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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/11/2024, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2702/2021 R.G. a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2702/2021 R.G., a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Sara Balzani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Punta Stilo, 28, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Morena Ripa Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Riccione (RN), via Valenza
n. 3, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Parte_1
contratto da e in data 16.06.2012 nel Comune di Manfredonia Parte_1 Controparte_1
(FG), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
pagina 1 di 15 B) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in via Dei Poggi, n. 21/A, int. 1, alla madre, che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli minori;
C) affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione principale degli stessi presso la madre;
D) disporre che il padre trascorra con i figli ed - nel rispetto degli impegni Persona_1 Per_2
scolastici, sportivi e di salute dei figli - due pomeriggi a settimana e, preferibilmente, il martedì ed il giovedì, con possibilità di pernottamento presso il medesimo ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Disporre che il padre trascorra con i figli a settimane alterne un fine settimana dalle ore
9.00 della mattina del sabato alle ore 20.30 della domenica prelevando i minori dalla madre e da lei riaccompagnandoli. Disporre, infine, che i genitori trascorrano con i figli e Per_2 Persona_1
i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per due settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive, previa intesa con la madre e da comunicarsi a quest'ultima entro il 30.6 di ogni anno, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
E) disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Persona_1
e attraverso il versamento del contributo mensile che si chiede sia revisionato, e x art. 9 Per_2
Legge n. 898/1970, ad € 350,00 (trecentocinquanta,00) per ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT a partire da gennaio 2026, da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban: IT 37 L 0 100 5131 00000000001204 BNL. Disporre che la madre trattenga in via esclusiva gli assegni per il nucleo familiare/assegno temporaneo e percepisca interamente o, in subordine, nella misura del 50%, a partire da gennaio 2022, l'importo dell'assegno unico essendo i minori presso di lei collocati;
F) disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna. Le spese mediche Per_2 Persona_1
odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore dovranno essere pagina 2 di 15 rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale;
G) nient'altro disporre in ordine a reciprochi contributi economici tra i coniugi essendo essi dotati di autonomia reddituale;
H) condannare in caso di opposizione o di diverse richieste rispetto a quelle sopra Controparte_1 specificate, a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento”; per “In via urgente, acquisire la copia della relazione del percorso di mediazione Controparte_1
familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19, compiuto dai coniugi con numerosi incontri e relazioni delle mediatrici e psicologhe al fine di valutare adeguatamente la richiesta di affidamento con collocamento paritario dei figli e presso entrambe le Per_2 Per_1
case familiari;
Nel merito e in via principale,
1) Pronunciare sentenza sul vincolo coniugale con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e trascritto nei Controparte_1 Parte_1
registri dello Stato civile del Comune di Manfredonia (FG), al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG) l'annotazione della emananda sentenza.
3) Confermare che l'assegno unico, ai sensi del Decreto legge 08.06.2021 n. 79 convertito in legge e della Legge 01.04.2021 n. 46 all'art. 1 comma 2 lettera f) l'assegno unico f) l'assegno di cui al comma
1, attualmente pari ad € 419,20 per entrambi i figli venga ripartito in pari misura tra i genitori.
4) Confermare l' assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in Ravenna, via Dei Poggi, n.
21/A, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, la Controparte_1
cui valutazione commerciale O.M.I. 2024 è pari ad un canone di locazione pari ad € 602,00 mensili;
5) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione paritaria o semi - paritaria dei medesimi presso la casa materna in Ravenna, via Dei
Poggi, n. 21/A e presso la casa paterna in Ravenna, Via Arsiero n 3, secondo le indicazioni della CTU
, Dott.ssa pg 76 , come di seguito riportato: Per_3
Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì,
pagina 3 di 15 martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre.
Durante i mesi estivi si suggerisce che ogni genitore trascorra con i minori tre settimane delle quali almeno una non consecutiva per permettere periodi di villeggiatura (comunicate all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico); le vacanze natalizie che siano suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali divise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In ogni ipotesi con l'obbligo a carico di ciascun genitore di farsi parte diligente per riaccompagnare i figli minori a casa dell'altro genitore;
6) Disporre che i genitori trascorrano con i figli e i seguenti periodi di Per_2 Persona_1
vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività e potranno concordare modalità diverse di volta in volta. Nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per n. 4 settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive per consentire ai nonni paterni in Puglia di trascorrere le vacanze con i nipoti che non riescono a vedere in altro periodo, previa comunicazione alla madre n. 3 settimane prima della partenza, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
7) Revocare il contributo per il mantenimento dei figli e essendo la Per_2 Persona_1
permanenza in tempi paritari o semi paritari e disporre che ciascun genitore versi all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Per_2 Persona_1
Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
pagina 4 di 15 8) Disporre che i genitori continuino ad essere monitorati con incontri periodici attraverso un percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e;
Per_2 Persona_1
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni come sopra spiegate, si chiede
9) Confermare l' assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in Ravenna, via Dei Poggi, n.
21/A, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, la Controparte_1
cui valutazione commerciale O.M.I. 2024 è pari ad un canone di locazione pari ad € 602,00 mensili;
10) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione dei medesimi presso la casa materna in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A e presso la casa paterna in Ravenna, Via Arsiero n. 3, secondo le indicazione espresse nella CTU dalla Dott.ssa
Per_3
Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre.
