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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 11559/2017 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Garozzo, giusta C.F._1
procura allegata in atti;
opponente
contro codice fiscale e partita iva , con sede in Venezia Mestre, Controparte_1 P.IVA_1
via Terraglio 63, in persona del procuratore dott.ssa , giusta procura speciale Controparte_2
del 13.11.2017 a rogito del notaio (rep. 38916, racc. 13589), rappresentata e Persona_1
difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Aldo Bongiardo, giusta procura allegata in atti
opposta
********
All'udienza del giorno 4.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.6.2017, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1682/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.058,95, oltre interessi come
1 da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 2080082 del 10.9.2009. L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di notifica dell'atto di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264
c.c. e l'illegittima applicazione di interessi usurari. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 4.6.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 11.10.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c. Disattese le istanze istruttorie e disposti alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 4.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è Parte_1
fondata.
2.1 Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria da CP_1
trae origine dal contratto n. 2080082 concluso il 10.9.2009 con SA NS
[...]
Finanziaria s.r.l., con cui è stato concesso all'odierno opponente un finanziamento di euro
4.168,80 da restituire in 48 rate mensili di euro 109 ciascuna, con scadenza la prima rata al
1.10.2009 e l'ultima al 1.9.2013 (doc. 3 fascicolo monitorio). In relazione al citato rapporto contrattuale, l'odierna opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro
6.058,95 di cui euro 3.222,77 a titolo di capitale ed euro 2.836,18 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di decadenza di beneficio del termine del 25.10.2010 (doc. 8 fascicolo monitorio).
2.2 Tanto premesso, l'eccezione di difetto di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
non è ammissibile in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta da CP_1
parte opponente con la comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 20232/2022).
2.3 Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la nullità del titolo sul Parte_1 presupposto che l'atto di cessione di credito non gli sarebbe mai stato comunicato.
Tale doglianza non è fondata.
Giova rammentare che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che 2 intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo. La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004). Tale conclusione è coerente con l'affermazione – anch'essa ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., n. 18016/2018) e saldamente ancorata al disposto dell'art. 1260 c.c. – dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto ad effetti reali il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e pur se sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c.
Nel caso di specie, è stato depositato il contratto di cessione del credito concluso in data
20.12.2011 tra e (cfr. doc. 4 Controparte_3 Parte_2 fascicolo monitorio), oltre che l'atto di fusione del 28.12.2011 (a rogito del notaio Per_1
– rep. 32320, racc. 9346) con cui si è fusa per incorporazione
[...] Parte_3 nell'odierna opposta subentrante ex art. 2504 bis c.c. nella totalità delle Controparte_1
posizioni creditorie facenti capo a (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Parte_3
Quanto alla notifica al debitore ceduto, l'opposta ha prodotto in fase monitoria la diffida contenente la comunicazione di cessione del credito a , consegnata a Parte_1 [...]
(moglie) il 9.11.2014 (doc.
4 -5 fascicolo monitorio). In ogni caso, essendosi tale Per_2 cessione perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto, la notifica del decreto ingiuntivo assume valenza di prova della notifica nei riguardi dell'opponente (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004).
Il motivo di opposizione va, pertanto, respinto.
2.4 Con il secondo motivo di opposizione, ha lamentato l'illegittima Parte_1
applicazione di interessi superiori al tasso usurario.
Anche tale motivo, genericamente formulato, non è fondato.
Posto che dall'esame del contratto di finanziamento versato in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di 3 dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia tramite consulenza tecnico-
contabile, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né
i tassi di interesse concretamente pattuiti. Sicché, la richiesta di dar luogo a c.t.u. tecnico-
contabile non è stata ritenuta necessaria, in quanto meramente esplorativa, anche alla luce del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. Ed invero, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma al fine di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 6.12.2019; Cass. n. 26048 del
7.9.2023).
In ogni caso, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, si osserva come i tassi corrispettivi pattuiti non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre luglio – settembre 2009 con riferimento al contratto di finanziamento del 10.9.2009). Quanto al tasso di mora, l'art. 6 prevede che: “[…] è pari al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazione interessata, vigente alla data
di stipula del Contratto. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella
Gazzetta Ufficiale) aumentata della metà.” Siffatta clausola negoziale, che più volte la
Cassazione ha reputato legittima (in questi termini, si veda Cass. n. 26286/2019; Cass. n.
8103/2023, Cass. n. 7723/2023; Cass. n. 4597/2023), consente di mantenere la pattuizione entro i limiti previsti dalla legge 108/1996. Pertanto, va escluso che la clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo e moratorio (il quale, peraltro, tenuto conto della natura di
“consumatore” assunta dal , non può ritenersi manifestamente eccessivo ai sensi Parte_1
l'art. 33 lett. f) del codice del consumo) superi la soglia usuraria.
