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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1528/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliato in VIA LIVORNO 1 CATANIA;
rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. BIONDI ROSA ELISA e dall'avv. VILLANTI GIOACCHINO, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 363/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 22.1.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 6.3.2018,
veniva ingiunto a e il pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_1 Controparte_2
della complessiva somma di € 25.247,69 oltre interessi convenzionali al Controparte_3
tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo, sempre entro il limite del tasso soglia previsto dalla legge n°108/96, oltre le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio. A sostegno del proposto ricorso monitorio esponeva che in data 15.02.2017 Parte_1
approvava la richiesta di finanziamento diretto in favore della in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, concedendo, con contratto del 23.03.2017, la linea di credito relativa ad un finanziamento di € 25.100,00 da rimborsare in n.60 rate mensili comprensive di sorte capitale ed interessi decorrenti dal 5.5.2017 e sino al 5.4.2022, assistito da garanzia di Controparte_5
dell'80% e degli ingiunti e , giusta sottoscrizione in data 23.3.2017 di Controparte_2 CP_1
fideiussioni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 32.630,00.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione CP_1 Controparte_2
avverso il d.i. n. 363/2018 innanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, la revoca del predetto decreto ingiuntivo,
disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento e sulle lettere di fideiussioni ed eccependo l'inefficacia del contratto di finanziamento atteso che alla data della sottoscrizione
[...]
non era più legale rappr.te della per essersi dimesso dalla carica di CP_2 CP_4
amministratore e sostituito da altro soggetto, giusta delibera assembleare del 13.3.2017, iscritta nel
Registro delle Imprese il 20.3.2017. Gli opponenti spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2
dell'importo di € 15.000,00 o di quella diversa somma accertata in corso di causa anche in via equitativa ed in favore di dell'importo di € 10.000,00 o di quella diversa somma CP_1
accertata in corso di causa anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni.
In corso di causa veniva disposta CTU grafologica per svolgere gli accertamenti sulle sottoscrizioni apposte rispettivamente sul contratto di finanziamento del 23.03.2017 e sulle lettere di fideiussione del
23.03.2017.
Depositato l'elaborato peritale, il giudizio veniva deciso con sentenza n.1317/2022, con la quale il
Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite e ponendo a carico degli opponenti quelle liquidate in favore del CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico Controparte_3
motivo.
pagina 3 di 9 Si sono costituiti gli appellati per chiedere il rigetto del proposto gravame e per proporre appello incidentale con querela di falso avverso il capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'autografia delle firme presenti nel contratto di finanziamento e nelle lettere di fideiussione.
All'udienza del 19.2.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello proposto da appare fondato e merita, quindi, di essere accolto Controparte_3
per quanto di giustizia.
Con l'unico motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'inefficacia del contratto di finanziamento perché sottoscritto da
“falsus procurator” e non ha riconosciuto efficacia ratificante da parte del rappresentato (la CP_4
[...
ex art.1399 cc alla contabile di pagamento disposta a beneficio della società in data 24.3.2017.
Al riguardo il Giudice a quo, tenendo conto delle conclusioni rassegnate dal CTU grafologo, il quale ha accertato la autografia delle firme apposte dagli odierni appellati nel contratto di finanziamento e nelle lettere fideiussioni, ha così motivato: “Acclarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da
[...]
in calce alla scrittura di finanziamento del 23.III.2017 nella qualità di legale rappresentante CP_2
della (il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n. Controparte_4
161/2017 del 02.XI.2017), merita per contro accoglimento l'eccezione di difetto degli ivi spesi poteri
rappresentativi della società mutuataria;
come documentato dagli opponenti, infatti, con delibera del
13.III.2017 iscritta nel R.I. in data 20.III.2017, vale a dire tre giorni prima della stipula del contratto
per cui è causa, l'assemblea della ha nominato proprio A.U. e legale rappresentante, CP_4 CP_4
in sostituzione del dimissionario il sig. (cfr. delibera e Controparte_2 Controparte_6
visura camerale in atti); in difetto di documentazione atta a comprovare la ratifica dell'operato del
pagina 4 di 9 falso rappresentante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1399, comma primo, c.c. - a mente del quale
in ipotesi di contratto concluso da rappresentante sprovvisto dei poteri “il contratto può essere
ratificato dall'interessato con la osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”, ovvero
nella stessa forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 117, commi primo e terzo, T.U.B. per il
contratto di mutuo per cui è causa -, deve conseguentemente ritenersi l'inefficacia assoluta del
contratto e - conseguentemente, ex art. 1939 c.c. - delle azionate obbligazioni fideiussorie accessorie.