Durante i mesi estivi si suggerisce che ogni genitore trascorra con i minori tre settimane delle quali almeno una non consecutiva per permettere periodi di villeggiatura (comunicate all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico); le vacanze natalizie che siano suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali divise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In ogni ipotesi con l'obbligo a carico di ciascun genitore di farsi parte diligente per riaccompagnare i figli minori a casa dell'altro genitore;
11) Disporre che l'assegno unico, ai sensi del Decreto legge 08.06.2021 n. 79 convertito in legge e della Legge 01.04.2021 n. 46 all'art. 1, attualmente pari ad € 419,20 per entrambi i figli, in caso di collocamento in tempi paritari e di revoca del contributo il mantenimento dei figli minori sia percepito
-in deroga delle disposizioni normative - direttamente dalla ricorrente nella misura pari al 100%;
12) Revocare il contributo per il mantenimento dei figli e essendo la Per_2 Persona_1
permanenza in tempi paritari o semi paritari e disporre che ciascun genitore versi all'altro il 50% delle pagina 5 di 15 spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Per_2 Persona_1
Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
13) Disporre che i genitori continuino ad essere monitorati con incontri periodici attraverso un percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e;
Per_2 Persona_1
In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/10/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Manfredonia (FG), il 16/6/2012, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 64, p. 2, s.
A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli Per_1
l'1.5.2013 ed , il 16.9.2016.
[...] Per_2
Con memoria difensiva depositata in data 22/1/2022 si è costituito che non si è Controparte_1
opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Espletata una CTU sulle capacità genitoriali, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 27/3/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo pagina 6 di 15 provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con decreto n. cronol. 1257/2021 del
24/3/2021 l'intestato Tribunale omologò la separazione consensuale tra le parti e risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. In relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
pagina 7 di 15 Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa depositata in data Persona_4
10/12/2022 - le cui conclusioni devono condividersi alla luce dell'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai CTP -, si desume che (cfr., nel dettaglio,
“considerazioni conclusive e risposta ai quesiti”):
- per quanto concerne le caratteristiche della relazione della coppia genitoriale, essa è “apparsa basata, da sempre, sulla competizione e sul raffronto. Le vicende legate alla separazione hanno esasperato tale dinamica competitiva coinvolgendo massicciamente i figli, specie il primogenito, nelle vicende di coppia in una contesa atta a dimostrare di essere il genitore che ama di più, o meglio, rispetto all'altro. L'aspetto più problematico della presente vicenda è la triangolazione del primogenito e indirettamente del secondogenito nella relazione genitoriale (…)”;
- per quanto concerne il figlio primogenito egli “è apparso del tutto coinvolto nelle vicende genitoriali, dapprima consapevole dell'infelicità della madre e successivamente scelto dal padre come partner al quale confidare i tradimenti della sig.ra , in un flusso di informazioni che gli ha restituito Pt_1 un'immagine della madre quale bugiarda, poco affettiva, disinteressata (…) Il legame con la madre, pur apparso presente ed investito affettivamente dal minore, risente delle emozioni negative che avverte nei suoi confronti. Attualmente egli assume nei confronti della sig.ra Per_1 Pt_1
comportamenti controllanti e giudicanti che mirano a verificarne eventuali bugie allo scopo di confermare l'idea che la madre ami il compagno in misura maggiore rispetto ai figli (...) Egli ha manifestato grande frustrazione per lo scarso tempo che sente di trascorrere insieme al padre esprimendo il desiderio di vivere insieme a lui come “il sogno della vita” ma non è apparso avere chiarezza sul significato concreto di tale scelta dal momento che non ha escluso di vedere abitualmente anche la madre. Rispetto alle proprie intenzioni, le affermazioni del minore, che è apparso uniformarsi ai propositi del padre, più che da un autentico desiderio paiono derivare da una necessità di compiacere quest'ultimo e riceverne approvazione (…)Il coinvolgimento massiccio nella vita di coppia dei genitori induce il minore a sentirsi depositario delle verità degli adulti e importante per il padre, a porsi con gli adulti con modalità simmetriche, in diritto di controllare e di giudicare i comportamenti materni. Tale posizione simmetrica con le figure adulte, per quanto lo faccia sentire importante, lo espone a verità traumatiche, favorisce la rivalità con il compagno della madre e mina la stima nei confronti di quest'ultima danneggiando la relazione. La diffusione dei confini e dei ruoli favorisce gli aspetti egocentrici del minore, ne impedisce il benessere attuale e mette a rischio la qualità delle sue relazioni future (…) Ad oggi la situazione del minore appare già compromessa e risulta necessario un pagina 8 di 15 intervento per poter coltivare quegli spazi di ambivalenza affettiva che ancora riserva alla Per_1 madre”;
- per quanto attiene al figlio secondogenito, questi “pur dichiarando di voler vivere insieme al padre è parso non avere davvero compreso cosa ciò significhi per lui e sembra piuttosto ripetere le parole del fratello. Il bambino ha evidenziato di non avere chiaro quanto accaduto tra il padre e la madre e di ricordare vagamente il periodo che ha preceduto alla separazione. Da quanto emerso ai colloqui e alle osservazioni, tende ad adottare atteggiamenti molto diversi nelle due abitazioni Per_2