4 3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1
rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1862/2017 emesso nei suoi confronti acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente. Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività
istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11559/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1682/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. CP_1
Così deciso in Catania, il 22 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 11559/2017 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Garozzo, giusta C.F._1
procura allegata in atti;
opponente
contro codice fiscale e partita iva , con sede in Venezia Mestre, Controparte_1 P.IVA_1
via Terraglio 63, in persona del procuratore dott.ssa , giusta procura speciale Controparte_2
del 13.11.2017 a rogito del notaio (rep. 38916, racc. 13589), rappresentata e Persona_1
difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Aldo Bongiardo, giusta procura allegata in atti
opposta
********
All'udienza del giorno 4.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.6.2017, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1682/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.058,95, oltre interessi come
1 da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 2080082 del 10.9.2009. L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di notifica dell'atto di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264
c.c. e l'illegittima applicazione di interessi usurari. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 4.6.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 11.10.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c. Disattese le istanze istruttorie e disposti alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 4.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è Parte_1
fondata.
2.1 Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria da CP_1
trae origine dal contratto n. 2080082 concluso il 10.9.2009 con SA NS
[...]
Finanziaria s.r.l., con cui è stato concesso all'odierno opponente un finanziamento di euro
4.168,80 da restituire in 48 rate mensili di euro 109 ciascuna, con scadenza la prima rata al
1.10.2009 e l'ultima al 1.9.2013 (doc. 3 fascicolo monitorio). In relazione al citato rapporto contrattuale, l'odierna opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro
6.058,95 di cui euro 3.222,77 a titolo di capitale ed euro 2.836,18 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di decadenza di beneficio del termine del 25.10.2010 (doc. 8 fascicolo monitorio).
2.2 Tanto premesso, l'eccezione di difetto di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
non è ammissibile in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta da CP_1
parte opponente con la comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 20232/2022).
2.3 Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la nullità del titolo sul Parte_1 presupposto che l'atto di cessione di credito non gli sarebbe mai stato comunicato.
Tale doglianza non è fondata.
Giova rammentare che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che 2 intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo. La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004). Tale conclusione è coerente con l'affermazione – anch'essa ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., n. 18016/2018) e saldamente ancorata al disposto dell'art. 1260 c.c. – dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto ad effetti reali il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e pur se sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c.
Nel caso di specie, è stato depositato il contratto di cessione del credito concluso in data
20.12.2011 tra e (cfr. doc. 4 Controparte_3 Parte_2 fascicolo monitorio), oltre che l'atto di fusione del 28.12.2011 (a rogito del notaio Per_1
– rep. 32320, racc. 9346) con cui si è fusa per incorporazione
[...] Parte_3 nell'odierna opposta subentrante ex art. 2504 bis c.c. nella totalità delle Controparte_1
posizioni creditorie facenti capo a (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Parte_3
Quanto alla notifica al debitore ceduto, l'opposta ha prodotto in fase monitoria la diffida contenente la comunicazione di cessione del credito a , consegnata a Parte_1 [...]
(moglie) il 9.11.2014 (doc.
4 -5 fascicolo monitorio). In ogni caso, essendosi tale Per_2 cessione perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto, la notifica del decreto ingiuntivo assume valenza di prova della notifica nei riguardi dell'opponente (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004).
Il motivo di opposizione va, pertanto, respinto.
2.4 Con il secondo motivo di opposizione, ha lamentato l'illegittima Parte_1
applicazione di interessi superiori al tasso usurario.
Anche tale motivo, genericamente formulato, non è fondato.
Posto che dall'esame del contratto di finanziamento versato in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di 3 dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia tramite consulenza tecnico-
contabile, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né
i tassi di interesse concretamente pattuiti. Sicché, la richiesta di dar luogo a c.t.u. tecnico-
contabile non è stata ritenuta necessaria, in quanto meramente esplorativa, anche alla luce del mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. Ed invero, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma al fine di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 6.12.2019; Cass. n. 26048 del
7.9.2023).
In ogni caso, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, si osserva come i tassi corrispettivi pattuiti non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre luglio – settembre 2009 con riferimento al contratto di finanziamento del 10.9.2009). Quanto al tasso di mora, l'art. 6 prevede che: “[…] è pari al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazione interessata, vigente alla data
di stipula del Contratto. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella
Gazzetta Ufficiale) aumentata della metà.” Siffatta clausola negoziale, che più volte la
Cassazione ha reputato legittima (in questi termini, si veda Cass. n. 26286/2019; Cass. n.
8103/2023, Cass. n. 7723/2023; Cass. n. 4597/2023), consente di mantenere la pattuizione entro i limiti previsti dalla legge 108/1996. Pertanto, va escluso che la clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo e moratorio (il quale, peraltro, tenuto conto della natura di
“consumatore” assunta dal , non può ritenersi manifestamente eccessivo ai sensi Parte_1
l'art. 33 lett. f) del codice del consumo) superi la soglia usuraria.
4 3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1
rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1862/2017 emesso nei suoi confronti acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente. Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività
istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11559/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1682/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. CP_1
Così deciso in Catania, il 22 maggio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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