Non può invero riconoscersi valore di efficace ratifica tacita del mutuo e delle ivi esposte condizioni
economiche al non rifiutato accredito dell'erogato finanziamento, la giurisprudenza della Suprema
Corte avendo chiarito che, ancorché nei contratti soggetti ad onere formale la ratifica non richieda
l'espressa manifestazione per iscritto della volontà di appropriarsi degli effetti del contratto e possa
dunque essere manifestata in modo implicito, purché in forma scritta, la stessa deve comunque
risultare da atto scritto proveniente dal dominus e atto a manifestarne in modo inequivoco una volontà
incompatibile con quella di rifiutare l'operato del falsus procurator, funzione efficacemente assolta -
ad esempio - da una quietanza o dal rilascio di procura alle liti per la proposizione di giudizio relativo
al contratto (cfr. CASS. n. 2617/2021; CASS. n. 4794/1999).
Attesane la fondatezza in parte qua, la proposta opposizione merita dunque accoglimento, con
conseguente doverosa revoca del d.i. opposto;
del tutto infondata, per contro, è la riconvenzionale
risarcitoria proposta dagli opponenti, la quale va perciò disattesa”.
Ritiene questa Corte di potere condividere solo in parte quanto sostenuto dal primo Giudice. Ed invero,
se per un verso è assolutamente corretto ed incontestabile che nessuna valore di ratifica tacita può
essere attribuito alla contabile di pagamento disposta dal Confidi a beneficio della in data CP_4
24.3.2017, atteso che per pacifica giurisprudenza “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta pagina 5 di 9 "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita -
purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus",
incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere” (v. Cass. 2617/21, citata anche nella sentenza appellata), non può, invece, convenirsi con quanto affermato dal primo Giudice in punto alle conseguenze che dalla inefficacia del contratto di finanziamento sarebbero derivate per i fideiussori. Ed invero, l'art. 2, n.3, della fideiussione recita testualmente: “In deroga all'art.1945 cc il garante non potrà opporre al le eccezioni che spettano all'obbligato principale” (v. lettere CP_3
di fideiussione sottoscritte da e da in data 23.3.2017, allegate in atti). CP_1 Controparte_2
Dal tenore letterale della clausola, espressamente accettata dai garanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cc, consegue l'impossibilità per i fideiussori di opporre al finanziatore le eccezioni spettanti all'obbligato principale, tra cui va certamente fatta rientrare anche quella di inefficacia del contratto principale perché sottoscritto da “falsus procurator”. Del resto, se in forza della clausola sopra trascritta è fatto divieto ai fideiussori di opporre al finanziatore le eccezioni di nullità e di annullabilità
del contratto spettanti all'obbligato principale, alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'eccezione di inefficacia del contratto.
In ragione di ciò i fideiussori, le cui sottoscrizioni apposte alle lettere di garanzia sottoscritte il
23.3.2017 sono state accertate come autografe, sono, quindi, obbligati al pagamento delle somme pretese dall'appellante, al netto di quanto già corrisposto da In proposito, Controparte_5
l'appellante ha rappresentato che dietro espressa richiesta, ha bonificato, in Controparte_7
data 11.4.2018, la somma di € 20.080,00, subentrando così nei diritti del Confidi per il recupero della pagina 6 di 9 predetta somma ed acquisendo il diritto di rivalersi sulla società debitrice e sui suoi garanti. I
fideiussori, pertanto, devono essere condannati al pagamento in favore di Parte_2
della residua somma di €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE CON QUERELA DI FALSO
Gli appellati hanno proposto appello incidentale con querela di falso avverso il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'autografia delle sottoscrizioni da loro apposte.
L'appello incidentale è inammissibile atteso che gli appellati si sono limitati a richiamare le osservazioni alla consulenza svolta in primo grado ed in merito alle quali il nominato CTU,
appositamente richiamato dal primo Giudice, ha offerto chiare ed esaustive spiegazioni, confermando le conclusioni già rassegnate.