genitoriali, adeguandosi alle richieste implicite dei due diversi contesti. Egli è parso avere accettato il nuovo compagno della madre, a differenza del fratello e ha palesato maggiore necessità della figura materna. Sono emersi, all'osservazione, anche risentimenti nei riguardi della madre che faticano a trovare espressione autentica (…)”;
- per quanto concerne i genitori “se entrambi i genitori sono parsi in grado di soddisfare i bisogni materiali del figlio, la capacità di sintonizzazione emotiva è risultata essere meno efficace e carente la funzione riflessiva (la capacità di elaborazione dei significati relativi agli stati mentali del figlio e delle sue esigenze)”;
- in particolare “la sig.ra è apparsa una madre competente sotto il profilo delle principali Pt_1
funzioni esercitate da un genitore. Ai figli è parsa legata da affetto e positivo investimento. E' risultata in grado di occuparsi dei bisogni dei figli dei quali si è sempre presa cura sul piano materiale, di gestione della salute e della scuola. Sono emerse carenze, invece, nella capacità di comprenderne i bisogni emotivi più profondi. L'atteggiamento della sig.ra è apparso, in fase di separazione, Pt_1
autocentrato, ha condiviso con i propri stati emotivi di infelicità coniugale e successivamente Per_1
di grande gioia dopo l'arrivo dell'attuale compagno. Colpisce l'enfasi con la quale la madre ribadisce più volte la sua “rinascita” dopo l'incontro con l'attuale compagno, rinascita che ha condiviso con i figli non proteggendoli dal proprio entusiasmo, nell'illusione, riferita a colloquio, che vederla felice avrebbe fatto bene anche a loro (“anche i bambini hanno goduto di questo mio benessere, mi stanno conoscendo per “la vera ”). Tale lettura non appare esprimere una vera Pt_1
capacità di sintonizzarsi sulle emozioni dei figli (…) Nei confronti del sig. la sig.ra CP_1 Pt_1
non ha espresso critiche sulla persona ed è stata in grado di evidenziarne le doti positive. Non sono emersi, ai colloqui con i minori, critiche della madre nei confronti del padre. Si ritiene, pertanto, che la sig.ra sia in grado di preservare, nei bambini, l'immagine del padre quale genitore. La Pt_1
valutazione tecnica ha consentito di appurare che nella signora sono presenti buone risorse di autocritica che le permetteranno, opportunamente supportata, di svolgere il proprio ruolo materno in maniera adeguata”;
pagina 9 di 15 - per quanto concerne questi “è apparso un padre molto affettuoso e presente per i Controparte_1
figli. E' risultato, evidente che egli nutra nei loro confronti un affetto autentico che si esprime nel comportamento premuroso e nella condivisione di momenti ludici;
ciononostante è emersa un'assenza di consapevolezza riguardo alla necessità di proteggere i figli dai propri vissuti e percezioni personali e al significato e grave turbamento che può assumere, per i figli, condividere informazioni sulla vita di coppia dei genitori (…)Risulta assente, nel padre, la prospettiva per cui ci sono cose che non riguardano i bambini e che sono di responsabilità dei genitori. Tale atteggiamento induce a Per_1
confondere sé stesso con il padre, il comportamento della madre nei confronti del padre con quello della madre nei suoi confronti sentendosene offeso e trascurato e non lasciandogli altra possibilità che aderire alla prospettiva paterna.
L'atteggiamento del sig. conduce a distorsioni sulla percezione dei figli riguardo alla CP_1
separazione: confusione tra amore coniugale e amore genitoriale, misurazioni inopportune dell'amore
(“ti amo” vale di più di “ti voglio bene”) distorsioni che non dovrebbero essere veicolate al bambino e che trasmettono un'evidente confusione di quelli che sono gli aspetti emotivi ed affettivi di una relazione di coppia con quelli di una relazione genitori-figli.
La propensione a mettersi in discussione del padre è risultata apparente. Quando richiesta una riflessione sull'inopportuno coinvolgimento dei figli, il sig. ha mostrato un atteggiamento di CP_1
grande drammatizzazione e tendenza al pianto, ha colto scarsamente l'inadeguatezza di quanto avvenuto, preferendo sottolineare la tendenza di a raccontargli tutto e voler sapere tutto, Per_1
attribuendo pertanto al bambino la responsabilità della propria condotta (…)Il padre non è parso comprendere l'importanza del ruolo della madre nella vita dei bambini, i quali sono strumentalizzati per ottenere vicinanza e lealtà, ma con ciò turbandoli e sacrificandone l'immagine della madre, ponendosi, tra i due, come il genitore che li ama di più e meglio.
Per quanto l'attenzione della madre sia stata molto diretta nei confronti del nuovo compagno non è possibile accettare l'assunto di misurare l'amore nei confronti del compagno con quello nei confronti dei figli e consentire a questi ultimi di poter valutare e giudicare. Tale assunto espone i minori a grande sofferenza e non tiene conto della grande necessità che essi hanno della figura materna e di sentirsene amati.
L' atteggiamento paterno conduce indotto a criticare e giudicare la madre ad alimentare gli Per_1
aspetti di narcisismo ed egocentrismo del figlio, e a indurlo ad allontanarsene emotivamente e affettivamente.
Fa parte delle competenze genitoriali saper rassicurare il figlio sul fatto che alle cose degli adulti ci pensano gli adulti ovvero porre un filtro adeguato tra il rapporto genitoriale e il rapporto coniugale pagina 10 di 15 (…) Il sig. manifesta pertanto gravi carenze per quanto concerne la capacità di preservare CP_1
l'immagine dell'altro genitore. Per quanto egli rispetti i tempi di frequentazione materni non riconosce il bisogno effettivo che i bambini hanno della madre esaltando il proprio ruolo nel compensare le mancanze materne e non favorisce in maniera autentica l'accesso dell'altro genitore.
