Ordinanza collegiale 3 maggio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/08/2025, n. 6913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6913 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06913/2025REG.PROV.COLL.
N. 07287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7287 del 2024, proposto dal
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Associazione Culturale Gli Alcuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
nei confronti
Regione Veneto, Casanova Teatro S.R.L, Teatro Stabile di Genova e Teatro del Buratto di Milano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15213/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale dell’Associazione Culturale “Gli Alcuni”;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione del Ministero della Cultura;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellata l’avvocato Natalia Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ in trattazione l’appello proposto dal Ministero della Cultura avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione II-quater, n. 15213/2024 che ha accolto il ricorso n. 5720/2015 e i motivi aggiunti proposti dall’associazione culturale “Gli Alcuni” per l’annullamento dei seguenti atti:
i) del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo comunicato all’Associazione Culturale “Gli Alcuni” in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) con il quale le è stato comunicato il mancato riconoscimento della qualifica di “ Teatro di rilevante interesse culturale ” ai sensi dell’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014 (recante i nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163) e, conseguentemente, negato l’accesso ai contributi finanziari per questo settore;
ii) del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo con cui è stata negata all'associazione istante anche la qualifica di “ Centro di produzione teatrale ” di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e, conseguentemente, negato l’accesso ai relativi contributi finanziari;
iii) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione consultiva per il teatro.
2. Di seguito si riportano in sintesi le premesse in punto di fatto.
L’associazione culturale “Gli Alcuni” è una compagnia teatrale, fondata nel 1973.
Dà oltre 20 anni, grazie al suo importante contributo nel panorama teatrale, percepiva contributi dal Ministero e nel 2005 otteneva il riconoscimento dello status di “Teatro stabile di innovazione per l’infanzia e la gioventù”.
In data 5 febbraio 2015, in seguito all’intervento della nuova regolamentazione di cui al D.M. 01.07.2014, l’odierna appellata presentava domanda per essere riconosciuta ai sensi dell’art. 11 dello stesso quale “ Teatro di rilevante interesse culturale ” e per ottenere il relativo finanziamento nel triennio 2015-2017.
Il progetto artistico della richiedente, unitamente agli altri progetti pervenuti per il suddetto settore, veniva esaminato dalla Commissione consultiva per il teatro ma otteneva unanime parere negativo all’inserimento nel settore richiesto per mancanza degli obiettivi prefissati nelle Linee guida.
Un tanto veniva comunicato con nota del 06.03.2015, con invito di trasferire l’istanza già presentata ex art. 11 nel settore delle “ Imprese di produzione teatrale ” (art. 14) ovvero in quello degli “ Organismi di programmazione ” (art. 17) e ai relativi contributi, ritenuti più adeguati.
Con nota del 13.3.205 l’associazione chiedeva di essere valutata, in alternativa, per la qualifica di “ Centro di produzione teatrale ” (art. 15) che otteneva riscontro positivo con nota del 19.03.2015 in cui la Direzione Generale per lo spettacolo confermava che “ provvederà a sottoporre la richiesta formulata da codesto Organismo di trasferimento della domanda in questione nel settore Centri di Produzione Teatrale (art. 15) all’esame della Commissione Consultiva per il Teatro nella prossima riunione utile ”.
Seguiva una nuova valutazione dalla Commissione consultiva per il teatro che confermava il parere negativo già in precedenza espresso ritenendo che il progetto non presenti adeguate caratteristiche per essere collocato tra i Centri di produzione. La Commissione esprimeva però parere favorevole all’inserimento della compagine teatrale nel settore delle “ Imprese di produzione teatrale ”.
Il suddetto esito veniva comunicato con nota del 12.5.2015.
3. Avverso i provvedimenti, ritenuti illegittimi e lesivi delle proprie aspettative, l’Associazione Culturale Gli Alcuni proponeva ricorso al T.a.r. Lazio per impugnare, in un primo momento, il provvedimento negativo del 6.3.2015 e di seguito, con ricorso per motivi aggiunti, anche la nota ministeriale del 12.5.2015. La ricorrente in primo grado lamentava violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere, carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e violazione degli artt. 5, comma 6 e 15, 11, 14 e 15 del D.M. 1° luglio 2014, violazione dell’art. 97 Cost.
