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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2676/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2676/2019 R.G.
TRA
c.f. nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1 C.F._2 procura allegata all'atto di riassunzione, dall'avv.to Attilio Cappa, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla C.F._3 via Port'Arsa n. 29
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall' avv. Rita Di Giambattista, c.f.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Pannarano, alla C.F._5 via Selvetelle Pezze, n.34
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 746/2019, pubblicata il 24.04.2019.
Conclusioni per l'appellante in qualità di erede di Parte_1 [...]
“Voglia condannare la , nella persona della Signora Per_1 CP_2 [...]
al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di €. 23.292,36 CP_1 come da decreto ingiuntivo, a titolo di compenso per l'attività svolta, oltre interessi, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito di instaurazione della fase esecutiva a causa dell'inerzia della opposta, da valutarsi in via equitativa;
-In ogni caso
1 con vittoria di spese diritti e onorari oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Conclusioni per l'appellata : “1) Rigettare l'atto di appello siccome Controparte_1 inammissibile per violazione del divieto di ius novarum e per violazione dell'art. 342 cpc, oltre perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare la controparte ex art.
96 anche c.3 cpc;
3) Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre il 15 % per rimborso forfetario delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. L'architetto propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Benevento, deducendo di essere creditore nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima azienda agricola, per l'importo di euro € 23.292,36, a titolo di compenso professionale per le prestazioni tecniche svolte in favore di quest'ultima, in forza di incarico conferitogli nel febbraio 2011 e formalizzato con contratto del 10 ottobre 2012.
Espose, in particolare, che, nel febbraio 2011, la gli aveva conferito l'incarico di CP_1 predisporre la documentazione necessaria per la presentazione di una domanda di finanziamento nell'ambito del PSR Campania 2007/2013, finalizzata ad ottenere i fondi per la ristrutturazione e riqualificazione di un fabbricato rurale da destinare ad attività agrituristica.
Riferì, inoltre, che la Regione Campania aveva inserito l'azienda agricola della committente nella graduatoria provvisoria di ammissione al finanziamento e che, in tale contesto, le parti avevano stipulato, in data 10 ottobre 2012, un contratto d'opera professionale con il quale la gli aveva affidato la realizzazione del progetto e tutti CP_1 gli adempimenti necessari per ottenere il decreto di concessione dei fondi.
Dedusse di aver adempiuto regolarmente all'incarico conferitogli e che, a conclusione delle prestazioni svolte, aveva emesso la fattura n. 8 del 27 novembre 2013, per l'importo di euro 23.292,36, fattura rimasta inevasa nonostante i ripetuti solleciti.
Il Tribunale di Benevento, con decreto n. 516/2015 pubblicato il 7 maggio 2015, ingiunse ad il pagamento della somma di euro 23.292,36, oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo Controparte_1
l'insussistenza del diritto del professionista al compenso, per inadempimento contrattuale. In particolare evidenziò che l'arch. aveva presentato Per_1 erroneamente una SCIA in luogo della domanda di permesso a costruire, rendendo così
2 insufficiente la documentazione tecnica prodotta e, di conseguenza, era stata compromessa la validità e attuabilità del progetto di ristrutturazione. A sostegno di quanto dedotto versò in atti diverse comunicazioni del settore competente del Comune di Benevento, attestanti l'insufficienza della documentazione tecnica prodotta dal
, tra le quali l'ultima, datata 23.09.2013, con cui l'amministrazione comunale Per_1 aveva ordinato la sospensione dell'efficacia della SCIA, impedendo l'avvio dei lavori di ristrutturazione o, qualora fossero già iniziati, disponendone la sospensione.
Inoltre l'opponente evidenziò come, già prima della presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti, avvenuta il 7.10.2011, il Comune avesse segnalato al professionista, con nota del 13.03.2011, l'inadeguatezza della SCIA, segnalazione ignorata dall'arch. , il quale non aveva provveduto a regolarizzare la Per_1 documentazione tecnica nonostante le reiterate sollecitazioni.
In sostanza, dedusse che la mancata acquisizione del permesso a costruire - imputabile a grave negligenza del professionista – aveva costituito un ostacolo impeditivo della realizzazione del progetto. L'assenza di un titolo abilitativo valido aveva reso necessaria la rinuncia al finanziamento, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni.
Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento contrattuale dell'opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo versato a titolo di acconto, pari ad euro 2.000,00, nonché il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'inadempimento contrattuale del professionista.
§ 1.2. Si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione e Persona_1 chiedendone il rigetto.
§ 1.3. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Rigettò la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e compensò integralmente le spese di lite tra le parti.
