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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/05/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Maggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1067/2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv. Rosalia Ruggieri Parte_1
- attrice –
Contro
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv.Vitalba Controparte_1
Bongermino;
nata il [...] a [...] - contumace Controparte_2
nata il [...] a [...] - contumace Controparte_3
nata a [...] il [...] - contumace Controparte_4
nata a [...] il [...]- contumace Controparte_5
nata a [...] il [...] - contumace CP_6
nato a [...] il [...] - contumace Controparte_7
nato a [...] il [...] - contumace Controparte_8
Tutti in qualità di eredi di nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il Controparte_8
28.08.2018
-Convenuti-
Nonché contro
nata il [...] a [...] - contumace CP_9
nato il [...] a [...] - contumace CP_10
nata il [...] a [...] - contumace CP_11
nato a [...] il [...] - contumace CP_12
Tutti in qualità di eredi di nato il [...] a [...] ed ivi A_ deceduto il 08.01.2007 nonché in qualità di chiamati all'eredità di nata il Persona_2
01.07.1937 a TE (TA) e deceduta a Statte il 1.12.2021
- convenuti - nonché contro nato a [...] il [...] e residente in [...] al Viale Europa A_
n. 50, in qualità di chiamato all'eredità di nata il [...] a [...] e Persona_2
deceduta a Statte il 1.12.2021 ,oltre che in qualità di erede di nato a [...] il 21- Persona_3
2-1962 ed ivi deceduto il 24-7-2020 - contumace in qualità di erede di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto CP_13 Persona_3
il 24-7-2020 - contumace
-Convenuti-
Nonché contro
Avv. PUGLIESE BE, in qualità di ausiliario della procedura di divisione giudiziale n.344/2014 r.g. - contumace
-Convenuto-
All'udienza del 29-5-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281decies c.p.c. depositato il 7-3-2024 esponeva che: Parte_1
-con domanda di divisione giudiziale del 20.12.2013, citava in giudizio gli Controparte_8
eredi del germano , ossia (coniuge superstite) e A_ Persona_2 CP_9
CP_1 CP_1 CP_1
, e (figli di ), affinché fosse dichiarata la divisione A_
giudiziale dei beni che erano in comproprietà tra il medesimo attore e il defunto fratello;
-con la domanda di divisione giudiziale non erano citati due figli del de cuius , A_ ovvero l'odierna attrice ed il fratello , avendo entrambi – al Parte_1 Persona_3 momento della notifica dell'atto di citazione della domanda di divisione giudiziale – rinunciato all'eredità del defunto padre , rispettivamente con atti del 24.03.2007 e del A_
31.03.2007, così come risultante anche dalla denuncia di successione del 24.12.2007;
- con atto a rogito del Notaio del 6.12.2007, rep. 34462 racc. 13836, anche Persona_4
(nato a [...] il [...]), figlio di , rinunciava all'eredità A_ Persona_3
del nonno;
-iscritta la causa a ruolo presso il Tribunale di Taranto al R.G. n. 344/14, il giudice, alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia dei
CP_1 CP_1 CP_1 convenuti (ovvero i signori e , e ); Persona_2 CP_9
-con provvedimento del 27.10.2015, l'Avv. BE Pugliese veniva nominato ausiliario del giudice;
-con provvedimento del 28.11.2016, il giudice preso atto della divisibilità dei beni immobili in comunione tra e gli eredi del defunto , come da Controparte_8 A_ consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Ing. , predisponeva il progetto di divisione Persona_5 del bene comune ai sensi dell'art. 789 c.p.c., prevedendo espressamente “l'assegnazione agli eredi del defunto e precisamente alla NO la quota indivisa A_ Persona_2
di proprietà in misura di 6/12 ed ai germani , Parte_1 Persona_3
e , la quota indivisa di CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
proprietà in misura di 1/12 ciascuno degli immobili oggetto di pignoramento di seguito descritti del valore complessivo stimato di €uro 254.000,00:
- fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. €uro 13,76, R.A.
€uro 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. €uro 746,04,
R.A. €uro 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D.
46,40, R.A. €uro 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D.
€uro 9,59, R.A. €uro 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella
105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale €uro 244,28, subalterno
7, categoria D/10, Rendita Catastale €uro 798,00 nonché degli ulteriori immobili sotto riportati non interessati dalla procedura espropriativa del valore complessivo stimato di €uro 66.000,00:
- fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. €uro 94,15,
R.A. €uro 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. €uro
27,98, R.A. €uro 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha
02.88.97, R.D. €uro 67,16, R.A. €uro 82,08”;
-nel medesimo provvedimento il giudice fissava, per l'approvazione del progetto di divisione,
l'udienza innanzi a sé per il giorno 28.3.2017, demandando all'ausiliario nominato, Avv. BE
Pugliese, di comunicare il provvedimento alle “parti costituite e contumaci”, sicché essa istante , così come il germano , non essendo mai – legittimamente – stati evocati in Persona_3
giudizio, non erano venuti a conoscenza di alcunché;
-all'udienza del 28.03.2017 le parti costituite dichiaravano espressamente di accettare il progetto di divisione del 28.11.2016, mentre le parti dichiarate contumaci (ovvero , Persona_2 CP_9
CP_1 CP_1 CP_1
, e ) nulla facevano pervenire quale eccezione;
[...]
