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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
assistito dagli avv. Alessandra Querci e Luisa Carlesi;
Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
, assistita dall'avv. S. Guercini;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO -sede-;
TERZO INTERVENUTO NECESSARIO
pagina 1 di 5 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: : Voglia l'adito Tribunale, affidare il figlio minore , in via condivisa, Per_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita per il padre di vederlo e tenerlo con se secondo la necessità e volontà del minore;
si precisa che in tal senso il ricorrente è sempre disponibile senza apporre alcuna restrizione.
Nello stesso modo verranno regolate sia le festività natalizie e pasquali che le ferie estive.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento, anche in questa sede si ribadiscono le modalità circa la corresponsione dell'importo di cui alla mail e su indicato, per le spese straordinarie ci si riporta a quanto previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Prato;
a tal proposito preme porre all'attenzione dell'adito Giudice la mancanza di volontà da parte della convenuta nella ricerca di soluzione condivise segnatamente per ciò che concerne il contributo al mantenimento di , nonostante l'oggettività e la chiarezza della capacità reddituale del Per_1 ricorrente. Ciò ai fini della distribuzione degli oneri del presente giudizio anche secondo i criteri della soccombenza totale o parziale.
per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda di affido condiviso e disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_2 resistente Sig.ra pronunciare, in ordine al regime di visite e/o di incontri tra il Controparte_1 minore ed il padre Sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto Parte_1
e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU al fine di valutare la personalità dello stesso Sig. e la sua capacità genitoriale;
dichiarare tenuto e per l'effetto Parte_1 condannare il Sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la Parte_1 corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive, ovvero come da linee guida del CNF 2017) in ragione del 50% con la resistente. Con vittoria di compensi e spese.”.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir regolamentare l'affidamento del figlio Parte_1
, n. l'11 novembre 2009 dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1 Controparte_1 sin dal 1997 e cessata nel 2021.
A sostegno della domanda ha dedotto che: al momento della rottura della relazione con la compagna, aveva deciso di vivere prevalentemente con il padre;
dopo due anni, tuttavia, Per_1 senza motivo alcuno, ha scelto di andare a vivere con la madre, nella periferia di Prato;
da Per_1 allora i rapporti tra padre e figlio si sono deteriorati e padre e figlio si sentono per telefono o messaggio, ma hanno scarsa frequentazione;
anche con la compagna è venuto meno l'iniziale accordo educativo e molte delle problematiche afferiscono ad aspetti economici, di cui la discute spesso con il figlio;
dunque, Egli ha acceso presso Unicredit una carta a nome CP_1 del figlio per versargli il mantenimento;
ha chiesto, dunque, l'affidamento condiviso del minore ed ogni provvedimento consequenziale.
si è costituita chiedendo, invece, l'affido esclusivo del figlio;
a sostegno Controparte_1 della domanda ha dedotto che: la decisione maturata da nell'agosto 2023 di andare a stare Per_1 con la madre è dovuta ai frequenti litigi avvenuti con il padre, che aveva con lui un atteggiamento dispotico e non manteneva le promesse fatte;
sotto il profilo economico, la carta Unicredit non è mai stata consegnata né al figlio né alla madre;
ha chiesto quindi l'affido esclusivo di , la Per_1 regolamentazione delle visite padre-figlio e un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ha consegnato la carta Unicredit Parte_1 contenente € 850,00.
All'udienza del 13 maggio 2025, le parti hanno dato atto di un miglioramento del rapporto padre figlio;
la madre, tuttavia, nella conclusionale ha dato atto che non vuole trascorrere Per_1 tempi lunghi con il padre. In assenza di provvedimenti provvisori, il ha consentito a che Parte_1 la incamerasse l'assegno unico per intero e ha provveduto a versare 200 € mensili (€ CP_1
100,00 ogni due settimane)
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
L'affidamento di e la regolamentazione del rapporto con il genitore non collocatario. Per_1
pagina 3 di 5 Non sono emersi elementi tali da escludere la responsabilità di alcuna delle parti;
ed infatti, nonostante le difficoltà relazionali, risulta che padre e figlio si frequentano;
in aggiunta, l'età di
(16 anni) e la vicinanza alla maggiore età, la sua condizione di c.d. grande minore, Per_1 escludono l'opportunità di ulteriori indagini sulla capacità genitoriale del così come Parte_1 pure la previsione di una rigida regolamentazione.
deve, dunque, essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
padre e figlio concorderanno tra loro i momenti di incontro.
Il mantenimento di . Per_1
La situazione reddituale della dal CU 2024 risulta un reddito annuo lordo di € CP_1
19.508; i saldi degli estratti conto sono sempre inferiori a € 500,00.
La situazione reddituale e patrimoniale del è la seguente: il CUD 2024 riporta un reddito Parte_1 di € 22.359,00 (non è stato depositato il CUD 2025) e la giacenza media sul conto nel 2023 circa
1500. Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi.
Appare, dunque, congruo, tenuto conto dei redditi e della frequentazione padre\figlio, disporre a carico del un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico, invece, sarà versata integralmente a genitore collocatario prevalente. Controparte_1
Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie di , individuate secondo il Per_1
Protocollo Tribunale Prato\COA Prato, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese processuali.
In ragione della parziale soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
[...] Controparte_1 respinta, così provvede:
1) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
2) dispone che stia con il padre nei giorni che essi concorderanno;
Per_1
pagina 4 di 5 3) dispone che versi a entro il cinque del mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di , la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente da CP_1
[...]