La decisione del primo giudice si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, in caso di mancato pagamento del compenso, incombe sul professionista l'onere di provare, in primo luogo, l'avvenuto conferimento dell'incarico e, successivamente, l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dello stesso, secondo l'ordinaria diligenza professionale.
2) I rilievi formulati dal Comune di Benevento - in particolare con la nota del
23.09.2013 che sospese la SCIA in attesa delle integrazioni tecniche richieste -
3 evidenziano carenze direttamente imputabili all'operato del professionista, che hanno compromesso la regolare esecuzione del progetto commissionato. Ne consegue che l'incarico non può ritenersi eseguito in modo compiuto e diligente dall'opposto, non essendo stati forniti elementi probatori in ordine alle ragioni per cui il professionista non abbia ottemperato alle prescrizioni comunali, “con conseguente perdita del diritto al conseguimento del compenso professionale.”.
3) “Allo stesso modo, non risulta provato che sia stato solo ed esclusivamente
l'inadempimento del professionista a causare la perdita del finanziamento, in considerazione del fatto che non è intervenuta una revoca dello stesso, ma è stata la stessa , con nota del 20.11.2014 a chiedere l'archiviazione della pratica CP_1
“per motivi di salute”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui ha Persona_1 resistito, costituendosi, . Controparte_1
Interrotto il processo a seguito del decesso dell'appellante, il giudizio è stato riassunto da in qualità di erede dell'arch. . Parte_1 Persona_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal difensore dell'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
SS.UU. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere riformata la sentenza di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente
4 specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata attraverso l'esposizione dei motivi di dissenso.
§ 2.2. Con il primo motivo di appello, rubricato “Errata e/o omessa motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze”, il censura la sentenza impugnata Per_1 per non aver adeguatamente considerato le ragioni che avevano determinato il mancato tempestivo adempimento delle richieste di integrazione formulate dall'amministrazione comunale.
L'appellante deduce, in particolare, di aver appreso, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, che la committente non risultava più in regola con la propria posizione contributiva , relativa all'azienda agricola per la quale erano stati richiesti i fondi CP_3 di finanziamento. Tale circostanza – non imputabile a sua negligenza – avrebbe reso superfluo procedere alle integrazioni richieste dal Comune, poiché la perdita dei requisiti contributivi avrebbe determinato, comunque, l'esclusione dal beneficio del finanziamento riservato alle aziende agricole in regola con gli obblighi previdenziali.
Argomenta, inoltre, come non risulti provato che la rinuncia al finanziamento sia dipesa esclusivamente da un suo inadempimento, evidenziando che non vi fu alcuna revoca del contributo, ma che la stessa committente, con nota del 20 novembre 2014, chiese l'archiviazione della pratica per motivi di salute.
L'appellante esclude, pertanto, di aver tenuto condotte imprudenti o negligenti, sottolineando che la S.C.I.A. era stata soltanto sospesa dal Comune di Benevento, conservando, quindi, la propria efficacia ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio abilitativo. Osserva, a tal proposito, che “il progetto presentato possedeva tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e, infatti, veniva ammesso al finanziamento”.
Ad ulteriore conferma della correttezza del suo operato, richiama la nota del Comune di
Benevento del 29.03.2011 – citata dal Tribunale – dalla quale non emergono difformità
o carenze progettuali a lui imputabili, essendo stata segnalata unicamente la necessità di sostituire la S.C.I.A. con una domanda di permesso di costruire, per un mero adeguamento formale dell'intervento edilizio.
In conclusione, il professionista sostiene che il progetto da lui redatto era tecnicamente valido, necessitando soltanto di un'integrazione che non poteva essere eseguita senza l'assenso e la sottoscrizione della committente, mai forniti, nonostante i reiterati solleciti del professionista.
5 § 2.3. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sulla responsabilità del prestatore
d'opera”, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ravvisato un concorso di negligenze delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In proposito, deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze di fatto emerse in giudizio, limitandosi a un generico riferimento a condotte non diligenti, senza tuttavia individuare specifiche negligenze a lui imputabili.
Ribadisce, inoltre, che dalle comunicazioni dell'amministrazione comunale non emergono difformità o carenze progettuali, ma esclusivamente richieste di integrazioni.
§ 3. Occorre, quindi, procedere all'esame dei motivi di gravame, che, in considerazione della loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente.
Le doglianze esposte nei motivi di impugnazione non scalfiscono la decisione del primo giudice nella parte in cui ha individuato una responsabilità professionale in capo all'architetto . Per_1
Va anzitutto osservato che l'inserimento della committente nella graduatoria per fondi del P.S.R. Campania, non assume, di per sé, alcun valore decisivo. Come lo stesso appellante riconosce, si tratta, infatti, di una graduatoria provvisoria, soggetta a verifiche e ad eventuali revoche dell'ammissione al finanziamento.