La proposta querela di falso deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.221 cpc. Ed invero, se per un verso la querela di falso è ammissibile anche dopo la verificazione della scrittura privata disconosciuta allorquando “ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento” (v. Cass. 2152/21, richiamata anche dagli appellati), ritiene questa Corte
che, nel caso che occupa, la querela di falso non superi lo sbarramento, previsto a pena di nullità,
imposto dall'art.221 cpc a tenore del quale “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”. Gli appellanti incidentali, infatti, si sono limitati a chiedere
“(i) di ampliare, nei limiti del possibile, il campo di indagine chiedendo al Giudice di autorizzare non
solo l'acquisizione di nuove scritture risalenti a momenti meno vicini alla fase di verifica, come quelle
pagina 7 di 9 comunque indicate rinvenibili in atti o, eventualmente su atti pubblici possibilmente coevi (come ad
esempio l'originale della Procura speciale rilasciata dal Sig. in data 9.03.2017 e CP_1
prodotta in copia sub doc. n.6 in allegato all'atto di citazione in opposizione - doc. 2 e l'originale
dell'Atto di cessione di quote sottoscritto dal Sig. in data 7.06.2017 prodotta in Controparte_2
copia sub doc. n.7 in allegato all'atto di citazione in opposizione - doc. 2); (ii) di eseguire uno studio
accurato e approfondito delle scritture di verifica in cui i consulenti di parte possano essere presenti e
valutare insieme al Ctu i relativi dati;
(iii) di tenere nella debita considerazione le prescrizioni tecnico-
scientifiche in materia che impongono di partire dalle differenze tra le firme e non dalle somiglianze”
(v. pag. 18 della comparsa di costituzione con appello incidentale). Appare assolutamente evidente ed incontestabile la mancata indicazione degli elementi di prova ed ancor più delle prove della falsità,
richiesti a pena di nullità della querela dalla norma sopra trascritta.
Per tali motivi l'appello incidentale con querela di falso deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del d.i. opposto,
[...]
e devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'appellante CP_2 CP_1
di €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.1317/22 del Tribunale di Ragusa, conferma la già disposta revoca del d.i. opposto e condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'appellante di Controparte_2 CP_1
pagina 8 di 9 €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale con querela di falso.
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellante liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliato in VIA LIVORNO 1 CATANIA;
rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. BIONDI ROSA ELISA e dall'avv. VILLANTI GIOACCHINO, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 363/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 22.1.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 6.3.2018,
veniva ingiunto a e il pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_1 Controparte_2
della complessiva somma di € 25.247,69 oltre interessi convenzionali al Controparte_3
tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo, sempre entro il limite del tasso soglia previsto dalla legge n°108/96, oltre le spese ed i compensi professionali del procedimento monitorio. A sostegno del proposto ricorso monitorio esponeva che in data 15.02.2017 Parte_1
approvava la richiesta di finanziamento diretto in favore della in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, concedendo, con contratto del 23.03.2017, la linea di credito relativa ad un finanziamento di € 25.100,00 da rimborsare in n.60 rate mensili comprensive di sorte capitale ed interessi decorrenti dal 5.5.2017 e sino al 5.4.2022, assistito da garanzia di Controparte_5
dell'80% e degli ingiunti e , giusta sottoscrizione in data 23.3.2017 di Controparte_2 CP_1
fideiussioni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 32.630,00.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione CP_1 Controparte_2
avverso il d.i. n. 363/2018 innanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, la revoca del predetto decreto ingiuntivo,
disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento e sulle lettere di fideiussioni ed eccependo l'inefficacia del contratto di finanziamento atteso che alla data della sottoscrizione
[...]
non era più legale rappr.te della per essersi dimesso dalla carica di CP_2 CP_4
amministratore e sostituito da altro soggetto, giusta delibera assembleare del 13.3.2017, iscritta nel
Registro delle Imprese il 20.3.2017. Gli opponenti spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2
dell'importo di € 15.000,00 o di quella diversa somma accertata in corso di causa anche in via equitativa ed in favore di dell'importo di € 10.000,00 o di quella diversa somma CP_1
accertata in corso di causa anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni.
In corso di causa veniva disposta CTU grafologica per svolgere gli accertamenti sulle sottoscrizioni apposte rispettivamente sul contratto di finanziamento del 23.03.2017 e sulle lettere di fideiussione del
23.03.2017.