In questo senso il sig. non appare in grado di preservare il rapporto con l'altro genitore e, CP_1
pur essendo molto legato ai figli, non pare in grado di comprendere quale sia il loro reale interesse e non agisce nella prospettiva di garantire loro una condizione di benessere psichico. Il criterio di adattabilità, ovvero la capacità di aderire con modalità diverse alle esigenze dei figli è risultato carente: il sig. presenta la necessità di un forte controllo, è scarsamente in grado di CP_1
mantenere ruoli distinti e risente della mancanza di consapevolezza dei propri risentimenti (…)”;
- in entrambi i genitori, poi, è risultata carente “la capacità riflessiva, ovvero la capacità di comprendere i vissuti emotivi dei figli e di attribuire intenzioni e finalità ai loro comportamenti sapendosi identificare con i loro bisogni, la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive è risultata carente in entrambi i genitori. Gli aspetti normativi della genitorialità, la capacità di far rispettare le regole fornendo motivandole e giustificandole, sono apparsi adeguati in ambedue le figure genitoriali. Adeguata nei due genitori appare l'offerta ai minori di stimolazioni alternative all'ambiente domestico”.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - fondati sull'opportunità di garantire ai minori un ambiente di vita che assicuri la presenza di tutti gli affetti importanti presenti nella loro quotidianità - ritiene doversi disporre l'affido condiviso dei figli minori, con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
- Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
- tre settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, delle quali almeno una non consecutiva, da comunicare all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni il giorno di Natale
e Capodanno;
pagina 11 di 15 - 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni altra ricorrenza e festività secondo la regola dell'alternanza.
Il Collegio, tenuto altresì conto dei suggerimenti del CTU – fondati sulla necessità di un intervento di mediazione che possa essere di ausilio ai genitori nel miglioramento della comunicazione e nel prendere consapevolezza della gravità e dei danni derivanti dal coinvolgimento dei figli nelle questioni di coppia aiutandoli a porre un filtro adeguato – invita i genitori, previo esercizio del loro diritto di autodeterminazione (art. 13 e 32 Cost.), ad effettuare un percorso di ausilio nella capacità genitoriale- relazionale, al fine di ridurre la conflittualità tra gli stessi ed astenersi dal coinvolgimento in tale conflitto dei figli. E' poi auspicabile che al figlio primogenito sia offerto uno spazio neutro di ascolto per elaborare la separazione ed al figlio secondogenito la possibilità di avere tempi e spazi anche individuali con i genitori in cui avere quell'attenzione e quell'ascolto risultati difficili in presenza del fratello (cfr. considerazioni del CTU a pag. 77).
3. Circa l' assegnazione della casa coniugale sita in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A, di proprietà esclusiva di con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, essa va assegnata a Controparte_1
come concordemente chiesto dalle parti, essendosi il padre trasferito altrove e Parte_1
dovendosi tutelare l' “habitat” domestico della prole per il tempo in cui essa si trova presso la madre.
4. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo pagina 12 di 15 stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie negli accordi di separazione consensuale omologati con decreto del 24/3/2021, le parti in causa concordarono che il padre avrebbe versato, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di euro 550,00 complessiva, per entrambi i figli, con esclusione della rivalutazione per i primi 4 anni, da corrispondersi a entro il giorno 30 di ogni mese, a partire da gennaio Parte_1
2021, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale con le specificazioni riportate nel ricorso (cfr. doc. B allegato al ricorso). I genitori, odierne parti in causa, concordarono altresì che avrebbe rinunciato agli assegni familiari consentendo alla Controparte_1
moglie di farne richiesta, la quale ultima, a sua volta, rinunciava alle detrazioni che sarebbero state direttamente ed integralmente percepite da Controparte_1
All'attualità permane un significativo squilibrio reddituale tra le parti, esistente già al tempo del ricorso per separazione consensuale (cfr. pag. 2 del ricorso e dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti in questo giudizio.
Pertanto, tenuto conto: a) della mancanza di sopravvenienze economiche in grado di modificare l'equilibrio raggiunto dalle parti in sede di separazione, nonché, da un lato, b) del presumibile aumento delle esigenze dei figli minori rispetto al tempo della separazione in ragione del tempo trascorso e, dall'altro, c) dell'aumento del tempo di permanenza dei figli presso il padre, come disposto in questa sede, rispetto al tempo della separazione consensuale e, ancora, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che va attribuito per intero alla madre in continuità rispetto a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione, il Collegio stima equo confermare le condizioni economiche della separazione e, dunque, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di euro 550,00 per Parte_1
entrambi i figli (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile agli indici istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori indicate nel
Protocollo dell'intestato Tribunale e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il
SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori. Parte_1
pagina 13 di 15 4. Quanto alla domanda del resistente di “acquisire la copia della relazione del percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19, compiuto dai coniugi” essa di appalesa irrilevante ai fini del decidere e pertanto va disattesa.
5. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate. Le spese di CTU già liquidate con decreto del 14/12/2023 vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2702/2021 R.G., a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G., disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato in Manfredonia (FG), il 16/6/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2012, atto n. 64, p. 2, s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia
(FG) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) affida in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori;
d) dispone che i figli stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
- Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
- tre settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, delle quali almeno una non consecutiva, da comunicare all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni il giorno di Natale
e Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni altra ricorrenza e festività secondo la regola dell'alternanza;
pagina 14 di 15 e) assegna la casa coniugale sita in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A, di proprietà esclusiva di con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, a;
Controparte_1 Parte_1
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di euro 550,00 per Parte_1
entrambi i figli (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile agli indici istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori Per_2
e indicate nel protocollo dell'intestato Tribunale e di seguito specificate: spese Persona_1
specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale;
Parte_1
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori;
[...]
g) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14/12/2023, definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna di esse.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 4/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2702/2021 R.G., a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Sara Balzani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Punta Stilo, 28, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Morena Ripa Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Riccione (RN), via Valenza
n. 3, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Parte_1
contratto da e in data 16.06.2012 nel Comune di Manfredonia Parte_1 Controparte_1
(FG), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
pagina 1 di 15 B) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in via Dei Poggi, n. 21/A, int. 1, alla madre, che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli minori;
C) affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione principale degli stessi presso la madre;
D) disporre che il padre trascorra con i figli ed - nel rispetto degli impegni Persona_1 Per_2
scolastici, sportivi e di salute dei figli - due pomeriggi a settimana e, preferibilmente, il martedì ed il giovedì, con possibilità di pernottamento presso il medesimo ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Disporre che il padre trascorra con i figli a settimane alterne un fine settimana dalle ore
9.00 della mattina del sabato alle ore 20.30 della domenica prelevando i minori dalla madre e da lei riaccompagnandoli. Disporre, infine, che i genitori trascorrano con i figli e Per_2 Persona_1
i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per due settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive, previa intesa con la madre e da comunicarsi a quest'ultima entro il 30.6 di ogni anno, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
E) disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Persona_1
e attraverso il versamento del contributo mensile che si chiede sia revisionato, e x art. 9 Per_2
Legge n. 898/1970, ad € 350,00 (trecentocinquanta,00) per ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT a partire da gennaio 2026, da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban: IT 37 L 0 100 5131 00000000001204 BNL. Disporre che la madre trattenga in via esclusiva gli assegni per il nucleo familiare/assegno temporaneo e percepisca interamente o, in subordine, nella misura del 50%, a partire da gennaio 2022, l'importo dell'assegno unico essendo i minori presso di lei collocati;
F) disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna. Le spese mediche Per_2 Persona_1
odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore dovranno essere pagina 2 di 15 rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale;
G) nient'altro disporre in ordine a reciprochi contributi economici tra i coniugi essendo essi dotati di autonomia reddituale;
H) condannare in caso di opposizione o di diverse richieste rispetto a quelle sopra Controparte_1 specificate, a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento”; per “In via urgente, acquisire la copia della relazione del percorso di mediazione Controparte_1
familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19, compiuto dai coniugi con numerosi incontri e relazioni delle mediatrici e psicologhe al fine di valutare adeguatamente la richiesta di affidamento con collocamento paritario dei figli e presso entrambe le Per_2 Per_1
case familiari;
Nel merito e in via principale,
1) Pronunciare sentenza sul vincolo coniugale con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e trascritto nei Controparte_1 Parte_1
registri dello Stato civile del Comune di Manfredonia (FG), al n. 64, parte II, Serie A, anno 2012;
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG) l'annotazione della emananda sentenza.
3) Confermare che l'assegno unico, ai sensi del Decreto legge 08.06.2021 n. 79 convertito in legge e della Legge 01.04.2021 n. 46 all'art. 1 comma 2 lettera f) l'assegno unico f) l'assegno di cui al comma
1, attualmente pari ad € 419,20 per entrambi i figli venga ripartito in pari misura tra i genitori.
4) Confermare l' assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in Ravenna, via Dei Poggi, n.
21/A, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, la Controparte_1
cui valutazione commerciale O.M.I. 2024 è pari ad un canone di locazione pari ad € 602,00 mensili;
5) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione paritaria o semi - paritaria dei medesimi presso la casa materna in Ravenna, via Dei
Poggi, n. 21/A e presso la casa paterna in Ravenna, Via Arsiero n 3, secondo le indicazioni della CTU
, Dott.ssa pg 76 , come di seguito riportato: Per_3
Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì,
pagina 3 di 15 martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre.
Durante i mesi estivi si suggerisce che ogni genitore trascorra con i minori tre settimane delle quali almeno una non consecutiva per permettere periodi di villeggiatura (comunicate all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico); le vacanze natalizie che siano suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali divise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In ogni ipotesi con l'obbligo a carico di ciascun genitore di farsi parte diligente per riaccompagnare i figli minori a casa dell'altro genitore;
6) Disporre che i genitori trascorrano con i figli e i seguenti periodi di Per_2 Persona_1
vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e negli anni successivi i coniugi alterneranno le suddette festività e potranno concordare modalità diverse di volta in volta. Nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
b) durante il periodo Pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua con la madre, quindi da
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con il padre e nello specifico anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli e per n. 4 settimane Per_2 Persona_1
anche consecutive per consentire ai nonni paterni in Puglia di trascorrere le vacanze con i nipoti che non riescono a vedere in altro periodo, previa comunicazione alla madre n. 3 settimane prima della partenza, tenendo in ogni caso conto delle esigenze dei figli anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori;
7) Revocare il contributo per il mantenimento dei figli e essendo la Per_2 Persona_1
permanenza in tempi paritari o semi paritari e disporre che ciascun genitore versi all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Per_2 Persona_1
Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
pagina 4 di 15 8) Disporre che i genitori continuino ad essere monitorati con incontri periodici attraverso un percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e;
Per_2 Persona_1
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni come sopra spiegate, si chiede
9) Confermare l' assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sita in Ravenna, via Dei Poggi, n.
21/A, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, la Controparte_1
cui valutazione commerciale O.M.I. 2024 è pari ad un canone di locazione pari ad € 602,00 mensili;
10) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione dei medesimi presso la casa materna in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A e presso la casa paterna in Ravenna, Via Arsiero n. 3, secondo le indicazione espresse nella CTU dalla Dott.ssa
Per_3
Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre.
Durante i mesi estivi si suggerisce che ogni genitore trascorra con i minori tre settimane delle quali almeno una non consecutiva per permettere periodi di villeggiatura (comunicate all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico); le vacanze natalizie che siano suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali divise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In ogni ipotesi con l'obbligo a carico di ciascun genitore di farsi parte diligente per riaccompagnare i figli minori a casa dell'altro genitore;
11) Disporre che l'assegno unico, ai sensi del Decreto legge 08.06.2021 n. 79 convertito in legge e della Legge 01.04.2021 n. 46 all'art. 1, attualmente pari ad € 419,20 per entrambi i figli, in caso di collocamento in tempi paritari e di revoca del contributo il mantenimento dei figli minori sia percepito
-in deroga delle disposizioni normative - direttamente dalla ricorrente nella misura pari al 100%;
12) Revocare il contributo per il mantenimento dei figli e essendo la Per_2 Persona_1
permanenza in tempi paritari o semi paritari e disporre che ciascun genitore versi all'altro il 50% delle pagina 5 di 15 spese straordinarie sostenute per i figli minori e indicate nel Protocollo del Per_2 Persona_1
Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
13) Disporre che i genitori continuino ad essere monitorati con incontri periodici attraverso un percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli e;
Per_2 Persona_1
In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/10/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Manfredonia (FG), il 16/6/2012, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 64, p. 2, s.
