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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.231/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Reccia (cod. fisc.
) e con questo elett.te dom.to in San Cipriano C.F._2
d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1 ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2025, il predetto ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore dello stesso, Controparte_1
della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2024/25.
In esecuzione di questo contratto, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non ha loro riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_1
in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_2
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo
Pag. 2 di 9 pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettare la domanda per CP_1
carenza di legittimazione attiva, essendo il ricorrente, diversamente da quanto esposto nel ricorso introduttivo, appartenente al personale educativo e non al personale docente.
In ultimo, parte resistente chiede che sia dichiarata “inammissibile ed infondata la pretesa oggetto di causa relativa all'a.s. 2024/25 in quanto destituita di fondamento sia nell'an che nel quantum, essendo il ricorrente contrattualizzato, per l'a.s. in corso, con incarico di personale educativo a decorrenza 03.10.2024 e cessazione al 31.08.2025, diversamente da quanto esposto nel ricorso introduttivo laddove viene indicata quale scadenza contrattuale il 30.06.2025, e quindi fruitore ex lege del beneficio che gli verrà attribuito nell'a.s. in corso secondo l'importo da definirsi come per legge con apposito decreto attuativo” nonché la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Pag. 3 di 9 Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 03.10.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contr Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente, in riferimento alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, va osservato da un lato che lo stesso allega e fornisce prova di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, come sopra specificato.
La prova documentale, fornita dal ricorrente e precostituita dal contratto di assunzione di incarico a tempo determinato, prova il fatto che lo stesso ha svolto attività come docente nel predetto anno scolastico dal momento in cui è stato autorizzato all'insegnamento.
Pertanto, è inconferente l'appartenenza del ricorrente al personale A.T.A., in quanto ciò che rileva è l'attività di docenza effettivamente prestata, che giustifica l'esigenza di garantire allo stesso l'eguale trattamento degli altri
Pag. 4 di 9 docenti sotto il profilo dell'aggiornamento e dello sviluppo delle competenze professionali.
Inoltre, va rilevato che dagli atti emerge che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico, come si evince dalle graduatorie prodotte.
Sul punto, va richiamato l'art. 70 C.C.N.L. 2019-2021 ai sensi del quale “1.
Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di docenza nell'a.s.
2024/2025 con contratto decorrente dal 03.10.2024 al 31.08.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 6 di 9 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico sopra indicato, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 231/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole
Pag. 8 di 9 previste per il personale di ruolo ed in particolare con riferimento all'a.s.
2024/25, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo;
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, con distrazione in favore CP_5
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 335,40 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.231/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Reccia (cod. fisc.
) e con questo elett.te dom.to in San Cipriano C.F._2
d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1 ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2025, il predetto ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore dello stesso, Controparte_1
della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2024/25.
In esecuzione di questo contratto, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non ha loro riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_1
in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_2
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo
Pag. 2 di 9 pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettare la domanda per CP_1
carenza di legittimazione attiva, essendo il ricorrente, diversamente da quanto esposto nel ricorso introduttivo, appartenente al personale educativo e non al personale docente.
In ultimo, parte resistente chiede che sia dichiarata “inammissibile ed infondata la pretesa oggetto di causa relativa all'a.s. 2024/25 in quanto destituita di fondamento sia nell'an che nel quantum, essendo il ricorrente contrattualizzato, per l'a.s. in corso, con incarico di personale educativo a decorrenza 03.10.2024 e cessazione al 31.08.2025, diversamente da quanto esposto nel ricorso introduttivo laddove viene indicata quale scadenza contrattuale il 30.06.2025, e quindi fruitore ex lege del beneficio che gli verrà attribuito nell'a.s. in corso secondo l'importo da definirsi come per legge con apposito decreto attuativo” nonché la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Pag. 3 di 9 Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 03.10.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contr Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente, in riferimento alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, va osservato da un lato che lo stesso allega e fornisce prova di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, come sopra specificato.
La prova documentale, fornita dal ricorrente e precostituita dal contratto di assunzione di incarico a tempo determinato, prova il fatto che lo stesso ha svolto attività come docente nel predetto anno scolastico dal momento in cui è stato autorizzato all'insegnamento.
Pertanto, è inconferente l'appartenenza del ricorrente al personale A.T.A., in quanto ciò che rileva è l'attività di docenza effettivamente prestata, che giustifica l'esigenza di garantire allo stesso l'eguale trattamento degli altri
Pag. 4 di 9 docenti sotto il profilo dell'aggiornamento e dello sviluppo delle competenze professionali.
Inoltre, va rilevato che dagli atti emerge che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico, come si evince dalle graduatorie prodotte.
Sul punto, va richiamato l'art. 70 C.C.N.L. 2019-2021 ai sensi del quale “1.
Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di docenza nell'a.s.
2024/2025 con contratto decorrente dal 03.10.2024 al 31.08.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 6 di 9 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico sopra indicato, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 231/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole
Pag. 8 di 9 previste per il personale di ruolo ed in particolare con riferimento all'a.s.
2024/25, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo;
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, con distrazione in favore CP_5
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 335,40 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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