-provvedendo in merito alla riserva del 28.03.2017 nella causa di scioglimento della comunione n.
344/2014 R.G., con ordinanza in data 22.05.2017 l'istruttore dichiarava esecutivo il progetto divisionale predisposto con provvedimento del 28.11.2016, ordinando “lo scioglimento della comunione esistente tra ed gli eredi del defunto e, Controparte_8 A_ precisamente, , , , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10
, e e per l'effetto di quanto innanzi, assegna…. ai
[...] CP_11 CP_12
comproprietari, (C.F. ) la quota indivisa di proprietà in Persona_2 C.F._1
misura di 6/12 ed ai germani (C.F. ), Parte_1 C.F._2 Per_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._3 CP_9 C.F._4
(C.F. ), (C.F. ) CP_10 C.F._5 CP_11 C.F._6
e (C.F. ), la quota indivisa di proprietà in misura di 1/12, CP_12 C.F._7 del fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, …”;
-in data 31.05.2017 l'ausiliario nominato Avv. BE Pugliese comunicava il provvedimento alle
“parti costituite e contumaci”, escludendo dalla notifica essa istante, così come il germano
[...]
, non essendo costoro mai stati evocati in giudizio;
Per_3
-successivamente, in data 7.8.2021, il giudice del procedimento divisionale, visto il provvedimento emesso in data 28.11.2017 e rilevato che erano state soddisfatte le incombenze relative al versamento della somma per spese, emetteva decreto di trasferimento dei beni oggetto della procedura di divisione anche nei confronti di e , disponendo Parte_1 Persona_3 espressamente “Il trasferimento della quota indivisa di proprietà in misura di 3/9 in favore della NO nata a [...] il [...] - c.f. ed in Persona_2 C.F._1
misura della quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno in favore dei signori Parte_1
, nata a [...] il [...] - c.f. , nato a
[...] C.F._2 Persona_3
TE (TA) il 21.02.1962 - c.f. , …, tutti in qualità di eredi del defunto C.F._3
nato a [...] il [...] – c.f. , del A_ C.F._8 seguente compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00: fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. €
12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. €
614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. €
43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91
e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00.”;.
-anche tale provvedimento non veniva mai notificato a;
Parte_1
-in data 2.05.2023, nella sua qualità di erede del de cuius , Controparte_1 Controparte_8
presentava una istanza di rettifica del decreto di trasferimento del 7.8.2021, pubblicato il
25.11.2021 al n. 4374/2021 Rep., evidenziando come lo stesso era stato pronunciato anche nei confronti di e , nonostante rinunciatari dell'eredità e, pertanto, non Parte_1 Persona_3 rientranti tra i soggetti elencati all'interno della domanda di divisione giudiziale;
-in data 19.9.2023 il giudice rigettava la predetta istanza, ritenendo che la stessa non potesse essere accolta “in quanto nel corso dell'udienza del 28.03.2017 le parti hanno espressamente dichiarato di accettare il progetto di divisione del bene comune ex art. 789 c.p.c. predisposto con provvedimento del 28.11.2016, con il quale la quota veniva assegnata anche ai condividenti
e ”; Parte_1 Persona_3
-a dicembre 2023, effettuava alcune visure per motivi personali e veniva a Parte_1 conoscenza dell'attribuzione, in suo favore e del germano , di una quota pari ad Persona_3
1/9 ciascuno di alcuni terreni e di un fabbricato rurale siti in agro di TE alla contrada “Le
Rene”, derivanti dal decreto di trasferimento del 7.08.2021 del Tribunale di Taranto pubblicato il
25.11.2021 al n. 4374/2021 Rep.;
-dopo aver chiesto ed ottenuto la visibilità del fascicolo, essa istante rilevava l'errore materiale compiuto già nel progetto di divisione reso con provvedimento del 28.11.2016, ove sia lei sia il germano erano stati erroneamente inseriti tra gli eredi legittimi del de cuius Persona_3
, nonostante avessero già rinunciato all'eredità e nonostante, proprio in virtù A_
delle suddette rinunce, non fossero stati citati nel giudizio poi incardinato presso il Tribunale di
Taranto al N. 344/2014 R.G..
- dall'analisi degli atti processuali emergeva, altresì, come tale errore materiale si fosse poi riversato – anche in ragione della mancata opposizione e/o contestazione da parte delle parti costitute e contumaci – nei provvedimenti conseguenti del 22.05.2017 in cui il G.E., aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale predisposto con provvedimento del 28.11.2016, e del
7.8.2021 (in cui il giudice aveva emesso decreto di trasferimento dei beni oggetto della procedura di divisione);
- essa istante aveva diritto, nonché interesse concreto ed attuale ad ottenere la corrispondenza tra lo stato di diritto venutosi a delineare a seguito della rinuncia all'eredità del de cuius
[...]
e quello di fatto emergente negli attuali registri immobiliari, mercè la preventiva Per_1 correzione di tutti gli errori materiali contenuti nei sopracitati provvedimenti emanati nell'ambito del giudizio di divisione giudiziale pendente presso il Tribunale di Taranto R.G. n. 344/2014;
-secondo l'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza (in tal senso, cfr. Cass. civ. n.
