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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7739/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7739/2018
Oggi 12 settembre 2025, alle ore 10:57, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: l'avv. Spina, l'avv. Di Gloria, Lo Pò NO e la dott.ssa Doriana Spina ai fini della pratica forense.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare se è stata esperita la mediazione delegata con l'ordinanza di rinvio della causa all'odierna udienza.
L'avv. Spina dichiara che la mediazione delegata non è stata esperita.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Spina precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Di Gloria precisa le conclusioni come da relativo foglio già depositato agli atti del procedimento in data 10 settembre 2025.
Si dà atto che il presente verbale è stato riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 7739/2018 promossa da:
EV LO PÒ ) ed C.F._1 Parte_1
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. SERGIO C.F._2 ANTONINO SPINA in VIA ETNEA 688, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 presso l'avv. DANIELE SALVATORE DI GLORIA in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 8, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta dagli attori NO Lo Pò ed
[...]
non avendo essi esperito la procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza Parte_1 del 21 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie), come del resto dichiarato a verbale dell'odierna udienza anche dallo stesso difensore dei suddetti attori – il tutto, con assorbimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte convenuta, la quale ha anch'essa chiesto dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda attorea per le motivazioni sopra esposte.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 2 di 3 1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna NO Lo Pò ed in solido tra loro, al pagamento, a favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed € Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7739/2018
Oggi 12 settembre 2025, alle ore 10:57, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: l'avv. Spina, l'avv. Di Gloria, Lo Pò NO e la dott.ssa Doriana Spina ai fini della pratica forense.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare se è stata esperita la mediazione delegata con l'ordinanza di rinvio della causa all'odierna udienza.
L'avv. Spina dichiara che la mediazione delegata non è stata esperita.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Spina precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Di Gloria precisa le conclusioni come da relativo foglio già depositato agli atti del procedimento in data 10 settembre 2025.
Si dà atto che il presente verbale è stato riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 7739/2018 promossa da:
EV LO PÒ ) ed C.F._1 Parte_1
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. SERGIO C.F._2 ANTONINO SPINA in VIA ETNEA 688, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 presso l'avv. DANIELE SALVATORE DI GLORIA in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 8, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda proposta dagli attori NO Lo Pò ed
[...]
non avendo essi esperito la procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza Parte_1 del 21 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie), come del resto dichiarato a verbale dell'odierna udienza anche dallo stesso difensore dei suddetti attori – il tutto, con assorbimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da parte convenuta, la quale ha anch'essa chiesto dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda attorea per le motivazioni sopra esposte.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 2 di 3 1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna NO Lo Pò ed in solido tra loro, al pagamento, a favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed € Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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