A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli Per_1
l'1.5.2013 ed , il 16.9.2016.
[...] Per_2
Con memoria difensiva depositata in data 22/1/2022 si è costituito che non si è Controparte_1
opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Espletata una CTU sulle capacità genitoriali, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 27/3/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo pagina 6 di 15 provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con decreto n. cronol. 1257/2021 del
24/3/2021 l'intestato Tribunale omologò la separazione consensuale tra le parti e risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. In relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
pagina 7 di 15 Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa depositata in data Persona_4
10/12/2022 - le cui conclusioni devono condividersi alla luce dell'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai CTP -, si desume che (cfr., nel dettaglio,
“considerazioni conclusive e risposta ai quesiti”):
- per quanto concerne le caratteristiche della relazione della coppia genitoriale, essa è “apparsa basata, da sempre, sulla competizione e sul raffronto. Le vicende legate alla separazione hanno esasperato tale dinamica competitiva coinvolgendo massicciamente i figli, specie il primogenito, nelle vicende di coppia in una contesa atta a dimostrare di essere il genitore che ama di più, o meglio, rispetto all'altro. L'aspetto più problematico della presente vicenda è la triangolazione del primogenito e indirettamente del secondogenito nella relazione genitoriale (…)”;
- per quanto concerne il figlio primogenito egli “è apparso del tutto coinvolto nelle vicende genitoriali, dapprima consapevole dell'infelicità della madre e successivamente scelto dal padre come partner al quale confidare i tradimenti della sig.ra , in un flusso di informazioni che gli ha restituito Pt_1 un'immagine della madre quale bugiarda, poco affettiva, disinteressata (…) Il legame con la madre, pur apparso presente ed investito affettivamente dal minore, risente delle emozioni negative che avverte nei suoi confronti. Attualmente egli assume nei confronti della sig.ra Per_1 Pt_1
comportamenti controllanti e giudicanti che mirano a verificarne eventuali bugie allo scopo di confermare l'idea che la madre ami il compagno in misura maggiore rispetto ai figli (...) Egli ha manifestato grande frustrazione per lo scarso tempo che sente di trascorrere insieme al padre esprimendo il desiderio di vivere insieme a lui come “il sogno della vita” ma non è apparso avere chiarezza sul significato concreto di tale scelta dal momento che non ha escluso di vedere abitualmente anche la madre. Rispetto alle proprie intenzioni, le affermazioni del minore, che è apparso uniformarsi ai propositi del padre, più che da un autentico desiderio paiono derivare da una necessità di compiacere quest'ultimo e riceverne approvazione (…)Il coinvolgimento massiccio nella vita di coppia dei genitori induce il minore a sentirsi depositario delle verità degli adulti e importante per il padre, a porsi con gli adulti con modalità simmetriche, in diritto di controllare e di giudicare i comportamenti materni. Tale posizione simmetrica con le figure adulte, per quanto lo faccia sentire importante, lo espone a verità traumatiche, favorisce la rivalità con il compagno della madre e mina la stima nei confronti di quest'ultima danneggiando la relazione. La diffusione dei confini e dei ruoli favorisce gli aspetti egocentrici del minore, ne impedisce il benessere attuale e mette a rischio la qualità delle sue relazioni future (…) Ad oggi la situazione del minore appare già compromessa e risulta necessario un pagina 8 di 15 intervento per poter coltivare quegli spazi di ambivalenza affettiva che ancora riserva alla Per_1 madre”;
- per quanto attiene al figlio secondogenito, questi “pur dichiarando di voler vivere insieme al padre è parso non avere davvero compreso cosa ciò significhi per lui e sembra piuttosto ripetere le parole del fratello. Il bambino ha evidenziato di non avere chiaro quanto accaduto tra il padre e la madre e di ricordare vagamente il periodo che ha preceduto alla separazione. Da quanto emerso ai colloqui e alle osservazioni, tende ad adottare atteggiamenti molto diversi nelle due abitazioni Per_2
genitoriali, adeguandosi alle richieste implicite dei due diversi contesti. Egli è parso avere accettato il nuovo compagno della madre, a differenza del fratello e ha palesato maggiore necessità della figura materna. Sono emersi, all'osservazione, anche risentimenti nei riguardi della madre che faticano a trovare espressione autentica (…)”;
- per quanto concerne i genitori “se entrambi i genitori sono parsi in grado di soddisfare i bisogni materiali del figlio, la capacità di sintonizzazione emotiva è risultata essere meno efficace e carente la funzione riflessiva (la capacità di elaborazione dei significati relativi agli stati mentali del figlio e delle sue esigenze)”;
- in particolare “la sig.ra è apparsa una madre competente sotto il profilo delle principali Pt_1
funzioni esercitate da un genitore. Ai figli è parsa legata da affetto e positivo investimento. E' risultata in grado di occuparsi dei bisogni dei figli dei quali si è sempre presa cura sul piano materiale, di gestione della salute e della scuola. Sono emerse carenze, invece, nella capacità di comprenderne i bisogni emotivi più profondi. L'atteggiamento della sig.ra è apparso, in fase di separazione, Pt_1
autocentrato, ha condiviso con i propri stati emotivi di infelicità coniugale e successivamente Per_1
di grande gioia dopo l'arrivo dell'attuale compagno. Colpisce l'enfasi con la quale la madre ribadisce più volte la sua “rinascita” dopo l'incontro con l'attuale compagno, rinascita che ha condiviso con i figli non proteggendoli dal proprio entusiasmo, nell'illusione, riferita a colloquio, che vederla felice avrebbe fatto bene anche a loro (“anche i bambini hanno goduto di questo mio benessere, mi stanno conoscendo per “la vera ”). Tale lettura non appare esprimere una vera Pt_1
