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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere
dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa DA
con sede in Favara (AG) in viale Aldo Moro n. 201, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore , che agisce in proprio e nella spiegata Parte_2 qualità, , , rappresentati e difesi dagli Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avv.ti Luigi Giacomo Messina ed Ignazio Ardagna
appellanti
CONTRO
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano.
E nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta dello Controparte_2 [...]
società iscritta all'Albo degli Avvocati di Benevento con Controparte_3 delibera del 29/05/2020, e unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Badessa snc.
parte terza intervenuta
1 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande di parte appellante, così come indicate in citazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore della difesa di parte appellante, nonché con condanna della banca alle spese della CTU. »
Conclusioni per l'appellato: « Si insiste preliminarmente, per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli appellanti e per la conferma della sentenza n. 326/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento in relazione ai rapporti n. 300741971 e n. 102131785. In subordine, la Banca insiste per il rinnovo della consulenza e/o il richiamo dell'Ausiliare affinchè tenga conto delle osservazioni formulate in relazione al conto n. 300741971 alla luce di tutto quanto sopra esposto. In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della CTU in relazione al conto n. 300741971, la Banca insiste per l'accoglimento, in relazione al conto n. 102131785, delle risultanze di cui alla CTU integrativa depositata lo scorso febbraio mediante le quali il CTU ha rideterminato il saldo debitore del predetto conto corrente in - € 138.372,85. Il tutto, con condanna di controparte alle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse (posto che, in ogni caso, permane un'esposizione debitoria degli appellanti), e con espressa riserva di replicare alle avverse eccezioni con il successivo scritto conclusivo a ciò dedicato.»
Conclusioni per « , subentrando alla parte cedente/appellata Controparte_2 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., insiste in tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già CP_1 formulate dalla cedente/appellata. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 326/2017, pronunciata dal Tribunale di Agrigento nel procedimento R.G. n. 2832/2013, lamentando che il Tribunale di Agrigento aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sulla correntista.
Si costituiva la Banca appellata chiedendo il rigetto del gravame.
La causa dopo alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo e integrazioni di CTU era posta in decisione all'udienza dell'11.5.2023.
Con sentenza parziale n. 22/2024 pubblicata in data 08.01.2024, questa Corte d'Appello, ritenendo di potere decidere parzialmente solo in relazione al rapporto n. 300183975 (già
n. 29751 e, prima ancora, n. 127.410.1006.89) intestato alla RA , sulla Parte_2 base della perizia nuovamente espletata, ha: • accolto il primo motivo di gravame proposto dagli appellanti, rilevando che questi ultimi hanno depositato nel primo grado di giudizio
2 “tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla Banca” e, pertanto, pur escludendo che lo stesso fosse colpito da usura, ha dichiarato che “il saldo del conto corrente n. 300183975 (già 410100689, già
29751) intestato a presenta un saldo rideterminato a credito della correntista Parte_2 pari ad € 79.160,00”; • disposto la rimessione della causa sul ruolo affinché il CTU
“provveda a ricostruire il rapporto di conto corrente n. 102131785 mediante l'applicazione delle condizioni contrattuali previste dal contratto di concessione di credito del 22.6.2012, anziché applicando il tasso sostitutivo” e, per l'effetto, previa calendarizzazione delle operazioni peritali, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
28.03.2024.
Nelle more del giudizio, inoltre, con contratto di cessione pro-soluto stipulato CP_1 in data 20.09.2018 ha ceduto a (già un Controparte_4 Controparte_2
pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.
Bancario, di cui alla pubblicazione nella G.U.R.I. (II parte) n. 113 del 27.09.2018, ivi comprese le posizioni debitorie oggetto del presente giudizio. Pertanto, per effetto della predetta cessione, è succeduta a titolo particolare anche nella Controparte_2 titolarità dei crediti vantati da CP_1
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 08.04.2024, si è costituita in giudizio nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da Controparte_2
facendo proprie tutte le domande, eccezioni, documentazioni e Controparte_1 produzioni precedentemente depositati.
Con provvedimento del 29.03.2024, emesso a scioglimento della riserva in precedenza assunta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, in primo luogo occorre osservare che il CTU, sulla base della documentazione esaminata, ha rilevato che i rapporti di conto corrente oggetto di causa non sono frutto di continuità tra di loro.
3 Infatti, il rapporto n. 300741971, con saldo di apertura a zero in data 27/10/2009 intestato a non ha continuità con gli altri rapporti di conto corrente ed il Parte_2 relativo debito maturato è stato girocontato al rapporto (e solo ad esso) n. 102131785. Il conto n. 300741971 termina il 30 giugno 2013.
Poiché il contratto di conto corrente n. 300183975 è stato già oggetto della Sentenza parziale n. 22/2024, la presente decisione si limita ai due rapporti di conto corrente n.
300741971 e n. 102131785.
