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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nelle cause riunite N. R.L.P.A. 138/2025 e 217/2025 promosse da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Naso,
- ricorrenti - contro
, rappresentato e difeso dal dott. Controparte_1
Giorgio Libero Sanna, dal Dott. Michele Pirisi e dalla Dott.ssa Valentina Urraci,
- resistente - parte ricorrente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
All'udienza del 11/06/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: come rassegnate nei ricorsi introduttivi.
Nell'interesse di parte resistente: come rassegnate nelle memorie difensive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati rispettivamente in data 16.02.2025 e 15.03.2025, iscritti al n.
138/2025 e 217/25, ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
, esponendo di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...] Controparte_1
in forza di plurimi contratti a termine negli anni scolastici e per i periodi riportati nel ricorso,
1 senza avere mai usufruito dell'erogazione del beneficio economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 avevano previsto venisse erogata solamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tale disparità di trattamento, in quanto priva di qualsiasi giustificazione, dal momento che, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti, come previsto dagli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non effettuavano alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Ha richiamato, a fondamento del ricorso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che aveva annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 2015 per contrarietà dell'esclusione del bonus di
€ 500,00 per il personale assunto a tempo determinato rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., nonché l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, che aveva statuito nel senso che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, nel senso del riconoscimento di tale beneficio anche ai docenti a tempo determinato si era espressa la giurisprudenza di merito richiamata nel ricorso e, da ultimo, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
La parte ricorrente ha pertanto concluso domandando le venisse riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico previsto dalla legge n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici meglio indicati nel ricorso e, per l'effetto, che il venisse condannato CP_1 all'attribuzione in suo favore della somma di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente”, per un totale di euro 2.500 per la ricorrente e di euro 1.500 per la Pt_3 Pt_1
2 ricorrente Parte_2
2. Il convenuto si è costituito in giudizio in entrambi i giudizi eccependo la CP_1
prescrizione in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
3. La causa, previa riunione delle cause connesse, viene decisa all'odierna udienza fissata per la discussione, mediante pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§
4. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Occorre premettere che l'istituto della c.d. Carta del docente si inserisce nel contesto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva su cui è fondato il sistema della formazione del personale docente.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 282 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che, al comma 1, così recita:
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nello stesso senso depongono le previsioni del C.C.N.L. di comparto (stante il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impego c.d. privatizzato), per cui, in particolare, l'art. 63 stabilisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Lo stesso art. 63 aggiunge che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisandosi, al comma
2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Ancora più efficacemente, il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
3 professionalità”.
Avuto riguardo alle disposizioni testé richiamate, costituisce un approdo innegabile che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento riguarda tutto il personale docente, come evidenziato nella sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 16 marzo
2022, n. 1842, citata dalla parte ricorrente, nella quale è stato condivisibilmente sostenuto che, soprattutto in ossequio al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione e l'aggiornamento anche di tale personale (e non certo esclusivamente di quello di ruolo) in modo adeguato, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, posto che, se così non fosse, “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”.
Per quanto qui maggiormente interessa, tali considerazioni sono state svolte dai giudici amministrativi proprio al fine di censurare l'interpretazione fornita dal
[...]
, che aveva ritenuto di escludere i ricorrenti, docenti a tempo determinato, dal Controparte_1
novero dei beneficiari della c.d. Carta docente, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore con legge 13 luglio 2015, n. 107 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), che, all'art. 1, comma 121, così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4 Il successivo comma 122 dello stesso art. 1 demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...]
modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica di cui al comma precedente.
Inoltre, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (in G.U. Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015), che, all'art. 2, ha previsto che i destinatari della Carta elettronica dovessero essere esclusivamente i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 è stato sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 (in G.U.
Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2016), che, all'art. 2, reca la disciplina della Carta elettronica, del valore nominale di 500,00 euro annui, realizzata in forma di applicazione web,
e individua al successivo art. 3 i soggetti beneficiari della Carta nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È in base alla disciplina sopra riportata, dunque, che il odierno resistente ha CP_1
ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato (come l'odierna ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari del beneficio economico in oggetto.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, l'esclusione tout court dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente
5 non appare sostenibile, alla luce di una serie di argomentazioni che sono state fatte proprie dalla giurisprudenza di merito nazionale maggioritaria - che è andata consolidandosi a partire dall'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia Unione Europea, resa nella causa
C-450/21 - e in seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE
e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
Come è noto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a dire se la disciplina specificamente prevista dal legislatore italiano in materia di erogazione della carta docente sia idonea in concreto a determinare una disparità di trattamento non giustificata del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, così da porsi in contrasto con il principio di non discriminazione espressamente sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e
CEEP, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999.
La clausola 4 dell'Accordo quadro stabilisce, al punto 1, che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola testé richiamata è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito innanzitutto che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto e i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. sent. 8 novembre 2011, causa C-177/10, RO , Per_1
punti da 49 a 56).
Inoltre, è stato evidenziato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e le competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (cfr. sent. 8 settembre
6 2011, , causa C-177/10, punto 66, sent. 9 luglio 2015, Regojo Dans, causa C- Persona_2
177/14, punto 46 e sent. 5 giugno 2018, causa C-677/16, punto 51 e la Persona_3
giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda la nozione di “ragioni oggettive”, la stessa, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, contenuta in una legge o in un contratto collettivo, potendosi giustificare la disparità di trattamento constatata qualora sussistano elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 5 giugno 2018, C- Persona_3
677/16, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
Con specifico riferimento alla Carta elettronica del docente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza della VI Sezione emessa il 18 maggio 2021 nella causa pregiudiziale C-450/21, ha innanzitutto ritenuto, sulla base degli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, che la situazione della ricorrente nel procedimento principale, docente a tempo determinato, e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un Controparte_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fossero comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste.
La Corte di Lussemburgo ha poi reputato sussistente una differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_1
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, dovendosi ricondurre anche l'erogazione della
Carta docente fra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, alla luce dell'orientamento, seguito dalla stessa Corte, secondo cui “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (v. paragrafi 33 e 34,
7 e giurisprudenza ivi citata).
Con particolare riferimento all'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, cit., tale criterio
è soddisfatto, in quanto tale indennità “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali CP_1
a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Chiarito quanto sopra, la stessa Corte ha infine escluso che sussista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, cit., che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, non potendo ritenersi sufficiente “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (v. paragrafo 46 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nel rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Vercelli, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
8 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (grassetto nel testo).
4.3. La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023.
Da ultimo, sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 del 4 ottobre 2023 (pubblicata il 27 ottobre), sulla base di un'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 – bis c.p.c. (disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) emessa dal Tribunale di Taranto, chiamato a risolvere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio.
La Suprema Corte ha preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra tale sostegno economico alla formazione e la didattica, come evidenziato, fra l'altro, dall'incipit della norma stessa (ove si dice che la Carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, quindi al fine di un migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto), dall'essere la carta docente calibrata su un importo di 500,00 euro riconosciuto in una misura “annua” e per “anno scolastico” e dall'associazione della Carta docente ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia “agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative”.
Muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, espressi nella sopra richiamata ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di legittimità è giunta quindi ad affermare che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In particolare, la Corte di legittimità ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di
9 supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), che, ai primi due commi, così recita: “
1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e avuto riguardo alla logica delle scelte legislative - che si muovono appunto sul piano del sostegno pieno, con la Carta docente, alla didattica “annua” -, la Suprema Corte ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121 L. n.
107/2015 si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il primo principio di diritto affermato dalla Corte è dunque il seguente:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Quanto alla natura dell'obbligazione, la norma primaria fa riferimento all'acquisto di beni o servizi da parte del docente, che avviene tramite un sistema di accreditamento su una piattaforma informatica di un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto
10 normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (Consap) provvede per esso alla liquidazione. Tale pur CP_1 complessa operazione non consente di escludere che si tratti pur sempre di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento, benché sui generis, in quanto vincolata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti.
Rispetto a tale obbligazione, la circostanza che il docente “precario” non abbia ricevuto gli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, “che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
Quanto alle azioni spettanti al docente a cui il beneficio economico di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo:
a) i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
b) i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Le due diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c., “che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
11 telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, “è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4.4. La decisione del caso di specie.
Passando alla decisione del caso concreto oggetto di giudizio, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, le ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, nei limiti di quanto dedotto nel ricorso introduttivo: quanto alla Prof.ssa supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. Pt_1
2018/2019 dal 17.09.2018 al 30.06.2019 presso l'I.S. “S. Satta” di Macomer;
supplenza annuale nell'a.s. 2019/2020 presso l'I.S. “Binna Dalmasso” di Macomer;
nell'a.s. 2020/2021 supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 15.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.S. “S. Satta” di
Macomer; nell'a.s. 2021/2022 supplenza annuale dal 14.09.2021 al 31.08.2022 presso l'I.S. “S.
Satta” di Macomer;
nell'a.s. 2022/2023 supplenza annuale dal 14.09.2022 al 31.08.2023 presso l'I.S. “S. Satta” di Macomer;
quanto alla Prof.ssa nell'a.s. 2019/2020 supplenza fino al termine delle attività Pt_2 didattiche dall'11.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. di Isili;
nell'a.s. 2020/2021 reiterate supplenze brevi dal 22.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto “Giusy Devinu” di Cagliari;
nell'a.s. 2021/2022 reiterate supplenze brevi dal 01.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto
“Giusy Devinu” di Cagliari.
Con riferimento agli anni scolastici in cui sono state svolte supplenze annuali (fino al 31.08)
o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06), non vi è dubbio che il mancato riconoscimento della carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Per quanto riguarda gli altri anni in cui invece la Prof.ssa ha svolto attività di docenza Pt_2
in forza di contratti di supplenza breve, occorre rilevare che la Corte di Cassazione (v. supra, punto 4.3), nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti
12 non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
La scrivente condivide l'impostazione che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente
“annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolga attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che, cumulate, abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto, come si è visto, a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore dei docenti non di ruolo.
A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. n. 297/1994, ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, ovverosia in relazione al periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei
13 supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Applicati tali principi nel caso in esame, si deve ritenere che la ricorrente abbia Parte_2
provato di avere svolto supplenze conformi ai parametri fissati dalla Suprema Corte.
Nello specifico, la Prof.ssa negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, ha svolto attività Pt_2
continuativa di docenza in virtù della stipulazione di plurimi contratti a tempo determinato consecutivi, che hanno interamente coperto il periodo dal 22.09.2020 al 30.06.2021 e dal
01.09.2021 al 30.06.2022, sempre presso l'Istituto “Giusy Devinu” di Cagliari.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in continuità didattica anche per sede di esecuzione - per tutto l'anno scolastico presso l'Istituto “Giusy Devinu” di Cagliari -, nonché per orario (completo) e tipo di posto.
È stata inoltre prodotta documentazione aggiornata, da cui risulta che le ricorrenti sono ancora interne al sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'individuazione dell'azione spettante (di adempimento in forma specifica), nei termini indicati dalla sopra citata sentenza della Suprema Corte, in quanto entrambe assunte a tempo indeterminato.
4.5. Passando all'eccezione di prescrizione, la stessa è fondata con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 quanto alla ricorrente e con riferimento all'anno Parte_1
2019/2020 quanto alla ricorrente non essendo stati prodotti in giudizio validi atti Parte_2
interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dei ricorsi, intervenuta quando era già maturato il periodo di prescrizione di cinque anni, applicabile nella materia in esame.
La parte ricorrente ha depositato degli atti di diffida e contestuale messa in mora (doc. 14), che, tuttavia, non sono univocamente riferibili alle odierne ricorrenti.
4.6. Conseguentemente, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015,
e, per quanto occorrer possa, dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riconoscono il diritto alla Carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non anche agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve essere accolta la domanda di adempimento spiegata dalle
14 ricorrenti avente ad oggetto l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, cit., secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, pari a euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici, meglio indicati per ciascuna delle ricorrenti nel dispositivo, esclusi quelli per cui è maturata la prescrizione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
5. Le spese sono compensate in ragione della metà stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e per la restante metà sono poste a carico dell'amministrazione; la liquidazione è effettuata, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenuto conto della materia, del valore della causa (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una liquidazione attestata sui minimi, tenuto conto della serialità delle questioni esaminate, precisando che nella liquidazione verranno considerate separatamente le fasi introduttiva e di studio rispetto alle singole cause, unitariamente considerata invece la fase di trattazione e quella decisoria, per effetto della intervenuta riunione.
Infine, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto, deve essere disposta la distrazione in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che le ricorrenti, in Parte_1
relazione anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e in relazione agli anni Parte_2
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, hanno diritto a percepire un beneficio economico di Euro
500,00 annui, tramite la c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, d.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e, per l'effetto,
2) condanna il , in persona del in carica pro Controparte_1 CP_3
tempore, a erogare in favore della ricorrente, per i titoli e le causali di cui al capo 1) che precede e tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di Euro 1.500,00 in favore di Parte_1
e di Euro 1.000,00 in favore di oltre alla maggior somma tra rivalutazione e Parte_2
interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo;
15 3) rigetta la domanda di adempimento proposta da con riferimento all'anno Parte_1 scolastico 2018/2019 e 2019/2020 e quella proposta da per l'anno 2019/2020, in Parte_2
relazione ai quali è maturata la prescrizione;
4) compensa le spese in ragione della metà e per la restante metà condanna il
[...]
, in persona del in carica pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 CP_3
favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano, già al netto della dimidiazione, nell'importo di euro 49,00 per spese vive e di euro 985,50 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 11/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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