capacità di sintonizzarsi sulle emozioni dei figli (…) Nei confronti del sig. la sig.ra CP_1 Pt_1
non ha espresso critiche sulla persona ed è stata in grado di evidenziarne le doti positive. Non sono emersi, ai colloqui con i minori, critiche della madre nei confronti del padre. Si ritiene, pertanto, che la sig.ra sia in grado di preservare, nei bambini, l'immagine del padre quale genitore. La Pt_1
valutazione tecnica ha consentito di appurare che nella signora sono presenti buone risorse di autocritica che le permetteranno, opportunamente supportata, di svolgere il proprio ruolo materno in maniera adeguata”;
pagina 9 di 15 - per quanto concerne questi “è apparso un padre molto affettuoso e presente per i Controparte_1
figli. E' risultato, evidente che egli nutra nei loro confronti un affetto autentico che si esprime nel comportamento premuroso e nella condivisione di momenti ludici;
ciononostante è emersa un'assenza di consapevolezza riguardo alla necessità di proteggere i figli dai propri vissuti e percezioni personali e al significato e grave turbamento che può assumere, per i figli, condividere informazioni sulla vita di coppia dei genitori (…)Risulta assente, nel padre, la prospettiva per cui ci sono cose che non riguardano i bambini e che sono di responsabilità dei genitori. Tale atteggiamento induce a Per_1
confondere sé stesso con il padre, il comportamento della madre nei confronti del padre con quello della madre nei suoi confronti sentendosene offeso e trascurato e non lasciandogli altra possibilità che aderire alla prospettiva paterna.
L'atteggiamento del sig. conduce a distorsioni sulla percezione dei figli riguardo alla CP_1
separazione: confusione tra amore coniugale e amore genitoriale, misurazioni inopportune dell'amore
(“ti amo” vale di più di “ti voglio bene”) distorsioni che non dovrebbero essere veicolate al bambino e che trasmettono un'evidente confusione di quelli che sono gli aspetti emotivi ed affettivi di una relazione di coppia con quelli di una relazione genitori-figli.
La propensione a mettersi in discussione del padre è risultata apparente. Quando richiesta una riflessione sull'inopportuno coinvolgimento dei figli, il sig. ha mostrato un atteggiamento di CP_1
grande drammatizzazione e tendenza al pianto, ha colto scarsamente l'inadeguatezza di quanto avvenuto, preferendo sottolineare la tendenza di a raccontargli tutto e voler sapere tutto, Per_1
attribuendo pertanto al bambino la responsabilità della propria condotta (…)Il padre non è parso comprendere l'importanza del ruolo della madre nella vita dei bambini, i quali sono strumentalizzati per ottenere vicinanza e lealtà, ma con ciò turbandoli e sacrificandone l'immagine della madre, ponendosi, tra i due, come il genitore che li ama di più e meglio.
Per quanto l'attenzione della madre sia stata molto diretta nei confronti del nuovo compagno non è possibile accettare l'assunto di misurare l'amore nei confronti del compagno con quello nei confronti dei figli e consentire a questi ultimi di poter valutare e giudicare. Tale assunto espone i minori a grande sofferenza e non tiene conto della grande necessità che essi hanno della figura materna e di sentirsene amati.
L' atteggiamento paterno conduce indotto a criticare e giudicare la madre ad alimentare gli Per_1
aspetti di narcisismo ed egocentrismo del figlio, e a indurlo ad allontanarsene emotivamente e affettivamente.
Fa parte delle competenze genitoriali saper rassicurare il figlio sul fatto che alle cose degli adulti ci pensano gli adulti ovvero porre un filtro adeguato tra il rapporto genitoriale e il rapporto coniugale pagina 10 di 15 (…) Il sig. manifesta pertanto gravi carenze per quanto concerne la capacità di preservare CP_1
l'immagine dell'altro genitore. Per quanto egli rispetti i tempi di frequentazione materni non riconosce il bisogno effettivo che i bambini hanno della madre esaltando il proprio ruolo nel compensare le mancanze materne e non favorisce in maniera autentica l'accesso dell'altro genitore.
In questo senso il sig. non appare in grado di preservare il rapporto con l'altro genitore e, CP_1
pur essendo molto legato ai figli, non pare in grado di comprendere quale sia il loro reale interesse e non agisce nella prospettiva di garantire loro una condizione di benessere psichico. Il criterio di adattabilità, ovvero la capacità di aderire con modalità diverse alle esigenze dei figli è risultato carente: il sig. presenta la necessità di un forte controllo, è scarsamente in grado di CP_1
mantenere ruoli distinti e risente della mancanza di consapevolezza dei propri risentimenti (…)”;
- in entrambi i genitori, poi, è risultata carente “la capacità riflessiva, ovvero la capacità di comprendere i vissuti emotivi dei figli e di attribuire intenzioni e finalità ai loro comportamenti sapendosi identificare con i loro bisogni, la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive è risultata carente in entrambi i genitori. Gli aspetti normativi della genitorialità, la capacità di far rispettare le regole fornendo motivandole e giustificandole, sono apparsi adeguati in ambedue le figure genitoriali. Adeguata nei due genitori appare l'offerta ai minori di stimolazioni alternative all'ambiente domestico”.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - fondati sull'opportunità di garantire ai minori un ambiente di vita che assicuri la presenza di tutti gli affetti importanti presenti nella loro quotidianità - ritiene doversi disporre l'affido condiviso dei figli minori, con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
- Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
- tre settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, delle quali almeno una non consecutiva, da comunicare all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni il giorno di Natale
e Capodanno;
pagina 11 di 15 - 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni altra ricorrenza e festività secondo la regola dell'alternanza.