Parte appellante sostiene che la propria esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito è stata negativamente influenzata dal comportamento dello stesso, il quale ha:
-applicato spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile e comunque ingiustificati;
-applicato interessi ultralegali, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta, così come spese di istruzione pratica e spese infra-trimestre anch'esse non pattuite;
-addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, ad un tempo, accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
-praticato l'anatocismo;
-applicato, in aggiunta agli interessi, le c.d. commissioni di massimo scoperto (c.m.s.).
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la convenzione relativa agli interessi ultralegali soddisfa la condizione posta dall'art. 1284, comma 3, c.c. allorché, pur non recando l'indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta
4 determinazione del tasso stesso (cfr. Cass. 30 marzo 2018, n. 8028; Cass. 23 febbraio 2016,
n. 3480; Cass. 27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072; Cass. 19 maggio 2010, n. 1227).
Nel caso di specie, per il conto corrente n. 102131785, dalla relazione del CTU e dall'esame dei documenti prodotti emerge l'indeterminata indicazione della concessione del fido, in quanto nel documento del 22/06/2012 (pagina 1/6) si rileva che la concessione è di
€ 150.000,00, mentre poco più sotto è indicata in € 60.000,00. Tale previsione, coniugata con l'indicazione di due tassi diversi per interessi e commissioni, uno intra fido ed uno extra fido, non può dirsi certamente determinata, non essendo certo né determinato quando si applica il primo tasso (entro fido) e quando il successivo (extra fido).
Poi si legge ancora: “si conviene che gli interessi dovuti alla Banca per le somme utilizzate nei limiti dell'affidamento, da regolarsi con periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione trimestrale, si intendono determinati attualmente, fatte salve eventuali successive modifiche nelle misure di seguito convenute: Per gli utilizzi dell'affidamento nella forma sopra indicata a tasso variabile (attualmente pari al 12,85% nominale annuo corrispondente al 13,48% effettivo annuo) corrispondente alla media mensile Euribor a 3 mesi (365) maggiorata dello spread pattuito. Poco sotto sono anche regolati gli affidamenti oltre fido al 14,35% nominale e 15,698% effettivo. L'indicazione del tasso d'interesse è stata svolta con rinvio al parametro Euribor a 3 mesi, oltre lo spread.
E' stato quindi previsto che nel caso in cui, all'interno della colonna tasso di interesse debitore annuo e dif a) non siano valorizzate ovvero b) siano indicate in misura superiore rispetto ai valori riportati nella corrispondente colonna di sinistra, si considerano pattuiti i seguenti valori:
per affidamenti fino a € 5.000: 13,25 punti percentuali per affidamenti oltre € 5.000: 11,65 punti percentuali
DIF 0,50%
Nelle pagine successive del documento sono regolate anche altre tipologie di affidamenti
5 non rientranti nella forma tecnica del fido concesso.
In sintesi, in relazione al predetto contratto a far data dal 22 giugno 2012, si rileva la previsione dei tassi di interesse, intra ed extra fido, della DIF, ma è assolutamente indeterminato l'importo del fido concesso tra i due indicati di € 150.000 a revoca e €
60.000 nella stessa pagina del documento datato 22/06/2012.
Sicché, posto che l'articolo 117 TUB prescrive l'indicazione non solo dei tassi – intesi in senso percentuale nominale – ma altresì dei prezzi e delle altre condizioni, appare indeterminata la citata previsione, potendosi altrimenti applicare il tasso debitore su un importo il cui limite non è definito univocamente, e così anche per le altre commissioni come la commissione disponibilità fondi (DIF).
Le uniche spese conteggiate dal CTU sono quelle espressamente concordate e riportate nel documento sottoscritto dalla società: spese di liquidazione € 10,00; diritti di certificazione
Bilancio € 160,00; commissione per lettere referenze € 100; per lettere referenze assunzione rischio € 150.
Inoltre, il conto deve essere ricostruito senza alcuna capitalizzazione in quanto nel citato documento non viene indicato un tasso creditore e pertanto non è possibile verificare che sia stata rispettata la reciprocità in termini di capitalizzazione periodica infrannuale prevista.
Per quanto riguarda invece il contratto prodotto dagli appellanti nel primo grado di giudizio denominato “CONTO CORRENTE ADERENTE AL PACKAGE IMPRENDO ONE”, questo contratto espone tutte le condizioni economiche sviluppate su due colonne e precisamente nella colonna di sinistra compaiono le condizioni generiche non riferibili al citato contratto, mentre in quella di destra le condizioni riservate all'adesione al conto
“package Imprendo One”.
Come rilevato dal CTU nella apposita colonna alla voce tasso, nulla è indicato;
mentre nella colonna condizioni generali si parla esclusivamente delle condizioni in assenza di fido.
Si deve quindi ritenere, condividendo l'opinione del CTU, che siffatto documento contrattuale è un contratto di conto corrente che però non indica alcun importo del fido né
6 alcuna sua forma tecnica. Prevede soltanto l'applicazione di alcune commissioni al giorno, per utilizzi in assenza di fido in presenza di saldo debitore anche per valuta.