Dalla documentazione in atti – e in particolare dal decreto di concessione provvisoria degli aiuti del 3.06.2013 – risulta previsto l'obbligo, in sede di accertamento finale, di produrre i certificati di conformità, di agibilità e di chiusura lavori, nonché ogni altra autorizzazione o titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente (Accertamento finale punto L, pag.
4-5 del provvedimento).
Lo stesso provvedimento di concessione specifica, infatti, che “la concessione del contributo spettante a favore della ditta azienda agricola viene effettuata fermo restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di controlli amministrativi sfavorevoli all'azienda interessata”. Ne consegue che la mera inclusione nella graduatoria provvisoria non conferiva alcuna certezza con riguardo all'erogazione del finanziamento, la cui concessione restava subordinata alla successiva verifica della sussistenza di tutti i requisiti, tra i quali, in primo luogo, il possesso del titolo edilizio abilitativo.
È inoltre documentalmente provato che il professionista fosse pienamente consapevole dell'incompletezza della documentazione presentata. Ed invero, già con nota del
18.03.2011, l'ufficio tecnico del Comune di Benevento aveva comunicato la necessità di integrare la documentazione tecnico-amministrativa.
6 Inoltre, con la nota del 2.08.2011, il Comune aveva comunicato che i lavori di cui al progetto avrebbero potuto essere realizzati solo previo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA.
Nonostante tale inequivoco avvertimento, l'arch. non aveva provveduto a Per_1 predisporre la documentazione tecnica necessaria per l'acquisizione del permesso di costruire. Questa circostanza trova ulteriore riscontro nella nota comunale del
23.09.2013, con cui si ribadiva l'insufficienza della documentazione prodotta, invitando la committente a non dare inizio ai lavori – o, se già iniziati, a sospenderli – precisando che “i lavori di cui al progetto presentato possono essere realizzati solo previo rilascio di apposito permesso a costruire”.
Inoltre si rileva come nel contratto d'opera professionale stipulato il 10.10.2012, le parti avevano espressamente previsto, all'art. 2, che l'incarico affidato al professionista comprendesse la progettazione finalizzata all'ottenimento del titolo edilizio abilitativo
(progettazione definitiva), titolo che, tuttavia, non risulta essere mai stato conseguito, nonostante i reiterati solleciti dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 del medesimo contratto, il professionista si era espressamente impegnato ad eseguire quanto necessario
“per la completa definizione dell'oggetto dell'incarico” relativo alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria del fabbricato rurale da destinare ad attività agrituristica, obbligazione rimasta inadempiuta.
Va infine disattesa la censura dell'appellante secondo cui la perdita, da parte della committente, dei “requisiti contributivi avrebbe reso superfluo procedere alle CP_3 integrazioni richieste dal Comune di Benevento. Tale argomentazione è priva di rilievo ai fini della decisione poiché la regolarità contributiva dell'azienda agricola non aveva alcuna incidenza sulle obbligazioni assunte dal professionista, il quale era comunque tenuto a completare gli adempimenti tecnici e documentali richiesti dall'amministrazione comunale. L'eventuale irregolarità della ditta committente con riguardo al pagamento degli oneri previdenziali non esonerava il professionista dall'obbligo di adempiere gli obblighi assunti contrattualmente.
Alla luce di tali elementi, emerge chiaramente che il progetto, così come redatto e presentato dall'architetto , era privo del necessario titolo abilitativo, requisito Per_1 imprescindibile per la legittima esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
In conclusione, il mancato rilascio del permesso di costruire dimostra che il progetto predisposto dal professionista risultava carente fin dall'origine, essendo privo del titolo
7 edilizio indispensabile e, pertanto, inidoneo a garantire alla committente la utilitas perseguita, ossia la concreta possibilità di realizzare l'intervento edilizio programmato.
Per quanto esposto privo di pregio è il rilievo dell'appellante secondo cui non sarebbero state adeguatamente considerate, da parte del primo giudice, le ragioni che avevano determinato il mancato tempestivo adempimento delle richieste di integrazione formulate dall'amministrazione comunale. Peraltro l'appellante non ha specificamente allegato quale documento integrativo, dallo stesso predisposto - necessario per il compiuto espletamento dell'incarico - non sia stato assentito o sottoscritto dalla committente, Controparte_1
L'infondatezza dei motivi di gravame ne comporta il rigetto.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
8 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 31.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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