14791/2000), il risultato del processo divisorio va ricondotto alla volontà delle parti e la non contestazione prevista dagli articoli 785 e 789 c.p.c. va qualificata come "negozio omissivo" o di
"volontà presunta"; sulla scorta di tale orientamento prevalente, dottrina e giurisprudenza attribuiscono al progetto di divisione – nell'ipotesi in cui non sorgano contestazioni – natura negoziale;
-attribuire al progetto di divisione natura negoziale ha inevitabili ripercussioni anche sulla natura dell'ordinanza a mezzo della quale il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione non contestato, priva di natura decisoria ed avente la sola funzione di omologare il negozio giuridico inter partes, attribuendogli esecutività; in considerazione di tale sua natura, la medesima ordinanza deve intendersi sottratta ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti del giudice e la stessa non risulta né modificabile né revocabile dal giudice che l'ha pronunciata né dal collegio, nemmeno entro i ristretti limiti di cui all'art. 177, n.
1.come deciso da Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10798/2009 secondo cui “In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., qualora risulti emessa all'esito del procedimento svoltosi nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti, dovendosi escludere, in mancanza di contestazioni, che tale provvedimento abbia natura decisoria.”.
-il fatto che tale ordinanza non sia impugnabile trova la sua ratio proprio nella circostanza che il progetto di divisione, così come predisposto dal giudice istruttore, viene reso esecutivo con l'accordo di tutte le parti, mentre il negozio ad essa sottostante, ove viziato, deve intendersi assoggettato ai mezzi d'impugnativa negoziale in sede ordinaria, ovvero le azioni di nullità, annullabilità o di rescissione per lesione;
-ne conseguiva l'orientamento (su cui Cass. civ. n. 7708/1990), secondo cui “Il provvedimento ex art. 789 comma terzo c.p.c. con cui il giudice istruttore in difetto di contestazioni dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa ha forma e contenuto di ordinanza, in quanto si limita a dare atto di un regolamento negoziale divisionale e pertanto non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che presenti portata decisoria su questioni di diritto soggettivo, come nel caso in cui venga reso in presenza di contestazioni sulla divisibilità del bene
e pertanto statuisca, sia pure implicitamente, nel senso dell'affermazione della divisibilità medesima. Al di fuori di tali ipotesi, eventuali vizi del negozio divisionale cui l'ordinanza inerisce, come la mancata partecipazione al procedimento di un avente diritto comportante nullità del contratto divisionale, possono essere dedotti e fatti valere in sede ordinaria di cognizione con le azioni di nullità e di annullabilità dei negozi giuridici in genere.”.
- nella specie il procedimento di divisione era stato correttamente instaurato giacchè nell'atto di citazione l'attore correttamente aveva convenuto in giudizio tutti gli eredi del germano
[...]
, escludendo dalla vocatio in ius coloro che, alla notificazione della citazione, già non Per_1
rivestivano più tale qualità , ovvero e , nonché i loro aventi Parte_1 Persona_3 causa, che avevano già rinunciato all'eredità;.
-in ragione di tanto, il giudice – dopo aver accertato, nella prima fase del giudizio, la legittimazione attiva e passiva del diritto alla divisione e dopo aver verificato che tutti i legittimati, in qualità di litisconsorzi necessari, erano stati evocati in giudizio, sicché nessuno aveva sollevato contestazioni in punto di legittimazione passiva – aveva proceduto alle operazioni divisionali e, con provvedimento del 28.11.2016, aveva predisposto il progetto di divisione del bene comune, fissando la data di udienza per l'approvazione dei progetti di divisione e demandando all'ausiliario nominato, Avv. BE Pugliese, di comunicare il provvedimento alle “parti costituite e contumaci”
-l'ausiliario aveva notificato il progetto di divisione seguendo le indicazioni del codice di rito, le quali sanciscono che la comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza fissata per la sua discussione debba essere effettuata, a norma dell'art. 789 secondo comma c.c., nei confronti di tutti le parti, e, quindi, di tutti i condividenti, non soltanto di quelli costituiti: per tale ragione, nulla veniva notificato alla ed al Sig. perché, in quel Pt_1 Parte_1 Persona_3
giudizio, non rivestivano la qualità di condividenti, in virtù, appunto, delle intervenute rinunce;
-essendosi compiuto regolarmente il procedimento notificatorio del progetto di divisione, all'udienza fissata per la sua approvazione, in data 28.03.2017, le parti costituite dichiaravano espressamente di accettare il progetto di divisione del 28.11.2016 e le parti assenti nulla facevano pervenire a titolo di eccezione sicché, non essendo sorte contestazioni in ordine al progetto divisionale, in data 22.05.2017 il giudice aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale predisposto con provvedimento del 28.11.2016;