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
assistito dagli avv. Alessandra Querci e Luisa Carlesi;
Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
, assistita dall'avv. S. Guercini;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO -sede-;
TERZO INTERVENUTO NECESSARIO
pagina 1 di 5 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: : Voglia l'adito Tribunale, affidare il figlio minore , in via condivisa, Per_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita per il padre di vederlo e tenerlo con se secondo la necessità e volontà del minore;
si precisa che in tal senso il ricorrente è sempre disponibile senza apporre alcuna restrizione.
Nello stesso modo verranno regolate sia le festività natalizie e pasquali che le ferie estive.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento, anche in questa sede si ribadiscono le modalità circa la corresponsione dell'importo di cui alla mail e su indicato, per le spese straordinarie ci si riporta a quanto previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Prato;
a tal proposito preme porre all'attenzione dell'adito Giudice la mancanza di volontà da parte della convenuta nella ricerca di soluzione condivise segnatamente per ciò che concerne il contributo al mantenimento di , nonostante l'oggettività e la chiarezza della capacità reddituale del Per_1 ricorrente. Ciò ai fini della distribuzione degli oneri del presente giudizio anche secondo i criteri della soccombenza totale o parziale.
per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda di affido condiviso e disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_2 resistente Sig.ra pronunciare, in ordine al regime di visite e/o di incontri tra il Controparte_1 minore ed il padre Sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto Parte_1
e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU al fine di valutare la personalità dello stesso Sig. e la sua capacità genitoriale;
dichiarare tenuto e per l'effetto Parte_1 condannare il Sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la Parte_1 corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive, ovvero come da linee guida del CNF 2017) in ragione del 50% con la resistente. Con vittoria di compensi e spese.”.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir regolamentare l'affidamento del figlio Parte_1
, n. l'11 novembre 2009 dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1 Controparte_1 sin dal 1997 e cessata nel 2021.
A sostegno della domanda ha dedotto che: al momento della rottura della relazione con la compagna, aveva deciso di vivere prevalentemente con il padre;
dopo due anni, tuttavia, Per_1 senza motivo alcuno, ha scelto di andare a vivere con la madre, nella periferia di Prato;
da Per_1 allora i rapporti tra padre e figlio si sono deteriorati e padre e figlio si sentono per telefono o messaggio, ma hanno scarsa frequentazione;
anche con la compagna è venuto meno l'iniziale accordo educativo e molte delle problematiche afferiscono ad aspetti economici, di cui la discute spesso con il figlio;
dunque, Egli ha acceso presso Unicredit una carta a nome CP_1 del figlio per versargli il mantenimento;
ha chiesto, dunque, l'affidamento condiviso del minore ed ogni provvedimento consequenziale.
si è costituita chiedendo, invece, l'affido esclusivo del figlio;
a sostegno Controparte_1 della domanda ha dedotto che: la decisione maturata da nell'agosto 2023 di andare a stare Per_1 con la madre è dovuta ai frequenti litigi avvenuti con il padre, che aveva con lui un atteggiamento dispotico e non manteneva le promesse fatte;
sotto il profilo economico, la carta Unicredit non è mai stata consegnata né al figlio né alla madre;
ha chiesto quindi l'affido esclusivo di , la Per_1 regolamentazione delle visite padre-figlio e un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il ha consegnato la carta Unicredit Parte_1 contenente € 850,00.
All'udienza del 13 maggio 2025, le parti hanno dato atto di un miglioramento del rapporto padre figlio;
la madre, tuttavia, nella conclusionale ha dato atto che non vuole trascorrere Per_1 tempi lunghi con il padre. In assenza di provvedimenti provvisori, il ha consentito a che Parte_1 la incamerasse l'assegno unico per intero e ha provveduto a versare 200 € mensili (€ CP_1
100,00 ogni due settimane)
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
L'affidamento di e la regolamentazione del rapporto con il genitore non collocatario. Per_1
pagina 3 di 5 Non sono emersi elementi tali da escludere la responsabilità di alcuna delle parti;
ed infatti, nonostante le difficoltà relazionali, risulta che padre e figlio si frequentano;
in aggiunta, l'età di
(16 anni) e la vicinanza alla maggiore età, la sua condizione di c.d. grande minore, Per_1 escludono l'opportunità di ulteriori indagini sulla capacità genitoriale del così come Parte_1 pure la previsione di una rigida regolamentazione.
deve, dunque, essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
padre e figlio concorderanno tra loro i momenti di incontro.
Il mantenimento di . Per_1
La situazione reddituale della dal CU 2024 risulta un reddito annuo lordo di € CP_1
19.508; i saldi degli estratti conto sono sempre inferiori a € 500,00.
La situazione reddituale e patrimoniale del è la seguente: il CUD 2024 riporta un reddito Parte_1 di € 22.359,00 (non è stato depositato il CUD 2025) e la giacenza media sul conto nel 2023 circa
1500. Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi.
Appare, dunque, congruo, tenuto conto dei redditi e della frequentazione padre\figlio, disporre a carico del un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico, invece, sarà versata integralmente a genitore collocatario prevalente. Controparte_1
Entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie di , individuate secondo il Per_1
Protocollo Tribunale Prato\COA Prato, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese processuali.
In ragione della parziale soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
[...] Controparte_1 respinta, così provvede:
1) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
2) dispone che stia con il padre nei giorni che essi concorderanno;
Per_1
pagina 4 di 5 3) dispone che versi a entro il cinque del mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di , la somma di € 250,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente da CP_1
[...]
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
La Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
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