Depositato l'elaborato peritale, il giudizio veniva deciso con sentenza n.1317/2022, con la quale il
Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite e ponendo a carico degli opponenti quelle liquidate in favore del CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico Controparte_3
motivo.
pagina 3 di 9 Si sono costituiti gli appellati per chiedere il rigetto del proposto gravame e per proporre appello incidentale con querela di falso avverso il capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'autografia delle firme presenti nel contratto di finanziamento e nelle lettere di fideiussione.
All'udienza del 19.2.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello proposto da appare fondato e merita, quindi, di essere accolto Controparte_3
per quanto di giustizia.
Con l'unico motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'inefficacia del contratto di finanziamento perché sottoscritto da
“falsus procurator” e non ha riconosciuto efficacia ratificante da parte del rappresentato (la CP_4
[...
ex art.1399 cc alla contabile di pagamento disposta a beneficio della società in data 24.3.2017.
Al riguardo il Giudice a quo, tenendo conto delle conclusioni rassegnate dal CTU grafologo, il quale ha accertato la autografia delle firme apposte dagli odierni appellati nel contratto di finanziamento e nelle lettere fideiussioni, ha così motivato: “Acclarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da
[...]
in calce alla scrittura di finanziamento del 23.III.2017 nella qualità di legale rappresentante CP_2
della (il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n. Controparte_4
161/2017 del 02.XI.2017), merita per contro accoglimento l'eccezione di difetto degli ivi spesi poteri
rappresentativi della società mutuataria;
come documentato dagli opponenti, infatti, con delibera del
13.III.2017 iscritta nel R.I. in data 20.III.2017, vale a dire tre giorni prima della stipula del contratto
per cui è causa, l'assemblea della ha nominato proprio A.U. e legale rappresentante, CP_4 CP_4
in sostituzione del dimissionario il sig. (cfr. delibera e Controparte_2 Controparte_6
visura camerale in atti); in difetto di documentazione atta a comprovare la ratifica dell'operato del
pagina 4 di 9 falso rappresentante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1399, comma primo, c.c. - a mente del quale
in ipotesi di contratto concluso da rappresentante sprovvisto dei poteri “il contratto può essere
ratificato dall'interessato con la osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”, ovvero
nella stessa forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 117, commi primo e terzo, T.U.B. per il
contratto di mutuo per cui è causa -, deve conseguentemente ritenersi l'inefficacia assoluta del
contratto e - conseguentemente, ex art. 1939 c.c. - delle azionate obbligazioni fideiussorie accessorie.
Non può invero riconoscersi valore di efficace ratifica tacita del mutuo e delle ivi esposte condizioni
economiche al non rifiutato accredito dell'erogato finanziamento, la giurisprudenza della Suprema
Corte avendo chiarito che, ancorché nei contratti soggetti ad onere formale la ratifica non richieda
l'espressa manifestazione per iscritto della volontà di appropriarsi degli effetti del contratto e possa
dunque essere manifestata in modo implicito, purché in forma scritta, la stessa deve comunque
risultare da atto scritto proveniente dal dominus e atto a manifestarne in modo inequivoco una volontà
incompatibile con quella di rifiutare l'operato del falsus procurator, funzione efficacemente assolta -
ad esempio - da una quietanza o dal rilascio di procura alle liti per la proposizione di giudizio relativo
al contratto (cfr. CASS. n. 2617/2021; CASS. n. 4794/1999).
Attesane la fondatezza in parte qua, la proposta opposizione merita dunque accoglimento, con
conseguente doverosa revoca del d.i. opposto;
del tutto infondata, per contro, è la riconvenzionale
risarcitoria proposta dagli opponenti, la quale va perciò disattesa”.
