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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 704 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da in persona del legale rapp.te p.t., (cod. fisc ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO AR del foro di Nola appellante
Contro in persona del legale rapp.te p.t. (cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avvocato Stefano Negrini appelata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1419/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Perugia che ha rigettato la querela di falso proposta dalla medesima avverso il Pt_1
documento del 16.3.2016, proposta contrattuale relativa all'ordine di una struttura prefabbricata, in quanto mai sottoscritto dal legale rapp.te della società attrice, sig. . Ha chiesto quindi, Parte_2 previa ammissione di ctu grafologica, di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata.
Con comparsa del 22/9/2025 si è costituita la chiedendo di dichiarare, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio incidentale di falso e, comunque, nel merito l'infondatezza dell'avversa querela incidentale di falso.
In pendenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c. le parti, in forma congiunta, in data 17/12/2025, hanno presentato istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione.
Orbene, va rilevato che l'istanza è stata depositata dai difensori delle parti muniti di procura speciale;
che risultano rituali sia la rinuncia agli atti che la conseguente accettazione;
che le parti hanno raggiunto un accordo anche con riguardo alle spese processuali, chiedendo che esse vengano compensate.
Dato atto di quanto sopra, la Corte ritiene che sussistano tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara l'estinzione del giudizio di appello. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 18/12/2025
Il Consigliere istruttore dott.ssa Arianna De Martino
Il Presidente dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da in persona del legale rapp.te p.t., (cod. fisc ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO AR del foro di Nola appellante
Contro in persona del legale rapp.te p.t. (cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avvocato Stefano Negrini appelata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1419/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Perugia che ha rigettato la querela di falso proposta dalla medesima avverso il Pt_1
documento del 16.3.2016, proposta contrattuale relativa all'ordine di una struttura prefabbricata, in quanto mai sottoscritto dal legale rapp.te della società attrice, sig. . Ha chiesto quindi, Parte_2 previa ammissione di ctu grafologica, di accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata.
Con comparsa del 22/9/2025 si è costituita la chiedendo di dichiarare, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio incidentale di falso e, comunque, nel merito l'infondatezza dell'avversa querela incidentale di falso.
In pendenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c. le parti, in forma congiunta, in data 17/12/2025, hanno presentato istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione.
Orbene, va rilevato che l'istanza è stata depositata dai difensori delle parti muniti di procura speciale;
che risultano rituali sia la rinuncia agli atti che la conseguente accettazione;
che le parti hanno raggiunto un accordo anche con riguardo alle spese processuali, chiedendo che esse vengano compensate.
Dato atto di quanto sopra, la Corte ritiene che sussistano tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara l'estinzione del giudizio di appello. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 18/12/2025
Il Consigliere istruttore dott.ssa Arianna De Martino
Il Presidente dott. Claudio Baglioni