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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
9084, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Rignani Rosa), Parte_1
e
(Avv. Piscopo Damiana Daniela), CP_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 6.9.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con , terminata nel CP_1 giugno 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 29.6.2022 la figlia , riconosciuta Per_1 da entrambi i genitori;
- la vita familiare era stata stabilita in un immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Bari alla v. Marsala 4/D, gravato da mutuo di €500,00 mensili con scadenza del 31.10.2052;
- terminata la relazione sentimentale, il trasferiva il proprio domicilio in CP_1
Triggiano presso l'abitazione dei propri genitori mentre ella continuava a vivere, unitamente alla figlia, presso l'abitazione familiare;
- ella aveva da poco rilevato l'attività d'impresa Bar Dalia srls ritraendo un reddito annuo di €9.364,00;
- per l'acquisto di tale attività il sottoscriveva un finanziamento personale CP_1 di €30.000,00 con scadenza 2033 e ella provvedeva al pagamento dei ratei mensili di €451,00;
- il era operaio con reddito annuo di €16.000,00; CP_1
- il incontrava la figlia in giornate e orari non prestabiliti e non CP_1 provvedeva a contribuire al mantenimento della minore;
1 tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre, prevedendo il pernottamento della figlia presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del quinto anno di età, e l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di €350,00, oltre rivalutazione annuale istat, a decorrere dal giugno 2024 o, in subordine, dalla proposizione della domanda, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia nella misura del 60% e di stabilire che l'assegno unico familiare fosse percepito integralmente dal genitore collocatario.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 14.11.2024 CP_1
, il quale assumeva l'esistenza di ostacoli frapposti dalla in relazione al suo
[...] Parte_1 esercizio del diritto di visita della figlia minore;
chiedeva, pertanto, la regolamentazione del detto diritto, prevedendo il pernotto della minore presso l'abitazione paterna dal compimento del terzo anno di età della figlia. Assumeva, inoltre, di percepire uno stipendio mensile di €1.271,00 e di aver provveduto sino all'agosto 2024 a pagare integralmente la rata di mutuo, ragione per la quale non aveva potuto corrispondere altre somme a titolo di mantenimento. Chiedeva, pertanto, dovendo stipulare un contratto di locazione, di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento della somma mensile di €200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata in presenza, si procedeva all'audizione delle parti presenti.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa era rinviata per la discussione orale senza assunzione di ulteriori prove.
All'udienza del 7.5.2025 era rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 24.9.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 473 bis
17 n. 2 cpc depositata dalla parte attrice: l'art. cit. prevede che 'Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova
e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole
2 indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.'.
Ebbene, nella specie, parte ricorrente, oltre a depositare le memorie previste dal primo e dall'ultimo commo dell'art. 473 bis 17 cpc, ha depositato un ulteriore memoria (quella di cui al secondo comma) irritualmente.
Parimenti inammissibile, perché non prevista dall'art. 473 bis 22 ultimo comma cpc, è la comparsa conclusionale depositata dalla parte resistente.
Tanto precisato, si osserva che è incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C.
e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente è emersa una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola . Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare Per_1 un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare la piccola in maniera Per_1 condivisa ai genitori.
La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età.
Deve essere inoltre accolta la domanda della ricorrente di assegnazione in suo favore della casa coniugale perché vi abiti con la figlia minore: come noto, l'assegnazione della casa familiare viene disposta al fine di assicurare alla prole la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità i riferimenti affettivi utili ad una crescita serena. Infatti, l'art. 337-sexies c.p.c. dispone espressamente che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse della prole.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto
3 equilibrato con il genitore non collocatario. Coerentemente con la prassi di questo
Tribunale, gli incontri padre-figlia andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal Per_1 terzo anno di età della piccola, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo, precisando che trattasi di un calendario orientativo e che le parti potranno modulare gli incontri padre-figlia in maniera maggiormente rispondente alle esigenze di salute/studio/svago della minore e ai rispettivi impegni lavorativi.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia,
a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €250,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina che a breve compirà il terzo anno di età e della capacità reddituale delle parti: da quanto emerso dalle rispettive difese e allegazioni documentali, la Parte_1 ha da poco rilevato un'attività ed è gravata dal pagamento della rata di finanziamento e del 50% della rata di mutuo della casa familiare e il percepisce, secondo quanto CP_1 emerso dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti, uno stipendio mensile di circa
€1.400,00 ed è gravato dal pagamento del 50% della rata di mutuo della casa familiare.