4. Ad esito del relativo giudizio, il T.a.r. previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze erano state valutate ammissibili ai vari contributi di cui trattasi (art. 11 e art. 15 del D.M.), ritualmente adempiuto dalla ricorrente, ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo (relativo al diniego del riconoscimento della qualifica di “teatro di rilevante interesse culturale”) e il motivo contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti (relativo al diniego del riconoscimento della qualifica di “centro di produzione teatrale”) ritenendo fondato il profilo del difetto di motivazione per genericità della valutazione e per non essere stata formulata una graduatoria di confronto con attribuzione al progetto di un punteggio numerico; il Tar ha quindi annullato entrambi i provvedimenti impugnati, dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso e imposto all’amministrazione “ l’integrale rinnovazione, da parte di una nuova commissione, che procederà a valutare nuovamente la domanda ”.
5. La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Cultura con il ricorso depositato in data 30 settembre 2024, recante istanza di sospensione cautelare, con cui ha censurato l’erroneità della decisione sul difetto di motivazione in quanto fondata su un’errata interpretazione delle norme del decreto ministeriale che disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche richieste.
5.1. Si è costituita in giudizio in resistenza, in data 23 ottobre 2024, l’Associazione Gli Alcuni con memoria contenente appello incidentale, ritualmente notificato a controparte, con cui ha lamentato l’omessa notifica del ricorso in appello a tutti i soggetti coinvolti nel giudizio di primo grado ritenendo necessaria l’integrazione del contraddittorio; nel merito l’associazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in appello e ha proposto impugnazione del capo della sentenza nel quale è stato dichiarato l’assorbimento del motivo con cui aveva censurato l’illegittimità degli atti per mancata acquisizione in via preventiva del parere della Regione Veneto previsto dall’art. 11 del D.M..
5.2. Con ordinanza cautelare, assunta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024, la Sezione ha preso atto che “ l’Associazione Culturale Gli Alcuni in alternativa ha avuto accesso, per il periodo dal 2015 al 2021, al contributo per “Imprese di produzione teatrale” (art. 14, D.M.) e per il triennio dal 2022 – 2024, al contributo per “Centro di produzione teatrale” (art. 15, D.M.) e che potrà partecipare alla nuova edizione per il triennio 2025-2027” e accolto l’istanza del Ministero di sospensione della sentenza ritenendo che “ sulla base di un sommario esame tipico della fase cautelare, e impregiudicata la valutazione sull’eccezione pregiudiziale sollevata dall’appellata, i motivi di fumus e di periculum dedotti dal Ministero per la Cultura possano essere positivamente apprezzati e portare all’accoglimento dell’istanza cautelare anche in considerazione del fatto che una rinnovata valutazione nei termini imposti dal Giudice di prime cure appare di difficile attuazione stante il lungo lasso di tempo trascorso e l’ormai mutata realtà teatrale che rende invero difficile l’effettuazione, ora per allora, di una valutazione oggettiva e comparativa che garantisca parità di trattamento rispetto alle altre realtà teatrali che già risultano essere state valutate sulla base dei criteri di cui al verbale della Commissione del 15 febbraio 2015 preventivamente predisposti e pubblicizzati ”.
6. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, previo deposito di memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. da parte dell’appellata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio non ritiene necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti originari controinteressati le cui istanze sono state valutate ammissibili ai vari contributi di cui trattasi (art. 11 e art. 15 del D.M.), non costituiti nel giudizio di primo grado e risultati all’esito co-soccombenti, per il fatto che gli stessi rispetto all’appello proposto dal Ministero della Cultura assumono adesso la posizione di cointeressati (v. già Cons. Stato, Ad. plen. 7/2004).