Pertanto, le condizioni suddette espressamente previste per l'assenza di una concessione di un fido non possono trovare applicazione ai conti affidati in quanto non contengono la disciplina dell'affidamento per tipologia di importo e risultano indeterminate in quanto non si evince la modalità di applicazione per mancanza di conoscenza del livello di affidamento cui si riferiscono le remunerazioni indicate.
Al riguardo si può osservare che non risulta necessario che sia stipulato un contratto autonomo di affidamento, in presenza anche del solo contratto di conto corrente possono trovare regolamentazione i tassi e le altre condizioni, purché comunque dalla lettura delle condizioni possa chiaramente evincersi non solo la percentuale, ma tutti gli elementi che in maniera univoca determinano le voci o gli applicativi di costo (così ad esempio l'importo del fido che è chiaramente essenziale per determinare al superamento di quale limite si applicano e con quali altri oneri).
Quanto sopra non si rinviene nel contratto depositato agli atti, “imprendo one” che può essere classificato come una convenzione a pacchetto per le operazioni in conto corrente che riguarda le voci di costi per operazioni.
A partire dal 22 giugno 2012 e solo per il rapporto con suffisso 000102131785, le spese sono state epurate solo se eccedenti l'importo stabilito dalla convenzione.
Il CTU ha correttamente rideterminato il rapporto di conto corrente applicando il tasso sostitutivo in luogo del tasso applicato, eliminando qualsiasi commissione non sufficientemente determinata.
Pertanto, la ricostruzione del saldo effettuata dal CTU all'allegato “C” della relazione integrativa depositata nel presente grado di giudizio, che espone un saldo debitore di €
126.813,26, appare corretta.
Per quanto riguarda il conto corrente n. 300741971, intestato alla cessata ditta individuale
, è stata convenuta la clausola di capitalizzazione infrannuale degli Parte_2
7 interessi.
Tuttavia, nel contratto sottoscritto dalla correntista, il tasso annuo nominale risulta essere corrispondente al tasso annuo effettivo, laddove la capitalizzazione comporta necessariamente un aumento del secondo rispetto al primo.
L'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 prescrive che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi devono avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Inoltre, stabilisce che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
L'art. 6 della stessa delibera prevede che i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera indichino la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi di capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
L'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi e non soddisfa quanto esige l'art. 6.
La previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima, il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è
8 subordinata la pattuizione dell'anatocismo (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del
10/02/2022).
Per quanto riguarda l'indicazione degli interessi debitori, il documento contrattuale sottoscritto in data 8/10/2009 alla voce “condizioni economiche” lascia in bianco sia il tasso nominale che quello effettivo, così come le condizioni oltre il fido. Pertanto, come rilevato dal CTU, sul predetto rapporto di conto corrente sono state pattuite le valute e i costi a pacchetto, ma non il tasso di interessi, le commissioni e la capitalizzazione.
Il CTU ha correttamente rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente epurando gli addebiti effettuati e applicando solo il tasso sostitutivo degli interessi, senza commissioni e senza capitalizzazione. Pertanto, il saldo del conto corrente alla data del 24/06/2013 è pari a
€ 32.741,56 a credito del correntista.
Per le ragioni esposte, va accolto l'appello relativo a questi ulteriori due rapporti di conto corrente.
Il saldo del rapporto di conto corrente n. 102131785 intestato alla società Parte_1 viene determinato nell'importo di € 126.813,26 a debito della correntista, mentre il saldo del rapporto di conto corrente n. 300741971, intestato alla ditta individuale
[...]
, va rideterminato nell'importo di € 32.741,56 a credito della correntista. Pt_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta una rivalutazione della decisione sulle spese, anche in relazione al primo grado, alla luce di una valutazione complessiva della controversia.
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il dovere per il giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (Cass. 16/05/2006, n.
11491).
9 Nella specie, l'esito complessivo della causa, con l'accoglimento delle domande di accertamento negativo del credito, comporta che le spese dei due gradi del giudizio vadano poste a carico della Banca così come le spese di CTU liquidate con separati decreti. Vanno invece compensate le spese tra gli appellanti e l'interveniente Controparte_2
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. In accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , avverso la sentenza n. 326/2017 del Pt_3 Parte_4 Parte_5
23/02/2017 resa dal Tribunale di Agrigento e in riforma della medesima sentenza, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 102131785 è pari a € 126.813,26 a debito della correntista e che il saldo del rapporto di conto corrente n. 300741971 è pari a € 32.741,56
a credito della correntista.
2. Condanna la Banca appellata alla refusione in favore degli appellanti delle spese che liquida in € 5.700,00 per il primo grado di giudizio e in € 6.200,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte appellante.
3. pone definitivamente a carico della Banca appellata le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio.
4. Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Palermo il 9/01/2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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