Non può non osservarsi, poi, che la ricorrente è assegnataria della casa coniugale, in comproprietà tra le parti: a prescindere dalla indiscussa funzione di conservare l'habitat familiare dei figli suddetti, non può negarsi che la decisione riguardante l'assegnazione della casa familiare ha dei riflessi economici, sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi sia che appartenga a terzi, perché consente al genitore collocatario di evitare (in tutto o in parte) le spese per reperire una nuova abitazione. Pertanto, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo, come detto, finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il genitore assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altra parte di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (cfr Cass. 8764/2023).
Con riferimento al caso di specie, poi, come detto, il è gravato dal pagamento CP_1 della rata di muto per la detta abitazione nella misura del 50% del totale, pari a circa
€250,00.
4 Non rileva, per contro, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in parola, l'intenzione del di stipulare un contratto di locazione, non essendovi CP_1 prova alcuna in tale senso.
Conseguentemente, il è tenuto a versare, entro il 10 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dalla proposizione della domanda, alla ricorrente la somma di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del
Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario Parte_1 della minore.
In merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento di arretrati relativi alle spese di mantenimento della figlia da lei sostenute dalla nascita, rileva il Collegio che si tratta di domanda inammissibile nel presente giudizio.
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti alla luce dell'esito complessivo della lite e delle domande articolare in atti (la ricorrente è soccombente in relazione al pernottamento a decorrere dal quinto anno di età; il resistente ha aderito alle avverse richieste, contestando la richiesta di pernotto dal 5^ anno di età della minore e il quantum richiesto a titolo di contributo dalla controparte) ed essendo le decisioni state assunte nell'interesse della minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] CP_1 conclusione, così provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita in Bari alla v. Marsala 4/D alla Parte_1
perché vi abiti con la figlia minore;
[...]
4) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore:
a) sino al compimento del terzo anno di età: n. 03 pomeriggi a settimana, da individuarsi preferibilmente (salvo diverso accordo tra le parti) il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:00; a week end alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
• dal terzo anno di età (il cui compimento è ormai prossimo), fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle 20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 25
5 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore
21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
la figlia trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi;
5) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 4) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
[...]
, la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
7) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
8) dispone che l'assegno unico universale spetti alla;
Parte_1
9) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati;
10) dichiara compensate le spese di giudizio;
11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
6
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
9084, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Rignani Rosa), Parte_1
e
(Avv. Piscopo Damiana Daniela), CP_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 6.9.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con , terminata nel CP_1 giugno 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 29.6.2022 la figlia , riconosciuta Per_1 da entrambi i genitori;
- la vita familiare era stata stabilita in un immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Bari alla v. Marsala 4/D, gravato da mutuo di €500,00 mensili con scadenza del 31.10.2052;
- terminata la relazione sentimentale, il trasferiva il proprio domicilio in CP_1
Triggiano presso l'abitazione dei propri genitori mentre ella continuava a vivere, unitamente alla figlia, presso l'abitazione familiare;
- ella aveva da poco rilevato l'attività d'impresa Bar Dalia srls ritraendo un reddito annuo di €9.364,00;
- per l'acquisto di tale attività il sottoscriveva un finanziamento personale CP_1 di €30.000,00 con scadenza 2033 e ella provvedeva al pagamento dei ratei mensili di €451,00;
- il era operaio con reddito annuo di €16.000,00; CP_1
- il incontrava la figlia in giornate e orari non prestabiliti e non CP_1 provvedeva a contribuire al mantenimento della minore;
1 tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre, prevedendo il pernottamento della figlia presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del quinto anno di età, e l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di €350,00, oltre rivalutazione annuale istat, a decorrere dal giugno 2024 o, in subordine, dalla proposizione della domanda, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia nella misura del 60% e di stabilire che l'assegno unico familiare fosse percepito integralmente dal genitore collocatario.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 14.11.2024 CP_1
, il quale assumeva l'esistenza di ostacoli frapposti dalla in relazione al suo
[...] Parte_1 esercizio del diritto di visita della figlia minore;
chiedeva, pertanto, la regolamentazione del detto diritto, prevedendo il pernotto della minore presso l'abitazione paterna dal compimento del terzo anno di età della figlia. Assumeva, inoltre, di percepire uno stipendio mensile di €1.271,00 e di aver provveduto sino all'agosto 2024 a pagare integralmente la rata di mutuo, ragione per la quale non aveva potuto corrispondere altre somme a titolo di mantenimento. Chiedeva, pertanto, dovendo stipulare un contratto di locazione, di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento della somma mensile di €200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata in presenza, si procedeva all'audizione delle parti presenti.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa era rinviata per la discussione orale senza assunzione di ulteriori prove.