2. Passendo al merito, si dà atto che l’appellante con un unico articolato motivo di gravame deduce che il T.a.r. abbia errato a ritenere necessaria l’attribuzione di un punteggio al progetto artistico considerando generica la motivazione addotta nell’escludere il progetto dai contributi previsti per i settori richiesti. A tale riguardo, la difesa erariale fa presente che, in base alla disciplina introdotta dal D.M. 1° luglio 2014, l’accesso ai settori “ Teatro nazionale ” (art. 10) e “ Teatro di rilevante interesse culturale ” (art. 11) in ragione della particolarità di questi organismi, in sede di prima applicazione, presupponeva una preliminare valutazione ai fini del “riconoscimento” dell’organismo da parte della Commissione consultiva competente per materia che si basa su una valutazione che va ben oltre i soli parametri oggettivi e quantitativi indicati dalla normativa. Solo se questa valutazione dà esito positivo, e l’organismo viene inserito in uno di questi settori strategici, si procede allora alla “ valutazione comparativa dei progetti ” il che avviene attraverso l’inserimento nei sottoinsiemi e la valutazione artistica con l’attribuzione dei punteggi di qualità ai fenomeni di cui all’Allegato B del decreto ministeriale e la formazione della graduatoria ai fini del contributo finanziario assegnato al settore di riferimento. Ciò premesso, si ritiene nel caso di specie assolto il dovere di motivazione, perché il provvedimento che ha negato all’associazione appellata il riconoscimento della qualifica di “ Teatro di rilevante interesse culturale ” risulta motivato con richiamo al verbale della Commissione consultiva che ha formulato un giudizio di natura tecnico discrezionale sul progetto artistico della stessa in conformità alle direttive precedentemente fissate e pubblicate, che non sarebbero state considerate dal T.a.r.
Si specifica, infine, che l’Associazione appellata in realtà non è stata esclusa dal finanziamento a valere sul Fondo dello Spettacolo ma è stata ammessa ad altro titolo e negli ultimi dieci anni ha avuto accesso prima al contributo per “ Imprese di produzione teatrale ” (dal 2015 al 2021 pari a 150.000 annui) e poi a quello per “ Centro di Produzione Teatrale ” (dal 2022-2024).
2.1. Il motivo di appello è fondato.
Dall’analisi della normativa di riferimento, in particolare dall’art. 5 del D.M. del 1° luglio 2014 (rubricato: “ Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo ”) si evince con sufficiente chiarezza che la valutazione dei progetti mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di cento punti secondo le categorie e quote dettate alle lettere da a) a c) del comma 2 della citata norma, ai fini del contributo, è preceduta dall’attività di inserimento della “ domanda di progetto triennale ” nei rispettivi “ settori ” di cui all’art. 3, comma 5 del decreto [la lett. a del comma 2 prevede per “ l’ambito teatro ” di cui al Capo II del D.M. la suddivisione nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) centri di produzione teatrale; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione e 7) festival ] e, ove necessario, nei “ sotto-insiemi ” ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D.M.
L’inserimento nei settori costituisce quindi - a tenore della norma - un’attività preliminare che per alcuni ambiti, quelli strategici, presuppone una valutazione della domanda di progetto triennale sulla base della definizione fornita dalla norma e che per questi settori va oltre ai parametri oggettivi e quantitativi indicati dalla norma.
Questo è il caso dei “ Teatri di rilevante interesse culturale ” (in breve TRIC) che, al pari dei “ Teatri nazionali ”, costituiscono un settore particolare per la specificità delle funzioni che svolgono nel contesto teatrale italiano. L’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014 per i TRIC fornisce la seguente definizione “ sono organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell’àmbito della regione di appartenenza ”.
Come rilevato dalla difesa erariale, si tratta di enti che costituiscono forme di presidio teatrale nei territori di riferimento con capacità di interazione con il sistema nazionale. La preventiva qualificazione degli organismi richiedenti nell’ambito di questo settore, come definito dalla citata disposizione, risultava quindi necessaria in sede di prima applicazione del D.M. 1° luglio 2014.