-la predetta ordinanza emessa all'esito del procedimento svoltosi nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti non aveva natura decisoria, essendosi limitata a omologare il negozio giuridico inter partes, attribuendogli esecutività e che, pertanto, in quanto tale, non era soggetta ad alcuna impugnazione;
-tuttavia, quella medesima ordinanza aveva reso esecutivo un progetto divisionale, frutto dell'accordo delle parti, contenente un errore materiale sullo status di erede di
[...] , riconoscendo tale qualifica anche a e a;
tale Per_1 Parte_1 Persona_3
errore si era successivamente, propagato negli atti consequenziali, ivi incluso il decreto di trasferimento del 7.8.2021;
-pertanto il progetto divisionale, frutto dell'accordo delle parti, era viziato per errore e doveva quindi, essere rettificato, unitamente a tutti i provvedimenti ad esso susseguenti;
- l'errore era ricaduto nell'elencazione degli eredi di , attribuendo tale A_
qualifica anche a e a sebbene costoro avessero, già prima della Parte_1 Persona_3 notificazione dell'atto di citazione per divisione giudiziale, rinunciato all'eredità del padre
; appunto per tale ragione, i signori e A_ Parte_1 Persona_3
non rivestivano la qualità di condividenti e, pertanto, non erano stati citati nel giudizio di divisione;
-in particolare, l'errore materiale sullo status era presente:
a)nel progetto di divisione reso con provvedimento del 28.11.2016 ove, sull'erroneo presupposto che la procedura fosse stata promossa “nei confronti di , , Persona_2 Parte_1
, , , e (tutti eredi Persona_3 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 legittimi di )”, si era prevista “l'assegnazione agli eredi del defunto A_
e precisamente alla NO (C.F. A_ Persona_2
) la quota indivisa di proprietà in misura di 6/12 ed ai germani C.F._1 Parte_1
, (C.F. ),
[...] Persona_3 CP_9 C.F._4 CP_10
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._5 CP_11 C.F._6
(C.F. ), la quota indivisa di proprietà in misura di 1/12 CP_12 C.F._7
ciascuno degli immobili oggetto di pignoramento di seguito descritti del valore complessivo stimato di €uro 254.000,00”;
-nel provvedimento del 23.05.2017, ove – sul presupposto “della divisibilità dei beni immobili in comunione tra e gli eredi del defunto e, precisamente, Controparte_8 A_
, , , , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10 CP_11
e ” e della mancanza di contestazioni all'udienza del 28.03.2017, il progetto
[...] CP_12 divisionale veniva reso esecutivo, “ordinando lo scioglimento della comunione esistente tra
ed gli eredi del defunto e, precisamente, , Controparte_8 A_ Persona_2
, , , , e Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10 CP_11
”; CP_12
-nel decreto di trasferimento del 7.08.2021 a firma della Dott.ssa ove si disponeva “Il Per_6
TRASFERIMENTO della quota indivisa di proprietà in misura di 3/9 in favore della NO
, nata a [...] il [...] - c.f. ed in misura della Persona_2 C.F._1
quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno in favore dei signori nata a [...] TE (TA) il 13.03.1955 - c.f. , nato a [...] C.F._2 Persona_3 il 21.02.1962 - c.f. , …, tutti in qualità di eredi del defunto C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] – c.f. , del seguente Per_1 C.F._8 compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00…”;
-tale errore sullo status aveva avuto inevitabili ripercussioni sulle quote trasferite a seguito della divisione, attribuendo ai rinunciatari e una quota indivisa di Parte_1 Persona_3
proprietà pari a 1/9 ciascuno di beni da assegnare a tutti gli eredi di;
A_
-pertanto, previo accertamento dell'errore compiuto nel qualificare e Pt_1 Parte_1 [...]
quali eredi di e nell'attribuire loro una quota pari a 1/9 ciascuno Per_3 A_
del bene dividendo, era necessario ricostruire la corrispondenza tra lo stato di fatto e di diritto venutesi a delineare a seguito della rinuncia, da parte dei predetti Signori e Parte_1
, all'eredità del de cuius e lo stato emergente negli attuali Persona_3 A_ registri immobiliari a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento del 7.08.2021, mercè la correzione di tutti gli errori materiali contenuti nei sopracitati provvedimenti emanati nell'ambito del giudizio di divisione giudiziale pendente presso il Tribunale di Taranto R.G. N. 344/2014 e, in particolare, con la rettifica delle quote che devono essere attribuite ai legittimi eredi di A_
ovvero la (oggi deceduta, quindi per lei i suoi aventi causa) ed i germani
[...] Persona_2
CP_1 CP_1
, e;
CP_9 CP_12
-dalla ricostruzione dei fatti, anche processuali, che investono la presente fattispecie era di tutta evidenza l'interesse di essa istante ad ottenere una pronuncia che rettificasse, con efficacia ex tunc, quanto contenuto nei provvedimenti emanati nell'ambito del giudizio di divisione giudiziale incardinato presso il Tribunale di Taranto R.G. N. 344/2014.
Su tali presupposti ha tratto in giudizio Parte_1 Controparte_2
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e l'Avv. CP_10 CP_11 CP_12 A_
PUGLIESE BE per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1)preso atto che la NO ha rinunciato all' eredità del padre Parte_1 A_
con atto del 24.03.2007 e che il signor ha rinunciato all' eredità del
[...] Persona_3
padre con atto del 31.03.2007, accertare e dichiarare che i signori Per_1 Parte_1
e non hanno mai assunto la qualità di eredi del de cuius e Persona_3 A_ che, per l' effetto, non è mai sorto in loro favore alcun diritto al trasferimento di quote indivise di proprietà dei beni derivanti dalla successione del de cuius ; A_
2)accertare e dichiarare che nei provvedimenti resi nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto ed, in particolare, nel progetto divisionale disposto in data 28.11.2016, così come dichiarato esecutivo con provvedimento del
22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.8.2021, è stata erroneamente attribuita la qualità di erede del de cuius a e a A_ Parte_1 [...]
e, di conseguenza, si è erroneamente disposto a favore di questi ultimi il trasferimento Per_3
della quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno del seguente compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00:”fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada
“Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe
2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. € 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. € 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe
2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe
2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita
Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10, Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio
11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. €
87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. €
25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. €
67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00”;
3)per l'effetto:
3a) ordinare la correzione di tutte le statuizioni – rese nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto e contenute, in particolare, nel progetto divisionale disposto dal Dott. in data 28.11.2016, così come dichiarato esecutivo Per_7
con provvedimento del 22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.08.2021 disposto dalla Dott.ssa – in cui (C.F.: ) e Per_6 Parte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ) erroneamente configurano quali eredi di Per_3 C.F._3 A_
(C.F.: );
[...] C.F._8
3b) conseguentemente, disporre che vengano eliminati, con effetto ex tunc, i nominativi dei signori
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._2 Persona_3
) in tutte le statuizioni – rese nei sopracitati provvedimenti emanati C.F._3 nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 – ove vengono indicati gli eredi del de cuius (C.F.: ); A_ C.F._8
4)Per l'effetto:
4a) ordinare la correzione, con effetto ex tunc, di tutte le statuizioni – rese nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto e contenute, in particolare, nel progetto divisionale disposto dal Dott. in data 28.11.2016, Per_7
così come dichiarato esecutivo con provvedimento del 22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.08.2021 disposto dalla Dott.ssa – con cui si è erroneamente trasferita Per_6
a favore di (C.F.: ) e di (C.F.: Parte_1 C.F._2 Persona_3
) la quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno “del seguente compendio C.F._3 immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00: fondo rustico in agro di TE
(TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. € 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. € 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5,
Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10, Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A.
€ 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. €
25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. €
67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00”;
4b) conseguentemente, disporre che vengano eliminati, con effetto ex tunc, i nominativi dei signori
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._2 Persona_3
) in tutte le statuizioni – rese nei sopracitati provvedimenti emanati C.F._3 nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto – ove vengono trasferiti agli eredi del de cuius (C.F.: A_
) la quota indivisa di proprietà di 1/9 “del seguente compendio immobiliare C.F._8 del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00: fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. € 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe
2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. € 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita
Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10, Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio
11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. €
87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. €
25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. €
67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00”;
5)Per l'effetto:
5a)ordinare la correzione di tutte le statuizioni – rese nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto e contenute, in particolare, nel progetto divisionale disposto dal Dott. in data 28.11.2016, così come dichiarato esecutivo Per_7
con provvedimento del 22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.08.2021 disposto dalla Dott.ssa – relative al trasferimento delle quote indivise di proprietà da Per_6
assegnare ai legittimi eredi del de cuius (C.F.: ); A_ C.F._8
5b) rettificare, con efficacia ex tunc, le quote indivise di proprietà da trasferire agli eredi del de cuius (C.F.: ), ordinando che - nei provvedimenti A_ C.F._8 emanati nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il
Tribunale di Taranto e, in particolare, nel progetto divisionale disposto dal Dott. in data Per_7
28.11.2016, così come dichiarato esecutivo con provvedimento del 22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.08.2021 disposto dalla Dott.ssa - venga disposto Per_6
il trasferimento della quota indivisa di proprietà in misura di 2/6 in favore della NO R_
, nata a [...] il [...] - c.f. ed in misura della quota
[...] C.F._1
indivisa di proprietà di 1/6 ciascuno in favore dei signori nata a [...] il CP_9
02.08.1965 - c.f. , nato a [...] il [...] C.F._4 CP_10
- c.f. , nata a [...] il [...] - c.f. C.F._5 CP_11
e nato a [...] il [...] - c.f. C.F._6 CP_12
, tutti in qualità di eredi del defunto nato a [...] C.F._7 A_
(TA) il 19.02.1930 – c.f. , del seguente compendio immobiliare del valore C.F._8
complessivo di stima pari ad € 320.000,00: fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. €
12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. €
614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91
e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la sola chiedendo sia accertata come erroneamente disposta in Controparte_1
favore degli eredi rinunciatari e l'acquisto di quota indivisa Parte_1 Persona_3
dei beni oggetto della procedura di divisione giudiziale n.344/2014. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Sono rimasti contumaci gli altri convenuti. E' stata disposta ed effettuata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_3
deceduto il 24-7-2020, nelle persone di , nato a [...] il [...] e A_ CP_13
i quali sono rimasti contumaci.
[...]
Quindi all'udienza del 29-5-2025 la causa è stata riservata per la decisione.
*****
La domanda proposta da deve essere accolta, per quanto di effettiva ragione. Parte_1
Da quanto documentato si ricava che con domanda di divisione giudiziale del 20.12.2013,
citava in giudizio gli eredi del germano , ossia Controparte_8 A_ R_
CP_1 CP_1 CP_1
(coniuge di ) e , e (figli di
[...] A_ CP_9
), affinché fosse dichiarata la divisione giudiziale di fondi rustici ed immobili A_
in agro di TE che erano in comproprietà tra il medesimo attore e il defunto fratello A_
, alcuni dei quali oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.242/2007 RGE
[...]
promossa da e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Persona_2 Parte_1 Controparte_14 CP_10 CP_12
e . Con la domanda di divisione giudiziale non erano citati due figli del de
[...] CP_11 cuius , ossia l'odierna attrice ed il fratello A_ Parte_1 [...]
, avendo entrambi – al momento della notifica dell'atto di citazione della domanda di Per_3
divisione giudiziale – già rinunciato all'eredità del defunto padre , A_
rispettivamente con atti del 24.03.2007 doc.2 ricorrente) e del 31.03.2007 Parte_1
(doc. 3);vi era menzione della rinuncia anche nella denuncia di successione del Persona_3 24.12.2007; con atto a rogito del Notaio el 6.12.2007, rep. 34462 racc. 13836, anche Persona_4
(nato a [...] il [...]), figlio di , rinunciava all'eredità A_ Persona_3
del nonno.
A seguito dell'istruzione della causa di divisione nel corso della quale era nominato l'ausiliario avv. BE Pugliese, con ordinanza del 28-11-2016 l'istruttore formava il progetto di divisione nel quale, sul presupposto che la domanda di divisione fosse stata proposta da Controparte_8
“nei confronti di , , , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10
, e (tutti eredi legittimi di )”, si era
[...] CP_11 CP_12 A_ prevista “l'assegnazione agli eredi del defunto e precisamente alla A_
NO (C.F. ) la quota indivisa di proprietà in misura di Persona_2 C.F._1
6/12 ed ai germani (C.F. Parte_1 Persona_3 CP_9
), (C.F. ), C.F._4 CP_10 C.F._5 CP_11
(C.F. ) e (C.F. ), la quota indivisa C.F._6 CP_12 C.F._7
di proprietà in misura di 1/12 ciascuno degli immobili oggetto di pignoramento di seguito descritti del valore complessivo stimato di €uro 254.000,00:
- fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. €uro 13,76, R.A.
€uro 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. €uro 746,04,
R.A. €uro 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D.
46,40, R.A. €uro 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D.
€uro 9,59, R.A. €uro 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella
105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale €uro 244,28, subalterno
7, categoria D/10, Rendita Catastale €uro 798,00 nonché degli ulteriori immobili sotto riportati non interessati dalla procedura espropriativa del valore complessivo stimato di €uro 66.000,00:
- fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. €uro 94,15,
R.A. €uro 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. €uro
27,98, R.A. €uro 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha
02.88.97, R.D. €uro 67,16, R.A. €uro 82,08”. Era dato incarico all'ausiliario per la comunicazione del provvedimento “alle parti costituite e contumaci”.
Con provvedimento del 22-5-2017 (doc. 7 in atti) il giudice istruttore rilevando che con la precedente propria ordinanza del 28-11-2016, tenendosi conto della divisibilità dei beni oggetto del giudizio in comunione tra “e gli eredi del defunto e Controparte_8 A_ precisamente , , , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10
, e ” era stato formato il progetto di divisione del compendio
[...] CP_11 CP_12 comune ai sensi dell'art.789 c.p.c., e che nel corso dell'udienza del 28-3-2017 fissata per la discussione del progetto, le parti costituite avevano espressamente dichiarato di accettare il progetto di divisione e quelle non costituite nulla avevano eccepito, dichiarava esecutivo il medesimo progetto divisionale. In conseguenza ordinava “lo scioglimento della comunione esistente tra ed gli eredi del defunto e, precisamente, Controparte_8 A_
, , , , , Persona_2 Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10 CP_11
e e per l'effetto di quanto innanzi, ed assegnava “ai comproprietari,
[...] CP_12
(C.F. ) la quota indivisa di proprietà in misura di 6/12 ed Persona_2 C.F._1
ai germani (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._2 Persona_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_9 C.F._4 CP_10
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 CP_11 C.F._6 CP_12
(C.F. ), la quota indivisa di proprietà in misura di 1/12, del fondo
[...] C.F._7 rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” - fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. €uro 13,76, R.A. €uro 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. €uro 746,04, R.A. €uro 614,39; particella
114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. €uro 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. €uro 9,59, R.A. €uro 8,91
e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale €uro 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale €uro 798,00 gravato dal pignoramento immobiliare trascritto il 26-7-2007 ai numeri 22122 reg.gen. e 13716 reg. part., nonché del fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. €uro 94,15, R.A. €uro 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. €uro 27,98, R.A. €uro 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. €uro 67,16, R.A. €uro
82,08”. Il provvedimento non era comunicato a e (cfr.avviso Persona_3 Parte_1
di deposito ordinanza in data 31-5-2017).
In seguito con decreto di trasferimento del 7-8-2021 il giudice della procedura divisionale preso atto del versamento da parte dell'attore della somma di € 32.000 a titolo di Controparte_8
spese, disponeva il trasferimento della piena proprietà in favore di del Controparte_8
compendio immobiliare ivi specificato, ed il trasferimento della quota indivisa di proprietà in misura di 3/9 in favore di e della quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno in favore Persona_2
di Parte_1 Persona_3 CP_9 CP_10
e …, “tutti in qualità di eredi del defunto CP_11 CP_12 [...]
, nato a [...] il [...] – c.f. , del seguente Per_1 C.F._8 compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00: fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. €
12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. €
614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. €
43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91
e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00.”
Evidenzia la ricorrente che erroneamente, sin dal progetto divisionale formato con ordinanza del
28-11-2016, essa stessa ed il germano erano stati individuati quali eredi (legittimi) Persona_3
del defunto loro padre e pertanto ritenuti destinatari della domanda di A_
divisione giudiziale proposta da per lo scioglimento della comunione esistente Controparte_8
tra lo stesso ed il de cuius,nonché del successivo provvedimento di assegnazione del 22-5-2017 e del decreto di trasferimento del 7-8-2021;qualità in realtà da loro non posseduta, avendo prestato rinuncia all'eredità del padre.
Rileva il Tribunale che dagli atti prodotti dalla ricorrente risulta evidenza documentale della rinuncia all'eredità paterna da parte di e in data antecedente la Persona_3 Parte_1
proposizione da parte di del giudizio divisorio n.344/2014 r.g. nei confronti Controparte_8
degli eredi legittimi di . Ciò spiega la mancata citazione in quel giudizio dei A_
predetti figli del de cuius.
Malgrado ciò, nel progetto divisorio formato dall'istruttore con provvedimento del 28-11-2016 i predetti eredi rinuncianti furono inseriti tra gli eredi condividenti ed aventi diritto ad una quota dei beni già del de cuius ,nonostante difettasse rispetto a loro il presupposto dell'acquisto della qualità di eredi di . Secondo consolidata giurisprudenza, allorquando il giudice del A_ procedimento divisorio formi il progetto e questo nell'udienza fissata ai sensi del 789 comma 1 c.p.c. non venga contestato dalla parti condividenti - anche contumaci cui pure il progetto deve essere comunicato ai sensi del secondo comma della predetta norma - la natura dell'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione non è decisoria, limitandosi il giudice a dare atto di un regolamento negoziale divisionale effettivamente (o presuntivamente per i contumaci che non formulino eccezioni) intercorso tra le parti condividenti (Cassazione civile, sez. II, 25/05/2001, n.
7129). In altri termini, l'ordinanza in questione è funzionale ad un mero controllo di legittimità del procedimento e all'attribuzione di esecutività al titolo, mentre gli effetti sostanziali discendono dall'accordo negoziale raggiunto dai partecipanti. Ne deriva che tale regolamento è assoggettato alle comuni azioni riguardanti gli atti negoziali in ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 25/10/2010, n. 21829 per la possibilità di esperire l'actio nullitatis in una ipotesi in cui il progetto faceva riferimento a beni non oggetto della domanda di divisione; e Corte appello
Cagliari, 11/09/2002 per l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione). Pertanto, al di fuori dell'ipotesi in cui il progetto sia approvato in presenza di contestazioni, eventuali vizi del negozio divisionale cui l'ordinanza inerisce, come la mancata partecipazione al procedimento di un avente diritto comportante nullità del contratto divisionale, possono essere dedotti e fatti valere in sede ordinaria di cognizione con le azioni di nullità e di annullabilità dei negozi giuridici in genere (cfr.
Cass. civ. n. 7708/1990).
Applicando tali principii al caso di specie, è da ritenere che e Persona_3 Parte_1
non fossero legittimati a partecipare alla divisione di beni appartenenti pro quota al genitore,e che nei loro confronti non potesse operare il principio di approvazione tacita del progetto divisionale, non essendo parte del relativo giudizio, né sotto il profilo processuale, perché non citati da CP_8
, nè sostanziale, non avendo acquisito la qualità di eredi di e
[...] A_
pertanto di compartecipi aventi diritto allo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art.1111 comma 1 c.civ..
Deve quindi essere dichiarato che l'attribuzione avvenuta nel giudizio di divisione n.344/2014 r.g. in favore di e di di quote di beni ricaduti nell'eredità paterna Parte_1 Persona_3
(con il progetto di divisione formato il 28-11-2026 prima, con l'ordinanza di approvazione del progetto del 22-5-2017 in seguito, e con il conseguenziale successivo decreto di trasferimento del
7-8-2021 infine) è viziata nei confronti degli stessi soggetti, e limitatamente a loro, di nullità. Ciò perché nei riguardi dei due chiamati rinuncianti e di , erano Parte_1 Persona_3
assenti sia la causa del negozio divisorio (non essendo compartecipi della comunione ereditaria di
) sia l'estremo della volontà negoziale(ai sensi dell'art.1325 comma 1 c.civ.) A_
non potendo operare in loro cospetto il meccanismo di approvazione tacita e conseguente vincolatività dell'assetto negoziale divisorio. L'inefficacia discendente dalla accertata originaria nullità nei confronti di e dell'assegnazione e del trasferimento, Persona_3 Parte_1 sanciti con i predetti provvedimenti, di quote di beni ricadenti nell'eredità del genitore
[...]
, legittima pronuncia di rettifica - con effetti da riportarsi ex tunc al momento della Per_1
divisione, trattandosi di pronuncia di mero accertamento – della reale entità delle quote attribuite ai coeredi legittimi di , sui beni dividendi nel giudizio 344/2014 r.g., con A_
conseguente declaratoria di avvenuta attribuzione della quota di due sesti al coniuge , Persona_2
e di un sesto ciascuno ai figli coeredi di ossia , A_ CP_9 CP_10
e (figli di ) ai sensi dell'art.581 c.civ., del Controparte_12 CP_11 A_ seguente compendio immobiliare :”fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. € 12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha
08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. € 614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10, Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE
(TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella
13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08 del valore complessivo di € 320.000,00”;
In tali limiti la domanda deve essere accolta. Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti stante la mancata opposizione dei convenuti, ed il difetto di legittimazione passiva in questo giudizio dell'avv. Pugliese, non rivestendo lo stesso qualità di parte sostanziale del presente procedimento in quanto non coerede nè chiamato all'eredità, ma solo ausiliario del giudice nella procedura divisoria.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da con ricorso depositato il 7-3-2024 nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , NATO A BARI IL 16.04.1988,
[...] A_ CP_13 e per l'effetto:
1) preso atto che e hanno rinunciato rispettivamente con atto Parte_1 Persona_3
del 24.3.2007 e con atto del 31.3.2007, all' eredità del loro padre ,nato a A_
TE il 19-2-1930 ed ivi deceduto il 8-1-2007, accerta e dichiara che e Parte_1
non hanno assunto la qualità di eredi del de cuius e che, Persona_3 A_
per l' effetto, non è sorto in loro favore alcun diritto al trasferimento di quote indivise di proprietà di beni derivanti dalla successione del de cuius ; A_
2) accerta e dichiara, in conseguenza, la nullità ed inefficacia ex tunc dell'assegnazione e trasferimento a ed a , derivante dai provvedimenti resi Parte_1 Persona_3 nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto ed, in particolare, dal progetto divisionale disposto in data 28.11.2016, così come dichiarato esecutivo con provvedimento del 22.05.2017, nonché dal conseguente decreto di trasferimento del 7.8.2021, della quota indivisa di proprietà di 1/9 ciascuno del seguente compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad € 320.000,00:”fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20,
particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. € 12,77;
particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. € 614,39;
particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. € 43,08 e
particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91 e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08”;
3) per l'effetto accerta e dichiara, che in ragione della nullità delle assegnazioni operate in favore di e di quote indivise del compendio immobiliare di cui al Parte_1 Persona_3
n.2) che precede, sull'erroneo presupposto della loro qualità di eredi , nei A_ provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale R.G. 344/2014 incardinato presso il Tribunale di Taranto e, in particolare, nel progetto divisionale predisposto in data 28.11.2016, così come dichiarato esecutivo con provvedimento del 22.05.2017, nonché nel conseguente decreto di trasferimento del 7.08.2021 - deve invece intendersi disposto con effetto ex tunc ,in tal senso intendendosi rettificati tali provvedimenti, il trasferimento della quota indivisa di proprietà in misura di 2/6 in favore della NO nata a [...] il Persona_2
01.07.1937 - c.f. ed in misura della quota indivisa di proprietà di 1/6 C.F._1
ciascuno, in favore di nata a [...] il [...] - c.f. CP_9
, nato a [...] il [...] - c.f. C.F._4 CP_10
, nata a [...] il [...] - c.f. C.F._5 CP_11
e nato a [...] il [...] - c.f. C.F._6 CP_12
, tutti in qualità di eredi del defunto nato a [...] C.F._7 A_
(TA) il 19.02.1930 –del seguente compendio immobiliare del valore complessivo di stima pari ad
€ 320.000,00: fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene”, identificato in Catasto Terreni al foglio 20, particella 77, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 38.05, R.D. € 13,76, R.A. €
12,77; particella 107, qualità vigneto, classe 2°, consistenza ha 08.49.73, R.D. € 746,04, R.A. €
614,39; particella 114, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 01.28.34, R.D. 46,40, R.A. €
43,08 e particella 115, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 26.54, R.D. € 9,59, R.A. € 8,91
e fabbricati rurali identificati in catasto fabbricati al foglio 20, particella 105, subalterno 1
(abitazione), cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, Rendita Catastale € 244,28, subalterno 7, categoria D/10,
Rendita Catastale € 798,00, nonché fondo rustico in agro di TE (TA) alla contrada “Le Rene” identificato in Catasto Terreni al foglio 11, particella 99, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 02.60.44, R.D. € 94,15, R.A. € 87,43; particella 28, qualità seminativo, classe 2°, consistenza ha 00.77.40, R.D. € 27,98, R.A. € 25,98 e foglio 19, particella 13, qualità seminativo, classe 3°, consistenza ha 02.88.97, R.D. € 67,16, R.A. € 82,08;
4) dichiara il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio di Pugliese BE;
5) compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
Taranto,31-5-2025 Il Giudice(dott. Marcello Maggi)