All'udienza del 7.5.2025 era rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 24.9.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 473 bis
17 n. 2 cpc depositata dalla parte attrice: l'art. cit. prevede che 'Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova
e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole
2 indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.'.
Ebbene, nella specie, parte ricorrente, oltre a depositare le memorie previste dal primo e dall'ultimo commo dell'art. 473 bis 17 cpc, ha depositato un ulteriore memoria (quella di cui al secondo comma) irritualmente.
Parimenti inammissibile, perché non prevista dall'art. 473 bis 22 ultimo comma cpc, è la comparsa conclusionale depositata dalla parte resistente.
Tanto precisato, si osserva che è incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C.
e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente è emersa una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola . Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare Per_1 un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare la piccola in maniera Per_1 condivisa ai genitori.
La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età.
Deve essere inoltre accolta la domanda della ricorrente di assegnazione in suo favore della casa coniugale perché vi abiti con la figlia minore: come noto, l'assegnazione della casa familiare viene disposta al fine di assicurare alla prole la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità i riferimenti affettivi utili ad una crescita serena. Infatti, l'art. 337-sexies c.p.c. dispone espressamente che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse della prole.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto
3 equilibrato con il genitore non collocatario. Coerentemente con la prassi di questo
Tribunale, gli incontri padre-figlia andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal Per_1 terzo anno di età della piccola, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo, precisando che trattasi di un calendario orientativo e che le parti potranno modulare gli incontri padre-figlia in maniera maggiormente rispondente alle esigenze di salute/studio/svago della minore e ai rispettivi impegni lavorativi.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia,
a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €250,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina che a breve compirà il terzo anno di età e della capacità reddituale delle parti: da quanto emerso dalle rispettive difese e allegazioni documentali, la Parte_1 ha da poco rilevato un'attività ed è gravata dal pagamento della rata di finanziamento e del 50% della rata di mutuo della casa familiare e il percepisce, secondo quanto CP_1 emerso dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti, uno stipendio mensile di circa
€1.400,00 ed è gravato dal pagamento del 50% della rata di mutuo della casa familiare.
Non può non osservarsi, poi, che la ricorrente è assegnataria della casa coniugale, in comproprietà tra le parti: a prescindere dalla indiscussa funzione di conservare l'habitat familiare dei figli suddetti, non può negarsi che la decisione riguardante l'assegnazione della casa familiare ha dei riflessi economici, sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi sia che appartenga a terzi, perché consente al genitore collocatario di evitare (in tutto o in parte) le spese per reperire una nuova abitazione. Pertanto, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo, come detto, finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il genitore assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altra parte di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (cfr Cass. 8764/2023).
Con riferimento al caso di specie, poi, come detto, il è gravato dal pagamento CP_1 della rata di muto per la detta abitazione nella misura del 50% del totale, pari a circa
€250,00.
4 Non rileva, per contro, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento in parola, l'intenzione del di stipulare un contratto di locazione, non essendovi CP_1 prova alcuna in tale senso.
Conseguentemente, il è tenuto a versare, entro il 10 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dalla proposizione della domanda, alla ricorrente la somma di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del
Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario Parte_1 della minore.
In merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento di arretrati relativi alle spese di mantenimento della figlia da lei sostenute dalla nascita, rileva il Collegio che si tratta di domanda inammissibile nel presente giudizio.
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti alla luce dell'esito complessivo della lite e delle domande articolare in atti (la ricorrente è soccombente in relazione al pernottamento a decorrere dal quinto anno di età; il resistente ha aderito alle avverse richieste, contestando la richiesta di pernotto dal 5^ anno di età della minore e il quantum richiesto a titolo di contributo dalla controparte) ed essendo le decisioni state assunte nell'interesse della minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] CP_1 conclusione, così provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita in Bari alla v. Marsala 4/D alla Parte_1
perché vi abiti con la figlia minore;
[...]
4) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore:
a) sino al compimento del terzo anno di età: n. 03 pomeriggi a settimana, da individuarsi preferibilmente (salvo diverso accordo tra le parti) il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:00; a week end alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
• dal terzo anno di età (il cui compimento è ormai prossimo), fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle 20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 25
5 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore
21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
la figlia trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi;
5) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 4) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
[...]
, la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
7) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
8) dispone che l'assegno unico universale spetti alla;
Parte_1
9) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati;
10) dichiara compensate le spese di giudizio;
11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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