Ritiene questa Corte di potere condividere solo in parte quanto sostenuto dal primo Giudice. Ed invero,
se per un verso è assolutamente corretto ed incontestabile che nessuna valore di ratifica tacita può
essere attribuito alla contabile di pagamento disposta dal Confidi a beneficio della in data CP_4
24.3.2017, atteso che per pacifica giurisprudenza “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta pagina 5 di 9 "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita -
purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus",
incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere” (v. Cass. 2617/21, citata anche nella sentenza appellata), non può, invece, convenirsi con quanto affermato dal primo Giudice in punto alle conseguenze che dalla inefficacia del contratto di finanziamento sarebbero derivate per i fideiussori. Ed invero, l'art. 2, n.3, della fideiussione recita testualmente: “In deroga all'art.1945 cc il garante non potrà opporre al le eccezioni che spettano all'obbligato principale” (v. lettere CP_3
di fideiussione sottoscritte da e da in data 23.3.2017, allegate in atti). CP_1 Controparte_2
Dal tenore letterale della clausola, espressamente accettata dai garanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cc, consegue l'impossibilità per i fideiussori di opporre al finanziatore le eccezioni spettanti all'obbligato principale, tra cui va certamente fatta rientrare anche quella di inefficacia del contratto principale perché sottoscritto da “falsus procurator”. Del resto, se in forza della clausola sopra trascritta è fatto divieto ai fideiussori di opporre al finanziatore le eccezioni di nullità e di annullabilità
del contratto spettanti all'obbligato principale, alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'eccezione di inefficacia del contratto.
In ragione di ciò i fideiussori, le cui sottoscrizioni apposte alle lettere di garanzia sottoscritte il
23.3.2017 sono state accertate come autografe, sono, quindi, obbligati al pagamento delle somme pretese dall'appellante, al netto di quanto già corrisposto da In proposito, Controparte_5
l'appellante ha rappresentato che dietro espressa richiesta, ha bonificato, in Controparte_7
data 11.4.2018, la somma di € 20.080,00, subentrando così nei diritti del Confidi per il recupero della pagina 6 di 9 predetta somma ed acquisendo il diritto di rivalersi sulla società debitrice e sui suoi garanti. I
fideiussori, pertanto, devono essere condannati al pagamento in favore di Parte_2
della residua somma di €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE CON QUERELA DI FALSO
Gli appellati hanno proposto appello incidentale con querela di falso avverso il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'autografia delle sottoscrizioni da loro apposte.
L'appello incidentale è inammissibile atteso che gli appellati si sono limitati a richiamare le osservazioni alla consulenza svolta in primo grado ed in merito alle quali il nominato CTU,
appositamente richiamato dal primo Giudice, ha offerto chiare ed esaustive spiegazioni, confermando le conclusioni già rassegnate.
La proposta querela di falso deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.221 cpc. Ed invero, se per un verso la querela di falso è ammissibile anche dopo la verificazione della scrittura privata disconosciuta allorquando “ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento” (v. Cass. 2152/21, richiamata anche dagli appellati), ritiene questa Corte
che, nel caso che occupa, la querela di falso non superi lo sbarramento, previsto a pena di nullità,
imposto dall'art.221 cpc a tenore del quale “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”. Gli appellanti incidentali, infatti, si sono limitati a chiedere
“(i) di ampliare, nei limiti del possibile, il campo di indagine chiedendo al Giudice di autorizzare non
solo l'acquisizione di nuove scritture risalenti a momenti meno vicini alla fase di verifica, come quelle
pagina 7 di 9 comunque indicate rinvenibili in atti o, eventualmente su atti pubblici possibilmente coevi (come ad
esempio l'originale della Procura speciale rilasciata dal Sig. in data 9.03.2017 e CP_1
prodotta in copia sub doc. n.6 in allegato all'atto di citazione in opposizione - doc. 2 e l'originale
dell'Atto di cessione di quote sottoscritto dal Sig. in data 7.06.2017 prodotta in Controparte_2
copia sub doc. n.7 in allegato all'atto di citazione in opposizione - doc. 2); (ii) di eseguire uno studio
accurato e approfondito delle scritture di verifica in cui i consulenti di parte possano essere presenti e
valutare insieme al Ctu i relativi dati;
(iii) di tenere nella debita considerazione le prescrizioni tecnico-
scientifiche in materia che impongono di partire dalle differenze tra le firme e non dalle somiglianze”
(v. pag. 18 della comparsa di costituzione con appello incidentale). Appare assolutamente evidente ed incontestabile la mancata indicazione degli elementi di prova ed ancor più delle prove della falsità,
richiesti a pena di nullità della querela dalla norma sopra trascritta.
Per tali motivi l'appello incidentale con querela di falso deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del d.i. opposto,
[...]
e devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'appellante CP_2 CP_1
di €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.1317/22 del Tribunale di Ragusa, conferma la già disposta revoca del d.i. opposto e condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'appellante di Controparte_2 CP_1
pagina 8 di 9 €.4.447,69, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 1,00% + 2% di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale con querela di falso.
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellante liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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