Sentenza 15 novembre 1977
Massime • 1
L'indagine sulle condizioni economiche dei coniugi, quale criterio concorrente per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia, la quale spiega efficacia rebus sic stantibus, ed e suscettibile di successiva revisione, per il caso di sopravvenienza di apprezzabili mutamenti di dette condizioni, ai sensi dell'art 9 della citata legge. Pertanto, la pendenza di una controversia, idonea ad incidere sulla consistenza del patrimonio dei coniugi, non costituisce motivo di sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, del procedimento vertente sullo scioglimento del matrimonio fra i coniugi medesimi, e sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto la definizione della prima causa non configura indispensabile antecedente logico-giuridico per la decisione della seconda. ( V 1305/77, mass n 385008).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1977, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1977 |
Testo completo
L'indagine sulle condizioni economiche dei coniugi, quale criterio concorrente per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia, la quale spiega efficacia rebus sic stantibus, ed e suscettibile di successiva revisione, per il caso di sopravvenienza di apprezzabili mutamenti di dette condizioni, ai sensi dell'art 9 della citata legge. Pertanto, la pendenza di una controversia, idonea ad incidere sulla consistenza del patrimonio dei coniugi, non costituisce motivo di sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, del procedimento vertente sullo scioglimento del matrimonio fra i coniugi medesimi, e sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto la definizione della prima causa non configura indispensabile antecedente logico-giuridico per la decisione della seconda. ( V 1305/77, mass n 385008).*