Anche dalla lettura combinata dei disposti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 si trae conferma della doppia fase di valutazione, ossia una prima valutazione in merito allo “ svolgimento di attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell’àmbito della regione di appartenenza ” e una seconda attinente la verifica sui parametri quantitativi e oggettivi specificamente elencati, laddove al comma 2 si prevede “ Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto (che attiene alla successiva valutazione della qualità artistica del progetto – e quindi alla formazione della graduatoria di merito), è concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell’anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all’Allegato D, a condizione che…”.
Con riguardo agli atti del procedimento emerge che la Commissione consultiva, al fine di procedere al riconoscimento dei teatri di cui all’art. 10 e 11, in assenza di maggiori dettagli nel D.M., ha provveduto a fornire preventivamente delle linee orientative per la valutazione degli elementi di originalità che nel complesso identificano i “ Teatri nazionali ” e i “ Teatri di rilevante interesse culturale ” che sono stati approvati in data 17 febbraio 2015 e pubblicati sul sito della Direzione.
Nel verbale della seduta della Commissione consultiva del 3 e 4 marzo 2015, depositato per estratto in giudizio, ma pubblicato in versione integrale sul sito della Direzione generale Spettacolo, si è provveduto prima di valutare le singole domande a specificare ulteriormente la metodologia operativa, le finalità ermeneutiche e si è dato atto che “ le domande non ritenute collocabili dalla Commissione tra i Teatri di rilevante interesse culturale, potranno essere valutate, ai sensi dell’articolo 5, comma 15, a titolo diverso da quello richiesto, nell’ambito delle attività previste dal decreto ”.
Sempre nello stesso verbale la Commissione si è soffermata a lungo anche sulle finalità dei “ Centri di Produzione ”, di cui all’art. 15, quali anelli di congiunzione tra i Teatri nazionali e i Teatri di rilevante interesse culturale a cui associare i soggetti ex teatri stabili per le giovani generazioni, come l’Associazione appellante, che si sono canditati al titolo di teatri di rilevante interesse culturale, rispetto ai quali viene rilevata una “ accurata ed innovativa visione progettuale ”.
Di seguito, la Commissione consultiva ha proceduto ad analizzare i progetti presentati ai sensi dell’art. 11 del D.M., tra cui quello dell’odierna appellante, esprimendo parere sulla collocazione o meno di ogni singolo organismo nel predetto settore sulla base della valutazione espressa seguendo i criteri predefiniti nelle Linee guida. Ha quindi ritenuto di riconoscere alcune realtà teatrali come Teatri di rilevante interesse culturale, mentre per altre realtà è stato ritenuto più idoneo il settore dei Centri di produzione di cui all’art. 15 del D.M. e per altre ancora, come avvenuto per la domanda dell’odierna appellante, la Commissione, ritenendo che non potessero essere qualificate nemmeno come Centri di produzione, ha ritenuto che fossero preferibilmente valutate ad altro titolo.
Sulla domanda di progetto triennale presentata dall’Associazione Gli Alcuni la Commissione ha infine espresso il seguente parere: “ .... il progetto presentato da Gli Alcuni di Treviso, che nel confermare le tradizionali linee di intervento che hanno connotato l’attività nel corso degli anni, non presenta particolari elementi di novità, restando ancorato a una attività sostanzialmente centrata sulla compagnia che gestisce il teatro, anche se in rapporto con il contesto in cui utilmente opera. Esso appare distante dalle connotazioni riportate nelle linee guida di valutazione per i teatri di Rilevante Interesse Culturale, non sembra sviluppare elementi convincenti che possano denotare una evoluzione prospettica e persegue nell’affermare un impianto culturale, artistico e produttivo autoreferenziale. La commissione esprime perplessità anche nel poter considerare il progetto, che mostra diverse debolezze, poco convincente e si scosta in diversi punti dalle linee di valutazione come potenziale espressione di Centro di Produzione, sebbene in passato sia stato riconosciuto come stabile per le nuove generazioni. Pertanto, la Commissione all’unanimità come parere consultivo comunica all’Amministrazione che Gli alcuni di Treviso vadano preferibilmente valutati ad altro titolo, domandando all’Amministrazione stessa un orientamento conseguente sulla scorta anche dei requisiti ”.
