Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/12/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 29826 Sent. n. 190/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente Gabriele Vinciguerra Giudice BA Pezzilli Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29826 del registro di segreteria, nei confronti di
ME EDY, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vallone (Cod. Fisc. [...]), giusta procura ad litem in atti, con studio in OL IN (Sa) alla via Nazionale n. 127 ed elettivamente domiciliato presso di lui al domicilio digitale certificato: avvgiuseppevallone@puntopec.it;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa BA Marta Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero dott. Gaetano Milano e il difensore del convenuto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato al convenuto TA DY in data 12.5.2025, la Procura regionale ha convenuto il predetto per sentirlo condannare al pagamento di “rivalutazione ed interessi pari a complessivi Euro 3.681,92 (in applicazione del criterio ex Cass. S.U. 1712/1995) o ad altro importo che sarà quantificato dal Collegio in adozione di diverso criterio del cumulo di rivalutazione ed interessi.
L’organo requirente - dopo aver rappresentato che, con sentenza n. 65 del 30.4.2025, la Sezione I centrale d’appello aveva riformato, in punto di giurisdizione, la sentenza di questa sezione n. 142/2022, con rimessione del giudizio al giudice del primo grado - ha ritrascritto le contestazioni in fatto e diritto dell’originario atto di citazione, evidenziando che nelle more del giudizio di primo grado il convenuto aveva provveduto alla rifusione dell’importo in linea capitale dovuto a titolo di omesso riversamento in favore del Comune di Milano dell’imposta di soggiorno, residuando così a carico dello stesso la voce di danno da interessi e rivalutazione, quantificato nel prospetto sub par. II della citazione.
Sulla base di tali premesse, la Procura ha, quindi, quantificato gli importi degli accessori residui in adozione del criterio individuato dalla sentenza delle S.U. n. 1702/1995 (rimettendo, tuttavia, alla Sezione l’applicazione di altro criterio giuridico, secondo il noto brocardo iura novit curia), individuando come dies a quo della rivalutazione e interessi le diverse date nelle quali andava a scadere l’obbligo di riversamento dei singoli importi mensili, ossia (cfr. l’art. 8 del Regolamento dell’imposta comunale di soggiorno del Comune di Milano, doc. 10 fascicolo attoreo) il quindicesimo giorno successivo al mese cui l’imposta di riferisce e fino alla data del 31.3.2025.
L’importo dovuto, secondo tali calcoli, ammonterebbe, quindi ad €. 3.681,92.
Con comparsa di risposta datata 14.11.2025, si è costituito il convenuto con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Vallone chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza di un danno erariale concreto ed attuale; nonché la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l’integrale versamento della somma capitale in favore del Comune di Milano.
In via subordinata, escludere ogni condanna a titolo di interessi e rivalutazione con ogni conseguente statuizione sulle spese di giudizio.
All’odierna udienza, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti, il Pubblico Ministero e il difensore del convenuto hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare non può essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dal convenuto, in quanto sulla questione si è formato giudicato interno. Ed infatti, analoga domanda è stata disattesa dalla sentenza di primo grado n. 142/2022 che, dopo aver accertato l’insussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ha poi statuito sulla provvista di giurisdizione, negandola.
L’appello ha poi annullato la sentenza di primo grado solo con riferimento all’impugnato difetto di giurisdizione, sicché il capo della sentenza che ha negato la cessazione della materia del contendere si è consolidato e non può più essere vagliato da questo giudice del rinvio.
2. Non essendovi altre questioni preliminari da decidere, il Collegio può passare ad esaminare il merito della questione controversa.
Come già evidenziato in fatto, l’odierno giudizio è stato incardinato con atto di citazione in riassunzione in cui l’organo requirente ha rappresentato che con sentenza n. 65 del 30.4.2025, la Sezione I centrale d’appello ha riformato, in punto di giurisdizione, la sentenza di questa Sezione n. 142/2022, rimettendo il giudizio al giudice del primo grado, in diversa composizione, affinché definisca il merito della controversia e si pronunci sulle spese anche del grado di appello. Il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sui gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al comune impositore dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla cui stregua i mutamenti normativi, recati dall’art. 180, co. 3, D.L. n. 34/2020, art. 5- quinquies D.L. n. 146/2021, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo contabile dello stesso (ex multis, Sez. II app. n. 275/2022, Sez. I app. n. 30 e n. 107/2023, Sez. III app. nn. 247/2021; 68/2023).
Al riguardo, il Collegio rileva che anche la giurisprudenza maggioritaria di primo grado si è ormai orientata in questo senso (così ex multis Sez. giur. Liguria n. 1/202 e 9/2024; Sez. giur. Lazio nn. 93/2022; 301/2022; 351/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna nn. 325/2021; Sez. giur. Piemonte, Ord. n. 46/ 2022; Sez. giur. Marche n. 19/2022).
