Articolo 4 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35
Articolo 3Articolo 5
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27 febbraio 1968
Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, e' fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di "olio di semi".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968