Il Collegio, tenuto altresì conto dei suggerimenti del CTU – fondati sulla necessità di un intervento di mediazione che possa essere di ausilio ai genitori nel miglioramento della comunicazione e nel prendere consapevolezza della gravità e dei danni derivanti dal coinvolgimento dei figli nelle questioni di coppia aiutandoli a porre un filtro adeguato – invita i genitori, previo esercizio del loro diritto di autodeterminazione (art. 13 e 32 Cost.), ad effettuare un percorso di ausilio nella capacità genitoriale- relazionale, al fine di ridurre la conflittualità tra gli stessi ed astenersi dal coinvolgimento in tale conflitto dei figli. E' poi auspicabile che al figlio primogenito sia offerto uno spazio neutro di ascolto per elaborare la separazione ed al figlio secondogenito la possibilità di avere tempi e spazi anche individuali con i genitori in cui avere quell'attenzione e quell'ascolto risultati difficili in presenza del fratello (cfr. considerazioni del CTU a pag. 77).
3. Circa l' assegnazione della casa coniugale sita in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A, di proprietà esclusiva di con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, essa va assegnata a Controparte_1
come concordemente chiesto dalle parti, essendosi il padre trasferito altrove e Parte_1
dovendosi tutelare l' “habitat” domestico della prole per il tempo in cui essa si trova presso la madre.
4. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo pagina 12 di 15 stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie negli accordi di separazione consensuale omologati con decreto del 24/3/2021, le parti in causa concordarono che il padre avrebbe versato, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di euro 550,00 complessiva, per entrambi i figli, con esclusione della rivalutazione per i primi 4 anni, da corrispondersi a entro il giorno 30 di ogni mese, a partire da gennaio Parte_1
2021, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale con le specificazioni riportate nel ricorso (cfr. doc. B allegato al ricorso). I genitori, odierne parti in causa, concordarono altresì che avrebbe rinunciato agli assegni familiari consentendo alla Controparte_1
moglie di farne richiesta, la quale ultima, a sua volta, rinunciava alle detrazioni che sarebbero state direttamente ed integralmente percepite da Controparte_1
All'attualità permane un significativo squilibrio reddituale tra le parti, esistente già al tempo del ricorso per separazione consensuale (cfr. pag. 2 del ricorso e dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti in questo giudizio.
Pertanto, tenuto conto: a) della mancanza di sopravvenienze economiche in grado di modificare l'equilibrio raggiunto dalle parti in sede di separazione, nonché, da un lato, b) del presumibile aumento delle esigenze dei figli minori rispetto al tempo della separazione in ragione del tempo trascorso e, dall'altro, c) dell'aumento del tempo di permanenza dei figli presso il padre, come disposto in questa sede, rispetto al tempo della separazione consensuale e, ancora, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che va attribuito per intero alla madre in continuità rispetto a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione, il Collegio stima equo confermare le condizioni economiche della separazione e, dunque, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di euro 550,00 per Parte_1
entrambi i figli (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile agli indici istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori indicate nel
Protocollo dell'intestato Tribunale e di seguito specificate: spese specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il
SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori. Parte_1
pagina 13 di 15 4. Quanto alla domanda del resistente di “acquisire la copia della relazione del percorso di mediazione familiare presso la “Casa per le famiglie” in Ravenna, Via Gradisca 19, compiuto dai coniugi” essa di appalesa irrilevante ai fini del decidere e pertanto va disattesa.
5. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate. Le spese di CTU già liquidate con decreto del 14/12/2023 vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2702/2021 R.G., a cui è riunita la causa N. 2809/2021 R.G., disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato in Manfredonia (FG), il 16/6/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2012, atto n. 64, p. 2, s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia
(FG) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) affida in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori;
d) dispone che i figli stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: lunedì presso la madre dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì; martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
- Seconda settimana: lunedì presso il padre, dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì, martedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dal venerdì all'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
- tre settimane con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, delle quali almeno una non consecutiva, da comunicare all'altro genitore entro la conclusione dell'anno scolastico;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni il giorno di Natale
e Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- ogni altra ricorrenza e festività secondo la regola dell'alternanza;
pagina 14 di 15 e) assegna la casa coniugale sita in Ravenna, via Dei Poggi, n. 21/A, di proprietà esclusiva di con tutti gli arredi e beni mobili ivi esistenti, a;
Controparte_1 Parte_1
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di euro 550,00 per Parte_1
entrambi i figli (euro 275,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile agli indici istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori Per_2
e indicate nel protocollo dell'intestato Tribunale e di seguito specificate: spese Persona_1
specialistiche comprese le spese per trattamenti e farmaci, spese scolastiche, testi scolastici, gite scolastiche, spese sportive un corso all'anno, spese per abbonamento mezzi di trasporto pubblico, ticket sanitari ed apparecchi specialistici dentistici e oculistici. Le spese mediche odontoiatriche e specialistiche non convenzionabili con il SSNN superiori ad euro 80,00 dovranno essere concordate. Le altre spese mediche che saranno sostenute da un genitore e dovranno essere rimborsate con bonifico bancario all'altro genitore entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale;
Parte_1
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori;
[...]
g) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14/12/2023, definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna di esse.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 4/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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