Anche questa Sezione giurisdizionale, con pronunce emesse in composizione monocratica nell’ambito di giudizi per resa di conto ex art. 141 e ss. c.g.c., ha, successivamente, aderito all’indirizzo interpretativo favorevole a ritenere la permanenza del rapporto di servizio con l’ente impositore ed il conseguente radicamento della giurisdizione contabile sui gestori che abbiano avuto il maneggio delle imposte incassate e da riversare, per effetto del contenuto concreto degli ulteriori compiti affidatigli con regolamento dall’ente impositore . (Sez. giur. Lombardia, Decreti nn. 5, 6, 7, 8 e 9/2023).
Sulla questione di giurisdizione – stante la definitività della sentenza di appello – si è, quindi, formato il giudicato sicché ogni ulteriore valutazione in merito all’effettivo maneggio dell’imposta incassata è preclusa alle parti e al giudice di rinvio.
3. Tanto premesso, il Collegio, in relazione alla domanda attorea - volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel 2015 e riversate all’ente impositore solo a seguito della citazione in giudizio dinanzi a questa Sezione (nelle more del giudizio di primo grado) - la ritiene fondata nei limiti di seguito spiegati.
In primo luogo, va nuovamente ricordato come l’obbligo di risarcire, oltre alla sorte capitale anche le somme accessorie costituite dalla rivalutazione ed interessi, sia già stato deciso nell’ambito della sentenza di primo grado, non impugnata in appello in relazione a tale capo, sicché nessuna diversa valutazione può farsi nel presente giudizio.
Tuttavia, il Collegio ritiene che il quantum degli importi dovuti debba essere determinato in base a criteri di calcolo diversi da quelli adottati nell’atto di riassunzione.
Ad avviso del Collegio, infatti, appare più corretto applicare la tecnica di adeguamento del valore dell’originaria prestazione ormai costantemente seguita da questa Corte (e in senso conforme, v. Corte di cassazione, n. 9039 del 05/05/2016, nonché la recente Sez. Lombardia n. 124/ 2022), secondo cui la sorte capitale è da rivalutare fino alla data della liquidazione, coincidente con il deposito della sentenza, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, mentre gli interessi legali sono da corrispondere a partire dalla data della liquidazione sulla somma rivalutata (poiché, altrimenti, come osservato nella richiamata pronuncia della Cassazione, si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell’obbligazione).
Peraltro, nel caso in esame è pacifico che la sorte capitale, ovvero l’imposta di soggiorno riscossa nel 2015, non riversata dal convenuto nei termini previsti dal regolamento comunale, è stata comunque pagata nelle more del giudizio di primo grado e precisamente:
· in data 6.10.2021 quanto ad €. 2.2477
· in data 7.3.2022 quanto ad €. 8.523,00.
Anche in ragione di questa pacifica circostanza, non sarebbe corretto far decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data di scadenza dei singoli versamenti fino al 31.3.2025, come indicato dalla Procura, in quanto trattasi di data successiva all’avvenuto pagamento.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, la rivalutazione sulle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno riscossa nel 2015 (non tempestivamente riversate), secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve decorrere dalla data di scadenza di ciascun riversamento (ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo all’incasso, come indicato nella tabella a pag. 13 e ss. dell’atto di riassunzione) e fino alla data dell’avvenuto pagamento e precisamente:
Gennaio 2015 – sorte €. 831,00 rivalutazione dal 15.2.2015 al 16.10.2021 Febbraio 2015 – sorte €. 741,00 rivalutazione dal 15.3.2015 al 16.10.2021 Marzo 2015 – sorte €. 675,00 rivalutazione dal 15.4.2015 al 16.10.2021 Aprile 2015 – sorte €. 432,00 rivalutazione dal 15.5.2015 al 7.03.2022 Maggio 2015 – sorte 1.275,00 rivalutazione dal 15.6.2015 al 7.03.2022 Giugno 2015 – sorte €. 1.182,00 rivalutazione dal 15.7.2015 al 7.03.2022 Luglio 2015 – sorte €. 1.209,00 rivalutazione dal 15.8.2015 al 7.03.2022 Agosto 2015 – sorte €. 1.209,00 rivalutazione dal 15.9.2015 al 7.03.2022 Settembre 2015 – sorte €.993,00 rivalutazione dal 15.10.2015 al 7.03.2022 Ottobre 2015 – sorte €.1.113,00 rivalutazione dal 15.11.2015 al 7.03.2022 Novembre 2015 – sorte €.717,00 rivalutazione dal 15.12.2015 al 7.03.2022 Sulle somme così determinate saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’integrale soddisfo.
4. In ragione della particolarità della vicenda e del parziale accoglimento della domanda il Collegio ritiene sussistere i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:
CO
ME EDY, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vallone (Cod. Fisc. [...]), al pagamento, in favore del Comune di Milano, della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sulle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno per l’anno 2015, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun riversamento mensile ( ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo all’incasso) e fino alla data dell’avvenuto pagamento, oltre interessi legali sulle somme così determinate dalla data della sentenza fino all’integrale soddisfo.
Spese compensate Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Cons. BA Pezzilli) (Pres. Vito Tenore)
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Depositato in segreteria il 09.12.2025 Il Direttore di Segreteria
(SA Carvelli)
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