Il Collegio, in linea generale, rileva che il potere conferito dalla legge all’Amministrazione nella fattispecie che ci occupa e da quest’ultima esercitato si traduce in un’attività che ha natura di discrezionalità tecnica, sicché la conclusiva valutazione è un giudizio, sindacabile nei casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, oltre che per carenza di istruttoria e di motivazione.
Nel caso in esame, invero, nessuno di questi vizi è rilevabile.
Non si ravvisa il difetto di istruttoria e di motivazione denunciato nei ricorsi di primo grado, in quanto la Commissione consultiva competente in materia ha fornito precise e motivate ragioni tecniche della propria decisione, sia con riferimento al mancato riconoscimento quale TRIC sia come Centro di produzione teatrale.
Invero, le note del 6 marzo 2015 e del 12 maggio 2015 con la quale l’amministrazione ha comunicato all’associazione appellata il mancato riconoscimento quale TRIC, invitandola a presentare domanda nel settore delle Imprese di produzione o degli Organismi di programmazione, e in via subordinata il mancato riconoscimento quale Centro di produzione teatrale fanno richiamo al parere della Commissione consultiva per il teatro espresso nelle sedute del 3/4 marzo 2015 e 24 aprile 2015, conseguentemente, alla motivazione riportata nei verbali di dette sedute ( per relationem) che si ritiene logica, coerente e attinente alle prescrizioni normative e alle linee guida.
In via generale, va ribadito che il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 20/06/2024, n.5520).
Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene fondato il rilievo sulla erroneità della pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto viziati per genericità della motivazione gli atti impugnati.
2.2. In considerazione della fondatezza dei rilievi, l’appello del Ministero dev’essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti.
3. L’accoglimento dell’appello rende tuttavia necessario lo scrutinio del ricorso incidentale con cui la parte appellata ha censurato la sentenza nella parte in cui al punto 13 ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, in particolare il motivo proposto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in primo grado il 6 agosto 2018, concernente la mancata acquisizione del parere della Regione Veneto previsto dall’art. 11, comma 4 del D.M. che renderebbe illegittimo l’operato del Ministero.
Con il suddetto motivo l’associazione aveva censurato l' agere dell'amministrazione per non aver mai coinvolto nella propria istruttoria la Regione Veneto, nella quale opera l'Associazione Culturale Gli Alcuni, non avendo mai chiesto a detta Regione il parere, né trasmesso le domande per ottenere i finanziamenti in questione corredate dalla relativa documentazione.
4.1. La censura oltre ad essere tardivamente proposta è infondata.
L’art.11 comma 4 del D.M. 1° luglio 2014 stabilisce: ” Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso ”.
La tesi sulla necessità di acquisire il parere della Regione in via preventiva su tutte le domande presentate ai fini della contribuzione per il settore TRIC non trova alcun riscontro nella disposizione appena citata e contrasta con il principio di economia procedurale in quanto aggraverebbe il procedimento per la Regione che dovrebbe esprimersi anche in ordine alle domande che in seguito all’istruttoria ministeriale si rivelano carenti dei presupposti di legge o non meritevoli di essere qualificate nel settore richiesto.
Il Collegio ritiene corretto l’ iter proposto dall’amministrazione secondo cui si procede prima alla individuazione dei soggetti ammessi al contributo ai sensi dell’art. 11 mediante il riconoscimento della qualifica di Teatro di rilevante interesse culturale e all’attribuzione del punteggio alla qualità artistica del progetto e, soltanto dopo lo svolgimento di questa fase, va richiesta alla Regione di appartenenza dell’organismo in questione il “parere” previsto dall’art. 11, comma 4 del D.M. ai fini della concessione e della liquidazione del contributo, per la cui concessione è previsto un termine breve di soli 30 gg..
Per le ragioni esposte va respinto l’appello incidentale.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Si ritiene che sussistano giustificati motivi, in considerazione del complesso andamento della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello principale (ricorso RG 7287/2024) per i motivi sopra esposti;
- rigetta l’appello incidentale;
- e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.
Spese compensate. Il contributo unificato è posto definitivamente a carico della parte soccombente;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO