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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1519/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Regis Milano Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Regis Milano Alberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 21/04/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie ed , oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/06/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Borgosesia (VC) il 21/04/2001, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale, già di sua proprietà, sita in Borgosesia (VC), Fraz. Vanzone
n. 21, a che la abiterà con le figlie ed;
Parte_2 Per_1 Per_2
2. DISPONE che il signor si impegni ed obblighi a concorrere al Parte_1 mantenimento della figlia , sino al raggiungimento della sua piena indipendenza Per_2 economica, corrispondendo alla madre, tramite bonifico bancario (Banca Mediolanum -
Iban: IT 08 Z 03062 34210 00000 2993411), entro il 20 di ogni mese, la somma di €.
321,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, così come specificate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati siglato presso il Tribunale di Vercelli;
3. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico, così Parte_2 come le detrazioni fiscali, relative alla figlia a carico, che verranno godute al 100% dalla madre;
pagina 2 di 3 Cont 4. DÀ ATTO che il conto corrente cointestato ad entrambe le parti, presso , Filiale di
Borgosesia, verrà estinto entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del ricorso;
5. DÀ ATTO che la proprietà dell'autovettura Citroen Picasso tg. EY 465 ZG rimane intestata ad entrambe le parti;
ogni onere e spesa relativa al suddetto veicolo continuerà ad essere a carico del signor , che ne ha l'uso esclusivo;
Parte_1
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e si dichiarano economicamente autosufficienti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1519/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Regis Milano Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Regis Milano Alberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 21/04/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate le figlie ed , oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/06/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Borgosesia (VC) il 21/04/2001, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale, già di sua proprietà, sita in Borgosesia (VC), Fraz. Vanzone
n. 21, a che la abiterà con le figlie ed;
Parte_2 Per_1 Per_2
2. DISPONE che il signor si impegni ed obblighi a concorrere al Parte_1 mantenimento della figlia , sino al raggiungimento della sua piena indipendenza Per_2 economica, corrispondendo alla madre, tramite bonifico bancario (Banca Mediolanum -
Iban: IT 08 Z 03062 34210 00000 2993411), entro il 20 di ogni mese, la somma di €.
321,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, così come specificate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati siglato presso il Tribunale di Vercelli;
3. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico, così Parte_2 come le detrazioni fiscali, relative alla figlia a carico, che verranno godute al 100% dalla madre;
pagina 2 di 3 Cont 4. DÀ ATTO che il conto corrente cointestato ad entrambe le parti, presso , Filiale di
Borgosesia, verrà estinto entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del ricorso;
5. DÀ ATTO che la proprietà dell'autovettura Citroen Picasso tg. EY 465 ZG rimane intestata ad entrambe le parti;
ogni onere e spesa relativa al suddetto veicolo continuerà ad essere a carico del signor , che ne ha l'uso esclusivo;
Parte_1
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e si dichiarano economicamente autosufficienti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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