. 1661/2018
presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n.
7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere non sussistente tale sproporzione
(ancorchè, al momento della stipula del contratto di mantenimento, CP coabitasse con il padre nell'immobile e, dunque, le prestazioni di CP_3 assistenza dedotte in contratto - si pensi alla fornitura continuativa di vitto e di generi alimentari - non erano destinate esclusivamente a ma CP_3 erano effettuate anche nel proprio interesse, come, per l'appunto, avviene in una relazione di convivenza) e, dunque, a voler qualificare l'atto impugnato del
7.7.2017, repertorio n. 1854, raccolta n. 1466 – integrativo del precedente atto del 29.10.2009 repertorio n. 31014, raccolta n. 5738 - quale atto a titolo oneroso, comunque l'azione revocatoria sarebbe meritevole di accoglimento.
Invero, essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito ed essendo necessario accertare, anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 18315/2015), la consapevolezza in capo al debitore ed al terzo del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso, anteriore al sorgere di dette credito
(Cass. Sez. I, 5 luglio 2013 n. 16825), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista tale consapevolezza sia in capo al debitore (vitaliziato), il CP_3 quale ha posto in essere l'atto dispositivo dopo soli 17 giorni dal deposito della sentenza di condanna, sia in capo alla di lui IG, , tenuto conto del CP rapporto di filiazione intercorrente tra i due soggetti, vincolo che rende estremamente inverosimile che – peraltro convivente con il padre CP all'epoca della stipula del contratto di mantenimento del 29 ottobre 2009 - non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass.
16221/2019).
Neppure può accogliersi la difesa dei convenuti circa la riconducibilità dell'atto revocando nell'alveo dell'art. 2901 comma 3 c.c. ovverosia per adempiere debiti scaduti, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di R.G. n. 1661/2018
quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., trae giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod. civ. (ad es. è ricompresa nella esenzione anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca).
Nel caso di specie, il contratto di mantenimento non rientra in tale esenzione, atteso che non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto), che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del comma 3 dell'art. cit., ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso il trasferimento immobiliare, ha dato luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori (vedi Cass. civ., sez. III, 25/11/2002, n.
16570).
Peraltro, anche la donazione remuneratoria rientra tra gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (Cass., 9 giugno 1965, n. 624).
16. Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'attrice e va, Parte_1 pertanto, dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto pubblico denominato “atto di rettifica” per notar del 07.07.2017, rep. n. 1854, Per_1 racc. n. 1466, trascritto in Avellino in data 10.07.2017 ai nn. 10870/9125 e
10871/9126, intercorso tra e . CP_3 CP
17. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova. R.G. n. 1661/2018
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
1661/2018, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei convenuti eredi di , impersonalmente e CP_3 collettivamente citati;
b) accoglie la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui
[...] all'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice Parte_1
, dell'atto pubblico denominato “atto di rettifica” a rogito del
[...] dott. in data 07.07.2017, rep. n. 1854, racc. n. 1466, trascritto in Persona_1
Avellino in data 10.07.2017 ai nn. 10870/9125 e 10871/9126;
c) condanna i convenuti e , quest'ultima in qualità di CP CP_2 erede di e gli eredi di in solido tra loro, alla CP_3 CP_3 rifusione in favore della società attrice delle spese di lite, che liquida in € 333,98
(di cui € 69,98 per spese di mediazione) per esborsi ed € 6.731,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 16 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani