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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 28.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 15099 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Gaspare Lamuraglia;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione assegno invalidità civile dopo omologa.
*******
Con ricorso depositato il 11.12.2024 premetteva che, Parte_1
con decreto di omologa del Tribunale di Bari, emesso in data 24.07.2024, aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione dell'assegno di invalidità civile.
Esponeva che, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla richiesta di liquidazione della prestazione, l' convenuto non vi aveva ancora provveduto. CP_2 Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rimarcando di CP_1
aver liquidato la prestazione in data 12.02.2025.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto a CP_1
liquidare le spettanze oggetto di domanda giudiziale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' , CP_1
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considerato che
, con probabilità prossima alla certezza, la domanda sarebbe stata accolta se non fosse sopravvenuta la corresponsione delle somme.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori minimi (stante l'assenza di complessità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 15099 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1
in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.03.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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