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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del S E N T E N Z A matrimonio”.
nella causa civile iscritta al n. 1289/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nato a [...], il [...], e residente in [...]
n. 69 ( CodiceFiscale_1
e nata a [...], il [...], e residente in [...](To), piazza XXV Aprile n. Parte_2
4 (C.F ) C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Cirié V.G. Gozzano n, 3 presso lo studio dell'Avv. Ivana
Fantolino che li rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica di
Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28/01/1996 a Torino dai sigg.ri e Parte_2
accertato che tra i coniugi manca totalmente la volontà di considerarsi Parte_1
spiritualmente e materialmente legati dal vincolo matrimoniale alle seguenti
Condizioni:
1) La casa coniugale con pertinenziale autorimessa, di proprietà esclusiva del marito, corrente in Fiano (TO) P. zza XXV Aprile n. 24 (individuata al Catasto Fabbricati al Foglio 4 n. 846 Sub 18 e Sub. 9), era già stata assegnata alla si.gra SO in sede di separazione e attualmente il signor si impegna a trasferire alla sig.ra l'usufrutto vitalizio Parte_1 Parte_2
su tali immobili e la nuda proprietà degli stessi, in parti uguali, ai due figli signori
[...]
e Tale trasferimento - da considerarsi anche a titolo di CP_1 CP_2
corresponsione una tantum dei contributi di mantenimento ai figli ed alla moglie
- dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è da considerarsi essenziale e funzionale per la definizione della crisi coniugale, anche ai fini dei benefici e delle agevolazioni fiscali ex art. 19 della legge n. 74/1987.
Le spese notarili inerenti il suddetto trasferimento restano a carico di entrambi i coniugi in quote uguali.
2) I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere, pertanto, nulla a titolo di reciproco mantenimento.
3) I coniugi si danno fin da ora reciproco permesso per l'espatrio.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.5.2024, e Parte_1
premettevano che: Parte_2
- in data 28.1.1996 avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Torino, scegliendo il regime della separazione dei beni (ATTO N. 29, PARTE II - SERIE A- ANNO
1996);
- dalla loro unione sono nati a Torino, il 20/07/1998 e il Controparte_1 CP_2
23/08/2005 entrambi già maggiorenni;
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea in data 5.2.2020, omologato con decreto in data 11.2.2020;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 16.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e dunque nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 16.7.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, nella procedura per la separazione consensuale sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del. Del Tribunale di Ivrea in data 5.2.2020, vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione furono omologate con decreto dell'11.2.2020; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione, dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 28.1.1996 a Torino, trascritto il 30.1.2020nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n. 56, parte II - serie A- anno 1996; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
296/2000. 2) Dispone che la casa coniugale con pertinenziale autorimessa, di proprietà esclusiva del marito, corrente in Fiano (TO) P. zza XXV Aprile n. 24 (individuata al Catasto Fabbricati al Foglio 4 n.
846 Sub 18 e Sub. 9), già assegnata alla si.gra SO in sede di separazione, sia assegnata alla
Sig.ra Parte_2
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor si impegna Parte_1
a trasferire alla sig.ra l'usufrutto vitalizio su tali immobili e la nuda proprietà Parte_2
degli stessi, in parti uguali, ai due figli signori e Tale Controparte_1 CP_2
trasferimento - da considerarsi anche a titolo di corresponsione una tantum dei contributi di mantenimento ai figli ed alla moglie - dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è da considerarsi essenziale e funzionale per la definizione della crisi coniugale, anche ai fini dei benefici e delle agevolazioni fiscali ex art. 19 della legge n. 74/1987. Le spese notarili inerenti il suddetto trasferimento restano a carico di entrambi i coniugi in quote uguali.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere, pertanto, nulla a titolo di reciproco mantenimento.
5) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno fin da ora reciproco permesso per l'espatrio.
6) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)